CONFINDUSTRIA
Patente a crediti - Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 e Circolare INL n. 4/2024
Seconda parte: sospensione, punteggi e sanzioni
ottobre 2024
Abstract
La presente circolare fa seguito a quella, incentrata sull’entrata in vigore, sulla domanda e sulla revoca pubblicata il 24 settembre 2024, e commenta gli ulteriori aspetti rilevanti del decreto ministeriale 18 settembre 2024, in particolare quelli sul provvedimento di sospensione della possibilità di lavorare nei cantieri, sulla gestione del punteggio della patente e sul sistema sanzionatorio.
SOMMARIO
Abstract
1. Premessa
2. Sospensione
2.2 Presupposti della sospensione
2.3 Evento infortunistico mortale
2.4 Inabilità permanente
2.5 Durata della sospensione
2.6 Ricorso avverso la sospensione
3. Crediti
3.1 Incremento del punteggio
3.1.1 Attribuzione di crediti ulteriori
3.1.2 Anzianità di iscrizione alla CCIAA (art. 5, comma 2, DM)
3.1.3 Vicende societarie
3.1.4 Assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (art. 5, comma 3 DM)
3.1.5 Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5, comma, 4 DM)
3.2 Decurtazione del punteggio
3.3 Recupero del punteggio inferiore a 15 punti
4. Sanzioni per lo svolgimento di attività nei cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 11) Dlgs 81/2008 senza patente o con patente prima del punteggio minimo
5. Conclusioni
1. Premessa
Questo secondo approfondimento è dedicato alla restante parte del recente Decreto Ministeriale sulla patente a crediti e della circolare esplicativa dell’INL, in particolare per gli aspetti relativi alla sospensione ed alla gestione (acquisizione e perdita) del punteggio della patente.
Ricordiamo che il DM è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 e che l’INL ha adottato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024.
In via generale, per il commento al provvedimento normativo, rinviamo alla circolare di Confindustria del 30 aprile 2024.
2. Sospensione
Secondo l’art. 27, comma 8 del Dlgs 81/2008, “se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”.
Al pari della revoca, la sospensione costituisce una delle questioni maggiormente critiche del provvedimento, nonostante il decreto ministeriale e la circolare, accogliendo numerose sollecitazioni di Confindustria, abbiano declinato ed interpretato la previsione normativa conferendole maggiore certezza e coerenza.
Il decreto precisa che il provvedimento della sospensione ha natura cautelare ed è adottato dall’Ispettorato territorialmente competente (che può richiedere un parere non vincolante alla Direzione centrale vigilanza dell’Ispettorato nazionale). Evidentemente, pur avendo la patente una portata legata all’intera impresa, la competenza ad adottare il provvedimento verrà individuata con riferimento al luogo nel quale è avvenuto l’evento che dà luogo alla sospensione.
2.2 Presupposti della sospensione
La sospensione è adottata laddove in un cantiere avvengono infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori (il che sembra escludere gli eventi occorsi al di fuori dei cantieri, ad esempio gli infortuni stradali e quelli in itinere).
Il DM precisa che l’infortunio dev’essere imputabile, almeno a titolo di colpa grave, al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente. Si tratta di una delle previsioni di maggior rilievo, in quanto costituisce una condizione normativa, innovativa per il diritto penale, per l’adozione del provvedimento.
La circolare dell’INL introduce chiarimenti di notevole portata a questo proposito.
Secondo l’INL, le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente e dovranno essere mirate ad acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”.
L’evento dal quale origina la sospensione (infortunio mortale) costituisce un reato, per cui le regole d’indagine della polizia giudiziaria devono essere legate alle garanzie costituzionali proprie di tale settore dell’ordinamento (a partire dalla presunzione d’innocenza). Gli elementi che rilevano, quindi, sono una colpa diretta, a titolo (almeno) di colpa grave e la sussistenza del nesso causale (processo che, in realtà, avrebbe dovuto seguire il principio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” previsto dall’art. 533 cpp, mentre, secondo la circolare, segue la regola civilistica regola del ”più probabile che non”).
La colpa diretta è evidente portato del principio di personalità della responsabilità penale fissato dall’art. 27 Cost., ed esclude la cd responsabilità oggettiva (o indiretta) o per fatto altrui.
La colpa grave è elemento che l’INL descrive puntualmente riferendolo ad una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Va ricordato che la colpa grave costituisce un “concetto giuridico indeterminato1” che va necessariamente ricondotto ad elementi concreti.
In particolare, secondo la circolare dell’INL:
- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori. Alla luce di questa specificazione, quindi, si ritiene che non sia sufficiente una violazione generica, che non incida direttamente sullo specifico evento occorso
- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico. Anche in questo caso, quest’ultima precisazione dell’INL - sollecitata da Confindustria - è efficacemente rappresentativa del fatto che l’evento deve essere riconducibile alla mancata adozione di specifiche misure, restando irrilevante la violazione di obblighi generici.
Il principio indicato nella circolare del “più probabile che non” è caratteristico della prova del nesso causale nel processo civile (mentre in quello penale si applica il diverso principio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”) e si caratterizza per il fatto che “il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l’ipotesi che
spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti. Non serve dunque né la certezza, né una elevata probabilità bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità”2. Questo processo valutativo - normalmente rimesso al giudice - dovrebbe essere ora condotto dal personale ispettivo nell’individuare l’esistenza di una responsabilità diretta di uno dei soggetti indicati dalla norma, il che presuppone un confronto anche con gli elementi addotti dalle osservazioni del soggetto a carico del quale viene condotta l’ispezione.
I tre elementi (colpa diretta e grave ricondotta ad uno dei soggetti obbligati in modo “più probabile che non”) devono sussistere tutti “in modo chiaro” e non devono richiedere “approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario”: diversamente, la sospensione non potrà essere adottata.
Divengono essenziali, a tutela dell’impresa ed in vista dell’eventuale ricorso ex art. 14, comma 14, del Dlgs 81/2008:
- il coinvolgimento del datore di lavoro, al fine di raccogliere tutti gli elementi probatori
- le indicazioni ed osservazioni da questo fatte inserire nella documentazione concernente l’ispezione (osservazioni al verbale)
- le motivazioni addotte dall’Ispettorato per l’adozione del provvedimento di sospensione (contenente tutti gli elementi di certezza e chiarezza richiamati dalla circolare dell’INL).
2.3 Evento infortunistico mortale
Secondo l’art. 27 del Dlgs 81/2008, la sospensione è sempre facoltativa (“può sospendere”), assicurando quindi sempre l’esercizio della discrezionalità da parte dell’INL. Il DM applica questo principio affermandone, invece, l’obbligatorietà, ma facendo salva (come indicato dal Consiglio di Stato) la diversa valutazione dell’INL adeguatamente motivata.
Tali ipotesi derogatorie all’obbligo possono essere riferite al fatto che “dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità”.
Va ricordato, a questo proposito, che - oltre alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento di sospensione - ulteriori valutazioni possono essere condotte in considerazione del fatto che:
- la verifica degli eventuali rischi conseguenti alla sospensione delle attività in corso deve riguardare l’intera impresa
- il provvedimento della sospensione ha natura cautelare (e non sanzionatoria), come espressamente attestato nella norma (art. 27, comma 9, Dlgs 81/2008) e nel DM (art. 3): devono, quindi, sussistere esigenze cautelari riferite all’intera azienda
- l’accadimento di eventi infortunistici mortali e gravi comporta, di norma, il sequestro giudiziario (che deve comunque seguire principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità3), quindi occorre verificare la coerenza tra l’adozione della sospensione cautelare e l’adozione o meno di provvedimenti di sequestro giudiziario
- in caso di evento infortunistico, in presenza di determinate violazioni (Dlgs 81/2008, all. I), viene adottato il provvedimento cautelare di sospensione del cantiere (art. 14, Dlgs 81/2008): occorre, dunque, verificare il rapporto tra il venir meno di esigenze cautelari per effetto della adozione di questo provvedimento e la necessità di adottare la sospensione per l’intera impresa.
2.4 Inabilità permanente
La sospensione può essere adottata anche nel caso di evento che abbia dato luogo ad una inabilità permanente, per la quale occorre attendere la definizione dell’Inail (salvo nelle ipotesi in cui via sia una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente” anche a prescindere dal riconoscimento da parte dell’Inail).
La circolare evidenzia che si tratta di un provvedimento connotato da maggiore discrezionalità, dovendosi anche verificare che le esigenze cautelari “non sono soddisfatte
mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale”.
La conseguenza è che “non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell’impiego di lavoratori “in nero” e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici”.
Si tratta di situazioni da valutare caso per caso, sempre tenendo conto del nesso e della coerenza tra le condizioni di sicurezza della singola unità produttiva (e le cause e modalità dell’evento) e le esigenze cautelari riguardanti l’intera impresa.
Il richiamo dei potenziali effetti della sospensione ex art. 14 del Dlgs 81/2008 o del sequestro giudiziario non sembra riguardare l’ipotesi della sospensione per evento dal quale sia derivata la morte del lavoratore: tuttavia, posta la natura cautelare della sospensione, riteniamo che, anche in questa ipotesi, sia possibile valutare se una simile interrelazione non possa incidere anche sulla adozione della sospensione.
2.5 Durata della sospensione
La sospensione può durare sino a dodici mesi, secondo la gravità degli infortuni e la gravità della violazione, tenendo anche conto delle eventuali recidive (che saranno verificate chiedendo informazioni anche all’Inail sui precedenti infortuni).
2.6 Ricorso avverso la sospensione
Analogamente a quanto previsto per la sospensione ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 81/2008, anche in questo caso l’azienda può proporre ricorso avverso il provvedimento di sospensione in commento (entro 30 giorni dalla notifica dello stesso) indirizzandolo alla Direzione interregionale territorialmente competente rispetto all’Ufficio che ha adottato il provvedimento stesso (e che deve pronunciarsi entro 30 giorni a pena di decadenza del provvedimento di sospensione).
Oggetto del ricorso è la correttezza del provvedimento, sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua adozione e della durata.
Alla cessazione del periodo di sospensione, la sede competente dell’Ispettorato verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
La previsione genera perplessità in quanto la regolarizzazione può avvenire (ed, anzi, sembra opportuno che avvenga) prima del termine finale della sospensione: in questo caso, tuttavia, non è data la possibilità di chiedere la revoca del provvedimento in quanto tale ipotesi non risulta disciplinata. Posta la formale natura cautelare del provvedimento, sarebbe, invece, logico che il venir meno delle esigenze cautelari (es., per adeguamento immediato alla normativa, sostituzione o regolarizzazione dell’attrezzatura coinvolta nell’evento, etc.) faccia venir meno le necessità di mantenere il provvedimento cautelare (che, altrimenti, assume una natura meramente sanzionatoria, a dispetto della chiara qualificazione normativa).
L’alternativa, per non vedere inammissibilmente trasformata la natura del provvedimento cautelare in sanzionatorio, è ritenere che il ricorso avverso il provvedimento, con riferimento alla durata, possa avere ad oggetto anche la sostanziale revoca a seguito della verifica del rispristino della regolarità.
3. Crediti
La patente è dotata di un punteggio iniziale standard di trenta crediti, che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
La disciplina complessiva del punteggio aggiuntivo riguarda tre ipotesi: l’acquisizione (attribuzione di crediti ulteriori), la decurtazione ed il recupero a seguito della riduzione al di sotto del punteggio minimo per poter operare (15 punti).
3.1 Incremento del punteggio
3.1.1 Attribuzione di crediti ulteriori
Il punteggio aggiuntivo può essere richiesto in relazione ad una serie di condizioni ed azioni prevenzionali.
Il DM precisa (art. 5, comma 5) che i requisiti indicati dallo stesso DM, utili per l’incremento del punteggio, sono sia quelli dei quali l’impresa sia già in possesso al momento della domanda sia quelli che saranno acquisiti successivamente.
Quindi, al momento della domanda, l’impresa deve verificare se è già in possesso di alcuna delle condizioni che attribuiscono i crediti ulteriori indicati nel medesimo art. 5.
A questo proposito, la circolare precisa che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente (in particolare, quelli sussistenti al momento della domanda) sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l’INL darà notizia sul proprio sito internet, unitamente alle modalità operative da seguire.
Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva” (art. 5, comma 5 del DM).
I crediti ulteriori che saranno invece acquisiti successivamente alla domanda verranno attributi mediante aggiornamento del punteggio (la circolare non fa esplicito riferimento all’allegazione di documentazione, come invece previsto dal DM).
L’INL evidenzia che fino al 31.12.2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i soli requisiti di cui all'art. 1 del D.M. 18 settembre 2024 n. 132 mentre, a partire dal 1.1.2025, sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi di cui all'art. 5 del DM.
3.1.2 Anzianità di iscrizione alla CCIAA (art. 5, comma 2, DM)
La prima ipotesi di incremento del punteggio riguarda l’anzianità di iscrizione alla CCIAA. Quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2025, quando sarà operativa la procedura informatica, le imprese potranno richiedere l’applicazione (retroattiva al momento della domanda) di questa ipotesi di incremento del punteggio.
Per l’anzianità di iscrizione alla CCIAA (storicità dell’azienda) il decreto prevede:
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NORMA DI RIFERIMENTO NEL DM |
REQUISITO |
INCREMENTO CREDITI |
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Art. 5, comma 2 |
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda |
3 |
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Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda |
5 |
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| Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda |
8 |
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Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda |
10 |
3.1.3 Vicende societarie
Con riferimento alla storicità dell’azienda, conviene anticipare a questo momento il contenuto dell’art. 8 del DM, avente ad oggetto la descrizione degli effetti delle vicende societarie.
Si premette che la circolare dell’INL fa riserva di fornire ogni utile indicazione, anche di carattere operativo, rappresentando sin d’ora che le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.
Rinviando, quindi, a quanto sarà specificato dall’INL, il DM evidenzia che:
a) in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
b) Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
3.1.4 Assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (art. 5, comma 3 DM)
Per l’ipotesi di mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (che, si ricorda, sono adottati solamente in presenza di un provvedimento definitivo di condanna, ossia di sentenza passata in giudicato della relativa sentenza), la patente è incrementata di un
credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti.
Il decreto introduce (art. 6) due ipotesi di sospensione dell’incremento biennale:
a. in caso di contestazione di una o più delle violazioni indicate nell’allegato Ibis del Dlgs 81/2008, “l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta” (art. 6 DM). In altre parole, laddove l’impresa sia coinvolta in un procedimento penale, l’incremento è sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Deve ritenersi che la sentenza definitiva debba essere:
o di condanna
o nei confronti di uno dei soggetti indicati dalla legge (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo)
o per commissione di una delle violazioni indicate nell’allegato Ibis.
La sospensione dell’incremento del punteggio non opera laddove, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione di un modello di organizzazione e gestione rilasciato da un organismo paritetico iscritto nel repertorio nazionale (art. 51 Dlgs 81/2008).
b. per un triennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza relativa ad una delle violazioni dell’allegato I del Dlgs 81/2008.
L’ipotesi della sospensione dell’incremento riguarda, quindi, esclusivamente le ipotesi nelle quali vi sia un procedimento penale, e non tutte quelle nelle quali alla contestazione della violazione consegua il corretto adeguamento alla prescrizione obbligatoria emanata dall’organismo di vigilanza ex Dlgs 758/1994.
3.1.5 Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5, comma, 4 DM)
Le iniziative prevenzionali consentono di acquisire un punteggio complessivo aggiuntivo fino ad un massimo di 40 crediti.
Prima ipotesi. Per le seguenti ipotesi di iniziative, attività, investimento o formazione in materia di salute e sicurezza (art. 5, comma 4, lett. a) del DM) possono essere attribuiti fino a 30 crediti:
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NORMA DI RIFERIMENTO NEL DM |
N. |
REQUISITO |
INCREMENTO CREDITI |
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Art. 5, comma 4, lett. a) |
1 |
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. |
5 |
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2 |
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOGSSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile |
4 |
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3 |
i .) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. |
6 |
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ii .) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. |
8 |
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4 |
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza |
3 |
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5.1 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. |
1 |
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5.2 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro |
3 |
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5.3 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. |
6 |
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6 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. |
3 |
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7 |
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente |
2 |
Seconda ipotesi. Per le seguenti iniziative, investimenti o formazione (art. 5, comma 4, lett, b) del DM) possono essere attribuiti fino a 10 crediti:
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NORMA DI RIFERIMENTO NEL DM |
N. |
REQUISITO |
INCREMENTO CREDITI |
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Art. 5, comma 4, lett. b) |
1 |
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore |
1 |
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1.1 |
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore |
2 |
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1.2 |
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore |
4 |
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2 |
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 |
2 |
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3 |
Possesso della certificazione SOA di classifica I |
1 |
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3.1 |
Possesso della certificazione SOA di classifica II |
2 |
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4 |
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 |
2 |
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4.1 |
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. |
2 |
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5 |
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. |
2 |
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6 |
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico |
2 |
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7 |
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 3 |
2 |
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8 |
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 |
2 |
Alcuni dei requisiti indicati nel DM prevedono una certificazione, che può avere una valenza periodica: il mancato rinnovo per perdita dei requisiti comporta la sottrazione dei relativi crediti (art. 5, comma 6, del DM).
3.2 Decurtazione del punteggio
L’art 27, commi 6 e 7, del Dlgs 81/2008 disciplina l’ipotesi della decurtazione del punteggio, in relazione alle violazioni indicate nell’allegato I-bis del medesimo Dlgs 81/2008.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al Dlgs 81/2008.
Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Si ricorda che sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
Ne consegue che non sarà applicata alcuna decurtazione laddove le violazioni indicate nell’allegato che segue non abbiano formato oggetto del procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva ma, ad esempio, siano state definite con corretto e tempestivo adempimento della prescrizione impartita ai sensi del Dlgs 81/2008.
Le violazioni e gli eventi indicati nell’allegato I-bis del Dlgs 81/2008 sono i seguenti:
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N. |
FATTISPECIE |
DECURTAZIONE N. CREDITI |
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1 |
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi |
5 |
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2 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione |
3 |
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3 |
Omessi formazione e addestramento |
2 |
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4 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile |
3 |
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5 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza |
3 |
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6 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto |
2 |
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7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto |
3 |
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8 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno |
2 |
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9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
2 |
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10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
2 |
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11 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) |
2 |
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12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
2 |
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13 |
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto |
1 |
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14 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo |
3 |
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15 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche |
3 |
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16 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 |
3 |
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17 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento |
32 |
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18 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie |
2 |
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19 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi |
3 |
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20 |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 |
1 |
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21 |
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
1 |
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22 |
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
2 |
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23 |
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
3 |
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24 |
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 |
1 |
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25 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni |
5 |
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26 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro |
8 |
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27 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro |
15 |
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28 |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto |
20 |
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29 |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto |
10 |
La circolare dell’INL precisa che, ferma restando l’ipotesi delle ordinanze-ingiunzione, di competenza dell’INL, “occorre che ciascun Ispettorato territoriale prenda contatti con le competenti sedi giudiziarie al fine di rappresentare la necessità, da parte delle relative cancellerie, di trasmettere eventuali sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti”.
I provvedimenti sanzionatori in questione possono riguardare esclusivamente condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
L’INL si riserva di indicare le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio territoriale.
3.3 Recupero del punteggio inferiore a 15 punti
Secondo quanto previsto al comma 10 dell’art. 27 del Dlgs 81/2008, “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14”.
Quindi, la norma e la procedura, in questo caso, consentono esclusivamente di acquisire nuovamente il punteggio minimo di 15 punti per tornare a poter operare.
Il DM prevede che il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).
La circolare formula alcuni chiarimenti.
Innanzitutto, precisa le ipotesi nelle quali è ancora possibile operare, nonostante la perdita del punteggio minimo: ossia, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere.
Più in particolare, i requisiti per il recupero del punteggio minimo della patente, per poter tornare ad operare, sono:
- adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati (si tratta della formazione obbligatoria, quindi laddove sia stata svolta, nessun obbligo aggiuntivo sarà imposto ai fini del recupero dei 15 punti);
- eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso DM, che riporta un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del medesimo decreto).
Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo informatico.
4. Sanzioni per lo svolgimento di attività nei cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 11) Dlgs 81/2008 senza patente o con patente prima del punteggio minimo
Salve le due ipotesi di svolgimento dell’attività nelle more del rilascio della patente e del completamento dell’opera in caso di perdita del punteggio minimo di 15 punti, in mancanza della patente o del documento equivalente ovvero di svolgimento di attività con patente priva del punteggio minimo (15 punti), alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si 19
applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
Ferma restando la competenza di ciascun organo accertatore di notificare l’illecito, l’emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione spetta al competente Ispettorato territoriale.
L’INL - benché l’iniziativa non sia prevista dalla norma (a differenza di quanto previsto all’art. 14 del Dlgs 81/2008) - evidenzia la necessità, da parte dell’organo accertatore, al pari di quanto già avviene in relazione al provvedimento di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, di comunicare l’adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.
La circolare sottolinea anche che (art. 157 del D.lgs. n. 81/2008), il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
La circolare, quindi, richiama espressamente l’obbligo di verifica anche verso le aziende in subappalto da parte del committente o del responsabile dei lavori.
5. Conclusioni
I dubbi interpretativi sono ancora molti e diversi sono i rinvii dell’INL a successivi chiarimenti e procedure applicative.
Ci riserviamo, quindi, di tornare sull’argomento alla luce di ulteriori chiarimenti che dovessero intervenire, anche in relazione alla risposta a quesiti da parte dell’INL.
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1 Corte cost., sent. 132/2024
2 Cass., 10978/2023
3 Cass., 8152/2010
fonte: amblav.it
