Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2024, n. 35710 - Caduta da un'impalcatura durante i lavori sulle travi di un edificio scolastico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. CENCI Daniele - Relatore
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato a U il (Omissis)
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il Difensore è presente l'Avv.ssa Paola BALDINI, del Foro di UDINE, in difesa di A.A. Il Difensore presente, all'esito della discussione, chiede l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1.La Corte di appello di Trieste il 31 maggio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui, per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Udine il 7 dicembre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto - anche - A.A. colpevole del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto contestato come commesso il 7 settembre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.
2. Il fatto, in estrema sintesi, come ricostruito dai giudici di merito, consiste nella caduta da un'impalcatura di un'altezza di circa 3,90 metri dal piano di campagna di un operaio, B.B., dipendente della "C.C. Srl", che stava eseguendo alcuni lavori su delle travi di un edificio scolastico.
Dall'istruttoria è emerso che le tavole metalliche costituenti la tavola di calpestio del secondo piano del ponteggio non erano state assicurate correttamente e che, in violazione di quanto prescritto nel libretto di istruzioni fornito dal costruttore dell'impalcatura, non erano agganciate con i perni di sicurezza ed erano in parte sovrapposte e legate tra loro con del filo di ferro. Ciò, ad avviso dei giudici di merito, ha determinato la caduta di una tavola costituente appoggio, e conseguentemente la perdita di equilibrio del lavoratore e la sua precipitazione a terra.
È stato riconosciuto responsabile, tra gli altri, il datore di lavoro dell'impresa "C.C. Srl", A.A., sotto plurimi profili, in sostanza per avere realizzato o fatto realizzare un ponteggio insicuro e, comunque, per non avere controllato la sicurezza dei ponteggi presenti in cantiere.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, che si affida a due motivi con i quali denuncia violazione di legge (entrambi i motivi, anche sotto il profilo della assenza di apparato giustificativo) e vizio di motivazione (il primo motivo).
3.1. Con il primo motivo, appunto, lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe ignorato ovvero travisato in maniera evidente le emergenze istruttorie giungendo a redigere una motivazione che risulta - si assume - palesemente contraddittoria. Il primo motivo è articolato in cinque sotto-motivi.
3.1.1. In primo luogo, ci si duole della totale omissione di pronunzia rispetto a quanto era stato dedotto nell'atto di appello con riferimento al contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna del ricorrente (e di altri) e quella di assoluzione, per non avere commesso il fatto, del coimputato che ha definito la sua posizione con il giudizio abbreviato, ing. D.D., coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori infatti la sentenza n. 1082 del 2020 del Tribunale di Udine nei confronti del predetto, passata in giudicato e la cui motivazione si richiama per stralcio, ha riconosciuto che il ponteggio era stato in effetti smontato il giorno prima del sinistro - tesi sostenuta anche dalla Difesa dell'ing. A.A. - e che tale modifica è avvenuta con modalità e tempi tali da non poter essere prevedibile né evitabile da parte dell'ing. D.D. attraverso il corretto esercizio delle funzioni di alta vigilanza integranti la sua posizione di garanzia.
Tale denunziata omissione, vertendo su un aspetto fondamentale dell'impianto accusatorio renderebbe, ad avviso del ricorrente, la motivazione incompleta e, pertanto, viziata.
3.1.2.Ci si lamenta, poi, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione in relazione alla circostanza che il ponteggio da cui è caduta la vittima non fosse in fase di smontaggio in quanto da considerarsi autonomo rispetto al ponteggio principale, una porzione di esso (pp. 4-6 della sentenza impugnata), in quanto in altra parte della decisione (alla p. 7) si legge che l'impalcatura da cui è caduto l'operaio formava un tutt'uno con una struttura molto più estesa.
3.1.3. Si critica anche la contraddizione logica che emergerebbe dal testo della sentenza con riferimento alla modifica al ponteggio apportata il giorno prima dalla persona offesa infatti, alla p. 4 si legge che, appunto il giorno prima, B.B., con l'aiuto di un collega, aveva realizzato di sua spontanea volontà un piccolo sbalzo sulla pedana dell'impalcatura, anche se, ad avviso dei decidenti, tale attività non avrebbe avuto alcuna efficacia causale nelle caduta dell'operaio.
La Corte di appello e il Tribunale hanno ritenuto che tale sbalzo non abbia avuto alcuna efficacia causale nella caduta dall'alto, ma il ricorrente sottolinea non avere mai sostenuto che B.B. sia caduto dallo sbalzo da lui stesso realizzato ma avere, invece, posto in luce come vi siano state delle modifiche realizzate dalla stessa persona offesa, che il giorno prima era salita sul ponteggio, e che le stesse avrebbero potuto pregiudicare la stabilità della struttura.
3.1.4. Vi sarebbe contraddittorietà e manifesta illogicità nel valutare il materiale istruttorio confluito in atti sul tema dello smontaggio del ponteggio e ciò con riferimento sia alla immagine che risulta dalla foto n. 16, da cui la Corte di merito ricava che quella parte di ponteggio non era in fase di smontaggio, mentre, ad avviso del ricorrente, emergerebbe l'esatto contrario; sia al contenuto delle deposizioni (che si richiamano) e dei testi E.E. (erroneamente indicato come teste (Omissis)) all'udienza del 10 gennaio 2020, F.F., all'udienza del 13 novembre 2020, e G.G., all'udienza del 10 gennaio 2020, dalle quali emergerebbe che tutto il ponteggio era in fase di smontaggio; sia alle dichiarazioni rese della testimone a difesa H.H. all'udienza del 30 aprile 2021, il cui importante contributo ricostruttivo non è stato preso in alcuna considerazione dai giudici di merito.
3.1.5. Ancora. La motivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica anche in merito alla circostanza che, prima dello smontaggio, erano saliti sul ponteggio tre o quattro operai contemporaneamente, come emergerebbe sia dall'esame delle fotografie sia dalle deposizioni di G.G. e di H.H., ciò che comprova la valutazione difensiva sulla solidità di un'attrezzatura certamente in grado di sostenere il peso di più persone.
Richiamata poi la circostanza, accertata dall'ufficiale di p.g. E.E., che le tavole non erano bloccate come prescritto nel libretto di istruzioni ma in maniera precaria, si sottolinea che ciò non può non avere rilevo sulla valutazione della complessiva stabilità del ponteggio nei sette mesi in cui è stato utilizzato e prima che sì iniziasse lo smontaggio apportando una modifica strutturale.
3.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 43 e 590 cod. pen. in quanto, ad avviso del ricorrente, ove si fosse considerato che il ponteggio era in fase di smontaggio e che la modifica ad esso realizzata dalla stessa persona offesa "può averne comunque compromesso la stabilità" (così alla p. 16 del ricorso), il giudizio causale del mancato ottemperamento da parte del datore di lavoro alle norme antinfortunistiche avrebbe avuto un esito diverso.
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
4. È stata chiesta dalla Difesa il 27 marzo 2024 la trattazione orale del ricorso.
Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 30 aprile 2024 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Con memoria in data 15 maggio 2024 il Difensore del ricorrente ha replicato alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento.
Diritto
1. Il ricorso, costruito interamente in fatto, si affida a motivi non consentiti.
1.1. La Difesa, al di là del richiamo, meramente nominalistico e non ulteriormente sviluppato, alla categoria della violazione di legge, censura asseriti difetti di motivazione, pur in presenza di doppia conforme, criticando la ricostruzione dei fatti svolta e le valutazioni operate dai giudici di merito, con motivazione congrua e logica, contrapponendo ad esse proprie ricostruzioni e valutazioni, che stima soggettivamente preferibili, basate su una diversa lettura delle emergenze istruttorie e su prospettazioni meramente ipotetiche, quali quella, che si legge nella parte finale del ricorso, secondo cui la modifica strutturale, addebitabile alla persona offesa, "può aver...e comunque compromesso la stabilità" (p. 16) dell'impalcatura.
Così ragionando, il ricorrente non si avvede che l'accertamento in fatto è precluso in sede di legittimità e trascura il fondamentale principio secondo cui "In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione" (tra le numerose, Sez. 1, n. 5331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504).
1.2.Quanto al segnalato "contrasto" rispetto all'assoluzione, "per non avere commesso il fatto", pronunziata nei confronto di un coimputato in un separato processo, è appena il caso di rammentare che "Non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso" (Sez. 4, n. 46885 del 07/1172019, Lapadula, Rv. 277902).
2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"), si dispone che, in caso di diffusione della sentenza, venga omesso il riferimento alle generalità e agli altri dati identificativi della persona offesa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2024.