Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 ottobre 2024, n. 26145 - Licenziato per il reiterato rifiuto di rispettare il divieto di indossare orecchini durante il lavoro



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Relatore

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 3370-2022 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO SCARPANTONI;

- ricorrente -

contro

B.B. in qualità di titolare della ditta individuale VILLA MEDORO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA TERRIBILE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO ACRONZIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 491/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 92/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto


1. Con lettera del 15 ottobre 2018 l'Azienda Agricola VILLA MEDORO comunicava al dipendente A.A., operaio di cantina con inquadramento nell'Area 3 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, licenziamento per giusta causa, con effetto immediato, per un episodio di insubordinazione. Impugnato il recesso, con nota del 16 ottobre 2018, esso veniva revocato dalla datrice di lavoro con comunicazione del 22 ottobre 2018.

2. Successivamente, con lettera del 30.10.2018, la impresa contestava al A.A. una serie di addebiti relativi a fatti accaduti tra il settembre 2018 ed il 29 ottobre 2018 e con lettera del 4 novembre 2018 comunicava al lavoratore il licenziamento per giusta causa a motivo degli episodi di insubordinazione del 16.10.2018 (reiterato rifiuto del dipendente di osservare ordini dei superiori, con specifico riguardo al rispetto del divieto di indossare orecchini durante il lavoro, rifiuto dapprima opposto al responsabile di produzione e poi alla titolare B.B., anche con modi inurbani).

3. Impugnato il provvedimento, il Tribunale di Teramo dichiarava la illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 23 del 2015, ordinava la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed il pagamento di una indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con il limite delle dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.

4. Il primo giudice, in sostanza, riteneva l'insussistenza del fatto atteso che il A.A., essendo stato licenziato adnutum il giorno prima (con atto poi revocato il 22.10.2018), il giorno 16.10.2018 non avrebbe potuto essere presente in azienda e, quindi, compiere la condotta contestata.

5. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 491/2021, in riforma della gravata pronuncia, respingeva l'originaria impugnativa proposta dal A.A.

6. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) la decisione del Tribunale sulla mancata presenza del lavoratore in azienda non era condivisibile in quanto: i) la lettera del licenziamento del 15.10.2018 fu consegnata solo il 23.10.2018; ii) vi erano elementi per ritenere che, alla data del 15.10.2018, tutte le condotte, riportate nella lettera di contestazione del 30.10.2018 come avvenute il 16.10.2018, si erano già verificate prima; iii) non vi era ragione per ritenere che la condotta considerata rilevante per il primo provvedimento di licenziamento, poi revocato, fosse stata accantonata dalla società, per cui era logico opinare che la data del 16.10.2018, indicata nel secondo licenziamento, era errata essendo esatta quella del 15.10.2018; iv) la revoca del recesso non poteva comportare la consumazione del potere di irrogarlo nuovamente; b) i fatti di causa, da un punto di vista oggettivo, erano pacifici, quanto alla condotta di insubordinazione contestata, e non giustificati; c) inoltre, vi erano stati più episodi, commessi dal A.A., di rilievo disciplinare; d) il comportamento all'origine del licenziamento rappresentava una grave violazione del dovere di diligenza del lavoratore e dei principi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro e, in quanto tale, faceva venire meno la fiducia del datore di lavoro nel futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali; e) la contestazione degli addebiti era stata tempestiva; f) il licenziamento risultava proporzionato ai fatti.

7. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione A.A. affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l'Azienda Agricola VILLA MEDORO di B.B.

8. Il ricorrente depositava memoria.

9. Il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380-bis. 1 c.p.c.

 

Diritto


1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle regole di interpretazione e, in particolare, dell'art. 1362 cc, in combinato disposto con l'art. 1324 cc, del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare, dell'art. 6 ella CEDU, dell'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Egli sostiene che erroneamente la Corte territoriale aveva qualificato il secondo licenziamento come "rinnovazione" del primo, reputando che le due lettere di recesso facessero riferimento ai medesimi episodi e rilevando un errore materiale nella individuazione della data di commissione dei fatti, nella seconda contestazione, perché: a) dal raffronto delle due comunicazioni si evinceva che la prima faceva riferimento ad una condotta contraria ai doveri di rispetto e di obbedienza verso il datore di lavoro verificata nel pomeriggio del 15 ottobre, mentre la seconda descriveva due episodi di insubordinazione avvenuti nella mattina e nel pomeriggio del 16 ottobre; b) nella revoca del primo licenziamento non era stata espressa alcuna volontà di avviare, per gli stessi fatti, un nuovo procedimento disciplinare; c) nel corso del giudizio più volte la datrice di lavoro aveva fatto riferimento ad episodi verificati il 16.10.2018; d) non era stato tenuto conto del tenore letterale degli atti; e) con la retrodatazione operata dalla Corte di appello vi era stata una alterazione del processo ed una lesione dei diritti difensivi.

3. Con il secondo motivo si eccepisce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co. 1 n 5 c.p.c., costituiti dalle seguenti circostanze: a) la lettera del 15.10.2018 non poteva riferirsi a fatti accaduti nella mattina e nel pomeriggio del 16.10.2018 perché fu consegnata per la spedizione, presso l'Ufficio Postale di M, il giorno 16.10.2018 alle ore 10:43; b) non era possibile che la lettera del 30.10.2018 facesse riferimento ad episodi del 15.10.2018 perché il licenziamento non poteva riguardare fatti diversi dalla contestazione; c) non era stato provato che il A.A., nella mattina e nel pomeriggio del 16.10.2018, si trovasse in azienda.

4. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

5. Sono inammissibili tutte le doglianze che tendono ad ottenere la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non può mai procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S. U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).

6. Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sé degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. 24155/2017; Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014).

7. Nella specie, i giudici di secondo grado, premesso che i fatti si erano verificati ed erano pacifici, in quanto il lavoratore non aveva negato di avere tenuto la condotta insubordinata oggetto di contestazione disciplinare (e cioè di essersi rifiutato, con modi scortesi ed inurbani, di ottemperare all'ordine datoriale, impartito per motivi di sicurezza, di non indossare orecchini ed oggetti metallici durante il lavoro) e non aveva fornito una contestazione alternativa delle vicende che avevano condotto all'esercizio del potere disciplinare, hanno ritenuto che gli stessi fossero stati commessi il 15.10.2018 e non il 16.10.2018 come erroneamente indicato nella lettera del secondo licenziamento, specificando le ragioni per cui si era giunti a tale conclusione.

8. Si tratta di un accertamento di merito, svolto con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. nuova formulazione, ratione temporis applicabile, per cui non vi è spazio per alcun sindacato in sede di legittimità.

9. Deve poi precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).

10. Nella fattispecie, il fatto storico della individuazione della data esatta di commissione dei fatti è stato esaminato, in tutti i suoi aspetti, dalla Corte territoriale la quale, attraverso un accurato esame delle risultanze processuali, è giunta alla conclusione, sulla base del criterio "del non probabile che non", che la ricostruzione più verosimile fosse quella secondo cui la lettera di contestazione del 30.10.2018 recasse un data errata di commissione del fatto contestato, da intendersi 15.10.2018 e non 16.10.2018, oggetto di entrambi gli intimati licenziamenti.

11. È, invece, infondata la censura con cui si deduce la violazione dell'art. 7 St. lav. sul presupposto che, con la retrodatazione operata motu proprio dalla Corte territoriale in ordine ai fatti contestati, si era verificata una lesione dei diritti di difesa dell'incolpato perché era stato pregiudicato il diritto alla prova di non essere stato presente sui luoghi dell'illecito.

12. Orbene, premesso che il A.A., come sottolineato dai giudici di seconde cure, non ha mai fornito una ricostruzione alternativa delle vicende in quanto era stata criticata esclusivamente la loro collocazione temporale in relazione alla quale erano state svolte tutte le tesi difensive (accolte peraltro in primo grado), in sede di legittimità è stato più volte affermato che, in tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro (Cass. n. 3079/2020).

13. Ciò perché il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato (Cass. n. 11540/2019; Cass. n. 8293/2019).

14. Nel caso in esame, invece, stante la non contestazione dei fatti di causa e la circostanza che il lavoratore non aveva negato di avere tenuto la condotta insubordinata, la Corte territoriale si è limitata unicamente a rilevare un errore materiale nella lettera di contestazione riguardante la data di commissione, lasciando, però, immutato tutto il contesto della vicenda in relazione alla quale l'incolpato avrebbe ben potuto articolare tutte le prove che riteneva necessarie per le sue difese.

15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

16. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'11 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2024.