Cassazione Penale, Sez. 4, 08 ottobre 2024, n. 37112 - Contravvenzioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e delitto di lesioni personali. Revoca di costituzione di parte civile e prescrizione


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

dalla parte civile B.B. nato a T il (Omissis)

nel procedimento a carico di:

A.A. nato a M il (Omissis)

avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impungnato;

udito l'avvocato PROSPERI MARINA, del foro di Bologna, in difesa della parte civile B.B., che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso;

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A., con riferimento a contravvenzione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e al delitto di lesioni personali in offesa del lavoratore B.B., costituitosi parte civile, per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. Sono state altresì revocate le statuizioni civili, in particolare la condanna generica (con provvisionale) dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati a B.B., rilevata la dichiarazione della parte civile di "non avere interesse a chiedere la conferma delle statuizioni civili".

2. Avverso la sentenza d'appello, è proposto nell'interesse della parte civile ricorso, ai soli effetti civili, fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale, all'esito dell'udienza con trattazione cartolare, revocato le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado sul falso presupposto dell'esistenza di una dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio d'appello, invece mai avvenuta. Ne sarebbe conseguita la violazione del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76 cod. proc. pen., implicante l'irrilevanza delle mancate conclusioni in sede di giudizio d'appello, e della disciplina della revoca della costituzione di parte civile dettata dall'art. 82 cod. proc. pen. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente evidenzia altresì l'impossibilità, secondo i parametri processualcivilistici, di considerare quale rinuncia tacita alla costituzione di parte civile la condotta della parte civile che, invitata, come nella specie, dal giudice d'appello con il decreto di citazione a giudizio a formalizzare l'esistenza del perdurante interesse alle statuizioni civili, non abbia manifestato la volontà di chiedere la conferma delle dette statuizioni o comunque di ottenere una decisione in merito all'azione civile.

3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.

 

Diritto


1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati.

2. Nel decreto di citazione a giudizio, emesso a seguito dell'appello dell'imputato, stante l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati, la parte civile è stata invitata a formalizzare (comparendo nella fissata udienza, oppure, più semplicemente," tramite posta elettronica) "la esistenza di perdurante interesse e volontà di ritenere tacitamente revocata la costituzione, per fatti concludenti in seguito alla mancata risposta all'invito, intesa come adesione alla prospettazione di cui sopra".

All'esito dell'udienza con trattazione cartolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati ascrittigli, anche con riferimento al delitto di lesioni personali in offesa del lavoratore B.B., costituitosi parte civile, per essersi estinti per intervenuta prescrizione, è ha revocato le statuizioni civili, in particolare la condanna generica (con provvisionale) dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati a B.B., rilevata la dichiarazione della parte civile di "non avere interesse a chiedere la conferma delle statuizioni civili".

3. Orbene, la sentenza impugnata viola il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso dell'art. 76 cod. proc. pen., secondo il quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo".

In primo luogo, dagli atti trasmessi alla Suprema Corte dal giudice a quo, come evidenziato anche dal ricorrente, non risulta la dichiarazione resa dalla costituita parte civile di "non avere interesse a chiedere la conferma delle statuizioni civili", posta invece a fondamento della revoca delle statuizioni civili, trattandosi, comunque, in secondo luogo, di dichiarazione non implicante revoca della costituzione di parte civile ex art. 82 cod. proc. pen.

La revoca della parte civile si determina infatti solamente a seguito di una dichiarazione espressa fatta secondo le forme e nei contesti procedimentali indicati dal primo comma dell'art. 82 cod. proc. pen. ovvero a seguito di uno dei due "comportamenti concludenti" specificamente disciplinati dal comma 2, medesimo articolo e nella specie insussistenti: il promuovere l'azione davanti al giudice civile ovvero la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p., ma è consolidato l'insegnamento di legittimità sul riferimento della mancata presentazione delle conclusioni al solo processo di primo grado, in forza del principio di immanenza della costituzione di parte civile (ex plurimis: Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01; Sez. 2, n. 24194 del 09/02/2018, Calligaro, non massimata; si veda sul punto anche Sez. 2, n. 21655 del 09/02/2018, Rivi, Rv. 272980 - 01).

La dichiarazione alla quale fa riferimento la Corte d'Appello, in particolare, non è estrinsecazione della volontà di revocare la costituzione di parte civile ma dell'intenzione di non chiedere la conferma della condanna alle statuizioni civili già emessa in primo grado, cioè di non concludere in appello, non essendo difatti necessaria, per il principio dell'immanenza, una richiesta in tal senso in secondo grado in quanto, come detto, la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte, deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado (ex plurimis: Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, cit.).

Sicché, il giudice di appello, in ragione dell'assenza di emergenze processuali circa la revoca della costituzione di parte civile, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna anche al risarcimento del danno, era tenuto a decidere su tale ultima questione effettuando una piena cognitio sulla responsabilità dell'imputato (ex plurimis: Sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019 Fiore, Rv. 276513 - 01, la quale ha annullato la sentenza che, dopo aver interpellato mediante comunicazione di cancelleria la parte civile perché manifestasse il proprio interesse alla celebrazione del processo, in assenza di risposta, aveva dichiarato la prescrizione del reato e revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado).

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello ex art. 622 cod. proc. civ.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Così deciso il 9 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 ottobre 2024.