MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

 

PROT. n. 0014538                                                                                                                                                                                                                                         Roma, 16 settembre 2024
 

OGGETTO: Marcature CE di materassi antidecubito - Commercializzazione e utilizzo, ai fini della reazione al fuoco, di presidi medici quali sedute, materassini e similari.


Sono recentemente pervenuti diversi quesiti in merito all’obbligo, ai fini della immissione in commercio e dell’utilizzo in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di manufatti - sedute, lettini, imbottiti di vario tipo - da utilizzare nelle strutture mediche.
Si premette che la categoria merceologica è normata, in ambito europeo, dalla Regolamento (UE) 2017/746, subentrato alla direttiva 93/42/CEE recepita a suo tempo dal Dlgs. 46/97; il Regolamento è stato seguito dal decreto legislativo 137/2022, che ha dato attuazione anche ad altri disposti.
Con nota DCPREV 5212 del 18 aprile 2017, era già stato affrontato il tema della omologazione dei materassi da decubito da utilizzarsi nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, vigente ai tempi il decreto legislativo 24 febbraio 1997 in attuazione della direttiva 93/42/CEE. Tale direttiva contemplava la valutazione del rischio incendio e, per i materassi da decubito, la marcatura CE, che non rendeva più necessaria l’omologazione ai fini dell’immissione in commercio. Tuttavia stante l’assenza, ora come allora, di norme sperimentali europee e di protocolli di prova condivisi specifici per questa categoria di imbottiti, si prevedeva il riscontro dei relativi Requisiti Essenziali di Sicurezza con attestazione della classe IM attraverso i procedimenti sperimentali previsti dal D.M. 26/6/1984, o la certificazione con altre norme ritenute idonee, secondo le dichiarate more del DM 5/8/1991 e dalla successiva circolare 3/8/1998.
Nel confermare la validità del disposto della predetta circolare per tutti i mobili imbottiti e dispositivi destinati alla degenza di persone in pregiudizievole grado di salute, si evidenzia che, per altri tipi di manufatti imbottiti (sedute, accomodamenti, poltrone) specificatamente previsti per attività di diagnosi/cura, a titolo temporaneo e non di degenza, quali gli arredi e gli strumenti di cura che possono far parte di gabinetti specialistici, dispositivi terapeutici, sale operatorie, sale odontoiatriche e simili, la marcatura CE emessa sotto la responsabilità di organismi di certificazione notificati, sia sufficiente per l’immissione in commercio e l’utilizzo.