Tipologia: CRL
Data firma: 4 ottobre 2024
Validità: 01.10.2024 - 30.09.2028
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Filtecem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Artigianato, Marche, Area Tessile-Moda, Chimica e Ceramica
Fonte: ebam.marche.it


Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Relazioni sindacali
Formazione professionale
Salute/sicurezza e ambiente di lavoro
Orario di lavoro, flessibilità, banca ore individuale, part-time, lavoro in termiti ente, lavoro agile
Rapporto di lavoro/disciplina delle mansioni e passaggio di livello
FSBA/AIS
Assistenza sanitaria integrativa

 

Permessi e congedi aggiuntivi
Molestie e violenze nei luoghi di lavoro
Elemento economico pregresso (ERP)
Elementi della retribuzione
Welfare
Fondo Regionale Paritetico
Quote di servizio contrattuale
Premio di produttività
Opzione welfare per il premio di produttività
Decorrenza e durata


Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori del settore tessile, abbigliamento, calzature, pulitintolavanderie, occhialeria-ottica, chimica, gomma-plastica e vetro ceramica della regione Marche

Premessa
Consideriamo l’artigianato ed al suo interno il comparto della moda, una componente essenziale per l’economia e la società regionale, ai primissimi posti a livello nazionale e regionale per incidenza sugli indicatori economici ed occupazionali, nonostante le difficoltà congiunturali e strutturali finanziarie ed economiche evidenziatesi negli ultimi anni, anche a causa della pandemia da COVID19 e per la situazione internazionale dovuta al conflitto Russo-Ucraino e Israelo-Palestinese. L’attuale fase economica, caratterizzata principalmente dai processi di globalizzazione dei mercati e di innovazione tecnologica, pone nuove e impegnative sfide al sistema produttivo regionale ed in particolare all’artigianato del comparto moda.
In questo ambito la prospettiva di riposizionamento del settore si intreccia, tra l’altro, con i processi di delocalizzazione produttiva e di internazionalizzazione. In questa logica è decisiva la capacità innovativa e di competizione nei mercati delle singole imprese e di tutto il sistema nel suo insieme.
Di fronte ad una dimensione di impresa sempre più internazionale, confermata dalla presenza nel nostro territorio di imprese multinazionali unitamente alle slide poste dal mercato globale è necessario definire e incentivare percorsi finalizzati ad una collaborazione sempre più stretta tra le piccole e micro-imprese e alla creazione di consorzi e "unioni di filiera".
Qualità di processo e di prodotto, trasferimento di tecnologie, reperimento e valorizzazione delle risorse umane, gestione manageriale delle imprese, sostegno alla commercializzazione, allo sviluppo e al l'internazionalizzazione sono le condizioni da affrontare per reggere le sfide competitive.
Per il raggiungimento di questi obiettivi è necessario il rilancio di politiche di settore, attraverso la concertazione di politiche attive, la contrattazione, l'aggregazione di imprese e la bilateralità.
Nella gestione concreta delle politiche finalizzate allo sviluppo è necessario garantire una adeguata valorizzazione dell’artigianato e della piccola impresa del comparto Moda, volta ad un suo rafforzamento, per gli importanti livelli occupazionali in esse presenti, per la necessità improrogabile di processi d’innovazione e qualificazione

Campo di applicazione
Il presente accordo si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Regione Marche che applicano il CCNL Area Tessile-Moda, Chimica e Ceramica che rientrano nella sfera di applicazione dei seguenti comparti: Tessile, Abbigliamento, Calzature, (di seguito denominato T.A.C.), Pulitintolavanderie, Occhialeria-Ottica, Chimica, Gomma-Plastica e Vetro-Ceramica.

Relazioni sindacali
Osservatorio regionale di settore
Per contribuire a dare compiuta attuazione al sistema di relazioni sindacali e informative come detto in premessa, le Parti Sociali concordano sulla necessità di istituire un Osservatorio specifico di settore, nell'ambito del già esistente Osservatorio sull'Artigianato dell'EBAM. Avvalendosi dei dati prodotti dal Tavolo della Moda istituito nella Regione Marche e di ulteriori dati di istituti pubblici e privati, verranno forniti, a cadenza semestrale, dati ed elaborazioni relativi agli andamenti economici ed occupazionali dei settori interessati al presente contratto, nonché un approfondimento anche dei dati relativi al l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
In particolare, saranno indagati: l'andamento degli indicatori economici reperibili (quali fatturato, ordinativi, produttività, valore aggiunto, esportazioni, prezzi, costo materie prime, investimenti, ecc.), l'andamento degli indicatori del lavoro (quali occupati, qualifiche, livelli retributivi, regimi d’orario, lavoro straordinario, apprendistato, contratti a termine e altre tipologie contrattuali, lavoro a domicilio) e l'andamento degli indicatori strutturali (quali numero imprese, imprese con dipendenti, distribuzione per addetti ecc.).

Formazione professionale
Consapevoli che lo sviluppo del tessuto produttivo regionale, non può prescindere dalla crescita professionale dei singoli lavoratori, le Parti ribadiscono che la formazione è una leva strategica e indispensabile per lo sviluppo dell’intero comparto artigiano marchigiano. Fermo restando quanto previsto dal CCNL ed in considerazione dell’evoluzione tecnologica e della crescita competitiva delle imprese, si ritiene necessario individuare i fabbisogni formativi ed i canali di finanziamento della formazione con l’ausilio dei dati dell’Osservatorio Regionale EBAM e dei dati prodotti dal Tavolo della Moda della Regione Marche.
La formazione dovrebbe vertere in particolare su:
• Formazione in ingresso;
• Programmi formativi specifici sul l'apprendistato;
• Azioni formative volte a migliorare la professionalità dei lavoratori a partire da quelli meno qualificati;
• Azioni formative per la trasmissione delle competenze;
• Azioni formative per l’aggiornamento delle competenze favorendo la rioccupazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
• Azioni formative per la creazione di nuove competenze volte alla riqualificazione di lavoratori disoccupati e inoccupati provenienti da altri settori professionali che intendono collocarsi all'interno dei settori di applicazione del presente CCRL;
• Azioni formative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in raccordo con l'OPRAM;
• Bandi e avvisi pubblici regionali.
La formazione è l’elemento fondamentale per definire ruoli professionali, crescita individuale e collettiva e dovrà essere la leva per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori, per l’accrescimento delle competenze che dovranno essere sempre più adeguate all'evoluzione tecnologica delle produzioni ed alla crescente qualità dei prodotti.
Fondamentale per il perseguimento degli obiettivi sarà:
• cogliere le opportunità offerte da FONDARTIGIANATO e dai bandi Europei, Nazionali e Regionali;
• promuovere a favore delle imprese le iniziative formative reperibili in ambito regionale;
• monitorare le attività formative realizzate e le ricadute sull'occupazione;
• verificare l’efficacia della formazione erogata.
Le imprese, al fine di valorizzare i percorsi formativi e di aggiornamento, terranno in grande considerazione le competenze acquisite dai lavoratori dipendenti e la loro disponibilità ad una formazione continua.
I progetti formativi vengano sottoposti e condivisi anche con le OO.SS territoriali per l'eventuale sottoscrizione di un apposito accordo.

Salute/sicurezza e ambiente di lavoro
Le Parti concordano congiuntamente sul pieno coinvolgimento degli RLST, per il tramite di OPRAM, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nei casi di adozione di buone pratiche di sostenibilità ambientale che comportano il miglioramento dei processi produttivi, attraverso incontri da svolgersi all'interno delle ore previste dal CCNL art. 16 prevedendo la partecipazione obbligatoria dell’RLST ad almeno una delle ore di assemblea.

Orario di lavoro, flessibilità, banca ore individuale, part-time, lavoro in termiti ente, lavoro agile
Nel rispetto delle regole, delle procedure c del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell’artigianato, le modalità di attuazione degli schemi di orario previsti dal CCNL o diverse distribuzioni o articolazioni dell’orario settimanale saranno definite tramite apposito accordo da sottoscrivere con le OO.SS. e/o presso le Commissioni di Bacino Territoriali.
Le Parti considerando auspicabile il contenimento del ricorso allo straordinario e alle sospensioni di lavoro, definiscono l’utilizzo della flessibilità dell’orario, prevedendo la divulgazione capillare di tale opportunità tra imprese e lavoratori.
Flessibilità di orario
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda e di parte di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 100 ore nell’anno recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione.
La flessibilità è attivata da un accordo sindacale stipulato in sede aziendale con le OO.SS. firmatarie del presente contratto regionale di lavoro o in Commissione Bilaterale di Bacino e controfirmato dai lavoratori interessati.
Banca ore individuale
Le Parti convengono che il lavoratore, ogni inizio anno e attraverso lettera scritta, possa richiedere di recuperare le ore di straordinario effettuate, in tutto od in parte, con accumulo in una banca ore individuale comprendente anche la traduzione oraria delle maggiorazioni spettanti. L’accordo tra impresa e lavoratore potrà prevedere, in alternativa, il pagamento della maggiorazione retribuita nel mese di competenza fermo
restando l’accantonamento per le ore di straordinario prestate. Il recupero potrà avvenire entro 18 mesi solari dalla data di effettuazione, attraverso scelta prioritaria del lavoratore, con fruizione di permessi ad ore o multipli delle stesse compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell’azienda: comunque i permessi di recupero potranno essere temporaneamente sospesi al verificarsi di assenze non programmate di altri lavoratori. Trascorso il periodo sopraindicato le ore maturate in banca ore dovranno essere liquidate al lavoratore sulla base della retribuzione corrente in atto alla data di erogazione e con le maggiorazioni previste dal CCNL corrente.
Part-Time
Verranno valutate prioritariamente le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, nei seguenti casi:
• esigenze di salute del dipendente;
• esigenze di salute dei familiari del dipendente, entro il 2° grado di parentela diretta e affine;
• motivi di studio o partecipazione a corsi di formazione e/o specializzazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa e/o la possibilità di variare, in aumento o in decremento, la durata dell’orario di lavoro, dovrà prevedere il consenso scritto del dipendente e del datore di lavoro.
Al fine di garantire l’adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le aziende valuteranno le richieste di part time che abbiano una durata massima di 6 mesi pervenute dalle lavoratrici o dai lavoratori alla scadenza del congedo parentale con un limite massimo del riconoscimento non superiore al 10% in aziende con più di 8 dipendenti.
Lavoro Agile
Fermo restando l’adesione volontaria del lavoratore a modalità di lavoro agile, si ritiene utile di definire nella contrattazione regionale i contenuti tipo dell’accordo individuale e l’informativa sulla salute e sicurezza previsti dagli artt. 19 e 22 della Legge 81/2017. Si richiede inoltre che l’informativa sulla salute sicurezza, sottoscritta dal lavoratore, sia condivisa dal RLST per il tramite dell'OPRAM.

Permessi e congedi aggiuntivi
Al fine di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro e di rispondere alle esigenze dei dipendenti l’Azienda riconosce Permessi/Congedi retribuiti, per un massimo di quattro ore, in aggiunta a quelli previsti dal CCNL di riferimento da poter utilizzare nella seguente modalità:
• sostenere visite mediche specialistiche o per accompagnare i figli entro i 12 anni/familiari entro il 2° grado di parentela diretta e affini over 75 o con invalidità superiore al 50%;
• assistere i figli entro i 12 anni di età in caso di malattia;
• per consentire al padre o alla madre lavoratrice l'inserimento del figlio all’asilo nido;
Si riconosce inoltre alle vittime di violenza di genere, che il periodo di malattia, richiesto in seguito ad una violenza subita e in seguito all’inserimento nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, non venga conteggiato nel comporto ai lini del mantenimento del posto di lavoro.

Molestie e violenze nei luoghi di lavoro
Si ritiene di dover prevenire nelle aziende del settore, ogni atto lesivo della dignità e dell’integrità psico-fisica della persona che possa comportare qualsiasi forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro. A tal fine si ritiene utile che l'OPRAM predisponga degli strumenti informativi e/o formativi adeguati e rivolti ai datori di lavoro, ai lavoratori ed ai loro rappresentanti.