Tipologia: CRL
Data firma: 25 settembre 2024
Validità: 01.10.2024 - 30.09.2028
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Area meccanica Marche
Fonte: ebam.marche.it
Sommario:
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Premessa |
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Banca ore individuale |
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavoratori dell’Area Meccanica della Regione Marche
Premessa
Il contesto sociale ed economico vissuto quotidianamente da gran parte dei cittadini, dai lavoratori unitamente al mondo imprenditoriale rimane molto difficile. Il nostro Paese e l'Europa in questi anni hanno adottato politiche di investimenti anche tramite i fondi del PNRR e i consumi hanno subito un rallentamento derivante dall’aumento inflattivo a due cifre che sta limitando il potere d’acquisto delle famiglie.
L'occupazione stenta a consolidarsi in quelle attività dove non sono richieste particolari competenze professionali, mentre sono molte le aziende dell’Area Meccanica che stentano a reperire manodopera professionalizzata.
Occorrono politiche economiche complessive a sostegno del comparto manifatturiero che rappresenta, da sempre, un punto di forza di un'economia sana e qualificata, verso cui il tessuto produttivo regionale deve tenere conto con maggiore convinzione.
In particolare, i settori coinvolti dal presente contratto rappresentano un comparto essenziale per l’economia della nostra regione sul quale si devono investire risorse per renderlo al passo con i cambiamenti derivanti dai veloci mutamenti dei mercati e dalle continue innovazioni tecnologiche.
Campo di applicazione
Il contratto collettivo regionale dovrà essere applicato nella regione Marche ai dipendenti delle imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente e dei consorzi costituiti da artigiani anche in forma cooperativistica dell’Area Meccanica.
Diritti e relazioni sindacali
Diritti sindacali
L’assemblea si svolge nei luoghi di lavoro, salvo diverso accordo fra il datore di lavoro e i rappresentanti delle OO.SS.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro ed esposta nella bacheca sindacale collocata nel luogo dove i lavoratori timbrano la presenza giornaliera.
Osservatorio di settore, Sistema informativo e Formazione
Le Parti concordano di attribuire all’osservatorio operante presso EBAM, il ruolo di approfondimento e studio.
Al fine di implementare le attività dell’osservatorio regionale di settore, istituito con l’Accordo Regionale del 28 dicembre 2000, si ritiene utile richiedere periodicamente all’EBAM i dati riferiti al settore metalmeccanico in ordine al numero delle imprese, ai lavoratori occupati, alle tipologie contrattuali e ai regimi di orario.
In un’ottica di integrazione degli strumenti della bilateralità si richiede che l’EBAM realizzi tramite il proprio osservatorio, uno studio sui principali indicatori economici del settore, suddivisi per i vari comparti. Occorre stabilire incontri periodici tra le parti per condividere i dati che emergeranno dall’osservatorio.
Salute, sicurezza e ambiente di lavoro
Le Parti concordano di definire congiuntamente delle procedure che possano favorire dei percorsi partecipativi che prevedano il pieno coinvolgimento degli RLST per le aziende che adottano modelli di organizzazione e gestione (MOG) in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nei casi di adozione di buone pratiche di sostenibilità ambientale che comportano il miglioramento del processo produttivo.
Sulla base dei dati forniti periodicamente da OPRAM sull’andamento infortunistico del settore, i lavoratori tramite le OO.SS., possono richiedere un’ora di assemblea retribuita, coinvolgendo gli RLST, fra quelle previste dal CCNL.
Molestie e violenze nei luoghi di lavoro
Le Parti intendono dare attuazione anche nel settore dell’artigianato metalmeccanico all'accordo delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007, ribadendo unanimemente che ogni atto o comportamento che si configuri come violenza o molestia nei luoghi di lavoro è inaccettabile e che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza (Allegato “C” dell’Accordo Regionale Interconfederale del 12 dicembre 2022).
Conciliazione vita-lavoro: lavoro agile
Lavoro agile
Si attivano modalità di lavoro agile su base volontaria, attraverso un accordo fra lavoratore e impresa che deve prevedere disconnessione, luogo e strumenti di lavoro, salute sicurezza, infortuni e malattie professionali, parità trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili, formazione.
L’informativa sulla Salute e Sicurezza sottoscritta dal lavoratore sia condivisa dall’RLST per il tramite dell’OPRAM.
Orario di lavoro, banca ore individuale, part - time, ferie, permessi aggiuntivi
Orario di lavoro
Le Parti considerando auspicabile il contenimento del ricorso allo straordinario e alle sospensioni di lavoro, definiscono l’utilizzo della flessibilità dell’orario, prevedendo la divulgazione tra imprese e lavoratori. La flessibilità è attivata da un accordo sindacale stipulato in sede aziendale alle condizioni previste dal CCNL Artigiano.
Banca ore individuale
Le Parti convengono che il lavoratore, ogni inizio anno e attraverso lettera scritta, possa richiedere di recuperare le ore di straordinario effettuate, in lutto od in parte, con accumulo in una banca ore individuale comprendente anche la traduzione oraria delle maggiorazioni spettanti. L’accordo tra Impresa e Lavoratore potrà prevedere, in alternativa, il pagamento della maggiorazione retribuita nel mese di competenza fermo restando l’accantonamento per le ore di straordinario prestate. Il recupero potrà avvenire entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione, attraverso scelta prioritaria del lavoratore, con fruizione di permessi ad ore o multipli delle stesse compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell’azienda, comunque i permessi di recupero potranno essere temporaneamente sospesi al verificarsi di assenze non programmate di altri lavoratori. Trascorso il periodo sopraindicato le ore maturate in banca ore dovranno essere liquidate al lavoratore sulla base della retribuzione corrente in atto alla data di erogazione.
Part-Time
È riconosciuta la possibilità per lavoratrici e lavoratori di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time per un periodo determinato per assistere figli di età inferiore a 36 mesi e nel caso di assistenza a parenti entro il 2° grado con invalidità documentata subordinata alla autorizzazione aziendale.
Permessi aggiuntivi
Le Parti concordano di riconoscere 8 (otto) ore di permessi retribuiti per la cura degli anziani over 75, per la gestione dei figli minori nell’inserimento al nido e alla scuola materna.
Ancona, 25 settembre 2024
