Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. 7, 26 settembre 2024, n. 329 - C-329/23 - Lavoratori migranti - Sicurezza sociale - Legislazione applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71



SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

26 settembre 2024

" Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Sicurezza sociale - Legislazione applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 13 e 14 bis - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articoli 11 e 13, paragrafo 2 - Lavoratore che esercita un'attività lavorativa autonoma contemporaneamente nel territorio di due o più Stati, tra cui uno Stato membro dell'Unione europea, uno Stato dell'A.E. parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione svizzera - Articolo 87, paragrafo 8 - Nozione di "situazione" - Accordo sullo Spazio economico europeo - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone "


 

 

 

Nella causa C-329/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 9 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2023, nel procedimento

S.S.

contro

W M,

con l'intervento di:

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- Per W M, da A. Wittwer, Rechtsanwalt;

- per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll ed E. Samoilova, in qualità di agenti;

- per il governo ceco, da J. Benešová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

- per il governo del Principato del Liechtenstein, da A. Entner-Koch e R. Schobel, in qualità di agenti;

- per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e B.-R. Killmann, in qualità di agenti;

- per l'Autorità di vigilanza E., da M. Brathovde, E. Gromnicka e M.-M. Joséphidès, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione, da un lato, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 100, pag. 1) (in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), nonché, dall'altro lato, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il "regolamento n. 883/2004"), e in particolare dell'articolo 13, paragrafo 2, nonché dell'articolo 87, paragrafo 8, di tale regolamento, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 465/2012.

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la S.S. (I.P.; in prosieguo: la "S.") e W M in merito al rifiuto da parte della S. di rilasciare a W M un certificato indicante che, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 marzo 2018 (in prosieguo: il "periodo in questione"), egli era soggetto al regime austriaco in materia di sicurezza sociale.

Contesto normativo

Diritto internazionale

L'accordo SEE

3 L'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) come modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo (GU 2007, L 221, pag. 15), (in prosieguo: l' "accordo SEE"), conformemente al suo articolo 1, persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, denominato "SEE". Per conseguire tali obiettivi, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, in particolare la libera circolazione delle persone.

4 L'articolo 2 dell'accordo SEE stabilisce, alla lettera b), che, ai fini di tale accordo, per "Stati [dell'A.E. (A. (E.)]", si intendono l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia e, alla lettera c), che per "[p]arti contraenti", per quanto riguarda l'Unione europea e i suoi Stati membri, si intendono l'Unione e gli Stati membri dell'Unione ovvero l'Unione ovvero gli Stati membri dell'Unione.

5 La terza parte dell'accordo SEE, intitolata "Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali", al suo Capo 1, intitolato "Lavoratori subordinati e autonomi" contiene gli articoli da 28 a 30 di tale accordo.

6 L'articolo 28, paragrafo 1), dell'accordo SEE stabilisce che è garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati A. (E.).

7 L'articolo 29 di tale accordo rinvia all'allegato VI di detto accordo per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati o autonomi in materia di sicurezza sociale.

8 L'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE include, in virtù della decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011, del 1º luglio 2011, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo (...) dell'accordo SEE (GU 2011, L 262, pag. 33), entrato in vigore il 1º giugno 2012, il regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 987/2009 come "atti cui è fatto riferimento". Prima di tale data, in detto allegato figurava il regolamento n. 1408/71.

9 L'allegato VI dell'accordo SEE stabilisce, inoltre, ai fini di tale allegato e fatte salve le norme del protocollo (...) di tale accordo, "si intende che i termini "Stato membro" o "Stati membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti [dell'Unione], anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia".

L'ALCP

10 L'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l'"ALCP"), intitolato "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale") è formulato come segue:

"Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a) (...)

b) la determinazione della normativa applicabile;

(...)"

11 L'allegato II dell'ALCP, intitolato "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale", nella versione applicabile a decorrere dal 1º aprile 2012, al suo articolo 1 prevede quanto segue:

"1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

2. Si intende che i termini "Stato membro" o "Stati membri", che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell'Unione europea".

12 La sezione A dell'allegato II dell'ALCP, intitolata "Atti giuridici cui si fa riferimento", include in particolare i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, che hanno sostituito il regolamento n. 1408/71.

Diritto dell'Unione

Il regolamento n. 1408/71

13 Ai sensi dell'articolo 2, intitolato "Campo di applicazione quanto alle persone" il regolamento n. 1408/71, abrogato e sostituito con effetto dal 1º maggio 2010, dal regolamento n. 883/2004, si applicava ai cittadini di uno degli Stati membri, agli apolidi e ai profughi residenti in uno degli Stati membri che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

14 Il titolo II del regolamento n. 1408/71, intitolato "Determinazione della legislazione applicabile", conteneva, in particolare, gli articoli 13 e 14 bis, di tale regolamento.

15 L'articolo 13 di detto regolamento, intitolato "Norme generali", prevedeva quanto segue:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) (...)

b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(...)".

16 L'articolo 14 bis del medesimo regolamento, intitolato "Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività autonoma", così disponeva:

"La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

(...)

2) La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l'attività principale sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 98;

(...)".

Il regolamento n. 883/2004

17 Il titolo II del regolamento n. 883/2004, intitolato "Determinazione della legislazione applicabile", contiene in particolare gli articoli 11 e 13 del medesimo.

18 L'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

"1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo".

19 L'articolo 13 di detto regolamento, rubricato "Esercizio di attività in due o più Stati membri", al suo paragrafo 2 enuncia quanto segue:

"La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;

oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività".

20 L'articolo 87 del medesimo regolamento, relativo alle disposizioni transitorie, dispone, al suo paragrafo 8:

"Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento [n. 1408/71], tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo".

Il regolamento n. 987/2009

21 L'articolo 14 del regolamento n. 987/2009 prevede che:

"(...)

5ter. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 13 del [regolamento n. 883/2004]. L'articolo 16 del [presente regolamento] si applica a tutti i casi di cui al presente articolo.

(...)

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del [regolamento n. 883/2004], per "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

a) (...)

b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del [regolamento n. 883/2004], il "centro di interessi" delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.

(...)".

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22 Il 14 aprile 2020, W M, di nazionalità austriaca e del Liechtenstein, ha chiesto alla S. di rilasciargli, sulla base del regolamento n. 1408/71, un modulo E101 attestante che egli era soggetto alla sicurezza sociale austriaca nel periodo in questione, durante il quale ha esercitato contemporaneamente attività lavorative autonome come medico in Austria, nel Liechtenstein e in Svizzera, che rappresentavano rispettivamente circa il 19%, il 78% e il 3% del suo reddito.

23 Prima di iniziare, il 1º gennaio 2017, un'attività lavorativa autonoma supplementare in Svizzera, W M esercitava contemporaneamente un'attività lavorativa autonoma nel Liechtenstein e in Austria ed era soggetto, a causa del suo domicilio in Austria, alla legislazione austriaca in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'articolo 14 bis, punto 2, del regolamento n. 1408/71.

24 Poiché il regolamento n. 883/2004 ha sostituito il regolamento n. 1408/71, la S. ha riclassificato la domanda dell'interessato come diretta a ottenere un modulo A 1 sulla base dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 e l'ha respinta con decisione del 21 ottobre 2020. Tale rifiuto era motivato dal fatto che, certamente, nei rapporti con il Principato del Liechtenstein, a causa dell'accordo SEE, e nei rapporti con la Confederazione svizzera, a causa dell'ALCP, tali regolamenti si applicherebbero ai tre Stati interessati. Nel caso di specie, tuttavia, mancherebbe un accordo che copra sia gli Stati membri del SEE sia la Confederazione svizzera, di modo che le attività di W M durante il periodo in questione dovrebbero essere assoggettate separatamente alle legislazioni di ciascuno di tali Stati.

25 Il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) ha accolto il ricorso proposto da W M avverso tale decisione e ha dichiarato che occorreva rilasciare all'interessato un certificato indicante che, durante il periodo in questione, egli era soggetto alla sicurezza sociale austriaca.

26 Tale giudice ha ritenuto che la situazione di cui al procedimento principale dovesse essere esaminata, per quanto riguarda le attività esercitate in Austria e nel Liechtenstein, sulla base dell'accordo SEE e, per quanto riguarda le attività esercitate in Austria e in Svizzera, sulla base dell'ALCP e che occorresse, al riguardo, determinare se l'attività lavorativa esercitata da W M in Svizzera costituisse una variazione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, cosicché il regolamento n. 1408/71 non sarebbe più applicabile nel caso di specie.

27 In esito al suo esame, detto giudice ha ritenuto, da un lato, per quanto riguarda l'accordo SEE, che W M fosse, conformemente all'articolo 14 bis del regolamento n. 1408/71, soggetto alla legislazione austriaca in materia di sicurezza sociale per le attività lavorative esercitate in detti Stati. Secondo tale giudice l'esercizio simultaneo di un'attività lavorativa supplementare in Svizzera non era rilevante alla luce di tale accordo e non comportava quindi una variazione sotto il profilo della situazione, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004. Esso ha ritenuto, dall'altro lato, per quanto riguarda l'ALCP, che W M fosse, conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 883/2004, parimenti soggetto alla legislazione austriaca in materia di sicurezza sociale, dal momento che esercitava in Austria, dove risiedeva, la parte sostanziale delle sue attività professionali.

28 Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, investito di un ricorso per "Revision" presentato dalla S. contro tale decisione, ricorda che la determinazione della legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile a un cittadino dell'Unione che esercita un'attività lavorativa in più Stati membri è disciplinata dal regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con il regolamento n. 987/2009. Secondo tale giudice, detti regolamenti sono applicabili nei rapporti con altri Stati tramite accordi, in particolare agli Stati del SEE, tra cui il Principato del Liechtenstein, in forza dell'accordo SEE e, in forza dell'ALCP, alla Confederazione svizzera.

29 Il giudice del rinvio esprime dubbi sul fatto che l'approccio consistente nell'esaminare separatamente, nell'ambito dell'accordo SEE, da un lato, e nell'ambito dell'ALCP, dall'altro, quale sia, conformemente alle norme previste dai regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004, la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile, sia conforme al principio di unicità della legislazione applicabile enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e all'articolo 11 del regolamento n. 883/2004. Infatti, non si potrebbe escludere che un siffatto esame separato possa, in circostanze diverse da quelle di cui al procedimento principale, comportare l'applicazione simultanea di legislazioni diverse per la stessa persona e per lo stesso periodo. Pertanto, tale giudice ritiene necessario interrogare la Corte sulla questione se i regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 siano applicabili ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale e, in caso affermativo, sul modo in cui occorra applicarli.

30 Qualora la Corte dovesse ritenere che tali regolamenti si applichino nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga, inoltre, sull'interpretazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

31 Il giudice del rinvio rileva che prima del periodo in questione e dell'avvio della sua attività lavorativa supplementare in Svizzera, W M, che esercitava un'attività lavorativa autonoma contemporaneamente in Austria e nel Liechtenstein, era soggetto, in ragione del suo domicilio in Austria, alla legislazione austriaca, conformemente all'articolo 14 bis, punto 2, del regolamento n. 1408/71. Orbene, il regolamento n. 883/2004, che ha sostituito il regolamento n. 1408/71, prevede, all'articolo 13, paragrafo 2, che, in caso di attività lavorative autonome esercitate in più Stati membri, la legislazione dello Stato membro di residenza si applica solo se vi è parimenti esercitata una parte sostanziale delle attività e che, in mancanza, si applica la legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attività dell'interessato. Pertanto, la legislazione del Liechtenstein dovrebbe applicarsi a W M durante il periodo in questione in ragione dell'esercizio di una parte sostanziale delle sue attività nel Liechtenstein. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, la legislazione austriaca in materia di sicurezza sociale avrebbe continuato ad applicarsi all'interessato, poiché la sua situazione sarebbe rimasta invariata dopo l'entrata in vigore di tale regolamento.

32 Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se la circostanza che W M che esercita già un'attività lavorativa in due Stati, di cui uno Stato membro dell'Unione e uno Stato E. parte dell'accordo SEE, avvii un'attività lavorativa supplementare di modesta entità in un terzo Stato, vale a dire la Confederazione svizzera, costituisca una variazione della "situazione", ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004.

33 È in tale contesto che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se le disposizioni di diritto dell'Unione sulla determinazione della legislazione applicabile nel settore della sicurezza sociale ai sensi del [regolamento n. 883/2004] in combinato disposto con il [regolamento n. 987/2009] si applichino a una fattispecie in cui un cittadino dell'Unione esercita, contemporaneamente, un'attività lavorativa in uno Stato membro UE, in uno Stato SEE-E. (Liechtenstein) e in Svizzera.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se, in una fattispecie siffatta, il [regolamento n. 883/2004] in combinato disposto con il [regolamento n. 987/2009] debba essere applicato con modalità tali per cui l'applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza sociale deve essere valutata separatamente, da un lato, nel rapporto tra lo Stato membro UE e lo Stato SEE-E. e, dall'altro, nel rapporto tra lo Stato membro UE e la Svizzera e, pertanto, deve essere rilasciato, di volta in volta, uno specifico certificato relativo alla legislazione applicabile.

3) Se l'avvio di un'attività lavorativa in un ulteriore Stato, cui si applica il [regolamento n. 883/2004], integri una variazione della "situazione" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del [regolamento n. 883/2004], anche laddove ciò non determini una variazione della legislazione applicabile né in forza del [regolamento n. 883/2004], né in forza del [regolamento n. 1408/71] e l'attività sia di portata talmente secondaria da generare unicamente circa il 3% del reddito complessivo.

Se, in tale contesto, rilevi se, ai sensi della seconda questione, il coordinamento nel rapporto bilaterale, da un lato, tra gli Stati sino ad ora interessati e, dall'altro, tra uno degli Stati sino ad ora interessati e l'"ulteriore" Stato debba avvenire separatamente".

Sulle questioni pregiudiziali

34 Con le sue tre questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con il regolamento n. 987/2009, debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano ad una situazione in cui un cittadino dell'Unione, che esercita contemporaneamente attività lavorative autonome in uno Stato membro dell'Unione e in uno Stato E. parte dell'accordo SEE, avvia un'attività lavorativa autonoma supplementare in Svizzera. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se occorra determinare separatamente la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile in forza di tali regolamenti a una situazione del genere, vale a dire, da un lato, sulla base dell'accordo SEE per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato membro e lo Stato E. parte dell'accordo SEE e, dall'altro, sulla base dell'ALCP per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato membro dell'Unione e la Confederazione svizzera.

35 Occorre anzitutto ricordare che l'accordo SEE prevede, agli articoli da 28 a 30 nonché al suo allegato VI (Sicurezza sociale), che i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano nelle situazioni che coinvolgono gli Stati membri dell'Unione e il Principato del Liechtenstein. Analogamente, l'ALCP e, più in particolare, il suo articolo 8 e il suo allegato II, prevedono che questi stessi regolamenti si applicano nelle situazioni che coinvolgono gli Stati membri dell'Unione e la Confederazione svizzera.

36 Ne consegue che i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un cittadino dell'Unione, che esercita un'attività lavorativa autonoma simultanea in Austria e nel Liechtenstein, avvia un'attività lavorativa autonoma supplementare in Svizzera.

37 Qualsiasi interpretazione contraria equivarrebbe ad impedire al cittadino dell'Unione di beneficiare dei diritti conferitigli dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 e, di conseguenza, a sfavorirlo per il solo motivo di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione non solo nel Liechtenstein, ma anche in Svizzera.

38 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la libera circolazione delle persone, garantita dall'ALCP, sarebbe ostacolata se un cittadino di una parte contraente subisse uno svantaggio nel proprio paese di origine per il solo motivo di aver esercitato il proprio diritto di circolazione (sentenza del 26 febbraio 2019, W., C-581/17, EU:C:2019:138, punto 53). Una siffatta interpretazione non terrebbe inoltre conto del fatto che l'accordo SEE consente ai cittadini islandesi, del Liechtenstein e norvegesi di invocare nel territorio dell'Unione i diritti che derivano loro dall'applicazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, ma va al tempo stesso a beneficio dei cittadini degli Stati membri che possono avvalersi dei suddetti diritti nei tre Stati di cui sopra (sentenza del 26 settembre 2013, Regno Unito/Consiglio, C-431/11, EU:C:2013:589, punto 55).

39 Occorre peraltro rilevare che l'applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riguarda tre Stati diversi, riduce il rischio che l'interessato sia soggetto simultaneamente alla legislazione in materia di sicurezza sociale di più Stati poiché, conformemente al principio di unicità della legislazione applicabile perseguito dai suddetti regolamenti, occorre assoggettare le persone alle quali tali regolamenti sono applicabili alla legislazione di un solo Stato membro, e ciò al fine di evitare le complicazioni che possono derivare dall'applicazione simultanea di più legislazioni nazionali e di eliminare le complicazioni che, per le persone che si spostano all'interno dell'Unione, negli Stati dell'A. membri del SEE e in Svizzera, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili [v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 2019, V, C-33/18, EU:C:2019:470, punto 42, nonché del 13 ottobre 2022, Raad van bestuur van de S.V. (Intervalli tra incarichi di lavoro interinale), C-713/20, EU:C:2022:782, punto 39].

40 Per quanto riguarda le modalità di applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è giocoforza constatare che, poiché tali regolamenti si applicano sul fondamento di due basi giuridiche distinte, vale a dire l'accordo SEE e l'ALCP, la determinazione della legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all'interessato durante il periodo in questione deve, logicamente, riflettere tale distinzione.

41 Pertanto, nel caso di specie, occorre applicare i suddetti regolamenti separatamente, vale a dire, da un lato, per quanto riguarda i rapporti tra la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein, sulla base dell'accordo SEE, come già avveniva prima che W M iniziasse ad esercitare un'attività lavorativa autonoma supplementare in Svizzera e, dall'altro, per quanto riguarda i rapporti tra la Repubblica d'Austria e la Confederazione svizzera, sulla base dell'ALCP.

42 In primo luogo, per quanto riguarda l'accordo SEE, che disciplina in particolare le situazioni che coinvolgono la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 883/2004 stabilisce che la persona interessata rientra nella legislazione dello Stato membro di residenza solo se vi esercita una parte sostanziale della sua attività. L'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 precisa che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, per "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro valgono, nell'ipotesi di attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o la retribuzione. Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

43 Dalla decisione di rinvio risulta che, durante il periodo in questione, l'interessato ha esercitato le sue attività lavorative contemporaneamente in Austria e nel Liechtenstein rappresentanti, rispettivamente, il 19% e il 78% dei suoi redditi. Pertanto, l'attività professionale esercitata dall'interessato durante il periodo in questione nello Stato membro in cui risiedeva, vale a dire la Repubblica d'Austria, rappresentava meno del 25% dei suoi redditi. Non si può quindi ritenere che egli esercitasse, all'epoca, una parte sostanziale delle sue attività in tale Stato membro.

44 L'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 883/2004 prevede che, se l'interessato non risiede nello Stato membro in cui esercita una parte sostanziale della sua attività, egli è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività. Ai termini dell'articolo 14, paragrafo 9, del regolamento n. 987/2009, il "centro di interessi" delle attività di un lavoratore autonomo ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.

45 Dato che, durante il periodo in questione, W M esercitava la maggior parte delle sue attività lavorative nel Liechtenstein, in quanto il centro di interessi delle sue attività si trovava in tale Stato, egli doveva, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 9, del regolamento n. 987/2009, essere soggetto alla legislazione del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale durante il periodo in questione.

46 Di conseguenza, durante tale periodo, W M rientrava, in linea di principio, nella legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetto in forza del titolo II del regolamento n. 1408/71, vale a dire la legislazione austriaca in materia di sicurezza sociale.

47 Occorre tuttavia rilevare che, in una situazione del genere, l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 prevede che la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile ai sensi del titolo II del regolamento n. 1408/71 continua ad applicarsi se la situazione è rimasta invariata, ma in ogni caso per non più di dieci anni a decorrere dalla data di applicazione del regolamento n. 883/2004.

48 Occorre pertanto verificare se, durante il periodo in questione, la situazione sia rimasta invariata poiché, in caso affermativo, la legislazione austriaca in materia di sicurezza sociale doveva continuare ad applicarsi a W M. A tal fine, occorre, in particolare, stabilire se la circostanza che quest'ultimo, che esercitava già attività lavorative indipendenti contemporaneamente in uno Stato membro dell'Unione, ossia la Repubblica d'Austria, e in uno Stato E. parte dell'accordo SEE, ossia il Principato del Liechtenstein, abbia avviato, sempre contemporaneamente, un'attività lavorativa autonoma supplementare rappresentante il 3% dei suoi redditi totali in Svizzera costituisca una "variazione della situazione" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004.

49 A tal riguardo, è sufficiente constatare, al pari della Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, che nell'ambito dell'accordo SEE, che disciplina in particolare i rapporti tra la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein, la Confederazione svizzera costituisce uno Stato terzo. Di conseguenza, l'esercizio, da parte dell'interessato, di un'attività lavorativa in Svizzera è irrilevante nell'ambito della verifica da effettuare.

50 Ne consegue che, quand'anche W M abbia esercitato un'attività lavorativa autonoma supplementare in Svizzera durante il periodo in questione, la situazione esistente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004 è rimasta invariata. L'interessato doveva quindi, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 8, di tale regolamento, continuare ad essere soggetto alla legislazione austriaca in materia di sicurezza sociale.

51 In secondo luogo, per quanto riguarda l'ALCP, che disciplina in particolare le situazioni che coinvolgano la Repubblica d'Austria e la Confederazione svizzera, occorre rilevare che, nel caso di specie, W M esercitava contemporaneamente, durante il periodo in questione, attività lavorative autonome in Austria e in Svizzera rappresentanti, rispettivamente, circa il 19% e il 3% dei suoi redditi. Benché l'attività lavorativa esercitata dall'interessato in Austria, dove risiedeva, fosse maggioritaria, essa rappresentava meno del 25% dei suoi redditi. Pertanto, a W M, conformemente all'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, non poteva essere applicato l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 883/2004, ma, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, doveva essere soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui si trovava il centro di interessi delle sue attività.

52 Dato che, durante il periodo in questione, l'interessato risiedeva in Austria e vi esercitava, nei confronti dell'ALCP, la maggior parte delle sue attività, il centro di interessi dell'interessato era in Austria. Pertanto, quest'ultimo doveva essere soggetto alla legislazione austriaca in materia di sicurezza sociale.

53 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che, durante il periodo in questione, l'interessato esercitava anche, parallelamente, un'attività lavorativa autonoma rappresentante il 78% dei suoi redditi nel Liechtenstein. Infatti, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, tale circostanza non è rilevante alla luce dell'ALCP poiché, nell'ambito di tale accordo, il Principato del Liechtenstein costituisce uno Stato terzo.

54 Ne consegue che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004, applicabili alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale in forza dell'accordo SEE e dell'ALCP, che occorre esaminare separatamente, a W M si applica un'unica e medesima legislazione in materia di sicurezza sociale durante il periodo in questione, vale a dire la legislazione austriaca, cosicché le autorità competenti devono rilasciare un solo certificato.

55 Pertanto, occorre rispondere alle questioni proposte dichiarando che il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con il regolamento n. 987/2009, devono essere interpretati nel senso che essi, in forza dell'accordo SEE e dell'ALCP, sono applicabili ad una situazione in cui un cittadino dell'Unione, che esercita attività lavorative autonome contemporaneamente in uno Stato membro dell'Unione e in uno Stato E. parte dell'accordo SEE, avvia un'attività lavorativa autonoma supplementare in Svizzera. Conformemente alle disposizioni rilevanti di tali regolamenti, occorre determinare separatamente, da un lato, nell'ambito dell'accordo SEE e, dall'altro, nell'ambito dell'ALCP, la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile.

Sulle spese

56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

P.Q.M.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

ll regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, devono essere interpretati nel senso che: essi, in forza dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, come modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, sono applicabili ad una situazione in cui un cittadino dell'Unione, che esercita attività lavorative autonome contemporaneamente in uno Stato membro dell'Unione e in uno Stato dell'A.E. parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, avvia un'attività lavorativa autonoma supplementare in Svizzera. Conformemente alle disposizioni rilevanti di tali regolamenti, occorre determinare separatamente, da un lato, nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo e, dall'altro, nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile.