Tipologia: CPL
Data firma: 9 giugno 2009
Validità: 01.01.2005 - 31.09.2010
Parti: Federvigilanza, Assiv, Federlavoro e Istituti di Vigilanza Privata e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Modena
Fonte: ebinvip.it


Sommario:

 

Premessa
Capitolo I
Relazioni sindacali
Diritti sindacali

Commissione di settore provinciale

Art. 1 - Oggetto e funzioni
Art. 2 - Norme procedurali
Capitolo II
Formazione e riqualificazione professionale
Contenuto dei corsi professionali di formazione

Capitolo III Disciplina del lavoro
Art. 1 - Provvedimenti disciplinari
Art. 2 - Ferie
Art. 3 - Inquadramento
Art. 4 - Pari opportunità e azioni positive
Art. 5 - Organici e organizzazione del lavoro
Art. 6 - Tutela della salute
Art. 7 - Esercitazioni di tiro

 

Art. 8 - Vestiario
Capitolo IV Orario di lavoro

Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Riposo giornaliero
Art. 3 - Banca ore e orario di lavoro su base annua
Art. 4 - Pause
Capitolo V Trattamento economico
Art. l - Indennità chilometrica
Art. 2 - Ticket mensa
Art. 3 - Indennità e salario
Premio variabile
Premio di periodo
Premio annuale
Art. 3 bis - Terzo elemento
Norma transitoria
Norme finali
Decorrenza e durata
Allegati


Contratto collettivo integrativo provinciale per i dipendenti di istituti di vigilanza privata provincia di Modena

Il giorno 9 giugno 2009, a Modena tra le Associazioni Datoriali: Federvigilanza […], Assiv […], Ass. Federlavoro […], gli Istituti di Vigilanza Privata: Coopservice […], Nuova Emilpol srl […], associata alla Unione Industriali di Modena; Ist. di Vigilanza Colli […], Ist. Provinciale Modenese di Vigilanza Notturna Diurna e Campestre […], Ivri spa […], Battistolli C.S. […] e le Organizzazioni Sindacali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], unitamente alle Rappresentanze Aziendali dei Lavoratori, si è stipulato in applicazione di quanto previsto dal CCNL di Settore, il presente Contratto Integrativo Provinciale per i Dipendenti dagli Istituti di Vigilanza Privata.

Capitolo I
Relazioni sindacali

Le parti, anche in relazione alle particolari caratteristiche del settore, intendono perseguire una maggiore qualificazione e sviluppo delle relazioni sindacali, a livello territoriale, a tale scopo, gli istituti si impegnano a fornire, su richiesta, alle OO.SS. e alle RSA/RSU tutte le informazioni di cui ad art. 3 vigente CCNL
Gli Istituti forniranno, normalmente entro il 1° trimestre di ogni anno, alle RSA e alle OO.SS. territoriali informazioni sull'andamento del settore, con particolare riferimento a:
a) Aspetti generali in merito alla situazione del mercato e ad eventuali modifiche legislative che possono comportare riflessi nell'ambito del settore;
b) prospettive di sviluppo dei singoli Istituti nel territorio;
c) situazione occupazionale e numero delle richieste di decreti giacenti presso la pubblica autorità e inevasi
d) situazione degli organici con particolare riferimento ad eventuali problematiche per l'utilizzo e la gestione del part-time.
Le parti individuano, nelle relazioni sindacali, la sede naturale e privilegiata ove discutere e promuovere la risoluzione delle problematiche inerenti organizzazione del lavoro, turni di servizio e nastri orari, modalità di esecuzione dei servizi, applicazione legge 626/94, si ritiene di costituire quale strumento utile a tale obiettivo una Commissione di Settore Provinciale.

Diritti sindacali
Gli Istituti di Vigilanza sono disponibili a studiare dei meccanismi che rendano il più possibile semplice l'esercizio del diritto di assemblea, compatibilmente con le esigenze di servizio e di presenza. In sede aziendale verrà gestito il problema della partecipazione dei lavoratori alla assemblea in relazione al dovere di presenza sul lavoro e al diritto di partecipazione.
Verranno retribuite nei limiti previsti dal CCNL le ore di assemblea unitarie o di singola organizzazione per quei lavoratori presenti all'assemblea ma fuori dal proprio orario di lavoro purché abbiano firmato il foglio di presenza convalidato dalle OO.SS. provinciali.

Commissione di settore provinciale
Art. 1 - Oggetto e funzioni

Le Parti intendono costituire una Commissione di settore Provinciale.
Qualora l’Ente Bilaterale di settore regionale EBIVER, assumesse compiti analoghi a quelli qui di seguito assegnati alla Commissione, le Parti si riuniranno per armonizzare quanto concordato in materia con gli accordi regionali relativi.
I compiti di tale Commissione di settore provinciale sono i seguenti:
- Prendere atto ed analizzare le tematiche istituzionali che riguardano il Settore della Vigilanza Privata, sia a livello legislativo che regolamentare, sia da parte delle Autorità Nazionali, sia di quelle Locali.
Riguardo a detto profilo, sarà compito della Commissione di Settore Provinciale proporre istanze e soluzioni, possibilmente comuni fra le Parti sociali.
- Prendere atto ed analizzare le problematiche della sicurezza, sia nell'ottica della recente Legislazione conseguente al Decreto Legge 81/2008 e successive modifiche ed aggiornamenti, sia riguardo all'aspetto tecnico operativo della sicurezza del lavoratore, anche con specifico riferimento al già siglato Accordo Nazionale del 17/04/1997.
Compito principale della Commissione sarà quello di proporre e valutare istanze e soluzioni volte ad un reale e sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- Prendere atto ed analizzare le problematiche connesse alla qualità del servizio svolto dai Lavoratori degli Istituti di Vigilanza Privata della Provincia, nel proposito di migliorare la resa operativa del servizio, non fine a sé stesso, ma connesso ad una utilità sociale riconosciuta ed imposta dalla Legge.
Tale aspetto non andrà disgiunto da quello della sicurezza dì cui al precedente punto.
- Prendere atto ed analizzare ogni aspetto connesso alle prospettive di sviluppo del settore in genere e dell'occupazione in particolare, tenendo nel debito conto sia l'attuale tecnologia a disposizione, sia la eventuale introduzione di nuove metodologie, con riferimento anche a quanto previsto dal CCNL di Settore vigente.
- Verificare l'applicazione delle prescrizioni vigenti emanate dalle competenti Autorità, segnalandone eventuali violazioni che creano rischi per la sicurezza dei lavoratori.
Questo aspetto non va disgiunto da quello della professionalità e della formazione dei Lavoratori interessati da tali eventuali innovazioni.
- Prendere atto ed analizzare le evoluzioni od involuzioni del settore della Vigilanza Privata in Provincia, alcune delle quali già in atto, e proporre correttivi o soluzioni sia ad uso delle Parti sociali stesse, sia delle Autorità preposte.
[…]

Capitolo III Disciplina del lavoro
Art. 4 - Pari opportunità e azioni positive

Al fine di poter verificare la situazione relativa alla occupazione femminile l'azienda fornirà annualmente al C.d.A. i dati relativamente alla presenza femminile nei vari ruoli, diversificando il dato dell'assunzione a termine rispetto a quella a tempo indeterminato.
Gli Istituti valuteranno, nell'ambito di incontri a ciò finalizzati, le proposte che verranno elaborate dal C.d.A. tenuto conto delle specificità del settore legate al dato occupazionale nell'ambito dei rapporti con la pubblica autorità.

Art. 5 - Organici e organizzazione del lavoro
Le aziende si dichiarano disponibili ad incontrare le OO.SS. aziendali e provinciali ogni volta che una delle parti ne ravvisi la necessità, al fine di esaminare e concordare l'organico in relazione ai servizi richiesti; ciò allo scopo di tendere ad un costante superamento della richiesta di effettuazione di ore straordinarie e spostamento del giorno di riposo per esigenze di servizio.
Per tendere ad un Miglioramento dell'organico ed organizzazione del lavoro, rappresentanti sindacali e direzione aziendale vaglieranno ogni possibile ipotesi venga formulata e che sia finalizzata a tale obiettivo.
In caso di turni in orario ordinario spezzati il servizio non dovrà di norma essere inferiore alle ore 1,30 minuti (salvo i contratti in essere alla firma dell’accordo sottoscritto in data 18/05/1989) ed in ogni caso la G.P.G. non dovrà essere impiegata di norma più di due volte nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
In questo caso, per il turno di servizio inferiore alle ore 1,30 minuti, il lavoratore sarà retribuito comunque per tale durata.
Al fine di garantire un periodo di riposo accettabile nell'ambito delle condizioni di maggiore sicurezza sul lavoro, gli Istituti si impegnano nella programmazione dei turni affinché tra un turno ordinario di servizio ed un altro vi sia un intervallo di tempo per il recupero psico-fisico.

Art. 6 - Tutela della salute
Al fine di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore gli Istituti di Vigilanza e le OO.SS. richiederanno congiuntamente un incontro con il servizio di medicina del lavoro dell'USL n. 16, al fine di individuare gli opportuni interventi mirati a prevenire e a salvaguardare le condizioni psico-fisiche dei lavoratori.
Gli eventuali costi relativi agli interventi di cui sopra sono a carico degli Istituti.

Art. 8 - Vestiario
Entro il 31/05/2010, le Parti si incontreranno a livello di ogni singolo Istituto per definire e concordare la composizione del vestiario in dotazione alla Guardia.

Capitolo IV Orario di lavoro
Art. 1 - Orario di lavoro

Premesso che:
> con Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, sono stati esclusi dal campo di applicazione del decreto legge n.66/2003 gli addetti ai servizi di vigilanza privata;
> per il periodo precedente a tale provvedimento, vista anche la richiesta delle associazioni datoriali e delle OO.SS. Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Filcams Cgil, firmatari del CCNL di categoria, il Ministero degli interni, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell’Economia e delle Finanze e per la Gestione Pubblica, ha emanato il decreto Interministeriale in data 27.04.2006. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11.05.2006, avente ad oggetto “Deroghe alle disposizioni del Decreto Legislativo dell’8 aprile 2003 n.66 in tema di organizzazione e gestione del lavoro e delle politiche per le Guardie Particolari Giurate” che prevede l’esclusione della normativa di cui al DL 66/2003 per le tipologie di servizi ivi indicate.
> Il CCNL sottoscritto in data 6 dicembre 2006 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in attuazione della delega di cui al sopra citato Decreto Interministeriale, ha disciplinato in maniera unitaria per i servizi di vigilanza, anche per quanto riguarda il lavoro notturno (art.71 CCNL) i limiti della prestazione lavorativa giornaliera e su base annua, quest’ultima da calcolarsi con riferimento ad eventuali prestazioni rese ai sensi degli artt. 81/82 del CCNL.
> Anche per il periodo antecedente al decreto 112/2008 gli artt. 71 (orario lavoro), 72 (riposo giornaliero), 73 (riposo settimanale), 74 (pause), 75 (ciclo continuo), 76 (sistema 5 + 1), 77 (sistema 6 + 1), 78 (flessibilità), 79 (straordinario), 80 (informazioni sul lavoro straordinario), 81 (banca delle ore), 82 (permessi non fruiti) del CCNL si applicano ai lavoratori impiegati continuativamente in servizi di vigilanza ivi compresi quelli notturni.
Tanto premesso le Parti con la sottoscrizione del presente accordo intendono dare concreta attuazione a livello provinciale alle deleghe di cui al CCNL previste dagli artt. 72 (riposo giornaliero), 74 (pause) e 81 (banca ore).
Le Parti ribadiscono la coerenza e la continuità del presente impianto contrattuale normativo, per la parte che disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro, con quanto già posto in essere a livello di prassi per il periodo dal 1 ° gennaio 2005 alla data di sottoscrizione del presente accordo, da parte degli istituti firmatari.
Qualora il futuro CCNL contenga variazioni della materia relativa alla organizzazione dell’orario di lavoro che incidano su quanto previsto dal presente accordo le Parti si impegnano ad incontrarsi per armonizzarlo.
A richiesta di una delle Parti potranno tenersi incontri congiunti per verificare la concreta applicazione della parte normativa inerente l’orario di lavoro.

Art. 2 - Riposo giornaliero
In attuazione di quanto previsto dall’art. 72 del CCNL, qualora si manifesti la necessità, per contingenti e particolari esigenze, di ridurre il periodo di riposo giornaliero di una gpg al fine di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, si conviene che il recupero delle ore non godute anche al fine di permettere ai lavoratori interessati di godere di un maggior lasso di tempo per effettuare l’eventuale recupero e consentire all’azienda di consuntivare le eventuali competenze, dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di mancata fruizione. Successivamente, a richiesta delle OO.SS., gli istituti espliciteranno le particolari esigenze che hanno portato all’applicazione del presente paragrafo.

Art. 3 - Banca ore e orario di lavoro su base annua
Premesso che:
> stante la tipologia dei servizi resi e la specificità della figura professionale della guardia particolare giurata, il settore non può fare ricorso a prestazioni di operatori occasionali, dovendo la gpg essere munita di titolo abilitante (con la conseguenza che tra la sua individuazione ed il suo utilizzo esiste un tempo tecnico rilevante) e essere dotato di capacità professionali acquisite attraverso strumenti formativi teorico pratici complessi;
> tenuto conto della esigenza di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, la gestione del personale deve essere modulabile e flessibile per poter fronteggiare la variabilità delle richieste, spesso legate a fenomeni contingenti ed imprevedibili.
Tanto premesso visto il Decreto Interministeriale 27 aprile 2006 ed il successivo decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, le Parti individuano per la Provincia di Modena in 500 ore il monte ore su base annua di prestazione massima eseguibile in regime di banca ore (artt. 81 e 82 CCNL) da intendersi aggiuntivo rispetto al limite di prestazione annua di cui agli artt. 71 lettera b) e 79 del vigente CCNL.
Fermo restando la volontarietà per il lavoratore di prestare attività lavorativa in regime di banca ore, tali prestazioni, qualora il lavoratore non richieda di usufruire in tutto o in parte dei permessi compensativi accumulati e/o l’azienda non sia in grado di consentirne il godimento per comprovate esigenze di servizio, saranno retribuite nel mese successivo a quello di svolgimento, con la corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui ad art. 105 CCNL oltre alla maggiorazione onnicomprensiva del 30% anche a titolo risarcitorio.
Il datore di lavoro dovrà evidenziare nel cedolino paga mensile il numero di ore di straordinario e/o banca ore effettuate nel mese di competenza.
Sarà facoltà delle OO.SS. richiedere ai singoli istituti le concrete modalità applicative del sistema straordinario + banca ore.

Art. 4 - Pause
In attuazione a quanto previsto dall’art. 74 del vigente CCNL e, per i servizi ivi indicati, si ribadisce che il godimento della pausa dovrà avvenire sul posto di lavoro in maniera da consentire al lavoratore, in caso di emergenza, di riprendere immediatamente la propria attività di vigilanza. L’istituto dovrà informare la clientela circa il diritto della gpg ad effettuare la pausa durante il turno - al fine di evitare contestazioni circa l’operato del dipendente.
Il lavoratore anche in relazione alle specificità delle mansioni da svolgere nelle varie postazioni individuerà autonomamente la fascia oraria in cui godere della pausa in maniera di creare il minor disagio possibile perii committente (di norma dopo la quarta ora di servizio).
Qualora durante il turno si verifichino particolari esigenze di servizio che impediscano in tutto o in parte il godimento della pausa il lavoratore dovrà dame comunicazione per iscritto alla direzione dell'istituto a mezzo di apposita modulistica conforme a quanto previsto nell’allegato A, specificando le concrete esigenze di servizio che hanno impedito il godimento della stessa, intendendosi in difetto la pausa come goduta.
Per i soli servizi di trasporto valori, stante le loro specificità, la pausa potrà essere goduta anche immediatamente prima della fine del turno, previo accordo con le OO.SS..
Le Parti si danno atto che qualora venissero individuate tipologie di servizio diverse, o dovessero intervenire modifiche sostanziali da quelle attualmente in essere si incontreranno per definire le concrete modalità di svolgimento della pausa.
A richiesta di una delle parti potranno tenersi incontri congiunti per verificare la concreta applicazione della parte normativa inerente l’orario di lavoro.