Consiglio Giustizia Amm. Sicilia, 23 settembre 2024, n. 722 - Amianto: morte del carpentiere dell'Arsenale della Marina Militare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 969 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Zumbo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Marina Militare, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 312/2021, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa e di Marina Militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 luglio 2024 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Fatto
Con la sentenza in epigrafe il Tar ha definito il ricorso proposto nel 2015 in via di riassunzione (il Tribunale di Tribunale Civile di Messina - Sezione lavoro, adito nell'ottobre 2009, con sentenza n. n.156/2015 ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico cessato anteriormente al 1998) dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS- per ottenere, previa CTU medico-legale: a) l'accertamento del nesso di causalità tra la malattia che ha causato il decesso del loro congiunto, signor -OMISSIS-, e l'insalubrità dell'ambiente di lavoro in cui egli ha svolto la sua attività lavorativa, anche a motivo delle mansioni a cui lo stesso è stato addetto sin dall'epoca della sua assunzione; b) l'accertamento della responsabilità del Ministero della difesa - Marina Militare, ex art. 2087 Cod. civ., nella causazione della malattia e della morte del predetto, per non aver predisposto tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, o, subordinatamente, a qualsivoglia altro titolo; c) l'accertamento del diritto iure hereditario dei ricorrenti, eredi legittimi del defunto, al risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa (diretti e indiretti, patrimoniali e non, ivi compreso il danno biologico), da liquidarsi nel complessivo importo di € 850.000,00, o nella misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione; d) la conforme condanna del Ministero della difesa - Marina Militare, in persona del Ministro, legale rappresentante pro-tempore.
I ricorrenti esponevano che:
- il loro dante causa ha svolto attività lavorativa presso l'Arsenale della Marina Militare di Messina dall'anno 1938 sino al 1 gennaio 1980 con la qualifica di "carpentiere in ferro e metalli";
- l'Arsenale Militare di Messina operava nel settore della manutenzione e riparazione delle unità navali militari danneggiate da conflitti bellici e da incidenti navali, utilizzando materiale contenente amianto;
- i "carpentieri in ferro e metalli" si occupavano prevalentemente della riparazione delle paratie esterne e interne delle navi danneggiate;
- la riparazione consisteva nella decoibentazione dei cosiddetti materassi di amianto, aventi funzione di isolante tra le due paratie, nella sostituzione delle lamiere danneggiate e nella nuova decoibentazione in ambienti totalmente contaminati da polveri di amianto;
- il 3 settembre 2001 il loro congiunto risultava affetto da "-OMISSIS-", patologia che ne causava il decesso, avvenuto il -OMISSIS-;
- le mansioni svolte dal de cuius per oltre quarant'anni avevano comportato l'esposizione prolungata a un ambiente di lavoro insalubre determinato dalla presenza di amianto con cui egli è stato direttamente a contatto per tutto il periodo lavorativo;
- l'esposizione al rischio "amianto" aveva coinvolto tutti i lavoratori ivi presenti, e l'assenza di mezzi di protezione collettivi e individuali, nonché la mancanza di informazioni sul rischio, avevano potenziato l'entità dell'esposizione;
- la stretta correlazione causale con la nocività dell'attività lavorativa era attestata dalla certificazione 5 giugno 2002 rilasciata dal Servizio di medicina del lavoro della A.D.M. e trovava ulteriore conferma nella consulenza medica di parte versata in atti.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, spiegava eccezioni di rito e di merito.
Il Tar respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio, con la seguente motivazione:
"Il ricorrente è deceduto in data -OMISSIS- ed, effettivamente, non risultano atti interruttivi della prescrizione anteriori al 14 dicembre 2007.
Anche volendo prendere in considerazione, in via del tutto ipotetica, il certificato medico del Servizio di Medicina del Lavoro della A.M. in data 5 giugno 2002, alla data del 14 dicembre 2007 risultava comunque decorso il termine prescrizionale di cinque anni per l'esercizio dell'azione di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, deve osservarsi che, sebbene un minoritario indirizzo giurisprudenziale ritenga che la responsabilità ex art. 2087 c.c. presenti natura extracontrattuale, l'orientamento del tutto prevalente assume che la norma prefiguri un obbligo da cui discende una responsabilità in primis contrattuale (cfr., per tutte, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 gennaio 2011, n. 306).
In ogni caso, per quanto attiene al merito della questione, deve osservarsi che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di 'adottare… le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro'.
La disposizione, nel fare esplicito riferimento alla nozione di 'esperienza', esclude che il datore di lavoro sia costretto ad adottare misure che non si fondino su acquisizioni scientifiche e sperimentali di una qualche consistenza.
Poiché all'epoca dei fatti il rischio dell'esposizione all'amianto non era noto, non si comprende in che modo l'Amministrazione avrebbe dovuto o potuto adottare cautele al fine di prevenire un evento incognito.
Ciò a tacere la circostanza che la parte resistente ha negato che il dipendente sia stato effettivamente esposto all'amianto nell'espletamento delle proprie mansioni e che, come affermato dalla giurisprudenza, una volta che il datore di lavoro abbia fornito la prova di avere adottato tutte le misure di prevenzione necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori in base alle conoscenze all'epoca acquisite, incombe sul lavoratore l'onere di provare il danno, la pericolosità dell'ambiente lavorativo, nonché il nesso eziologico tra questi due elementi (cfr., ad esempio, Tribunale di Pisa, 14 marzo 2008), mentre nel caso di specie non è stata fornita alcuna probante dimostrazione che il dipendente sia stato effettivamente adibito alle mansioni dichiarate in ricorso e non a quelle indicate dall'Amministrazione resistente, né indicazioni puntuali e confortate da significativi elementi di prova in ordine al rapporto causale fra il decesso (avvenuto a distanza di 22 anni dal collocamento in congedo) e l'attività lavorativa svolta".
I signori -OMISSIS-, dando atto del decesso avvenuto nelle more dell'altra ricorrente in primo grado, signora -OMISSIS-, hanno proposto appello. Hanno dedotto: 1) Erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione; omessa valutazione di idoneo atto interruttivo; 2) Nel merito, errata applicazione dei principi e delle norme regolatrici la responsabilità del datore di lavoro in ambito di esposizione amianto; omessa ed errata applicazione dei principi circa la ripartizione dell'onere della prova; omessa ammissione delle richieste istruttorie formulate e omessa valutazione delle fonti di prova acquisite in atti. Avanzate varie domande istruttorie (CTU medico-legale; CTU ambientale; interrogatorio formale; prove testimoniali; acquisizione di documenti presso l'Amministrazione), gli appellanti hanno concluso per la riforma della sentenza gravata, con accoglimento delle domande formulate in primo grado e qui reiterate.
Il Ministero della difesa - Marina Militare si è costituito in appello. Ha eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva, stante la mancata prova da parte degli interessati della qualità di eredi. Ha poi sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, sia nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione, che ha anche riproposto, sia ove ha rilevato, nel merito, l'infondatezza del ricorso, stante la mancata prova del nesso causale tra attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Amministrazione, malattia insorta e decesso, l'assenza di una condotta attiva o omissiva rimproverabile al datore di lavoro, l'assenza di dolo o colpa, la mancata allegazione e prova dei danni conseguenza patiti. L'Amministrazione ha comunque contestato il quantum preteso a titolo risarcitorio, chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, lo scomputo delle somme percepite dagli appellanti in virtù della medesima causale, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. Infine, ha sostenuto l'inammissibilità delle richieste istruttorie degli appellanti, poiché irrilevanti ai fini del decidere e comunque esplorative, in quanto volte (in particolare la CTU medico-legale) a colmare le lacune probatorie del ricorso.
Con ordinanza n. 769/2023 questo Consiglio ha disposto un incombente istruttorio a carico degli appellanti, che, nel prosieguo, vi hanno adempiuto, ulteriormente depositando una memoria difensiva e ulteriore documentazione.
Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 luglio 2024.
Diritto
1. E' infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva per mancata prova da parte degli odierni appellanti della qualità di eredi, spiegata dall'Amministrazione resistente, che fa constare anche che il Tar non si è pronunziato sulla questione, la quale, peraltro, investendo una condizione dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Per la giurisprudenza la qualità di erede è attestata, oltre che dal certificato di morte, dallo stato di famiglia nel caso di successione legittima e dal testamento nel caso di successione testamentaria (Cass. civ., VI-3, 4 dicembre 2019, n. 31695; Cons. Stato, V, 22 dicembre 2022, n. 11241).
Tanto chiarito, si osserva che nel caso di specie la qualità di erede degli appellanti è stata adeguatamente comprovata dalla documentazione depositata in uno all'all'atto di appello, consistente:
- nel certificato rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di Messina il 22 settembre 2021, attestante il decesso, avvenuto il -OMISSIS-, della originaria ricorrente signora -OMISSIS-, vedova del signor -OMISSIS-;
- nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 19 luglio 2021 (artt. 21 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000) con cui il signor -OMISSIS-, altro ricorrente originario, ha dichiarato: che tra i coniugi -OMISSIS- non è stata pronunziata sentenza di divorzio passata in giudicato né sentenza di separazione personale; che non vi sono disposizioni testamentarie; che gli eredi legittimi dei predetti sono i figli nati dal matrimonio, ovvero il medesimo dichiarante e la terza originaria ricorrente, signora -OMISSIS-, nati rispettivamente il -OMISSIS-, entrambi di maggiore età, in possesso della piena capacità giuridica e di agire, e non incorsi in cause di indegnità a succedere; che non vi sono altri eredi legittimi o riservatari aventi diritto per legge alla successione.
2. L'Amministrazione resistente ripropone l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria per decorso del termine quinquennale.
La questione forma oggetto anche del primo motivo di appello.
2.1. In tema, il Tar, come da motivazione riportata in fatto, non ha assunto una posizione netta.
In particolare, il giudice di prime cure:
a) con il capo di sentenza contestato dagli appellanti, ha rilevato che il signor -OMISSIS- è deceduto in data -OMISSIS- e che, pur volendo prendere in considerazione il certificato medico del Servizio di medicina del lavoro della A.M. in data 5 giugno 2002, che ha correlato causalmente la patologia che ha condotto al decesso del medesimo alla nocività dell'attività lavorativa espletata nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con l'Amministrazione, non risultavano atti interruttivi della prescrizione anteriori al 14 dicembre 2007, data del tentativo di conciliazione intercorso tra le parti, e rispetto alla quale era già maturata la prescrizione quinquennale applicabile all'azione di responsabilità extracontrattuale esercitata;
b) nel prosieguo, con motivazione che l'Amministrazione non ha contestato mediante appello incidentale, né ha confutato con le difese svolte in questa sede, non ha escluso l'applicabilità alla stessa azione del termine prescrizionale decennale.
2.2. Orbene, il primo motivo di appello è fondato.
Rileva la sentenza 19 maggio 2023, n. 13806, la Corte di Cassazione, Sez. lav., che, pronunziando proprio su una domanda di risarcimento del danno biologico conseguente a malattia professionale da esposizione all'amianto contratta dal de cuius nello svolgimento del rapporto di lavoro e del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli eredi, da questi proposta iure hereditatis e iure proprio avverso il datore di lavoro, ha affermato il principio secondo cui "In materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico".
L'approdo si basa sulla considerazione che "ai fini del decorso della prescrizione, è necessario che l'inerzia del danneggiato o dei suoi eredi possa considerarsi, in qualche misura, colpevole, ciò presuppone che l'uno o gli altri siano consapevoli o in condizioni di conoscere, secondo criteri di diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sia la malattia che il suo carattere professionale", sicchè "La mancata conoscenza della malattia e del rapporto di causalità della stessa con l'attività lavorativa costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, e non consente quindi il decorso della prescrizione".
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie, e restando, come anche considerato dal Tar, nell'ipotesi dell'applicabilità alla fattispecie della prescrizione quinquennale, ne viene che il giudice di prime cure, se bene ha fatto a far decorrere il relativo termine, piuttosto che dalla data del decesso del signor -OMISSIS- (-OMISSIS-), dalla data in cui l'A. ha prodotto il primo certificato medico di malattia professionale con diagnosi di "mesotelioma di probabile genesi lavorativa" (5 giugno 2002), non si è però avveduto che, prima del tentativo di conciliazione del 14 dicembre 2007 menzionato nella sentenza, detto termine è stato interrotto: invero, con il motivo in trattazione, gli appellanti hanno fatto constare di aver notificato il 27 luglio 2006 al Ministero della difesa e alla Marina Mercantile, Arsenale militare marittimo di Messina, un atto stragiudiziale di diffida e di intimazione al pagamento del risarcimento per cui è causa.
L'atto è citato nel ricorso di primo grado (pagina 5) ed è stato anche versato al relativo fascicolo, in uno a entrambe le relate di notifica, risultanti avvenute, appunto, il 27 luglio 2006.
2.3. In disparte ogni altra questione, erra quindi l'Amministrazione sia quando afferma, in fatto, che "difetta la prova di un atto interruttivo anteriore al tentativo di conciliazione del 14/12/2007", sia laddove rileva, in diritto, che "le controparti erroneamente danno per scontato che il dies a quo di decorrenza della prescrizione possa collocarsi alla citata data del 5 giugno 2002", valendo, a tale ultimo riguardo, il principio giurisprudenziale sopra citato.
Va infine soggiunto che il Collegio non rinviene i presupposti per esercitare i propri poteri acquisitivi "chiedendo ai ricorrenti di fornire i necessari chiarimenti, al fine di verificare se in data antecedente al 2001 il de cuius avesse avuto altre diagnosi di malattie correlabili alla presunta esposizione ad amianto", come da richiesta dell'Amministrazione, questa refluendo, nella sostanza, nel tentativo di inversione dell'onere della prova su di essa incombente.
3. Passando all'esame del secondo motivo, va premesso che gli appellanti, con memoria depositata al fascicolo di causa il 5 ottobre 2023, hanno riferito di aver promosso avanti il Tribunale di Messina, Sezione lavoro, sempre nella qualità di eredi del signor -OMISSIS- e contro il Ministero della difesa, il procedimento n. 588/2014 avente a oggetto il riconoscimento in loro favore, sulla base di presupposti asseritamente coincidenti con quelli costituenti l'oggetto delle domande proposte in questa sede, dei benefici di cui al D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266".
Nel prosieguo, gli appellanti hanno depositato l'ordinanza 6 ottobre 2023, con cui l'adito Tribunale civile ha disposto una CTU medico-legale in contraddittorio tra le parti e nominato il consulente, al quale ha chiesto di accertare:
a) il nesso causale tra l'esposizione all'amianto con cui il de cuius era in contatto e l'insorgenza della patologia contratta;
b) il nesso causale tra la malattia e l'ambiente di lavoro, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione (sentenza n. 3227/2011);
3) in caso positivo, tenuto conto delle violazioni di norme precauzionali denunciate dai ricorrenti, quali misure e cautele non osservate avrebbero potuto preservarne l'integrità psico-fisica, secondo l'esperienza, la tecnica e le conoscenze scientifiche sull'esistenza di fattori di rischio in quel determinato momento storico e nei diversi settori di attività.
Di tanto tenuto conto, con ordinanza istruttoria n. 769/2023 questo Consiglio ha ritenuto, "nel dubbio inerente la possibilità della sentenza appellata di resistere alle censure ricorsuali in punto di prescrizione, e in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali", di acquisire agli atti dell'odierno giudizio gli esiti della consulenza medico-legale di cui appena sopra.
Gli appellanti, onerati dell'incombente, hanno depositato il 29 gennaio 2024 la relazione consulenziale e, in seguito, segnatamente il 5 maggio 2024, la sentenza n. 77/2024 che ha definito quel procedimento civile.
3.1. A questo punto va dato conto sia della relazione in parola che della predetta sentenza civile.
3.2. La relazione del CTU ha posto le seguenti premesse:
"l'asbestosi è una forma di fibrosi interstiziale polmonare causata dall'esposizione all'amianto o asbesto, … le fibre inalate giungono ai polmoni e producono uno stato infiammatorio che
evolve in maniera ingravescente nel tempo, portando a complicazioni cardiache, cardiovascolari e neoplastiche.
Generalmente il rischio di malattia è correlato alla durata ed all'intensità dell'esposizione, al tipo, alla lunghezza ed allo spessore delle fibre inalate.
L'asbestosi è considerata una malattia di origine lavorativa, in quanto per contrarla è necessaria una intensa esposizione ad amianto: ciò è stato confermato non solo dalla monografia IARC, ma anche dal quaderno 'Stato dell'arte e prospettive in materiali di contrasto alle patologie asbesto-correlate n.15, maggio - giugno 2012 - Quaderni del Ministero della Salute'.
Molti lavoratori sono stati a rischio di esposizione all'amianto, e data la ultratrentennale latenza di malattie amianto-correlate, quali il mesotelioma, il picco di malattia è previsto nell'attuale decennio (VII Rapporto RENAM sui mesotelioni).
La maggiore incidenza dei casi di asbestosi polmonare si riscontra in chi è impiegato in cantieri navali, nell'industria tessile e nell'edilizia, anche se una esposizione secondaria si può verificare tra i familiari dei lavoratori esposti e tra le persone che vivono vicino a luoghi contaminati o miniere".
Tanto chiarito, il CTU ha risposto ai quesiti posti dal giudice civile.
Sul primo quesito, il CTU ha riferito che: "… è innegabile che il signor -OMISSIS- abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa, presso l'Arsenale della Marina Militare di Messina, dal 1938 allo 01/01/1980, data del collocamento in quiescenza, con la qualifica di carpentiere in ferro e metalli, che lo stesso osservava un turno lavorativo di otto ore giornaliere, che poteva protrarsi, anche considerevolmente, in ragione degli interventi di riparazione o manutenzione delle unità navali militari danneggiate per gli eventi bellici o per altre tipologie di incidenti navali, e che era prevalentemente adibito alla riparazione delle paratie esterne ed interne delle navi danneggiate, e quindi in settori delle navi angusti e privi di aerazione, che consisteva nella decoibentazione dei materassi di amianto aventi funzione di isolamento fra le paratie, nella sostituzione delle lamiere danneggiate e nel ripristinare la coibentazione, con conseguente inalazione protratta delle fibre di amianto.
Pertanto, si può con certezza affermare che vi è nesso causale tra l'esposizione all'amianto con cui il dante causa era a contatto e l'insorgenza della patologia neoplastica contratta (mesotelioma)".
Sul secondo quesito, il CTU ha riferito che: "alla luce dei principi espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 3227/2011, e ricordando che il signor -OMISSIS-, per le mansioni e la qualifica di carpentiere in ferro e metalli, svolgeva la propria attività lavorativa in settori delle navi angusti e privi di aereazione, si può con certezza affermare che vi è nesso causale tra la malattia neoplastica (mesotelioma) e l'ambiente di lavoro".
Sul terzo quesito il CTU ha riferito che: "…va ricordato che l'amianto è stato completamente bandito dall'art. 1, comma 2, L. 27 marzo 1992, n. 257, il quale vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.
La legge, inoltre, stabilisce i limiti massimi di esposizione all'amianto, nelle operazioni di smaltimento o per qualsivoglia ragione esposte a fibre di amianto. Per i fatti anteriori al 1992, tuttavia, la colpa del datore di lavoro che non abbia provveduto ad adottare misure idonee all'abbattimento delle polveri di amianto, ovvero alla protezione individuale dei lavoratori, viene ugualmente affermata dalla giurisprudenza, spesso in base alla colpa generica (ex art. 1176, comma 2, c.c.), in base al rilievo che la pericolosità dell'esposizione all'amianto è nota da tempo.
Infatti, la pericolosità della lavorazione dell'amianto è nota fin dagli inizi del secolo scorso, come emerge dal R.D. 14 giugno 1909, n. 442 (che approvava il regolamento per il testo unico della legge per il lavoro delle norme e dei fanciulli, includendo all'articolo 29 tabella B n. 12 la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle
donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non veniva assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo).
Ed inoltre, ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, articolo 21 (volto a stabilire che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie) il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell'ambiente di lavoro sicché 'le misure da adottare a tal fine devono tener conto della natura delle polveri e della loro concentrazione', misure che, quindi, devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri stesse.
Orbene, dalla disamina della memoria difensiva redatta in data 15/09/2014 dall'avv. … dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, e precisamente alla pag. 11, emerge che 'L'ente di servizio del dipendente deceduto ha svolto una costante opera di prevenzione nel campo della sicurezza e della salvaguardia della salute dei lavoratori, rispettando la legislazione vigente all'epoca dei fatti in causa e con la costante distribuzione degli indumenti protettivi per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e la salvaguardia delle malattie professionali secondo la legislazione in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa'.
Pertanto, si può ragionevolmente affermare che il Ministero della Difesa, di cui il signor -OMISSIS- è stato alle dipendenze con la qualifica di carpentiere in ferro e metalli, tenuto conto delle normative vigenti ancora prima del pensionamento del de cuis, avvenuto nel 1980, nonché dalla
disamina della memoria difensiva dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, dalla quale si rileva soltanto la distribuzione di indumenti protettivi, non ha adottato alcuna cautela specifica (impianti di aerazione) per assicurare il pronto allontanamento delle polveri di amianto, prodotte dalla specifica lavorazione, dagli angusti settori delle navi privi di aerazione, che avrebbe, secondo l'esperienza, la tecnica e le conoscenze scientifiche sulla esistenza di fattori di rischio in quel determinato momento storico e nei diversi settori di attività, potuto, forse, preservare l'integrità psicofisica del lavoratore".
Il CTU, nella risposta sintetica ai quesiti commessi, ha pertanto concluso che: "1) vi è nesso causale tra l'esposizione all'amianto con cui il dante causa era a contatto e l'insorgenza della patologia neoplastica contratta (mesotelioma); 2) alla luce dei principi espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 3227/2011, e ricordando che il signor -OMISSIS-, per le mansioni e la qualifica di carpentiere in ferro e metalli, svolgeva la propria attività lavorativa in settori delle navi angusti e privi di aereazione, vi è nesso causale tra la malattia neoplastica (mesotelioma) e l'ambiente di lavoro; 3) il Ministero della Difesa, di cui il signor -OMISSIS- è stato alle dipendenze con la qualifica di carpentiere in ferro e metalli, tenuto conto delle normative vigenti ancora prima del pensionamento del de cuis, avvenuto nel 1980, nonché dalla disamina della memoria difensiva dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, dalla quale si rileva soltanto la distribuzione di indumenti protettivi, non ha adottato alcuna cautela specifica (impianti di aerazione) per assicurare il pronto allontanamento delle polveri di amianto, prodotte dalla specifica lavorazione, dagli angusti settori delle navi privi di aerazione, che avrebbe, secondo l'esperienza, la tecnica e le conoscenze scientifiche sulla esistenza di fattori di rischio in quel determinato momento storico e nei diversi settori di attività, potuto, almeno in parte, preservare l'integrità psicofisica del dante causa".
3.3. La sentenza del Tribunale civile di Messina n. 77/2024, premesso che "Le dichiarazioni testimoniali, sebbene limitate all'ultimo periodo della carriera lavorativa del -OMISSIS-, risultano attendibili e concordanti in merito all'esposizione del lavoratore a materiali contenenti amianto e alla mancata/limitata predisposizione, da parte del datore di lavoro, di apposite misure precauzionali a tutela della salute dei lavoratori", e che "L'esposizione ad amianto è ulteriormente confermata dal rapporto informativo allegato al fascicolo di parte resistente, nel quale veniva confermata tale esposizione nella sezione relativa all'ambiente di lavoro", ha condiviso le risultanze della CTU.
In particolare, il giudice civile ha affermato che "Le conclusioni rese dal c.t.u., assunte con procedimento immune da vizi logico giuridici e adeguatamente motivate sotto il profilo medico-legale, non risultano contestate dalle parti e sono condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzarle a fondamento della presente decisione.
Deve dunque affermarsi, alla luce delle risultanze peritali, il nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e la patologia sofferta dal dipendente deceduto, ovvero la dipendenza da causa di servizio della malattia stessa".
Tuttavia, la sentenza ha respinto l'azione esercitata in quella sede.
In particolare, pur riconoscendo il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius e la patologia che ne ha determinato il decesso, il giudice civile non ha ritenuto che l'esposizione all'amianto fosse condizione straordinaria e sufficiente a legittimare il diritto del lavoratore a ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al D.P.R. n. 243 del 2006 in favore delle vittime del dovere. Ciò rilevando che l'equiparazione del lavoratore a vittima del dovere richiede, secondo il più recente e rigoroso orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. lav., n. 29819/2022 e sentenze ivi richiamate), oltre che la correlazione tra la dipendenza da causa di servizio, la sussistenza di "particolari condizioni". Quindi, per il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" e dei relativi benefici, in considerazione della differenza tra tale status e quello che prelude al riconoscimento della causa di servizio, occorre un quid pluris rispetto alle condizioni che integrano la semplice dipendenza da causa di servizio: altrimenti, "tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere". Queste "particolari condizioni", ambientali od operative, implicano l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, e devono consistere, per evitare la predetta automatica equiparazione, in una causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio, sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, che è ancorata a un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.
E la sentenza civile in commento non ha rinvenuto tali "particolari condizioni" nel caso di specie.
3.4. Resta ancora da dire che gli appellanti hanno fatto presente di aver gravato la predetta sentenza civile, mentre l'Amministrazione resistente nulla ha riferito circa il predetto contenzioso e le conclusioni della CTU.
3.5. Tanto premesso, il Collegio, evidenziato che anche in questa sede gli appellanti hanno avanzato richiesta di CTU, e coerentemente con le motivazioni della citata ordinanza istruttoria n. 769/2023, imperniata sul principio di economia dei mezzi processuali, corollario della ragionevole durata del processo stabilita dall'art. 2, comma 2, cod. proc. amm., ritiene di recepire, per quanto attiene alle questioni qui dibattute e per le ragioni di cui in seguito, le conclusioni del CTU nominato in sede civile.
3.6. In considerazione della appena detta "traslazione", si rende necessario esaminare preliminarmente l'eccezione dell'Amministrazione resistente di inammissibilità delle richieste istruttorie, e in particolare della richiesta di CTU, avanzate dagli appellanti sin dall'atto introduttivo del giudizio e qui reiterate.
L'eccezione non risulta meritevole di positiva considerazione.
Segnatamente, per escludere l'asserita irrilevanza della richiesta di CTU basti osservare che l'art. 63, comma 4, cod. proc. amm. dispone che "Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica"; tale ultima condizione si rinviene nel caso di specie, in cui la controversia investe questioni che necessitano con ogni evidenza dell'impiego di nozioni specialistiche medico-legali. Per escludere che la stessa richiesta sia finalizzata, come pure ventilato dall'Amministrazione, a colmare le lacune probatorie del ricorso, basti osservare che gli appellanti hanno allegato all'atto introduttivo del giudizio la già citata certificazione del Servizio di medicina del lavoro della A.D.M., attestante la correlazione causale della patologia che ha condotto al decesso del loro congiunto con la nocività dell'attività lavorativa, nonché una consulenza medica di parte che conclude negli stessi sensi.
3.7. Come già accennato, le conclusioni del CTU nominato in sede civile circa la sussistenza di un nesso causale tra l'esposizione all'amianto del de cuius determinata dall'attività lavorativa prestata a favore dell'Amministrazione e l'insorgenza della patologia neoplastica dal medesimo contratta, che ne ha poi causato il decesso, e circa la mancata adozione da parte dell'Amministrazione, quale datore di lavoro, delle misure e cautele specifiche atte a preservare l'integrità fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, possono essere condivise, risultando frutto di una puntuale disamina di tutti gli elementi rilevanti anche in questo giudizio e scevre da incoerenza e illogicità, intrinseche o estrinseche.
Per l'effetto, il motivo in trattazione, con cui gli appellanti contestano, nel merito, le motivazioni con cui il giudice di prime cure ha respinto la domanda risarcitoria, si profila fondato e va accolto, con conseguente accertamento della sussistenza della responsabilità dell'Amministrazione, datrice di lavoro, ex art. 2087 Cod. civ..
3.8. Valgano al riguardo, oltre quanto sopra, le seguenti considerazioni:
- il Tar ha osservato che all'epoca dei fatti qui rilevanti (il rapporto di lavoro di che trattasi si è protratto dal 1938 al 1980) il rischio dell'esposizione all'amianto non era noto.
Si tratta di un assunto che non può essere condiviso. La giurisprudenza civile, premesso che l'art. 2087 Cod. civ., quale norma di chiusura, impone al datore di lavoro - anche quando faccia difetto una specifica misura preventiva - di adottare le misure generiche di prudenza e di diligenza nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, osserva che la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota in epoca risalente, come attestato dal R.D. 14 giugno 1909, n. 442, che includeva all'art. 29, tabella B n. 12, la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione relativa ai locali ove non veniva assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, e dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21, volto a stabilire che, nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, il loro sviluppo e diffusione nell'ambiente di lavoro; sicchè "le misure da adottare a tal fine devono tener conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", devono, cioè, avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri stesse (Cass. civ., Sez. lav., 11 ottobre 2021, n. 27576, relativa a un rapporto di lavoro protrattosi dal giugno 1970 al maggio 1971; 3 agosto 2012, n. 13956; 30 giugno 2005, n. 14010, relativa a un rapporto di lavoro protrattosi dal 1957 al gennaio del 1980).
Indi, ai fini dell'esonero della responsabilità del datore di lavoro di cui si discute, per un verso non è sufficiente l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto secondo le conoscenze del tempo, occorrendo la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, anche perché il sopra citato art. 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle prescritte misure di prevenzione (Cass. civ., Sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18503), per altro verso è fuori centro la difesa dell'Amministrazione circa il fatto che l'impiego dell'amianto "è fuori legge in Italia dal 1992, ossia in data successiva al collocamento in quiescenza del Sig. -OMISSIS-, avvenuto nel lontano 1980";
- il Tar ha valorizzato l'affermazione dell'Amministrazione circa il fatto che il de cuius, nell'espletamento delle sue mansioni, non sia stato "effettivamente" esposto all'amianto.
Ma è la stessa l'Amministrazione a riferire nelle difese svolte in questa sede che "Risulta agli atti che il Sig. -OMISSIS- ha svolto le mansioni del profilo professionale di appartenenza, attività a bordo delle UU.NN. ed in officina, ovvero riparazione, manutenzione e costruzione di manufatti in lamiera, profilati di acciaio o leghe leggere", e che "i lavori svolti dal Sig. -OMISSIS- potrebbero aver comportato, in modo non diretto, non continuo e non qualificabile, utilizzo di materiale commerciale che conteneva percentuali (fra l'altro non conosciuta) di fibre di amianto". L'esposizione all'amianto del de cuius nel corso del rapporto di lavoro, quindi, risulta per tabulas, né è convincente, alla luce delle risultanze della CTU, il tentativo dell'Amministrazione di sminuirne la rilevanza e la correlazione con l'insorgenza della patologia che ne ha poi determinato il decesso;
- il Tar afferma che non vi sono indicazioni "puntuali e confortate da significativi elementi di prova in ordine al rapporto causale tra il decesso (avvenuto a distanza di 22 dal collocamento in congedo) e l'attività lavorativa svolta".
Tale conclusione è, di fatto, una mera asserzione, essendovi il primo giudice pervenuto senza alcuna valutazione della documentazione prodotta dagli interessati e in carenza di qualsiasi accertamento istruttorio che, come detto, l'oggetto della controversia rendeva necessario, ed è comunque affetta da un evidente salto logico, dal momento che fonda sul tempo trascorso tra il congedo e il decesso senza tenere conto delle caratteristiche della patologia che lo ha causato. Sul punto, va rilevato che la relazione consulenziale medica di parte prodotta in primo grado riferisce che essa può insorgere "anche a distanza di molti anni dall'esposizione" all'amianto;
- il Tar, pur richiamando l'art. 2087 Cod. civ. ed evocando la giurisprudenza in tema di prova dell'adozione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure di prevenzione necessaria per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori in base alle conoscenze dell'epoca, non ha accertato quali misure siano state adottate nella fattispecie, così non avvedendosi che queste, come da CTU e come anche ribadito dall'Amministrazione stessa in questa sede, sono consistite nella mera distribuzione di indumenti protettivi, laddove l'efficacia della prevenzione, alla luce della normativa e della giurisprudenza di cui sopra, avrebbe postulato piuttosto, per quanto possibile, l'allontanamento delle polveri di amianto dall'ambiente di lavoro, cautela che l'Amministrazione non ha mai affermato di avere adottato.
4. Ne viene l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti nei confronti del Ministero della difesa - Marina Militare, in persona del Ministro pro tempore, risultante assistita da tutti i presupposti di legge.
Invero, contrariamente a quanto afferma l'Amministrazione, una volta accertato, come sopra, il nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e la patologia sofferta dal dipendente deceduto, ovvero la dipendenza da causa di servizio della stessa patologia, rileva la consolidata giurisprudenza civile secondo cui il contenuto dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 Cod. civ. non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (da ultimo, Cass. civ.., Sez. lav., 5 giugno 2024, n. 15733), condizione qui pure accertata come sopra.
Infine, il danno subito dal de cuius, per il quale gli appellanti agiscono esclusivamente iure hereditario, è in re ipsa.
5. Occorre infatti chiarire che gli appellanti non possono essere seguiti laddove sostengono, nella memoria depositata il 5 giugno 2024, che l'odierna controversia abbia a oggetto anche "l'autonomo diritto al risarcimento del danno da perdita parentale, dovendosi considerare ricompreso nel petitum come originariamente introdotto".
Una siffatta domanda non è invero rinvenibile, né espressamente né implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio (e nell'atto di appello, che ha reiterato tal quale la domanda proposta in primo grado), che è così sul punto formulato: "…ritenere e dichiarare il diritto iure hereditario degli istanti al risarcimento di tutti i danni subiti dal dante causa sig. -OMISSIS- (diretti ed indiretti, patrimoniali e non, ivi compreso il danno biologico) a causa dei fatti per cui è causa, da liquidarsi nel complessivo importo di €.850.000,00 o in quella diversa somma che verrà determinata in base alle risultanze istruttorie ed alla disponenda c.t.u. medico legale, oltre gli interessi legali e rivalutazione come per legge".
Sono poi coerenti con tale domanda anche le richieste istruttorie, avanzate "al fine di accertare: a) la derivazione causale dell'esposizione ad amianto con cui il -OMISSIS- era a contatto giornalmente e l'insorgenza della patologia dallo stesso contratta con esiti che lo hanno condotto al decesso; b) quantificare la misura risarcitoria da liquidarsi in favore degli eredi del sig. -OMISSIS- iure hereditario per tutti i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non, ivi compreso il danno biologico dallo stesso patiti in conseguenza dei fatti per cui è causa".
Va soggiunto che il danno da perdita parentale non è menzionato in alcuna altra parte del ricorso (e dell'appello).
Corretta, dunque, la difesa dell'Amministrazione quando rileva che "… non risultano richieste risarcitorie iure proprio …".
6. Va ancora osservato che l'Amministrazione, per l'ipotesi, verificatasi, dell'accoglimento dell'appello, ha contestato il quantum del richiesto risarcimento invocando l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, e quindi lo scomputo delle somme percepite dagli appellanti in virtù della medesima causale qui azionata.
Detta richiesta non è allo stato valutabile: l'Amministrazione non ha chiarito a quali somme intende fare riferimento, e il fascicolo di causa non fa emergere che gli appellanti abbiano percepito somme scomputabili in ragione del principio di che trattasi.
7. Tuttavia, il Collegio ritiene di disporre una verificazione volta ad accertare la correttezza dei calcoli con cui gli appellanti hanno quantificato la richiesta risarcitoria, che, nel ricorso di primo grado e nell'atto di appello, è stata avanzata genericamente nel complessivo importo pari a € 850.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e che è stata poi successivamente dettagliata nella già citata memoria depositata il 5 giugno 2024.
7.1. E' importante precisare, in conseguenza di quanto osservato al precedente capo 5, che la verificazione dovrà riguardare non i calcoli che, nella ridetta memoria del 5 giugno 2024, sono state dedicate al "danno parentale" di ciascuno degli originari ricorrenti, bensì i soli calcoli concernenti il danno patito dal de cuius, ivi determinato in complessivi € 886.991,00, qui rivendicato iure hereditario.
8. L'espletamento del predetto incombente è affidato all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, Direzione regionale Sicilia, in persona del Direttore, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Istituto, precisando che:
- le operazioni di verificazione dovranno iniziare entro 30 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente, della presente sentenza non definitiva, previo avviso da parte del verificatore nominato alle parti e ai loro difensori, che potranno farsi assistere da propri consulenti, la cui nomina potrà essere formalizzata direttamente innanzi al verificatore sino alla data di inizio delle operazioni, ut supra comunicata alle parti;
- il verificatore è autorizzato a chiedere alle parti o ad accettare dalle stesse ulteriore documentazione, oltre quella già depositata agli atti di causa, assolutamente necessaria e indispensabile, a suo giudizio, per il corretto ed esaustivo svolgimento dell'incarico commissionatogli;
- il verificatore trasmetterà alle parti entro 60 giorni dall'inizio della verificazione una bozza di relazione;
- le parti potranno inviare al verificatore le proprie osservazioni e controdeduzioni nei successivi 20 giorni;
- il verificatore depositerà la relazione finale e definitiva entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per le controdeduzioni, dando espressamente conto di esse ed esprimendosi in proposito.
Quanto alle spese dell'incombente, il Collegio pone a provvisoriamente a carico degli appellanti (salva la definitiva attribuzione dell'onere di tale spesa in sede di sentenza definitoria dell'intera controversia) il versamento al verificatore della somma di €. 2.000,00 (euro duemila), da corrispondersi in acconto - e potenzialmente a saldo, in difetto di particolari sopravvenienze nello svolgimento dell'incarico - sul compenso spettante, condizionando lo svolgimento dell'incarico al preventivo versamento di tale somma.
9 In definitiva, in accoglimento dell'appello, la sentenza gravata va riformata, con accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti iure hereditario.
La determinazione del quantum del risarcimento è rimessa alla verificazione come sopra disposta.
Spese del doppio grado di giudizio al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, riforma la sentenza gravata e accoglie negli stessi termini la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Ministero della difesa - Marina Militare, in persona del Ministro pro tempore; rimette il relativo quantum alla verificazione di cui pure in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio al definitivo.
Manda alla Segreteria di provvedere alla trasmissione della presente sentenza non definitiva alle parti e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, Direzione regionale Sicilia, viale del Fante 58/D, (90146) Palermo.
All'esito dell'incombente di cui sopra l'udienza pubblica di prosecuzione della trattazione dell'appello sarà fissata con provvedimento presidenziale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e all'art. 2-septies del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità degli appellanti e degli altri soggetti ivi menzionati, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il loro stato di salute.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
Giovanni Ardizzone, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere
