Tribunale di Como, Sez. Pen., 20 marzo 2024, n. 1907 - Grave infortunio dell'ingegnere di processo con la macchina depolverizzazione priva di griglia di protezione: assoluzione del datore di lavoro
N.2020/000360 N.2021/000620
Tribunale di COMO
SEZIONE PENALE - DIBATTIMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico Dott. Francesca Banfi
all'udienza del 21/12/2023 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
N.A. nato a OMISSIS
residente in VIA OMISSIS
elettivamente domiciliato C/O l'AVV. NICOLA MENARDO del Foro Di Torino
LIBERO PRESENTE
- difeso dagli Avv.ti di FIDUCIA Nicola MENARDO del foro di Torino con studio in TORINO, VIA DEL CARMINE 2 e Aldo TURCONI del foro di Com()_con studio in COMO, VIA RUSCONI 27;
IMPUTATO
I) al reato p. e .p dal!' art. 590 c. 3 con riferimento all' art. 583 c. l n. 2 c.p. perché, nella sua qualità di datore di lavoro della ditta POLITEX s.a.s. di FREUDENBERG POLITEX s.r.l. con sede legale in Milano, Via Tommaso Grossi n. 2, cagionava lesioni personali colpose gravi a M.F., consistite in "amputazione parziale del II e del III dito - a livello della F2 della mano destra con una malattia ed una incapacità di attendere alle normali occupazioni quantificata in giorni 38 ma con indebolimento permanente dell'organo della prensione, come da relazione di consulenza medico legale del Dott. L.R. depositata il 25-6-2020, per colpa, negligenza, imperizia ed inosservanza delle normative sulla prevenzione degli infortuni lavorativi;
in particolare, in violazione dell' art. 71 c. 4 le tt. 8) D. L.vo n. 81/08, ometteva di adottare le misure necessarie a manutenere le attrezzature di lavoro in maniera da garantirne nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e; in particolare, ometteva di dotare il tubo di scarico della polvere residuo di lavorazione della plastica imbullonato alla rotocella denominata RV00I e appartenente alla linea di Filatura 2 di una protezione che impedisse il contatto delle mani dell' operatore con le pale in rotazione della rotocella, così che il lavoratore dipendente M.F., unitamente al collega DS.G., recatosi a verificare i motivi del malfunzionamento dell' apparato consistente in un depolverizzatore recettore delle polveri residue della lavorazione di bottiglie in plastica per la loro trasformazione in tessuto non tessuto, dal quale dopo l'eliminazione della turbolenza la polvere si deposita sul fondo del serbatoio da cui una rotocella a pala meccanica la induce a cadere in un tubo di scarico di circa 20 cm. di lunghezza ed altrettanti di diametro e successivamente in un sacco posto all' imboccatura del tubo, e accertato che il guasto non riguardava dalle elettrovalvole ubicate sulla parte superiore dell' impianto, provvedeva ad inserire la mano destra nel tubo di scarico per eliminarvi delle incrostazioni, che a suo avviso potevano costituire la causa del mancato funzionamento della macchina, così andando ad impattare nella pala in movimento della rotocella, che gli provocava le lesioni sopra descritte,
in Novedrate il 18-2-2019.
CONCLUSIONI
Pubblico Ministero: condanna alla pena di mesi due di reclusione.
Difesa dell'Imputato: assoluzione piena con la formula che verrà ritenuta di giustizia.
Fatto
Con decreto del 12.3.2021, il Pubblico Ministero ha disposto la citazione a giudizio di N.A. innanzi al Tribunale di Como, in composizione monocratica, per rispondere del reato di lesioni colpose indicato in epigrafe.
Il processo si è svolto in presenza dell'imputato, regolarmente citato e comparso. Questa la scansione delle udienze:
4.10.2021: verificata la regolare costituzione delle parti, il Tribunale ha dichiarato aperto il dibattimento, ha ammesso le prove richieste dalle parti e ha rinviato il processo; 16.11.2021: è stato escusso il teste del P.M. G.C. e il Tribunale ha acquisito la documentazione prodotta dalle parti;
14.4.2022: sono stati escussi la persona offesa, M.F. e il teste DS.G.. Il Tribunale ha accolto la richiesta del P.M. di escussione ai sensi dell'art. 195 c.p.p. di H.D.F. per le circostanze indirettamente riferite, rilevanti ai fini dell'accertamento di responsabilità;
1.12.2022: il Tribunale ha rinviato il fascicolo al nuovo titolare;
2.2.2023: il Tribunale, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, ha dichiarato nuovamente aperto il dibattimento. Le parti si sono riportate alle medesime richieste istruttorie. Il Tribunale ha confermato l'ordinanza di ammissione delle prove e le parti hanno acconsentito all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dinnanzi al precedente magistrato ai sensi dell'art. 511 c.p.p.
30.3.2023: è stato escusso il teste H.D.F. ed è stato esaminato l'imputato. La Difesa ha prodotto ulteriori prove documentali che sono state acquisite agli atti senza osservazioni da parte del Pubblico Ministero. La Difesa ha poi rinunciato a tutti i testi, ad eccezione di G. e di M.I.. Il Tribunale, nulla osservando il P.M., ha revocato l'ordinanza di ammissione dei testi;
8.6.2023: a seguito di rinuncia della Difesa e non opposizione del P.M., il Tribunale ha revocato l'ordinanza di ammissione del teste G.. È stato escusso il consulente M.I. ed è stata acquisita la sua relazione;
16.11.2023: dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e ritenuti utilizzabili gli atti ai fini della decisione, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come sopra. Il Tribunale ha rinviato per repliche.
- 21.12.2023: Il P.M. ha rinunciato alle repliche. Il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione in novanta giorni ai sensi dell'art. 544 co. 3 c.p.p.
Diritto
La vicenda trae origine dalla segnalazione di un infortunio avvenuto in data 19.2.2018 a danno di M.F., presso la sede operativa di Novedrate della società Politex sas di Freudenberg Politex srl con sede legale a Milano.
In particolare, la persona offesa, dipendente di tale società con il ruolo di ingegnere di processo, durante un'attività di verifica del funzionamento della macchina Depolverizzazione RVOOl presente nel reparto di filatura Nl2, introduceva la mano destra nel tubo di scarico polveri della macchina procurandosi delle lesioni consistite nell' "amputazione parziale del II e del III dito - a livello della F2 della mano destra", con prognosi di 38 giorni e l'indebolimento permanente dell'organo della prensione (cfr. referti e consulenza medico-legale dott. L.R.).
Il teste G.C., all'epoca dei fatti in servizio presso l' ATS di Como, ha riferito che durante gli accertamenti condotti in loco aveva appurato che M.F. era stato assunto dalla Politex, in qualità di ingegnere di processo, il 3.9.2018.
La sua mansione consisteva nell'analizzare il funzionamento dell'attività di produzione della società allo scopo di migliorarne, mediante le proprie competenze, l'efficienza della stessa.
Quanto al giorno dell'incidente, G.C. ha raccontato che M.F. si trovava nel reparto di filatura insieme al responsabile di tale reparto, DS.G.. Quest'ultimo, nell'ambito di un percorso di formazione, stava illustrando a M.F. il funzionamento delle varie macchine presenti all'interno dello stabilimento. In detta occasione, poiché DS.G. aveva ricevuto una segnalazione di malfunzionamento del depolverizzatore, insieme alla persona offesa, decideva di verificarne le cause. La problematica veniva individuata nell'intasamento della rotocella.
La persona offesa toccava con le dita la fotocellula e si attivava la pala meccanica provocando a M.F. l'amputazione di due falangi.
Sulla base delle informazioni acquisite e degli accertamenti svolti, la causa dell'infortunio era da addebitarsi alla mancanza di una protezione in prossimità del tubo di scarico della suddetta macchina. Sul punto, G.C. ha dichiarato che, in fase di accertamento dell'incidente, condotto circa un'ora e mezza dopo i fatti, non era stato verificato se tale protezione fosse stata rimossa prima dell'incidente stesso o se non fosse mai esistita.
Sulla flangia del tubo, però, erano presenti quattro fori dedicati all'imbullonamento.
La protezione era stata ripristinata successivamente, saldandola e rendendola dunque inamovibile, a seguito delle prescrizioni impartite dall'ente ispettivo.
Inoltre, il libretto attaccato alla fotocellula riportava la frase: "Attenzione macchina rotante non operare con la protezione rimossa".
Inoltre, accanto alla macchina c'era un cartello che riportava le istruzioni per eseguire le riparazioni sulla fotocellula.
Il teste ha infatti fatto cenno alla presenza di una procedura aziendale denominata Loto, nella quale venivano fomite istruzioni su come eseguire la pulizia della macchina e precisava che il ruolo degli operatori era solo quello di verificare che la polvere scendesse e non di effettuare la pulizia.
Facendo riferimento al documento di valutazione del rischio, il funzionario ha riferito che N.A. rivestiva il ruolo di direttore di stabilimento a cui si riportavano i capireparto, nella specie DS.G., responsabile del reparto filatura.
Inoltre, G.C. ha affermato di non aver verificato il sistema delle deleghe in materia infortunistica, né di aver chiesto il modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/01.
Il teste ha tuttavia confermato l'esistenza della nomina a direttore di stabilimento e datore di lavoro di N.A. da parte della società Politex2.
Le verifiche venivano circoscritte al macchinario coinvolto nell'incidente.
C. ha infatti precisato di non aver verificato se all'interno dello stabilimento vi fossero altri macchinari, simili al depolverizzatore, dotati di protezione.
Sono state esibite al teste alcune fotografie dalle quali si rileva, all'interno dello stabilimento, la presenza di macchinari simili al depolverizzatore, dotati però di griglie apposte su sbocchi di tali macchinari, dunque con protezione.
Inoltre, il teste ha riferito che DS.G., una settimana prima dell'infortunio, aveva rilevato il mal funzionamento alla rotocella; G.C. ha dichiarato di non avere constatato se, a seguito di tali rilievi, qualcuno avesse poi effettuato le necessarie verifiche rispetto ai malfunzionamenti.
Quanto agli adempimenti di manutenzione, il teste ha riferito che, sulla base sempre dell'analizzato organigramma aziendale, tali attività risultavano essere di competenza della squadra di manutenzione del reparto fibra a cui faceva capo il responsabile, F., che tuttavia non risultava essere mai stato interpellato dai funzionari ATS sulle cause concernenti il malfunzionamento del depolverizzatore.
Il teste ha poi dichiarato che era stata verificata l'esistenza di una procedura aziendale interna relativa alla segnalazione di guasti e manutenzione; nello specifico, ha confermato che esistevano delle schede di permessi di lavoro che andavano compilate prima di intervenire sui macchinari; tuttavia, tali documenti non erano stati acquisiti dall'ente ispettivo.
G.C. ha dichiarato, sulla base degli accertamenti effettuati, che l'attività di manutenzione sì basava su richieste di autorizzazione di tipo gerarchico, che venivano rilasciate, a seconda della casistica, dai vari capiturno o capireparto.
Inoltre, in relazione alle posizioni di garanzia, per quanto concerne l'applicazione della procedura Loto, compreso l'intervento di pulizia, sulla linea Nl2, dalla testimonianza del G.C. è emerso che: erano chiaramente indicati i soggetti responsabili sia dell'operazione sia del controllo; nello specifico, erano stati individuati nelle persone dei capiturno e/o dei capireparto, dunque due persone diverse dal datore di lavoro. Più nel dettaglio le attività indicate in tale procedura quali a titolo esemplificativo: "spegnere la macchina e compilare il permesso di lavoro, (. ..) selezionare switch energia elettrica (. ..), disattivare macchinario ( ...) ripristinare le condizioni originali (...) rimuovere lucchetto e informare la produzione", erano tutte attività che competevano ai capiturno e/o ai capireparto.
Il teste, infine, ha precisato di non aver verificato se N.A. fosse stato messo al corrente della mancanza della griglia protettiva.
M.F..
In sede di esame, la persona offesa ha confermato di essere stata assunta dal datore di lavoro nel ruolo di ingegnere di processo, il cui compito era quello di studiare e comprendere il funzionamento dei macchinari, controllandoli e monitorandoli quotidianamente al fine di ottimizzare e rendere più efficiente il loro funzionamento e dunque l'intero processo produttivo.
Il giorno dell'incidente, insieme al caporeparto della filatura, DS.G., M.F. si stava recando a effettuare un controllo sul depolverizzatore che presentava problematiche da diverse settimane, di cui M.F. era a) corrente.
Giunti sul posto, mentre DS.G. saliva sulla parte superiore della macchina agitando i filtri a manica per favorire l'uscita della polvere, la persona offesa rimaneva nella parte inferiore e si accorgeva che dallo scarico non usciva nulla.
Osservando meglio all'interno del tubo, M.F. notava la presenza di un grosso grumo di polvere e dunque, istintivamente, inseriva la mano destra all'interno del tubo nell'intento dì rimuoverlo, nonostante avesse notato l'assenza di protezioni; protezioni che invece, l'uomo aveva constatato essere presenti in altre macchine dotate di organi in movimento all'interno dello stesso reparto.
Inserita la mano, sì attivava la rotocella che gli provocava l'amputazione di due falangi della mano destra. Danno rispetto al quale ha dichiarato di essere stato interamente risarcito.
Durante l'esame, M.F. ha confermato che nel momento dell'incidente non era presente nessun riparo grigliato e dunque nessuna protezione sullo scarico del tubo.
Il medesimo ha poi riferito che, successivamente al suo infortunio, durante la sua degenza in ospedale, era stato informato dal collega, il manutentore H.D.F., dipendente dell'azienda da molti anni, che in passato il macchinario era dotato di protezione, ma che lo stesso era stato rimosso per problemi legati proprio all'otturazione dello scarico senza saper specificare da quanto e da chi.
Lo stesso M.F. ha affermato che sapeva che la griglia costituiva un problema, in quanto creava ostruzione al passaggio della polvere.
Il fatto che il macchinario fosse sprovvisto di protezione è stato confermato anche da una delle foto (cfr. foto 54 e 56) mostrate a M.F. e prodotte dalla difesa, in cui è stata rilevata la presenza di una griglia isolata compatibile con Ja macchina in questione, ma che lui ha dichiarato dì non aver mai visto.
Inoltre, lo stesso ha confermato che dopo l'infortunio lo scarico del macchinario è stato modificato, nello specifico è stato allungato il tubo così da impedire l'accesso alla parte pericolosa.
La persona offesa ha poi precisato che quel macchinario, ubicato all'interno del reparto filatura, era l'unico a svolgere lo specifico compito di estrazione delle polveri e che in altri reparti ve ne erano altri assimilabili al depolverizzatore dal punto di vista concettuale, ma diversi dal punto di vista meccanico, tutti dotati di adeguata protezione.
Quanto ai rapporti gerarchici aziendali e, in particolare, all'interno del reparto in questione, M.F. ha riferito che, sin da momento dell'assunzione, si interfacciava anche con gli altri capireparto, oltre che con DS.G., e con i vari operatori dei relativi reparti di riferimento a cui veniva affidato di volta in volta per adempiere alle mansioni richieste dal proprio ruolo
Il medesimo ha precisato altresì che all'interno dell'azienda vi erano tre capireparto, uno per ciascun reparto (filatura, lavaggio e HS), con i quali relazionarsi quotidianamente DS.G., così come gli altri capireparto e gli altri soggetti identificati nel DVR come preposti, avevano svolto un corso specifico relativo alla sicurezza in generale degli impianti.
Anche M.F. aveva ricevuto una formazione teorica sul funzionamento processuale dei macchinari, ma non specifica su ogni singolo macchinario.
In azienda era presente anche personale che si occupava specificatamente della manutenzione di tutte le macchine presenti nei tre reparti di produzione, rispetto alle quali tale personale aveva ricevuto una formazione completa. M.F. ha dichiarato di non sapere se il dipartimento della manutenzione fosse stato informato del problema relativo al macchinario in questione.
DS.G.
Il teste, dipendente della società Politex da molti anni, ha confermato che all'epoca dei fatti svolgeva il ruolo di caporeparto della filatura e che il giorno dell'incidente, a seguito di una segnalazione ricevuta da un capoturno, circa un guasto allo scarico del depolverizzatore, si recava con M.F. per effettuare le opportune verifiche. Durante il sopralluogo, il teste faceva notare a M.F. che la rotocella funzionava, ma che la polvere non scendeva. Invitando M.F. a mantenersi lontano, DS.G. sfilava il sacco presente sotto il tubo e si spostava poi verso la parte superiore del silo, a circa quattro metri di altezza, con l'intento di scuotere i filtri a manica così da generare aria che avrebbe dovuto far scivolare la polvere. A quel punto, dopo avere più volte aperto e chiuso l'aria, il teste si rivolgeva al M.F. solo per sapere se la polvere scendesse, ma la risposta era negativa.
Alla persona offesa non era stato richiesto di fare altro. Una volta sceso DS.G. si accorgeva che M.F. aveva infilato la propria mano all'interno dello scarico.
Il teste ha confermato di aver appurato dopo l'infortunio che in effetti in quel momento la macchina era sprovvista di protezione e ha precisato però che erano presenti dei "micro di sicurezza" su tutto il silo e sulla macchina stessa che si attivavano durante l'espletamento di un intervento; tuttavia, in quell'occasione nessun intervento doveva svolgersi, né di apertura del silo né di smontaggio della rotocella; dichiarava anche, con il supporto di alcune foto esibitegli (cfr. foto 191), che il tubo era dotato di un sacco sottostante.
DS.G. ha ribadito di non sapere se vi fosse una protezione sulla suddetta macchina, né si era preoccupato in quel momento di verificare che fosse presente, poiché fino a quel momento sotto quel tubo c'era sempre stato un sacco che faceva da barriera, con la funzione di raccogliere la polvere scaricata dalla pressione dell'aria.
Il teste ha poi confermato che, subito dopo l'infortunio, veniva inserito un tubo di un metro con un ferro saldato a croce di protezione che impedisse di raggiungere la rotocella.
Quanto poi ai rapporti aziendali con la persona offesa, il teste ha confermato che la stessa riceveva disposizioni direttamente da N.A., amministratore delegato della società e che era stato affidato in affiancamento al caporeparto filatura perché, in qualità di ingegnere di processo, si rendesse conto del funzionamento dei macchinari in tutta la produzione.
Per quanto concerne i ruoli aziendali, DS.G. ha riferito che esisteva una procedura ad hoc per gestire le richieste di intervento di manutenzione sui macchinari, la quale prevedeva l'emissione di un foglio di segnalazione dell'operatore con l'indicazione dei dati della macchina interessata vidimato poi dal caporeparto che confermava il guasto della macchina.
La segnalazione passava poi alla manutenzione che, con la collaborazione dei reparti coinvolti, organizzava e programmava l'intervento con la sospensione del macchinario, se necessario.
La macchina si "intoppava" mediamente una volta l'anno e infatti per tale ragione organizzavano due manutenzioni all'anno.
Il funzionamento della macchina era fondamentale per il processo produttivo del reparto e dunque la stessa veniva fermata solo quando effettivamente necessario e con un intervento programmato con il coordinamento del dipartimento di manutenzione per la risoluzione del problema nel minor tempo possibile.
Inoltre, sempre DS.G. ha dichiarato che all'epoca dei fatti il responsabile ad interim della produzione era N.A., ma di non averlo mai informato della mancanza della griglia in quanto lui stesso non era a conoscenza di ciò.
Il datore di lavoro veniva coinvolto negli interventi di manutenzione solo se questi potevano avere un certo impatto sulla produzione o se comportavano importanti impegni di spesa che necessitavano di una sua formale autorizzazione.
H.D.F.
Il teste ha dichiarato che, al momento dell'incidente, era dipendente, con la qualifica di manutentore meccanico, presso la Politex.
H.D.F. ha confermato che, in origine, la macchina era dotata di protezione. Era stato proprio lui, infatti, a occuparsi del relativo montaggio molto tempo prima. Non si era, invece, mai occupato di smontarla. Nel tempo aveva eseguito anche qualche intervento di manutenzione su quella macchina ma senza avere avuto modo di accorgersi se la stessa fosse sprovvista di protezione.
Il teste ha precisato che la griglia protettiva poteva essere rimossa solo con chiavi apposite e che la macchina non era dotata di sistemi che segnalassero l'assenza della protezione.
Subito dopo l'infortunio, la protezione veniva ripristinata mediante saldatura e veniva allungato il tubo di scarico.
H.D.F. ha confermato inoltre l'esistenza e il relativo rispetto della procedura aziendale denominata Loto e ha riferito che nei giorni antecedenti l'infortunio del M.F. era stato richiesto un intervento su quel macchinario per il quale era stata programmata la manutenzione.
Il teste ha poi descritto la procedura per l'apertura di un intervento manutentivo su macchinari non funzionanti; in particolare ha precisato che la stessa era preceduta dalla compilazione da parte del capoturno di una scheda, cosiddetto permesso di lavoro, che conteneva i dati relativi alla problematica per la quale si richiedeva l'intervento con l'indicazione del relativo grado di priorità (da 1 a 4) unitamente a una valutazione del rischio; questo veniva validato dal responsabile della manutenzione che programmava l'intervento a cui seguiva la disattivazione dell'impianto; una volta terminato l'intervento, veniva chiusa l'attività con la riconsegna del permesso di lavoro al reparto di riferimento con l'indicazione dell'intervento effettuato.
H.D.F. ha proseguito evidenziando che normalmente durante un intervento si procedeva con la disattivazione di tutte le fonti di energia, sia elettrica e pneumatica, disattivando quindi il macchinario e disapplicando le griglie protettive, affermando dunque che la rimozione delle protezioni avveniva sempre previa disattivazione di tutte le fonti di energia.
Ha dichiarato poi che, anche per la problematica relativa al depolverizzatore, ossia del mancato scarico delle polveri prodotte, era stata seguita la medesima procedura e ha confermato di aver riferito al M.F., giorni dopo l'infortunio, che il macchinario in origine era dotato di protezione, rilevando di essersi accorto della sua mancanza solo dopo l'infortunio, notando appunto la presenza dei soli bulloni senza la griglia, mai rinvenuta e ha ribadito tuttavia di non conoscere né chi, né in quale momento, né per quale motivo tale griglia fosse stata rimossa, ma ha confermato di conoscere il problema di intasamento causato dalla presenza della griglia.
Esame imputato.
N.A. ha riferito che all'epoca dei fatti era dipendente della società Politex sas, con il ruolo di responsabile degli stabilimenti di Novedrate I e 2 e di datore di lavoro.
Tra il 2017 e il 2018, la società era stata acquisita da Freudenberg, una multinazionale tedesca. L'acquisizione della società da parte del gruppo tedesco aveva contribuito a un miglioramento degli standard di gestione, soprattutto in ambito di salute e sicurezza ambiente, determinando quindi maggiori controlli da parte della capogruppo che imponeva alla propria controllata italiana il rispetto di standard di sicurezza anche più elevati rispetto a quelli richiesti dalla normativa locale.
N.A. ha riferito che all'epoca dei fatti non esistevano deleghe di funzioni, ma la formalizzazione delle stesse era uno degli adempimenti pianificati dall'azienda a seguito dell'acquisizione.
Tuttavia, le gerarchie erano già ben definite. Vi era una struttura di primo livello costituita dai responsabili della manutenzione, del reparto di produzione del roofing, del laboratorio, engeneering e della logistica che facevano riferimento tutti ad N.A..
Al responsabile della produzione del roofing afferivano i tre reparti di filatura, lavaggio e HSE; all'interno di ciascun reparto vi era un caporeparto, nello specifico il ruolo di caporeparto della filatura al momento dell'infortunio era rivestito da DS. che, come tutti gli altri caporeparto, era anche preposto. Infine, a ogni caporeparto afferivano uno o più capiturno o capisquadra.
L'imputato ha dichiarato che durante la sua gestione, gli investimenti in materia di salute e sicurezza, in particolare le spese vive, ammontavano a circa 350.000/450.000 euro per acquisto dispositivi di protezione individuale, consulenze, attività di valutazione del rischio, indagini ambientali e formazione. Inoltre, lo stesso ha riferito che l'azienda all'epoca si era anche dotata di certificazioni ISO, quali I 4000 e 18001, poi anche 45001, che attestavano il rispetto dì norme e standard europei e dunque era soggetta a continui audit interni ed esterni per il mantenimento di tali certificazioni.
A tali audit venivano sottoposti anche i macchinari nonché l'attività di gestione della manutenzione degli stessi e dunque anche la verifica del rispetto della procedura Loto.
Nell'ambito degli investimenti in materia di sicurezza e salute rientrava anche l'attività di formazione del personale a cui venivano sottoposti tutti i dipendenti compresi i neoassunti che venivano inseriti in un programma di formazione diviso per step, il primo di formazione base, generale e sui rischi specifici e nella fase successiva i neoassunti affiancavano i capireparto e i capiturno svolgendo per un periodo di un paio di settimane, attività di mera osservazione e supporto.
N.A. ha precisato che M.F., svolgendo il ruolo di ingegnere di processo, avrebbe dovuto svolgere un percorso di formazione più esteso affiancando e supportando i capireparto e i capiturno dei singoli reparti di produzione per un totale di sei mesi; il tutto sotto la diretta supervisione e responsabilità dei capireparto con cui si relazionava e confrontava quotidianamente su tutte le attività svolte e da svolgersi.
La Difesa ha prodotto l'induction program in cui era contenuto il calendario giornaliero delle attività assegnate al M.F. in affiancamento ai suoi responsabili. Riprendendo il calendario corrispondente al giorno dell'infortunio, ha spiegato come tutto fosse già stato programmato e organizzato.
Quanto alle procedure di gestione della manutenzione sugli impianti in caso di malfunzionamento, N.A. ha confermato quanto già affermato da H.D.F., ribadendo che i livelli di priorità da assegnare ad ogni intervento venivano condivisi con il caporeparto interessato e con il responsabile dello stesso affinché venisse poi deciso il momento dell'intervento.
Il prevenuto ha poi escluso che la condotta di DS.G., che era sull'impianto per la verifica del malfunzionamento sul macchinario, fosse una procedura prevista aziendalmente, in quanto era stata già aperta la richiesta di intervento al reparto di manutenzione ed era dunque necessario seguire la procedura di riferimento.
Nel descrivere la procedura di gestione della manutenzione, N.A. ha evidenziato che le firme di apertura nei permessi di lavoro servivano formalmente per consentire alla manutenzione di procedere all'esecuzione della attività da svolgere, mentre la firma di chiusura stava a indicare la riconsegna e la ripresa del controllo del macchinario alla produzione e a dare atto che le attività di risoluzione del problema e il ripristino delle funzionalità delle macchine erano state effettuate.
Inoltre, N.A. ha riferito che ali'epoca dei fatti, oltre alla procedura di gestione della manutenzione ordinaria o straordinaria, era anche previsto un flusso informativo quotidiano connesso alla funzionalità degli impianti, mediante la compilazione giornaliera di una check list di sorveglianza da parte prima di un capoturno e poi da un caporeparto, per relativa verifica.
In tale check list, come quella che è stata prodotta dalla difesa e che è stata acquisita agli atti, venivano annotate eventuali anomalie o deviazioni rispetto agli standard di sicurezza garantiti. Se la risoluzione delle devianze o delle anomalie descritte nella check list era di una certa complessità e richiedeva anche un certo impegno di spesa, la stessa poteva richiedere l'intervento dello stesso N.A..
Quanto alla formazione specifica in materia di salute e sicurezza della persona offesa, N.A. ha dichiarato che M.F. aveva svolto i regolari corsi di formazione, sia quelli base sia quelli relativi ai rischi specifici, oltre a quelli imposti dalla capogruppo in merito alla sicurezza delle macchine e sulla valutazione dei rischi e quelli relativi alle regole e approcci da mantenere di fronte a certi problemi e situazioni che avrebbero potuto generare situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone.
L'imputato ha dichiarato altresì che la procedura Loto era stata regolarmente divulgata a tutti i dipendenti dell'azienda affinché la conoscenza della stessa venisse garantita a tutto il personale; tale procedura, infatti, era stata inclusa nel programma di formazione del personale ed era altresì affissa in corrispondenza del relativo macchinario.
In relazione all'infortunio di M.F., ha confermato che il macchinario era dotato della griglia protettiva come tutte le altre macchine, come dimostrato dagli audit condotti in quegli anni sulle macchine e di non essere stato assolutamente messo al corrente né formalmente né informalmente da parte di nessuno circa la rimozione della suddetta griglia; ha dichiarato infine che l'azienda non era riuscita a risalire all'autore della rimozione della griglia di protezione.
I lavori per il ripristino della griglia erano stati gestiti a livello di reparto senza richiedere l'autorizzazione di N.A. in quanto l'intervento comportava un costo minimo.
L'imputato ha dichiarato di non avere mai avallato la rimozione di dispositivi di protezione per favorire la produzione aziendale, anzi, ha precisato che, nel tempo aveva sempre sollecitato mediante comunicazioni periodiche pubblicate in bacheche aziendali, il divieto di rimozione di tali dispositivi o la manomissione degli stessi, pena il licenziamento come da comunicazione interna n. 3 del 2018 (prodotta dalla Difesa). C'erano state nel tempo almeno altre 10-15 comunicazioni di analogo tenore. Infine, lo stesso ha dichiarato che oltre, ai programmi di formazione del personale e alle campagne di sensibilizzazione sponsorizzati dall'azienda, i reparti della produzione erano dotati di cartellonistica, segnaletica con avvisi e informative di divieto di rimozione di ripari e protezione dei macchinari.
M.I.
Il consulente della Difesa, prima di entrare nel merito dell'incidente, ha descritto gli adempimenti ascrivibili al datore di lavoro secondo la normativa vigente: predisposizione della valutazione del rischio, attività non delegabìle del datore di lavoro, individuazione e determinazione del fattore di rischio e relativa adozione di idonee misure di sicurezza, nonché adozione di regole e procedure interne atte a governare il processo di sicurezza aziendale e dotarsi di un sistema organizzativo di risorse interno idoneo a garantire l'applicazione e il rispetto delle procedure aziendali.
Sulla base di queste premesse e della documentazione prodotta e presente agli atti a cui ha fatto riferimento, M.I. ha confermato come gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza e sui luoghi di lavoro fossero stati rispettati dal datore di lavoro; infatti, ha riferito che la valutazione del rischio, richiamata anche dagli organi ispettivi dell'ATS, è stata regolarmente condotta dall'imputato.
Il consulente si è soffermato sulla parte del DVR dedicata al reparto interessato dall'infortunio e in particolare alle mansioni e ai ruoli delle persone che operavano all'interno di quel reparto, nonché al fattore di rischio individuato nell'impianto depolverizzatore, alle procedure e processi applicati e alle misure di sicurezza adottate.
In particolare, su questo ultimo aspetto M.I. ha affermato come il datore abbia adottato e applicato la procedura sulla gestione della manutenzione degli impianti, che descriveva precisamente i ruoli attribuiti a ciascun soggetto coinvolto nel flusso della gestione della manutenzione e, in particolare, le modalità con cui venivano richieste ed effettuate le segnalazioni ed eseguiti gli interventi di manutenzione sugli impianti relativamente ai guasti accertati.
Sulla specifica procedura Loto, il consulente ha inoltre evidenziato come questa fosse considerata più un'istruzione operativa tecnica a conoscenza di alcuni dipendenti in quanto oggetto di formazione ad hoc per il personale operante nei reparti interessati; inoltre, ha ribadito l'importanza della suddetta
procedura in quanto descriveva come mettere in sicurezza i macchinari, ossia "disenergizzare" gli impianti prima di intervenire per qualsiasi attività che potesse generare un pericolo.
In tale procedura, M.I. ha evidenziato che in linea generale era vietato rimuovere qualsiasi protezione senza prima aver messo in sicurezza un impianto; solo dopo averlo messo in sicurezza, si poteva procedere alla rimozione delle protezioni ed eseguire gli interventi di manutenzione.
M.I. ha ribadito come gli aspetti di sicurezza sulle macchine aziendali fossero considerati di particolare importanza, come è attestato dalla compilazione quotidiana e puntuale della check list di sorveglianza che aveva lo scopo di verificare e monitorare non solo le condizioni generali di sicurezza del reparto, ma anche delle macchine. La compilazione di tali check list ha evidenziato altresì come fosse rigorosamente rispettato anche il flusso di controllo tra i responsabili dei vari dipartimenti coinvolti a vario titolo nel processo di manutenzione.
Il consulente ha brevemente illustrato come la Politex fosse un'azienda di medie dimensioni, con un numero significativo di personale, dotata di macchinari molto complessi e di un'organizzazione altrettanto complessa avente procedure piuttosto sofisticate.
Il medesimo si è poi soffermato sull'organigramma aziendale segnalando la figura dei preposti, individuati nei capiturno e capireparto, i quali avevano anche responsabilità organizzative.
È stato evidenziato che era presente un significativo numero di preposti - 35 - a dimostrazione del fatto che l'azienda si fosse dotata di una capillare organizzazione di funzioni che controllavano e applicavano istruzioni e procedure emanate dal datore di lavoro.
È stata, poi, ribadita l'originaria presenza della protezione, data la presenza di fori sulla flangia di uscita del tubo di scarico della rotocella funzionali a ospitare le viti di affrancamento della suddetta protezione.
M.I. ha segnalato, inoltre, che nel documento di valutazione del rischio, in relazione sempre al reparto filatura, era più volte richiamata la presenza di protezioni poste sui tubi terminali delle rotocelle e ciò era confermato anche nelle immagini contenute nelle foto prodotte in cui si notavano impianti sostanzialmente similari, regolarmente dotati di protezione.
Il consulente, dunque, ha affermato come ciò fosse sufficiente per giungere alla conclusione che, anche sul macchinario in questione, la protezione era presente e che la stessa era stata rimossa in circostanze di tempo e per ragioni rimaste ignote.
Inoltre, è stato ancora una volta ribadito che nessuno aveva segnalato l'assenza della griglia di protezione nonostante procedure interne aziendali prevedessero chiari obblighi di segnalazione e di registrazione delle condizioni insicure rilevate; dalle segnalazioni effettuate, infatti, è emerso come i soggetti coinvolti nella gestione del malfunzionamento del macchinario avessero del tutto ignorato l'assenza della protezione sullo scarico.
Tale assenza, invece, secondo quanto dichiarato da M.I. e secondo quanto stabilito dalla procedura in vigore era da ritenersi prioritaria, trattandosi di interventi che potevano esporre a pericolo grave e immediato le persone o le cose.
Inoltre, il consulente ha evidenziato come il caporeparto DS.G., durante la fase di verifica del macchinario, avesse svolto la propria attività di controllo con la consapevolezza che la rotocella fosse in funzione senza dunque procedere con la messa in sicurezza dell'impianto, ossia mediante disattivazione dello stesso, contravvenendo a quanto previsto dalla procedura LOTO, a quest'ultimo ben nota. E ancora, M.I. ha escluso che durante l'attività di controllo condotta da DS.G., quest'ultimo non si fosse accorto dell'assenza della protezione.
Ulteriormente ha evidenziato che M.F., essendo in fase di addestramento, non avrebbe dovuto interagire con i processi operativi né operare sugli impianti presenti. Quest'ultimo infatti era con DS.G. solo per acquisire competenze sulla diagnostica di guasto dell'impianto.
Ha infine confermato che le cause dell'infortunio fossero da attribuirsi oltre che alla rimozione della protezione ad opera di soggetti rimasti ignoti (circostanza mai segnalata al datore di lavoro come invece prevedeva la procedura aziendale) anche ai comportamenti omissivi da parte del caporeparto ed in particolare l'omessa e mancata segnalazione del rischio riscontrato alle funzioni competenti, ossia il reparto di manutenzione nonché alla mancata messa in sicurezza del macchinario.
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Alla luce delle descritte risultanze istruttorie, N.A. deve essere assolto dal reato a lui ascritto non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto.
L'imputato è accusato di aver cagionato lesioni personali colpose al proprio dipendente M.F., poiché, in qualità di datore di lavoro, avrebbe omesso di adottare le misure necessarie a manutenere le attrezzature di lavoro in maniera da garantirne nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e, in particolare, di dotare il tubo di scarico di una protezione che avrebbe impedito il contatto delle mani dell'operatore con le pale in rotazione della rotocella.
Ebbene, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, grava su ogni gestore del rischio, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta -, siano pericolosi per la incolumità del lavoratore che li manovra (si veda, Cass. Sez. 4, n. 3917/2021 ).
La Corte Suprema ha però precisato che, in caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate (così, C., Sez. IV, 3.4-15.5.2019, n. 20833).
Nel caso di specie, risulta, innanzitutto, incontestata la ricostruzione della dinamica dell'incidente. L'istruttoria ha, infatti, consentito di accertare che M.F., inserendo la mano destra nella rotocella del depolverizzatore, ha subito l'amputazione di due falangi in quanto il macchinario era privo della griglia di protezione.
Nessun dubbio, poi, può essere avanzato sul fatto che tale condotta sia stata frutto di una reazione istintiva di M.F., il quale, vedendo un grumo di polvere all'interno del tubo di scarico, ha pensato di rimuoverlo con le mani. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso M.F., oltre che da DS.G., il quale ha raccontato che si era recato con la persona offesa per verificare il macchinario, avvertendolo di tenersi a debita distanza e di limitarsi a guardare. Peraltro, la stessa qualifica della persona offesa, assunta come ingegnere di processo, privo di mansioni operative, rende evidente che la stessa non avrebbe certamente dovuto inserire la mano nel depolverizzatore. Inoltre, in relazione alle problematiche generate dal macchinario era stata aperta una segnalazione e sarebbe dovuto intervenire il gruppo di manutentori dedicato.
Risulta, inoltre, provato che la macchina, al momento dell'infortunio era priva di una griglia protettiva poiché tale circostanza è stata confermata da tutti i testi escussi.
È, altrettanto, acclarato che la presenza di tale protezione avrebbe garantito il funzionamento di una macchina in sicurezza, impedendo il contatto dell'operatore con le mani e, dunque, evitato la lesione. Difetta, però, nel caso di specie, la prova che N.A., datore di lavoro e destinatario degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, fosse a conoscenza della mancanza della griglia protettiva o che abbia colposamente ignorato tale dato.
Va, innanzitutto, evidenziato che non sono emerse carenze nel sistema della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro da parte della società Politex. Il funzionario dell 'ATS ha dichiarato di essersi limitato agli accertamenti sul macchinario e di non aver verificato il sistema delle deleghe in materia infortunistica, né di aver chiesto il modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/01. Il consulente di parte M.I., invece, analizzando la documentazione, ha confermato il puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti in tema di sicurezza.
L'organigramma aziendale dimostra l'esistenza di una rete capillare di figure, tra cui diversi preposti, con compiti e responsabilità precise. M.F., poi, risulta aver seguito i corsi di formazione necessari.
Inoltre, con specifico riferimento al macchinario presso cui si è verificato l'incidente, va rilevato che era prevista una procedura cd. LOTO, presente accanto al depolverizzatore e divulgata a tutti i lavoratori, che riportava le istruzioni per eseguire la pulizia della macchina e precisava che il ruolo degli operatori era solo quello di verificare che la polvere scendesse e non di effettuare la pulizia.
Deve, poi, ritenersi che il depolverizzatore fosse un macchinario originariamente idoneo a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori atteso che inizialmente era dotato della griglia protettiva e non sono emerse ulteriori criticità. Tale circostanza emerge dalla testimonianza di H.D.F., il quale ha dichiarato di essersi occupato proprio lui del montaggio. Del resto, il tubo presentava quattro fori dedicati proprio a imbullonare la griglia. Altri macchinari simili presenti in azienda, poi, erano tutti dotati del sistema di protezione, come emerge dalle foto prodotte e dal documento di valutazione del rischio dove, in relazione al reparto filatura, era più volte richiamata la presenza di protezioni poste sui tubi terminali delle rotocelle.
Trattasi, dunque, di inidoneità sopravvenuta del macchinario dettata unicamente dalla rimozione della griglia protettiva. Sul punto va osservato, però, che, alla luce dell'istruttoria espletata, la rimozione della protezione appare piuttosto frutto di un'azione estemporanea da parte di persone rimaste ignote, rispetto alla quale non sussistono sufficienti elementi per ritenere che N.A. fosse stato messo al corrente o che l'avesse colposamente ignorata.
È stato, infatti, accertato come il datore di lavoro avesse adottato le misure organizzative necessarie per verificare il mantenimento nel corso del tempo delle condizioni di sicurezza originarie del depolverizzatore, alla luce delle procedure di gestione della manutenzione descritte, delle richieste di intervento esaminate, dalle quali non era mai emersa alcuna segnalazione circa l'assenza della protezione e dall'individuazione dei responsabili dell'applicazione di tali procedure.
Inoltre, nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire chi avesse rimosso la griglia e da quanto tempo. Né, alcuno dei testi escussi ha confermato che N.A. era stato messo al corrente di ciò.
Nessuno appare aver segnalato l'assenza della griglia di protezione nonostante procedure interne aziendali prevedessero obblighi di segnalazione e di registrazione delle condizioni di insicurezza rilevate . Dalle segnalazioni effettuate, infatti, è emerso come i soggetti coinvolti nella gestione del malfunzionamento del macchinario avessero ignorato l'assenza della protezione sullo scarico.
In tale situazione d'incertezza, mancando la prova della responsabilità penale di N.A., s'impone un'assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell' art. 530 co. 2 c.p.p.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
N.A. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Como, 21.12.2023
1 Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195 co. 4 c.p.p., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti , anche con riferimento all'evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale (cfr. Cass. Sez. I , Sentenza n. I 3734 del 25/02/2020, Rv. 278974 - 0/).
2 cfr. allegato 5 udienza 16.11 .2021.
