PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SICUREZZA E LEGALITÀ PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL’ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 21 AGOSTO 2017 E DALL’ALLUVIONE DEL 26 NOVEMBRE 2022
Premesso che
- il settore dei lavori pubblici è da tempo attenzionato dalle Istituzioni per le forti esposizioni al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di Legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi che innalzano il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa ai fini antimafia implementando ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo nell'ambito dei pubblici appalti;
- l'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n° 177 e il Decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017 attribuiscono all'Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti del comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
- l'art. 17, comma 2, del Decreto-legge 28 settembre 2018, n° 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 130 del 16 novembre 2018, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- l'art. 29, comma 1, del predetto Decreto-legge, prevede - ai sensi dell'art. 30 del Decreto- legge 17 ottobre 2016, n° 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n° 229 - l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'Interno, di una Struttura di Missione, d'ora in avanti denominata "Struttura", diretta da un Prefetto collocato all'uopo a disposizione, deputata a svolgere le attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione anche nei Comuni di cui al punto precedente. In particolare la Struttura è competente in via esclusiva a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa, dell'informazione antimafia in stretto raccordo con la Prefettura di Napoli territorialmente competente;
- il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle funzioni indicate al punto precedente, si avvale della Struttura e dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, d'ora in avanti denominata "Anagrafe" istituita con l'articolo 30, comma 6, del richiamato Decreto-legge 189/2016;
- nella riunione del 23 marzo 2021 della Sezione Specializzata del “Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari" (C.C.A.S.I.I.P.), di cui all'art. 203 del D.Lgs. n° 50 del 2016, è emersa l'esigenza di far adottare un protocollo modellato sulle peculiari caratteristiche della ricostruzione nei Comuni dell'isola di Ischia che tenesse conto delle esigenze della realtà socio-economico del territorio;
- in data 27 aprile 2021 è stato, pertanto, sottoscritto il Protocollo di Legalità tra la Struttura ed il Commissario straordinario del Governo, Prefetto Carlo Schilardi, finalizzato a garantire una rapida esecuzione dei lavori nei territori dei citati comuni limitatamente a quelli relativi alla demolizione e ricostruzione, alla riparazione e ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, agli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, nonché agli interventi sui beni del patrimonio artistico c culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- il citato Protocollo di Legalità, che forma parte integrante del presente Accordo, prevede altresì ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio, sia dei flussi finanziari che dei flussi di manodopera, durante l’esecuzione dei lavori secondo le previsioni contenute nelle Linee guida adottate dal C.C.A.S.I.I.P.;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 948 del 30 novembre 2022, per fronteggiare l'ulteriore emergenza derivante dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, il Commissario straordinario del Governo "per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017” è stato nominato Commissario delegato;
Tenuto conto che
- è obiettivo comune delle Parti sottoscrittrici garantire, tra l'altro, il pieno rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di regolarità dello stesso nell’ambito delle opere connesse agli interventi di riparazione e ricostruzione conseguenti alla ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dalle calamità naturali del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022;
- il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui cantieri edili costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli Enti e Amministrazioni pubbliche al quale sono chiamate a partecipare anche le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria in quanto la prevenzione del fenomeno infortunistico richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti sopraindicati, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze;
Premesso altresì che le Parti riconoscono il preminente interesse pubblico della tutela della massima legalità e piena trasparenza in relazione alla realizzazione delle opere di cui trattasi, impegnandosi ad esercitare appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
Ritenuto che il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel rispetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza del lavoro e di quelle contrattuali posti in essere da imprese concorrenti;
Considerato, tra l'altro, che il mancato rispetto delle normative in argomento determina un peggioramento della qualità finale dell'opera;
Tenuto conto altresì conto che
- il monitoraggio dei cantieri è funzionale all'attività della Struttura di Missione di cui sopra;
- le “Seconde linee guida" approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, prevedono, tra l'altro, che il sistema dei controlli da effettuarsi nella fase di cantierizzazione della ricostruzione si basi sulla Piattaforma informatica dedicata del Commissario straordinario;
Preso atto che il Commissario straordinario e la Cassa Edile di Napoli, nel rispetto dell'autonomia negoziale degli operatori economici titolari di ogni singolo appalto, si impegnano a vigilare affinché le stazioni appaltanti richiamino espressamente i contenuti del presente Protocollo negli atti di gara e contratti e che tali disposizioni siano replicate da parte degli affidatari nell'ambito di tutti i contratti stipulati per l'esecuzione dei lavori;
Visti inoltre
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto-legge 146/2021, inerente all'attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e sella salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- le circolari dell'Inail n° 43 del 25 agosto 2009 e n° 11 del 10 febbraio 2014 relative alla comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, Piano straordinario contro le mafie, come modificata dal Decreto-legge n. 287 del 2010;
- le disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159, cosiddetto "Codice Antimafia", modificato, da ultimo, dal Decreto-legge 75/2023 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n° 112) e dal Decreto-legge 15 settembre 2023, n° 123;
- il Protocollo d'Intesa per "la Legalità e per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali nell'economica legale" sottoscritto digitalmente in data 2 agosto 2019 tra Prefetto di Napoli, Sindaco del Comune e della Città metropolitana e Presidente della locale Camera di Commercio;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, c in particolare l'art. 8, comma 10-bis, il quale stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- L’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali in materia di congruità della manodopera per il settore edile;
- il Protocollo sulla "Promozione della Legalità e della Regolarità nell'Edilizia" dell'11 marzo 2021 tra l'ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) per la collaborazione sistemica, anche a livello territoriale, per la promozione della regolarità dei rapporti di lavoro, nella lotta all'evasione e al dumping contrattuale con buone prassi in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure'', convertito in Legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143;
- il Decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022" convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 9;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78'', recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la nota n° 0112018 del 25 marzo 2024 con la quale il Ministero dell'interno ha fornito il proprio nullaosta alla sottoscrizione del presente Accordo;
Tutto ciò premesso i soggetti che aderiscono al presente Protocollo convengono quanto segue.
Art. 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo tarato sulle specificità dei cantieri pubblici del settore edile ma estensibile, per quanto compatibile, anche ai cantieri privati - che usufruiscono di contribuzione pubblica - nonché alle forniture e servizi indicati al successivo art. 2.
Si precisa che per tutto quanto non espressamente e diversamente stabilito nel presente Accordo si rinvia integralmente al Protocollo di Legalità del 27 aprile 2021 sottoscritto digitalmente dal Direttore della Struttura di Missione Antimafia Sisma e dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017.
Art. 2
Obiettivi e ambito di applicazione
I contenuti del presente Protocollo si applicano nei territori dei Comuni di Ischia, Barano, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana - interessati dalle calamità naturali dei giorni 21 agosto 2017 e 26 novembre 2022 - per i seguenti interventi:
- demolizione, ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture;
- ripristino dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Si precisa che le prescrizioni del Protocollo si applicano indipendentemente dall’importo dei contratti di appalto, sub-appalto e sub-affidamento.
Le prescrizioni del Protocollo si applicano altresì, indipendentemente dal loro importo, ai contratti di affidamento e sub-affidamento, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni ritenute “sensibili”:
- fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggiamento del personale;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
La finalità è quella di assicurare la costante presenza di condizioni di legalità nelle varie fasi del processo produttivo, con riferimento alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, del contrasto del lavoro irregolare e all'osservanza delle nonne di sicurezza nei cantieri, in un quadro generale di rispetto delle norme in particolare del settore edile nel comparto delle opere pubbliche.
Art. 3
Anagrafe e verifiche antimafia
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare - a qualunque titolo e per qualsiasi attività - agli interventi di cui al precedente art. 2 devono essere iscritti, a domanda, nell’Anagrafe Antimafia degli esecutori.
Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli art. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 - da eseguirsi per qualsiasi importo o valore del contratto, sub-appalto o sub- affidamento - si siano concluse con esito liberatorio.
Le stazioni appaltanti non potranno procedere alla stipula dei contratti di affidamento o all'autorizzazione di sub-contratti qualora la procedura di cui al precedente capoverso non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe degli operatori economici.
Tutti i contratti e sub-contratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché ulteriori verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula - anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte - diano come esito la cancellazione dall'Anagrafe. Analogamente dovrà essere prevista una clausola risolutiva espressa da attivarsi ogni qualvolta le transazioni finanziarie siano state eseguite dalle imprese coinvolte senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni. In caso di sub-appalti/sub-affidamenti l'appaltatore dovrà fornire tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si precisa che nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, l'impresa mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali clausole, tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).
Art. 4
Clausole
Le stazioni appaltanti si impegnano a predisporre la documentazione di gara e contrattuale nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Protocollo che dovrà essere sottoscritto per adesione dalle imprese ricomprese nella Filiera.
Le stazioni appaltanti, inoltre, per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, inseriranno nella documentazione di gara e contrattuale le seguenti clausole:
a) Clausola n° 1 - “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l’assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase di aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante, la Struttura di Missione e il Commissario straordinario”;
b) Clausola n° 2 - “La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nei Protocolli del 27 aprile 2021 - sottoscritto tra Struttura di Missione e Commissario straordinario - e del 12 aprile 2024 dichiarando di averne preso piena visione e di comprendere perfettamente il contenuto di entrambi i documenti e di accettare il sistema sanzionatorio stabilito nel Protocollo del 27 aprile 2021 ;
c) Clausola n° 3 - “La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che i contratti di appalto, sub-appalto e sub-affidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovessero intervenire a proprio carico, o a carico dei sub-contraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe antimafia";
d) Clausola n° 4 - “La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco e i dati delle imprese coinvolte negli eventuali sub-appalti e sub-affidamenti con riguardo ai settori di attività previsti dall’art. 2 del Protocollo del 12 aprile 2024 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo";
e) Clausola n° 5 - “La sottoscritta impresa si impegna ad alimentare costantemente ed aggiornare prontamente la piattaforma informatica istituita presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione";
f) Clausola n° 6 - “La sottoscritta impresa si impegna ad applicare ai lavoratori dipendenti impiegati nei cantieri esclusivamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), sottoscritti dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli";
g) Clausola n° 7 - “La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il Protocollo del 12 aprile 2024 ai sub-appaltatori/sub-affidatari tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle stabilite all'art. 4 del richiamato strumento pattizio";
h) Clausola n° 8 - “La sottoscritta impresa si impegna a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall’art. 120 comma 12 del codice dei contratti pubblici e allegato 2° punto 14 art.6 qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna altresì ad inserire nei contratti di sub-appalti/sub-affidamenti un'analoga clausola";
i) Clausola n° 9 - “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti";
l) Clausola n° 10 - “La sottoscritta impresa si impegna a rispettare integralmente le vigenti norme per l'igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale";
m) Clausola n° 11 - “La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese sub-appaltatrici/sub-affìdatarie”;
n) Clausola n° 12 - “La sottoscritta impresa - in base alla Legge n. 136 del 2010, Piano straordinario contro le mafie, come modificata dal Decreto-legge n. 287 del 2010 - si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge".
Art. 5
Piattaforma informatica presso il Commissario straordinario
I Soggetti aggiudicatari degli appalti si obbligano ad inserire in una Piattaforma informatica costituita presso il Commissario straordinario per la ricostruzione:
a) i dati di cui al punto 3) della delibera CIPE n. 58 del 2011 relativi a tutti i soggetti che hanno accesso al cantiere;
b) i dati di cui al punto 4) della cita delibera CIPE contenuti nel “Settimanale di cantiere";
c) i dati relativi al "badge di cantiere" di cui al successivo art. 11.
Il conferimento delle suddette informazioni è finalizzato a rendere più efficace il monitoraggio della presenza di personale nei luoghi di lavoro per la ricostruzione pubblica e disciplinarne il relativo accesso, nonché a prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa nei cantieri, garantendo, in particolare:
A) la rilevazione della forza lavoro presente in cantiere;
B) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
C) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
D) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati,
La Struttura di Missione e la Prefettura di Napoli, su segnalazione del Commissario straordinario, accedono alle informazioni contenute nella Piattaforma ai fini dello svolgimento dell'attività di prevenzione delle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri della ricostruzione.
I dati sono utilizzati dalla Struttura e dal Gruppo Interforze della Prefettura di Napoli anche per la valutazione di eventuali accessi ispettivi nei cantieri, nonché per individuare, sulla base dell'analisi di taluni aspetti organizzativi e gestionali, eventuali situazioni anomale propedeutiche o sintomatiche di possibili ingerenze criminali.
Sulla base di intese con il Commissario straordinario, alla Piattaforma possono accedere altri enti e istituzioni, per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad essi attribuiti ovvero per garantire un più efficace esercizio dei poteri attribuito al Commissario straordinario stesso e il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse dallo stesso perseguite, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Si precisa che l’accesso alla "piattaforma informatica" e l'eventuale formazione del personale individuato dalle Forze di Polizia avverrà senza oneri per le Amministrazioni coinvolte e che le modalità di utilizzo della risorsa informatica saranno oggetto di una successiva “intesa tecnica", soggetta ad approvazione per assicurare il rispetto della policy di sicurezza telematica dell'Arma.
Il Commissario straordinario assume la titolarità e la responsabilità dei dati raccolti nella Piattaforma. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico e amministrativo dovranno essere considerati strettamente riservati e non ne può essere fatto uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.
Art. 6
Impegni per la tutela dei lavoratori
Gli Enti bilaterali territoriali di settore (Cassa Edile di Napoli e Formedil Napoli), nell'ambito delle attività loro demandate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore edile nonché dal Contratto Integrativo Provinciale in vigore, potranno controllare le attività svolte dalle imprese operanti nel territorio dell'isola di Ischia a garanzia del rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro su menzionati e concorrono ad assicurare il rispetto del principio di leale concorrenza fra le imprese.
Gli Enti Bilaterali promuovono le buone prassi, la formazione, l'informazione e le attività consulenziali per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza nei canteri edili, favorendo quindi un corretto sistema di prevenzione dei fenomeni infortunistici.
Con la cadenza prevista dalle norme di settore, dal C.C.N.L. di riferimento e dal Contratto Integrativo Provinciale per il settore edile, saranno effettuate l'elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.) che rappresentano gli stessi lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Il tutto nel rispetto totale delle vigenti norme in materia (art. 18 D.lgs.81/2008; Circ. Inail 25 agosto 2009 n.43; Circ. Inail 10 febbraio 2014, n. 11; Interpello Min.Lav.6 ottobre 2014, n.20). Le Aziende comunicano poi al Commissario straordinario i nominativi dei R.L.S. eletti/designati in ossequio dei riferimenti normativi su citati. Il mandato dell'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.
In mancanza di tali figure, le imprese, le cui posizioni siano in regola con la competente Cassa Edile, possono richiedere ed usufruire del servizio svolto dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) che siano stati regolarmente eletti o designati nel rispetto di accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria stipulati dalle Associazioni dei datori di lavoro c dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 7
Contrasto del dumping contrattuale e del lavoro nero
Le Parti sottoscrittrici si impegnano, nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, a verificare che ai lavoratori dipendenti impiegati nei cantieri delle lavorazioni edili si applichino esclusivamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del settore edile, sottoscritti dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli.
In caso venga verificato il ricorso ad altre tipologie contrattuali, corre l'obbligo a carico delle imprese esecutrici dei lavori di dame preventiva comunicazione agli organi competenti di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni al fine anche di evitare il fenomeno del dumping contrattuale. Gli organi competenti, qualora ravvisino irregolarità, si attiveranno per l’effettuazione dei necessari accertamenti di propria competenza, informandone prontamente il Commissario straordinario.
Dovrà, inoltre, essere dedicata particolare attenzione alla somministrazione illecita di manodopera ed all’utilizzo di lavoratori clandestini ovvero non regolari.
Inoltre, è espressamente previsto l'obbligo in capo al RUP, al Direttore dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza nel caso di ricorso a prestazioni in sub-appalto, di verificare il rispetto della norma che prevede l'analogia di trattamento sia economico che normativo tra lavoratori nonché che venga applicato il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Deve essere assicurata totale parità di trattamento, quindi, tra lavoratori in appalto e lavoratori in sub-appalto o sub-affidamento.
Art. 8
Prevenzione del lavoro grigio
Al fine di prevenire il ricorso a tipologie contrattuali atipiche, in ogni cantiere si applicherà prioritariamente il contratto tipo utilizzato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time, a tempo determinato full time ed apprendistato. In caso di ricorso a forme contrattuali diverse da quelle elencate, corre l'obbligo a carico delle imprese esecutrici dei lavori di dame preventiva comunicazione alla competente Cassa Edile ed al Formedil spiegandone sinteticamente le motivazioni. La Cassa Edile territoriale qualora ravvisasse irregolarità si attiverà per l'effettuazione dei necessari accertamenti di propria competenza informandone prontamente il Commissario straordinario.
Art. 9
Compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.)
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) svolgono i compiti previsti dall‘art.50 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare prendono visione dei piani di sicurezza e accedono ai luoghi di lavoro per consultarsi con i lavoratori e rilasciare indicazioni e raccomandazioni in materia di sicurezza.
Tutte le imprese che si avvalgono del servizio svolto dal R.L.S.T. consentiranno:
• ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. gli R.L.S.T. la disponibilità, per la consultazione, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza;
• al R.L.S.T. l'accesso ai luoghi di lavoro, previo preavviso, per l'esercizio delle funzioni di consultazione e verifica dei documenti di sicurezza e conseguenti raccomandazioni;
• permettere tutti gli altri adempimenti previsti dall'art.50 del D.lgs. 81/2008 c s.m.i.
Per quanto concerne, invece, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (R.L.S.) si rammenta che agli stessi devono essere riconosciute le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 81/08. In particolare:
• Hanno libero accesso ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
• Formulano osservazioni in occasione delle ispezioni, effettuate dagli organismi di vigilanza;
• Devono essere consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'ambito dei cantieri;
• Ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
• Devono essere consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione (RSPP ed ASPP), alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
• Devono essere consultati in merito all’organizzazione della formazione;
• Ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• Promuovono l'elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
• Avvertono il Responsabile dell’impresa sui rischi individuati nel corso della propria attività e dare proposte in merito all’attività di prevenzione;
• Fanno ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro e non prima, però, di aver dato idonea informativa all’impresa con nota esplicativa.
Art. 10
Formazione Obbligatoria
Al fine di certificare i percorsi formativi obbligatori sulla sicurezza - di primo ingresso, periodici e specifici - destinati a tutti i lavoratori impiegati nei cantieri, le imprese si avvarranno delle scuole edili degli enti bilaterali territoriali di settore. Gli stessi certificheranno la frequenza per l’aggiornamento continuo e la crescita professionale costante di tutte le figure coinvolte nel processo produttivo edilizio e valuteranno la possibilità di organizzare i corsi di formazione anche direttamente sul territorio ischitano, in applicazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto del CCNL edile e comunque fatto salvo il rispetto della normativa vigente.
Art. 11
Badge di cantiere e identificazione di soggetti terzi
Al solo scopo di identificare i lavoratori presenti in cantiere, sia nello svolgimento dei lavori in appalto che in sub-appalto, tutti i lavoratori devono essere dotati di tesserino di riconoscimento anche in formato digitale. Il “badge di cantiere” dovrà essere fornito dalle imprese a tutti i lavoratori autonomi e subordinati - indipendentemente dal CCNL applicato - compresi i lavoratori distaccati presenti nei cantieri della ricostruzione. Dovranno, comunque, essere identificabili tutti gli altri soggetti che intervengono a qualunque titolo nei cantieri.
Art. 12
Regolarità contributiva - Attestazione di congruità
Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli istituti (INPS o INAIL) e dagli enti abilitati al rilascio. 11 DURC - attestante la regolarità contributiva degli oneri previdenziali e assistenziali - non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dall’autocertificazione.
Nei lavori, servizi e forniture pubbliche il DURC ha validità di 90 giorni e deve essere richiesto nei confronti delle aziende affidatane di lavori, servizi o forniture per l'aggiudicazione definitiva, per la stipula del contratto, per il pagamento di ciascun stato di avanzamento lavori o delle fatture relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, per l’attestazione di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale.
La verifica della regolarità è prevista in capo anche ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici.
Nel caso in cui, ad esito delle verifiche emergessero irregolarità contributive, la stazione appaltante dovrà trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi nonché, per i lavori pubblici e per i lavori privati che usufruiscono di contribuzione pubblica, alla Cassa Edile.
Per quanto attiene i lavori pubblici, la Cassa Edile di Napoli è tenuta a verificare il rispetto delle norme sulla congruità della manodopera per i cantieri pubblici e privati (che usufruiscono di contribuzione pubblica) dedicati agli interventi di riparazione e ricostruzione conseguenti agli eventi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 c si impegna a comunicare al Commissario straordinario l'esito dei controlli.
Resta inteso che l’Attestato di Congruità di Cantiere rilasciato dalla Cassa Edile, a differenza del DURC, certifica la sola "congruità" della manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori edili rispetto alla tipologia dell'opera da realizzare nel singolo cantiere e la sua adeguata remunerazione. Il tutto in base ai parametri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, pur in presenza di un DURC regolare, l'impresa potrebbe non ottenere l'Attestato di Congruità di Cantiere nell'ambito di uno dei suoi cantieri.
Art. 13
Esclusione del sub-appalto a cascata
Al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire maggiori standard di sicurezza per il personale impiegato nelle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 119 co. 17 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), le stazioni appaltanti si impegnano ad inserire negli atti di gara una clausola che escluda il cd. "sub-appalto a cascata" per tutte le lavorazioni di cui all'allegato X e s.m.i. del D.lgs. 81/08 con particolare attenzione alle attività legate al movimento terra, alle opere in calcestruzzo, cemento e lavori di demolizione. Nel caso di ricorso a sub-appalti per opere specializzate si fornirà preventivamente alle OO.SS. tutte le informazioni relative alle imprese e alle opere sub-appaltate.
Art. 14
Utilizzo piattaforma GISA
Nell'ottica della "Burocrazia zero”, della semplificazione e della digitalizzazione dei processi della P.A. la Regione Campania potrà rendere disponibile un nuovo applicativo dedicato alla Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08): "GISA Sicurezza e Prevenzione sui Luoghi di Lavoro''. Esso, in via preferenziale, sarà utilizzata dal Committente o dal Responsabile dei lavori del Cantiere con personale superiore a tre lavoratori ed in caso di impegno in cantiere per più di 150 ore/uomo, dall'ASL competente, per conoscere in tempo reale l'apertura effettiva dei cantieri in modo da programmare più facilmente le attività di monitoraggio e lo svolgimento delle attività di competenza, dalla stessa Regione per poter disporre di uno strumento atto a semplificare le proprie attività istituzionali.
L'Ispettorato d'Area Metropolitana (IAM ex ITL) valuterà l'eventuale ricorso all'utilizzo della piattaforma in parola.
La competente Asl e l'ispettorato d'Area Metropolitana (IAM), per l'espletamento delle attività di monitoraggio e ispezione sui cantieri, provvederanno ad informare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) o i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.) ed, eventualmente, a convocarli in caso di necessità.
Art. 15
Sistema di Relazioni e Tavolo di monitoraggio
I sottoscrittori del presente Protocollo convengono di incontrarsi presso la Prefettura di Napoli, anche su richiesta di un singolo Ente, per esaminare problematiche relative al rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito delle opere connesse agli interventi di riparazione e ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dalle calamità del 21 agosto 2017 e 26 novembre 2022.
Inoltre, al fine di garantire una costante osservazione delle attività previste dal presente Protocollo e gli opportuni interventi i soggetti sottoscrittori costituiscono, presso la Prefettura, un Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera ove confluiscono tutte le informazioni necessarie per esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti la regolarità dell’impiego della manodopera nonché a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nei cantieri della ricostruzione. L'attività di analisi può esercitarsi attraverso l'utilizzo dei dati contenuti nella Piattaforma di cui all'art. 5 del presente Accordo nonché attraverso relazioni periodicamente fomite dai componenti istituzionali del Tavolo.
Le informazioni acquisite dal Tavolo di monitoraggio sono utilizzate anche ai fini della promozione della legalità e della trasparenza potendo orientare nell'ambito della prevenzione del lavoro grigio, della tutela della salute c della sicurezza sui luoghi di lavoro - le azioni di controllo degli organismi competenti volte al contrasto dei fenomeni dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera.
Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le attività di controllo antimafia la composizione del Tavolo è integrata con:
- un delegato dal Direttore della Struttura per la prevenzione antimafia al fine dell'elaborazione di analisi di contesto utili all'orientamento dei controlli verso specifici ambiti produttivi e settori di impresa;
- un rappresentante del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro per conferire maggiore incisività all'azione di monitoraggio dei tentativi di infiltrazione criminale nel comparto di specialità.
Art. 16
Efficacia giuridica e durata
Il presente Protocollo si applica a tutti gli appalti/affidamenti la cui adozione della determina a contrarre sia successiva alla data della sua sottoscrizione.
Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle prescrizioni del presente Accordo, ivi comprese le clausole, le stazioni appaltanti ne cureranno l'inserimento nella documentazione amministrativa propedeutica all'espletamento delle procedure di individuazione dei soggetti attuatori dei lavori e servizi elencati all'art. 2.
Il presente Protocollo ha durata biennale decorrenti dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo, salvo diversa manifestazione delle parti sottoscrittrici da manifestarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
Casamicciola Terme, 12 aprile 2024
