Studio Legale Casella e Scudier
Associazione Professionale

24 settembre 2024


PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI, SI PARTE!
Dal 1° ottobre 2024 per operare nei cantieri occorre la patente o comunque avere (almeno) presentato la domanda di rilascio della patente
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Con la pubblicazione del D.M. Lavoro 18 settembre 2024 n. 132 e della Circolare INL del 23 settembre 2024 si delinea il quadro regolatorio della Patente a Crediti nei Cantieri e viene confermata la data del 1° ottobre 2024 per l’entrata in vigore del nuovo “sistema di qualificazione”.
 

In attesa del portale per la presentazione della domanda, vediamo come va presentata la domanda di patente e come funziona il sistema dei crediti
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Riassunto delle puntate precedenti

 

L’art. 29 comma 19 del D.L. n. 19/2024 poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, aveva
(i) completamente sostituito l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/08 che ora contiene la disciplina della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili; DESTINATARI: IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI; IMPRESE AFFIDATARIE CHE SUBAPPALTANO
(ii) modificato l’art. 90 del Decreto 81/08 assegnando a committente e responsabile dei lavori i due nuovi obblighi di verifica del possesso della patente e di comunicazione all’Amministrazione concedente dell’adempimento dell’obbligo; DESTINATARI: COMMITTENTI/RL;
(iii) modificato l’art. 157 del Decreto 81/08 introducendo per i nuovi obblighi dell’art. 90 la sanzione amministrativa pecuniaria. DESTINATARI: COMMITTENTI/RL
Il nuovo art. 27 ai commi 3 e 5 demandava al Ministero del Lavoro di disciplinare, con proprio D.M., quattro temi:
a) le modalità di presentazione della domanda e i contenuti informativi della patente (comma 3 prima parte);
b) i presupposti e il procedimento per l’adozione del procedimento di sospensione cautelare della patente (comma 3 seconda parte);
c) i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto ai 30 crediti riconosciuti per legge (comma 5 prima parte);
d) le modalità di recupero dei crediti decurtati (comma 5 seconda parte).
In data 20.9.2024 è stato pubblicato in G.U. il D.M. Lavoro 18 settembre 2024 n. 132, contenente il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
In data 23.9.2024 il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 contenente le “prime indicazioni” sull’attuazione della patente a crediti.
Sempre in data 23.9.2024, nel sito INL è stato pubblicato un Modello di “Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva per il Rilascio della Patente a Crediti”.
 

Quando entra in vigore l'obbligo di patente

Il D.M. 132 espressamente prevede (art. 10) che “il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024”.
La Circolare conferma che dal giorno 1° ottobre 2024 per operare nei cantieri sarà necessario avere presentato almeno la domanda di rilascio della patente.
Quindi, è oramai certo che il sistema della Patente a Crediti sarà obbligatorio dal giorno 1° ottobre 2024 per tutti i cantieri temporanei o mobili, e quindi per tutte le imprese e lavoratori autonomi e per tutti i committenti.
Di seguito esaminiamo gli aspetti della nuova normativa che hanno un impatto immediato e vanno gestiti fin da subito; a breve con altre note ci occuperemo degli altri aspetti, dalla disciplina dell’accesso al portale, alla decurtazione dei crediti, alle nuove modalità di gestione delle ispezioni in cantiere.
 

Le cose da fare subito: la domanda di rilascio (via PEC e poi anche via Portale INL)

Le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri devono possedere la Patente dal 1° ottobre 2024.
Il D.M. 132 prevede che la domanda di Patente va presentata tramite il Portale gestito dall’INL.
La Circolare INL scrive che il portale sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
Però l’obbligo di patente rimane confermato dal giorno 1° ottobre 2024: cosa fare allora?
Lo spiega la Circolare.
In fase di prima applicazione, e già da oggi, la domanda di patente va presentata utilizzando il modello di “Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva per il Rilascio della Patente a Crediti” presente in formato word nel sito INL.
La autocertificazione/dichiarazione va inviata tramite PEC ad un indirizzo dedicato: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La domanda presentata tramite PEC “vale” soltanto fino al 31 ottobre 2024 e deve in ogni caso essere confermata tramite il portale entro la medesima data.
Dopo il 31 ottobre 2024 sarà utilizzabile soltanto il portale e non più la PEC.
Così la Circolare:
“A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.
Quindi le regole per l’accesso al cantiere, secondo la Circolare, sono le seguenti.
1) In fase di prima applicazione le imprese e i lavoratori autonomi “che già operano in cantieri attivi” - così è scritto nel sito INL - devono presentare la domanda di patente mediante invio di PEC all’Ispettorato
Dal giorno 1 ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi dovranno avere una copia della PEC della Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva inviata
2) Tra il giorno 1 ottobre 2024 e il giorno 31 ottobre 2024 le imprese e lavoratori autonomi dovranno confermare la domanda di patente tramite il portale
3) A partire dal 1° novembre 2024, conterà soltanto il portale e cesserà la fase “transitoria” della PEC.
Dal giorno 1 novembre 2024 la PEC non avrà più nessuna efficacia
Dal giorno 1 novembre 2024 imprese e lavoratori autonomi dovranno essere in possesso della patente digitale rilasciata dal portale (o quantomeno della prova della presentazione della domanda al portale)
 

Chi presenta la domanda? Il ruolo dei consulenti

La Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva a mezzo PEC è presentata dall’interessato: legale rappresentante dell’impresa o lavoratore autonomo.
Con riferimento alla domanda tramite portale, invece, secondo l’art. 1 del D.M. 132/2024 la domanda di patente è presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo a) direttamente, oppure
b) tramite soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui alla
legge n. 12/1979 e indicati dalla Circolare INL in "consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF”.
Tra le informazioni che il portale renderà disponibili per ciascuna patente, l’art. 2 del D.M. 132/2024 indica:
a) i dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) i dati anagrafici del soggetto richiedente la patente.
La presentazione della domanda e la titolarità della domanda (della patente) sono però due cose ben distinte; è il titolare della domanda, non il soggetto delegato, che autocertifica il possesso dei requisiti.
Lo conferma la Circolare: "i soggetti delegati dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti”.
 

Quale contenuto ha la domanda?

La domanda di rilascio della patente contiene la autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa/lavoratore autonomo attesta di possedere:
a. i requisiti necessari per ottenere la patente (DICHIARAZIONE NECESSARIA: v. Tabella I) b) i requisiti per ottenere i crediti ulteriori aggiuntivi ai 30 crediti di base (EVENTUALE)
 

Tabella I - Requisiti per la patente

a. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

c. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

d. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Sono attestati con autocertificazione:

a) CCIAA; c) DURC; e) DURF

Sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

b) Adempimenti formazione; d) DVR; f) designazione RSPP

 E’ obbligatorio che la domanda contenga la autodichiarazione dei requisiti per la patente; ma non è obbligatorio dichiararli tutti, perché non tutti i requisiti valgono per tutti i soggetti.
Secondo la Circolare, “il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la 'non obbligatorietà' o 'l'esenzione giustificata' da un determinato requisito'."
Si dovrà distinguere la compilazione tra imprese e lavoratori autonomi, perché alcuni requisiti per questi ultimi sicuramente non valgono, e perché per entrambi alcuni requisiti valgono soltanto a certe condizioni.
 

Perché è importante che la domanda dichiari correttamente i requisiti? Il rischio della revoca

In caso di dichiarazione non veritiera, la patente è revocata.
Il controllo della dichiarazione non avverrà al momento di presentazione della domanda al portale, giacchè il rilascio dovrebbe essere immediato; il controllo sarà successivo e potrebbe avvenire anche a distanza di molto tempo.
Secondo la Circolare, il controllo dei requisiti sarà “a campione” e potrà avvenire “sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza”.
In pratica, salvi i controlli ad hoc a campione, la veridicità di quanto dichiarato nella domanda sarà verificata assieme agli altri controlli che gli organismi di vigilanza faranno in cantiere.
Se la dichiarazione risulterà non veritiera, alle eventuali sanzioni per altre violazioni si aggiungerà il ben più grave provvedimento (amministrativo) di revoca della patente.
Per un anno la patente non potrà essere chiesta nuovamente (e quindi non si potrà operare nei cantieri).
C’è una precisazione importante nella Circolare: l’accertamento che determina la revoca riguarda “l’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente”, e non “il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo”: in quest’ultimo caso (la Circolare fa l’esempio della assenza del DURC) ci saranno le sanzioni per le violazioni, ma non ci saranno effetti sulla “utilizzabilità” della patente, se il requisito ora mancante era però esistente al momento della dichiarazione.
Ovviamente, stante l’importanza che la dichiarazione iniziale sia veritiera, a maggior ragione occorre verificare con la massima cura la situazione dei requisiti, nel momento in cui si compila la domanda di patente autocertificandone il possesso.
 

I crediti ulteriori: potranno essere richiesti quando la piattaforma lo consentirà (non con la PEC)

Al momento di rilascio della Patente, a ciascun soggetto vengono attribuiti 30 crediti; questi sono definiti “crediti base”. Sono i crediti che spettano a ogni soggetto per il solo fatto di avere il possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge.
Oltre ai 30 crediti base, il D.M. n. 132/2024 prevede che ciascun soggetto può ottenere altri crediti, definiti “crediti ulteriori”.
La tabella di attribuzione dei crediti ulteriori, contenuta nel D.M., è allegata a questa nota.
Il D.M. prevede tre categorie di crediti:
a) crediti base (30)
b) crediti aggiuntivi ulteriori per storicità dell’azienda (10+20)
c) crediti aggiuntivi ulteriori per attività, investimenti, formazione, in materia di salute e sicurezza del lavoro (30) o in altre materie (10).
Tra le tipologie di crediti ulteriori, ce ne sono alcuni che possono essere ottenuti subito al momento del rilascio della Patente; altri invece successivamente.
I crediti ulteriori per storicità dell’azienda possono essere ottenuti subito fino ad un massimo di 10 crediti, in base all’anzianità aziendale: il requisito per l’attribuzione iniziale è il numero di anni trascorsi dalla data di iscrizione del soggetto alla CCIAA al momento del rilascio della Patente. Maggiore è il numero di anni trascorsi, maggiore è il numero di crediti attribuiti; il numero massimo di 10 crediti è attribuito ai soggetti con iscrizione alla CCIAA da oltre 20 anni.
I restanti 20 crediti saranno attribuiti nel corso del tempo man mano che matura il requisito (1 credito ogni biennio).
I crediti ulteriori per attività, investimenti, formazione sono attribuiti subito se il soggetto è già in possesso dei relativi requisiti; altrimenti, se il requisito è conseguimento successivamente, il soggetto interessato li richiederà allegando in via telematica la relativa documentazione, ed i crediti verranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della Patente.
La Circolare informa che in ogni caso “la richiesta di attribuzione di crediti ulteriori sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito Internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire”.
In questo caso, “i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza ‘retroattiva’” e quindi guardando alla situazione al momento della domanda.
Anche in questo caso, va verificato con cura se si possiede qualcuno dei requisiti presenti nella Tabella allegata al D.M., per ottenere subito l’attribuzione di crediti aggiuntivi ai 30 di base.
 

Quali imprese/lavoratori autonomi devono possedere la patente?

Sono tenuti al possesso della patente le imprese/lavoratori autonomi che operano “nei cantieri”.
Secondo la Circolare INL, premesso che sono le imprese “non necessariamente qualificabili come imprese edili”, si tratta di quei soggetti “che operano ‘fisicamente’ nei cantieri”.
Sono dunque inclusi, pacificamente, impiantisti (idraulici, elettricisti, ecc.), serramentisti, ecc.; non serve che l’impresa sia “edile”, né che applichi un CCNL dell’edilizia.
La Circolare non richiama la nozione di “impresa esecutrice”, e piuttosto sembra dare rilevanza alla presenza fisica all’interno dei cantieri.
I dubbi al riguardo sono noti: riguardano
- le imprese/lavoratori autonomi che svolgono attività di cui è incerto se si tratti di “cantieri”. Esempio: manutenzioni di impianti industriali; verde e giardinaggio; pulizie di impianti fognari;
- le imprese/lavoratori autonomi che non sono “imprese esecutrici” dell’opera secondo l’art. 89 del Decreto n. 81 /08 ma lavorano nei cantieri.
Esempio: imprese manutentrici di macchinari; imprese di pulizie; imprese del verde; ecc.
Per dare risposta a questi dubbi nei singoli casi, occorre una attenta valutazione:
- per evitare di operare senza patente quando è necessario possederla;
- ma anche per evitare di richiedere la patente quando non necessario, esponendosi a tutte le gravi conseguenze del sistema dei crediti.
La Circolare ricorda che sono esclusi dall’obbligo i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Per le prestazioni intellettuali, la Circolare menziona "ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.”; ovviamente conta l’attività svolta.
Per le forniture, la Circolare non affronta il tema delle forniture che implicano anche lavorazioni in cantiere (ad esempio, tipicamente le forniture di calcestruzzo, ecc.).
Infine, si ricorda che non hanno obbligo di patente le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
 

Nuovi scenari, anche contrattuali, per i committenti e per le imprese affidatane che subappaltano

Il committente/responsabile lavori di cantieri deve verificare il possesso della patente da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui intende affidare i lavori.
L’obbligo non sostituisce la verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 90, comma 9 lettera a) effettuata secondo l’Allegato XVII: si tratta di un obbligo aggiuntivo.
Se l’impresa non è in possesso di patente perché ha una SOA di classifica III o superiore, il committente/responsabile lavori deve verificare il possesso di questa SOA: quindi anche i committenti privati devono verificare la SOA, in questi casi.
Anche i committenti di cantieri pubblici devono verificare il possesso della patente, in tutti i casi in cui l’appalto non è affidato a impresa con SOA pari o superiore alla III.
Sia i committenti pubblici che privati, inoltre, devono verificare il possesso della patente (o della SOA) anche da parte dei subappaltatori: i nuovi obblighi infatti valgono “anche nei casi di subappalto”.
Per quanto riguarda l’impresa che ricorre al subappalto, cioè l’impresa affidataria, né la legge 56/2024 né il D.M. 132 né la Circolare INL contengono riferimenti all’affidataria (e non ci sono modifiche degli obblighi dell’art. 97 del Decreto n. 81/08).
Tuttavia, non è possibile ritenere che l’obbligo di verifica della patente da parte dei subappaltatori riguardi il committente, ma non l’impresa affidataria.
Del resto, la legge non ne parla ma è da ritenere che un contratto di appalto o di subappalto stipulati con un soggetto che illecitamente è privo di patente, e quindi non legittimato ad operare nei cantieri, sia gravemente viziato; sicchè l’obbligo per l’impresa affidataria è nel sistema.
 

Quali sanzioni sono previste?

Secondo l’art. 27 comma 8 del Decreto n. 81/08, operare “privi della patente” comporta (i) una sanzione amministrativa da euro 6.000,00 a euro 12.000,00 non regolarizzabile con il pagamento agevolato dell’art. 301-bis; (ii) l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi (la norma riguarda ovviamente soltanto chi esegue lavori fino a 150.000 euro senza SOA; se c’è la SOA, non è configurabile l’illecito di attività senza patente perché non serve la patente).
Il medesimo regime sanzionatorio si applica a chi opera con una patente con meno di quindici punti, equiparando in sostanza ai fini sanzionatori chi perde più di quindici punti a chi non ha mai chiesto la patente.
Non esiste una sanzione specifica per chi opera in regime di patente sospesa in via cautelativa.
Il quadro sanzionatorio, tuttavia, non si esaurisce qui; l’assenza dei requisiti abilitanti potrà rilevare sotto innumerevoli profili, siano di essi di natura penale, civile, amministrativa, non solo in caso di ispezioni o di eventi infortunistici, ma anche ai fini della validità dei contratti stipulati o in generale della liceità stessa dell’esercizio di attività di impresa.


fonte: anma.it