Tipologia: CPL
Data firma: 23 febbraio 2006
Validità: 01.01.2006 - 30.04.2010
Parti: Anivp, Assvigilanza, Univ, Istituti di Vigilanza Privata della Provincia di Cremona (Ivrl, Sicurcrema, Polnotte, Corpo vigili dell’ordine, Sicurezza, Security Service Cremona, Fennec Gestione Servizi Vigilanza) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl-Sicurezza Civile, RSU
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Cremona
Fonte: ebinvip.it


Sommario:

 

Premessa e Relazioni Sindacali
Art. 1. Validità e sfera d’applicazione
Art. 2. Commissione paritetica
Art. 3. Osservatorio
Art. 4. Orario di lavoro
Art. 5. Organizzazione del lavoro
Art. 6. Ferie e Permessi
Art. 7. Uso degli automezzi aziendali
Art. 8. Assemblee Sindacali

 

Art. 9. Assenza per i processi
Art. 10. Armamento
Art. 11. Esercitazioni
Art. 12. Sospensione e ritiro patente
Art. 13. Vestiario ed Equipaggiamento
Art. 14. Ticket / Buoni Pasto
Art. 15. Premio di produzione: Salario Variabile
Art. 16. Banca delle ore
Art. 17. Decorrenza e durata


Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata operanti in provincia di Cremona

Tra le Associazioni fra gli Istituti di Vigilanza Privata Anivp […], Assvigilanza […], Univ […], con gli Istituti di Vigilanza Privata della Provincia di Cremona Ivrl spa […], Sicurcrema srl […], Polnotte srl […], Corpo vigili dell’ordine srl […], Sicurezza srl […], Security Service Cremona […], Fennec Gestione Servizi Vigilanza […], e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], Ugl Sicurezza Civile […], presenti le RSU Aziendali […], si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale

Premessa e Relazioni Sindacali
Nel rispetto dello spirito del Protocollo del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione e sugli assetti contrattuali, le parti, con la definizione del presente contratto hanno inteso creare le condizioni per un rafforzamento delle relazioni sindacali per lo sviluppo ad ogni livello di un confronto corretto e costruttivo.
Le parti quindi, auspicando che le future relazioni sindacali siano improntate alla reciproca comprensione delle rispettive esigenze, confermano l’intendimento di realizzare tale obiettivo attraverso una politica di conoscenza e di interventi, anche congiunti, nella realtà del settore, funzionale a rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore stesso.
Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di competenza, iniziative idonee a garantire un’ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell’ambito di un’equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza della Guardie Particolari Giurate addette ai servizi. Le parti riconoscono nella Commissione Paritetica provinciale e nel costituente Osservatorio, gli strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi sopraccitati e per uno sviluppo di corrette relazioni sindacali.

Art. 1. Validità e sfera d’applicazione
Il presente Contratto Collettivo integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro, per le materie demandate dal CCNL sulla contrattazione di II° livello, per tutto il territorio della città e provincia di Cremona tra gli istituti di Vigilanza (in qualunque forma costituiti o costituendi) ed il relativo personale dipendente. 
Le parti con la stesura del presente accordo hanno ripreso e ridefinito l’insieme delle materie delle precedenti contrattazioni provinciali, pertanto il presente accordo annulla e sostituisce i precedenti contratti in tutte le loro parti.
Pertanto, per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.
Restano in ogni caso in vigore eventuali accordi aziendali di miglior favore per i lavoratori.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro vigente.

Art. 3. Osservatorio
Viene istituito un Osservatorio Provinciale, formato dai membri della Commissione Paritetica, con il compito di effettuare analisi sul settore, sulle sue evoluzioni e sul suo sviluppo con particolare attenzione alle dinamiche occupazionali, alla sicurezza e professionalità dei lavoratori e alla qualità dei servizi svolti dagli Istituti.
In particolare:
• monitoraggio del settore con particolare riferimento alle problematiche del settore ed alle modalità d’esecuzione dei servizi nonché degli standard qualitativi;
• svolgere attività di studio e proposta in merito alle disposizioni emanata dalle autorità e le sue attuazioni;
• verificare i tempi e le procedure di rilascio delle autorizzazioni abilitanti all’attività o alle mansioni di G.p.G., al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta;
• verificare la corretta applicazione del CCNL, del CIP e delle norme di legge, anche al fine di favorire una corretta concorrenza fra gli Istituti basata sulla qualità del servizio invece che su una politica dei prezzi che non tenga conto dei costi del lavoro o della sicurezza dei lavoratori;
• verificare i piani di formazione attualmente effettuati a livello aziendale e formulare proposte integrative che tengano conto dell’evoluzione e della professionalità della G.p.G.;
• analizzare ed approfondire la materia dell’orario di lavoro in generale, la sua distribuzione giornaliera, settimanale ed annuale al fine di individuare soluzioni organizzative per rispondere ai periodi di punta e di maggior lavoro;
• raccogliere i dati sul Premio di Produzione, così come definito ne! presente contratto, al fine di determinarne l’eventuale erogazione;
analizzare soluzioni organizzative per particolari servizi.

Art. 4. Orario di lavoro
Vengono riconfermati i sistemi di orario di lavoro previsti dal vigente CCNL secondo le diverse tipologie ed organizzazioni dei singoli Istituti di Vigilanza, tenuto conto che nella Provincia di Cremona viene normalmente applicato il sistema 5+-1. Resta comunque inteso che il sistema di turnazione di cui all'art. 66 del vigente CCNL di settore può essere applicato in Provincia di Cremona in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5. Organizzazione del lavoro
A) Distribuzione orario lavoro
A livello aziendale, a fronte di problemi organizzativi in determinati servizi e fermo restando i sistemi di distribuzione dell'orario sopra richiamati, potrà essere concordata una diversa cadenza dei riposi e dei permessi.
B) Programmazione turni lavoro Variazioni di servizio
La programmazione dei turni di lavoro deve essere di norma settimanale, con preavviso di almeno 3 giorni, fatte salve le esigenze di servizio.
Peraltro in considerazione delle esigenze rappresentate dalle OO.SS., gli Istituti di Vigilanza si impegneranno, in via sperimentale ad attuare, nel corso del presente CIP, una programmato ne dei turni di lavoro con cadenza almeno quindicinale.
A livello aziendale, su richiesta delle OO.SS. e/o dei delegati aziendali si procederà di norma e se del caso, annualmente ad incontri di verifica ed approfondimento sui turni, straordinari e riposi.
Inoltre, gli Istituti cercheranno di contenere il più possibile il ricorso a variazioni dei turni di servizio assegnati al personale tecnico operativo, verificate le concrete esigenze di servizio. Sarà nella disponibilità delle RSU richiedere una verifica di norma almeno semestrale al proprio Istituto il quale dovrà entro i 60 gg. successivi alla richiesta produrre le utili informazioni del caso.
C) Missione - Trasferta
Tenuto conto delle particolari condizioni della Provincia di Cremona, in attesa della nuova contrattazione a livello nazionale, viene confermato il disposto di cui agli artt. 79 e 80 del vigente CCNL.
Comunque, in considerazione della peculiarità degli istituti contrattuali e delle esigenze rappresentate dalle OO.SS., le parti si impegnano a confrontarsi a livello aziendale, per reperire, caso per caso la migliore soluzione operativa; diversamente si adirà la commissione paritetica di cui all’art. 2 del CIP.

Art. 7. Uso degli automezzi aziendali
Premesso che:
1) il presente articolo è volto principalmente a ridurre il fenomeno degli incidenti stradali ed a costruire una maggiore coscienza professionale; incide concretamente sui comportamenti formali sostanziali delle guardie giurate dipendenti durante il servizio nel tentativo di eliminare, quindi, anche i fenomeni negativi nell’uso non corretto degli strumenti in dotazione, che producono:
a) inutili rischi alla sicurezza ed all’integrità fisica dei lavoratori;
b) ingiustificati aumenti dei costi dell'istituto, a causa del danneggiamento dei mezzi in dotazione che, in quanto beni strumentali, costituiscono patrimonio aziendale e sono, nello stesso tempo, strumenti di lavoro;
c) danni a terzi eventualmente coinvolti in incidenti stradali;
2) è volontà delle parti superare ed appianare il contenzioso in essere, riportandosi, per quanto riguarda il risarcimento dei danni, alla normativa di cui al presente articolo;
fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si è ravvisato l'opportunità di far luogo ad una precisa regolamentazione dei criteri da adottare, in sede aziendale, per il risarcimento dei danni provocati ai mezzi avuti in dotazione dall’azienda per fatto e/o colpa imputabile al lavoratore.
Ciò premesso le parti concordano:
il lavoratore ha l’obbligo di usare i mezzi dell’azienda con la massima cura e diligenza, con espresso divieto di trasporto di cose o persone estranee al servizio.
n lavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente, su apposita scheda/rapporto di servizio predisposta dall’azienda, qualsiasi riscontrabile difetto, guasto o necessità di manutenzione dovuti sia all'usura sia all’utilizzo del mezzo;
b) nel caso di danni ai mezzi avuti in dotazione dall'azienda per fatto o colpa imputabile al lavoratore, il risarcimento del danno stesso sarà a carico del lavoratore nella misura, per ogni sinistro, indicata nel prospetto di cui al successivo punto d.
Le somme dovute dal lavoratore, saranno trattenute in busta paga dal salario mensile con rate non inferiori a € 50,00 (cinquanta/00) cad. e comunque d’importo proporzionale all'entità del danno in un periodo, di norma, non superiore ad un anno, fatte salve da condizioni di miglior favore, valutate di volta in volta dall’istituto.;
c) l’azienda s’impegna a predispone la scheda automezzo, a far eseguire le riparazioni segnalate e a tenere i mezzi in buona efficienza mediante periodici controlli ed a provvedere tempestivamente alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni delle parti;
[…]
Nel calcolare il numero degli incidenti o sinistri, al fine dell'applicazione del risarcimento, si terrà conto degli incidenti o sinistri avvenuti nei due anni precedenti dalla data di accadimento dell’incidente o del sinistro stesso.
Nel caso di mancata segnalazione si procederà disciplinarmente, con l’applicazione di quanto prima previsto.

Art. 8. Assemblee Sindacali
A modifica di quanto previsto all’Articolo 22 del vigente CCNL, le assemblee, per non intralciare la particolare attività del servizio, potranno essere tenute anche al di fuori dell’orario di lavoro e dalla sede dell’Azienda.
In tal caso saranno regolarmente retribuite dagli Istituti, previa presentazione dell'elenco dei partecipanti all'assemblea debitamente firmato.
Per quanto qui non statuito si fa espresso riferimento al CCNL vigente.

Art. 13. Vestiario ed Equipaggiamento
Le parti concordano, nel rigoroso rispetto delle normative in vigore che, all’atto dell’assunzione, ad ogni GPG, venga assegnato vestiario idoneo per affrontare la stagione in cui viene assunto.
Fermo restando la quantità prevista dal CIP precedente, in sede aziendale si concorderà con le RSA/RSU quali capi fanno parte del vestiario e le modalità di distribuzione e di riconsegna.
Di ogni dotazione di servizio sarà responsabile la G.P.G, che dovrà conservarle con cura e diligenza fino alla riconsegna, fatta salva l’applicazione dell'art. 81 del CCNL.
I capi di vestiario che, per esclusive ragioni di servizio dovessero danneggiarsi senza responsabilità del lavoratore ed in modo tale da non essere più usufruibili, saranno sostituiti senza alcun addebito al lavoratore, previa restituzione dell’indumento reso inservibile.
Gli istituti che fossero impossibilitati alla fornitura, delle scarpe, in alternativa; erogheranno;
a) Erogheranno un’indennità forfetaria di Euro 60,00 (Sessanta/00) per entrambe le dotazioni, sia estiva che invernale. Tale indennità sarà erogata alla fine di ogni anno. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del l° semestre dell’anno, l’indennità sarà erogata al 50%;
b) gli Istituti interessati, a livello aziendale, potranno stipulare idonea convenzione con un esercente a loro scelta per la fornitura delle calzature facenti parte della divisa d’ordinanza. Per quanto non modificato dal presente articolo, si conferma il contenuto dell’art. 14 CIP del 29.12.1999

Art. 16. Banca delle ore
Tenuto conto che, con sempre maggiore frequenza, gli Istituti della provincia si trovano a far fronte ad esigenze di primari clienti, che richiedono servizi temporanei, quindi non programmabili e che, per tale loro natura, non possono prescindere dall’essere svolti se non attraverso il contributo di ore straordinarie, pur stante l’impegno continuo a proseguire nell’individuazione di migliori integrazioni tra le risorse operative presenti nelle aziende, le parti, ad integrazione di quanto espresso al 1° capoverso dell’art. 68 ed al successivo punto 1) del vigente CCNL, concordano di far confluire nel conto individuale di banca delle ore di ciascun lavoratore, una ulteriore ora a quanto previsto dalla normativa del CCNL. A tale riguardo gli Istituti acquisiranno il consenso di ogni singola G.P.G.