CONFINDUSTRIA


Patente a crediti - Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 e Circolare INL n. 4/2024
Primo commento


24 settembre 2024


Abstract
La presente circolare commenta il recente decreto sulla cd patente a crediti, alla luce delle precisazioni fornite dalla circolare n. 4 del 2024 dell’ispettorato nazionale del lavoro, che accoglie diverse richieste di chiarimento formulate da Confindustria, superando così alcune rilevanti criticità.

SOMMARIO
Abstract
1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione
3. Domanda della patente: requisiti
4. Modalità operative e tempistiche
5. Accesso al portale contenente i dati della patente
6. Rilascio della patente
7. Possibilità di operare nelle more del rilascio della patente
8. Periodo di prima applicazione
9. Dichiarazioni non veritiere: conseguenze (revoca)
10. Obbligo di informativa al RLS/RLST della presentazione della domanda
11. Dati contenuti nella patente
12. Soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti nella patente
13. Entrata in vigore
14. Ulteriori indicazioni della circolare dell’INL

1. Premessa
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 l’atteso decreto ministeriale che regola il funzionamento della cd patente a crediti, secondo le previsioni dell’articolo 27 del Decreto legislativo n. 81/2008.
Data l’imminenza dell’entrata in vigore della norma (1 ottobre 2024, data fissata direttamente dal legislatore nell’art. 27 del Dlgs 81/2008 e confermata nel decreto), nel presente commento ci soffermeremo esclusivamente sui principali aspetti relativi alla fase della domanda per il rilascio della patente secondo l’iter seguito dalla circolare dell’INL. Successivamente si tornerà a commentare l’intero provvedimento.
Rispetto alle bozze che hanno formato oggetto di confronto con le parti sociali (v. news del 29 luglio 2024), il testo del provvedimento risulta modificato in alcuni punti a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato e del Garante della privacy, pur mantenendo la struttura nota.
Il testo finale del decreto non supera le criticità generali evidenziate nell’analisi già condotta a suo tempo, ma introduce ulteriori elementi positivi (come, ad esempio, la disciplina della sospensione, che, pur restando obbligatoria, fa esplicitamente salva una diversa valutazione all’Ispettorato del lavoro).
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 4 del 23 settembre 2024, offre le prime linee interpretative del provvedimento. Sin d’ora si evidenziano due rilevanti passaggi: quello sul periodo di prima applicazione (dal 24 settembre al 30 settembre) ai fini della domanda e, nel merito, il rilevante passaggio sulla reale portata della erronea dichiarazione relativa alla formazione, che Confindustria ha da sempre indicato come elemento di particolare problematicità e che è stato risolto in modo adeguato dall’interprete.
Restano molti i punti ancora da chiarire, per i quali Confindustria ha a suo tempo inviato ai vertici del Ministero un documento contenente richieste di chiarimenti, che, auspichiamo, possano formare oggetto di successivi interventi chiarificatori da parte del Ministero del lavoro o dell’INL.

2. Ambito soggettivo di applicazione
È una delle questioni di maggior rilievo che presenta ancora incertezze interpretative.
L’articolo 27 del Dlgs 81/2008 ed il decreto indicano che i soggetti obbligati al possesso della patente sono “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.”
L’INL precisa che “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri”. Devono, quindi, ritenersi escluse le imprese che non operano fisicamente in cantiere, ossia che non svolgono attività per le quali è necessaria la presenza fisica di lavoratori nel cantiere.
La norma esclude espressamente i soggetti che svolgono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (come ingegneri, architetti, geometri): deve, quindi, ritenersi che tutti i professionisti che accedono in cantiere non siano tenuti al possesso della patente a crediti
La circolare non precisa la nozione di mere forniture, per la quale si ritiene di poter fare riferimento alla circolare n. 4/2007 e alla Lettera circolare del 10 febbraio 2011 del Ministero del lavoro.
Ai commi 4 e 5 viene regolata la situazione delle imprese e lavoratori autonomi che hanno sede in uno Stato appartenente o non appartenente all’Unione europea.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
Conformemente al quanto disposto dal comma 15 dell’art. 27 del Dlgs 81/2008, non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Sotto quest’ultimo profilo si ritiene che rilevi unicamente il possesso della attestazione SOA di III classificazione, a prescindere dal settore, che né la legge né il decreto valorizzano. In questo senso si esprime anche la circolare dell’INL.

3. Domanda della patente: requisiti
La patente è rilasciata in formato digitale (per cui la verifica della presenza della patente e dei relativi contenuti va condotta esclusivamente consultando il sito internet dell’Ispettorato del lavoro) accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Su questo aspetto procedurale la circolare dell’INL rinvia ad una propria successiva nota tecnica.
La domanda si effettua mediante autocertificazione (senza deposito di alcun documento) del possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutte le imprese e lavoratori autonomi sono obbligati ad essere in possesso dei documenti indicati e non sono quindi tenuti alle relative dichiarazioni (le disposizioni interessate specificano ”nei casi previsti dalla normativa vigente”).
g. Il lavoratore autonomo (al quale viene equiparata l’impresa individuale senza lavoratori ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. d) Dlgs 81/2008), ad esempio, non è tenuto alla presentazione del Documento di valutazione dei rischi né alla nomina del RSPP.
h. L’impresa priva di lavoratori non è tenuta al possesso del DVR
i. Anche per la dichiarazione fiscale non tutte le aziende possono essere in possesso della certificazione richiamata dalla lettera e). Ad esempio, la certificazione non può essere ottenuta dall’impresa che sia in attività da meno di tre anni o che abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (art. 17bis l. 241/1997). Su questi aspetti la circolare dell’INL non si pronuncia, specificando semplicemente che la lettera e) ha ad oggetto “la dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione”. Sembrerebbe, quindi, che l’autocertificazione riguardi semplicemente la regolarità rispetto agli adempimenti fiscali e contributivi (sul punto ci riserviamo ulteriori interlocuzioni con l’Ispettorato, posto che si tratta di un passaggio interpretativo poco chiaro).
L’INL precisa, a questo proposito, che “salvo casi particolari - ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti - alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito”.
La domanda ha la forma di una autocertificazione, genericamente intesa in quanto solamente alcune dichiarazioni possono essere effettivamente autocertificate (i documenti relativi direttamente all’impresa, indicati nelle lettere a), c) ed e) mentre altri sono formati da altri soggetti (datore di lavoro) e, quindi, possono essere solamente oggetto di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (lettere b), d) ed f).
Posto che la domanda ha ad oggetto autocertificazioni, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. Il riferimento alla falsità appare richiamare la fattispecie dolosa e non la mera erroneità della dichiarazione.
Ovviamente, non è possibile autocertificare la formazione del datore di lavoro, posto che l’obbligo introdotto dal Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 è condizionato all’operatività del futuro accordo tra lo Stato e le Regioni1.

4. Modalità operative e tempistiche
Possono effettuare la domanda il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

5. Accesso al portale contenente i dati della patente
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v., fatto salvo il periodo di prima applicazione dal 24 settembre al 30 settembre 2024, trattato nel successivo punto 8.
L'accesso al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

6. Rilascio della patente
All'esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il portale, quindi, genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

7. Possibilità di operare nelle more del rilascio della patente
Come disposto anche dal comma 2 dell’art. 27 del Dlgs 81/2008, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività per le quali è richiesta la patente (indicate nel comma 2), salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Tale ipotesi è legata - precisa l’INL - ad ipotesi in cui abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

8. Periodo di prima applicazione
La circolare dell’INL, per facilitare l’avvio della procedura, introduce in via amministrativa una sorta di periodo di prima applicazione della norma - non previsto né dalla norma né dal decreto ministeriale - che viene così regolato.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
In calce alla presente circolare (oltre che sul sito internet dell’Ispettorato nazionale del lavoro) si può trovare la scheda contenente l’autodichiarazione prevista dalla circolare dell’INL.
In sostanza, sentito l’Ispettorato, la soluzione adottata per superare il mancato rinvio dell’entrata in vigore della norma, proposto anche da Confindustria, consiste nel fatto che dal 24 settembre al 30 settembre 2024 si deve (anche la se la circolare fa riferimento ad una possibilità) inviare la pec contenente il fac-simile allegato in calce alla presente circolare all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
In questo modo, al 1 ottobre, data di entrata in vigore della norma, le imprese interessate possono legittimamente continuare o iniziare ad operare nelle attività per le quali è richiesta la patente a crediti.
Ci sarà poi tempo fino al 31 ottobre 2024 per presentare la domanda in via informatica.
Dal 1 novembre 2024, invece, occorrerà necessariamente aver già presentato la domanda in via informatica.
Un meccanismo di assai dubbia legittimità, visto che l’obbligo decorre dal 1 ottobre; inoltre, ponendosi la dichiarazione contenuta nella pec in una fase nella quale l’obbligo non è ancora vigente, dovrebbe ritenersi che l’erroneità delle dichiarazioni vada riferita esclusivamente alla domanda “ufficiale” formalizzata nel mese di ottobre.

9. Dichiarazioni non veritiere: conseguenze (revoca)
Nel caso di dichiarazioni false in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
È opportuno qui riprendere integralmente il contenuto della circolare dell’INL su questo punto per la rilevanza dei principi in essa affermati:
Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo - ad esempio l’assenza del DURC - non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.
L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994
Sono queste le precisazioni interpretative di maggior rilevanza che Confindustria ha richiesto ed ottenuto nel lungo confronto con i vertici del Ministero del lavoro e dell’Ispettorato, a chiarimento di un passaggio assai delicato (della norma e del decreto): la formazione è un processo continuo, che rende impossibile riferire al momento della domanda una situazione complessiva di regolarità dell’intera impresa.
a. Il confronto con l’impresa ed il riferimento della gravità della violazione alla totale assenza di formazione in relazione al numero di lavoratori impiegati appare essenziale, a tutela delle imprese di maggiori dimensioni per le quali la complessità organizzativa comporta la sostanziale impossibilità di accertare la piena regolarità in ciascun momento (ad es., rinvio di un corso, avvio di un neoassunto, ripetizione del corso per mancato superamento della verifica o mancata frequenza del numero minimo di ore, etc.).
b. Il riferimento della formazione a personale che non viene impiegato nei cantieri (personale amministrativo) intende riferirsi al fatto che la mancata formazione dell’impiegato che lavora in ufficio ai fini della sicurezza tutelata attraverso la cd patente a crediti non ha la medesima gravità del lavoratore impiegato in cantiere
c. La verifica dell’avvenuta formazione spontanea (che, all’esito della verifica, comporta una prescrizione cd ora per allora) e dell’ottemperanza alla prescrizione obbligatoria esclude la gravità della violazione.
In conclusione, anche in presenza di una sentenza definitiva di condanna per falso nella dichiarazione sulla formazione, posto che l’accertamento della mancata formazione da parte del personale ispettivo fa scattare la prescrizione obbligatoria, l’adempimento alla stessa priva la falsa dichiarazione del carattere di gravità, precludendo così la revoca.
Ovviamente, si richiama ancora una volta la massima attenzione nel controllo del possesso di tutti i requisiti che si autocertificano, con particolare riferimento alla possibilità di dimostrare che, alla data della domanda, si era in possesso del requisito autocertificato.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

10. Obbligo di informativa al RLS/RLST della presentazione della domanda
Secondo il comma 6 del decreto, i soggetti tenuti alla presentazione della domanda ne informano il RLS o il RLST entro cinque giorni dalla domanda stessa.

11. Dati contenuti nella patente
Il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

12. Soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti nella patente
Il decreto individua i soggetti che possono accedere alle informazioni contenute nel provvedimento. Si tratta di:
a) titolari della patente o loro delegati
b) pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e) responsabile dei lavori
f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modalità di ostensione delle informazioni saranno decise da un successivo provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sentito il Garante della privacy.

13. Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024. Resta ferma la disciplina del periodo di prima applicazione sopra illustrata.

14. Ulteriori indicazioni della circolare dell’INL
La circolare dell’INL commenta tutto il Decreto ministeriale, soffermandosi, quindi, anche sulla sospensione e sulla acquisizione, perdita e recupero del punteggio. Si fa riserva di commentare il resto della circolare, essendo prioritario, nell’imminenza dell’entrata in vigore dell’obbligo, soffermarsi sui profili della domanda.
___
1 Cfr. Circolare INL n. 1/2022
 

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

 


fonte: confindustria.an.it