00144 Roma, data del protocollo
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Ministero delle infrastrutture e |
CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Serie Generale: n. 175/2024
Argomento: Unità rimorchiate di bandiera italiana - articoli 181 e 197.5 D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicu-rezza della navigazione e della vita umana in mare”
Il D.P.R n. 435/91:
• all’articolo 181 stabilisce che «Per le navi che devono effettuare un viaggio di trasferimento a rimorchio da una località ad un'altra deve essere accertata dall'ente tecnico1, in conformità ai propri regolamenti, la specifica idoneità alla navigazione a rimorchio per la destinazione prestabilita»; e
• all’articolo 197.5 stabilisce che “l’idoneità al rimorchio dei galleggianti è accertata dall’ente tecnico1 secondo i propri regolamenti”.
Scopo della presente circolare - anche alla luce dell’esperienza ma-turata negli anni - è quello di armonizzare i processi ed i controlli da eseguire da parte dell’Ente tecnico1 per:
• accertare l’idoneità della nave (come definita dal CdN Art. 136) al viaggio a rimorchio (art.181 DPR 435/91),
• accertare, per i galleggianti (197 DPR435/91), in aggiunta alle previsioni di cui all’art. 197.5 DPR 435/91, l’idoneità degli apprestamenti di rimorchio.
Ciò ad eccezione di quelle unità per le quali detti apprestamenti siano già stati dichiarati idonei nella certificazione posseduta dall’unità, qualora il viaggio rientri nei limiti di quest’ultima e sono in possesso del piano di rimorchio approvato secondo i contenuti tecnici della presente circolare. In questo caso, resta in capo al Comandante del rimorchiatore verificare la rispondenza al piano di rimorchio approvato e l’idoneità degli apprestamenti prima di ogni operazione di rimorchio;
• approvare il piano di rimorchio ivi incluso i valori del “bollard pull” (BP) e “bollard pull richiesto” (BPR). In particolare deve essere documentato il valore BP alla massima potenza nominale continua del macchinario di propulsione principale secondo la procedura di test riportata nell'Appendice A della Circolare MSC/Circ.884 del 21.12.1998 o secondo una procedura simile stabilità dall’Ente Tecnico;
• verificare la rispondenza delle sistemazioni di rimorchio con quelle indicate nel piano di rimorchio approvato; e
• rilasciare la dichiarazione di idoneità al rimorchio.
Per quanto sopra si riportano, in annesso, le istruzioni ai fini degli accertamenti tecnico-documentali da eseguire, su richiesta della Società di gestione/Armatore, per il rilascio della dichiarazione di idoneità al rimorchio da parte dell’Ente tecnico
La presente è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione “Sicurezza della Navigazione”2 e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO
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1 Per Ente tecnico deve intendersi:
- “Organismo autorizzato ed affidato” ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 104/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 190/2015, nel caso di navi registrate in Italia e soggette alle Convenzioni internazionali; o
- “Ente tecnico” come definito all’articolo 3, lettera f) della Legge n. 616/62, nel caso di navi registrate in Italia ma non soggette alle Convenzioni internazionali.
2 https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione
