Tipologia: CPL
Data firma: 19 ottobre 2017
Validità: 01.01.2018 - 30.06.2020
Parti: Univ, Anivp e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata Bari e BAT
Fonte: ebinvip.it
Sommario:
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Premessa |
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Titolo IV Organizzazione del lavoro |
Accordo Contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro Valido per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata Operanti nella città di Bari e nelle province di Bari e Bat
Il giorno 19 Ottobre 2017, in Bari, tra Unione Nazionale Istituti Vigilanza - Univ […], Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata - Anivp (già Assvigilanza) […] e Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (Filcams Cgil) Puglia […], Federazione italiana addetti servizi (Fisascat-Cisl) Puglia […], Unione italiana lavoratori turismo, commercio, servizi (Uiltucs-Uil) Puglia […]
Visti
- la disdetta delle Organizzazioni Sindacali del Contratto Collettivo Integrativo di lavoro per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città di Bari e nelle Province di Bari e Bat precedentemente vigente;
- il Contratto Collettivo Nazionale vigente ed in particolare l’art. 10;
Esaminata la piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali come sopra costituite;
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo Territoriale di Lavoro per i dipendenti da istituti di Vigilanza Privata operanti nella città di Bari e nelle Province di Bari e Bat, composto da: V titoli 25 articoli e 3 allegati, tutti approvati e sottoscritti.
Premessa
Premesso che nel panorama nazionale il territorio di Bari ieri, oggi quello definito Bari- Bat ai fini della individuazione geografica della competenza della contrattazione di secondo livello, vantano una continuità organica ed una sperimentata capacità di previsione ed inquadramento delle non facili problematiche di un comparto complesso ed in continua evoluzione normativa e regolamentare pur in presenza di difficoltà crescenti di mercato, pubblico e privato, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Associazioni datoriali di rappresentanza firmatarie, anche alla luce delle difficoltà determinatesi a seguito della disdetta a suo tempo avanzata dalla citate Associazioni datoriali e degli Istituti operanti nel territorio del Cip Bari Bat, delle azioni in conseguenza intraprese dalle OO.SS, dell’intervento delle Istituzioni tutorie locali e nazionali sollecitatorie di una composizione dell’insorgente conflitto, hanno ritenuto di dare vita ad un serrato e non facile confronto, che portasse al risultato di confermare la validità della contrattazione di secondo livello quale strumento irrinunciabile di governo, in una con il CCNL, del comparto della Vigilanza privata, scorta e trasporto valori e servizi fiduciari, nel rispetto del dettato nazionale e con la necessità di renderlo adeguato alle peculiarità di un territorio assai sensibile alle esigenze di sicurezza.
Rilevato come l’evoluzione del comparto stia determinando la rimodulazione della organizzazioni degli Istituti con il passaggio degli stessi dall’esercizio della attività ieri limitata al territorio provinciale se non comunale, ad una presenza pluriterritoriale, comunque superiore al livello
Tale valutazione condivisa, per quanto attiene ed atterrà, nei modi e nei tempi progressivamente individuati e contingentati nel corpo del Contratto, la concreta attuazione dell’indirizzo estensivo condiviso, non potrà non tener conto delle diverse peculiarità dei territori di riferimento, con particolare riferimento alle capacità economiche degli stessi ed alle conseguenti possibilità di sostenimento di costi aggiuntivi al normale costo del lavoro derivante dal CCNL.
Nel merito della nuova formulazione dello strumento contrattuale , le Parti, con grande assunzione di responsabilità ,hanno voluto con determinazione individuare nuove forme di modulazione degli istituti a valenza onerosa al fine di evitare alle risorse umane addette al delicato compito della fornitura di servizi di sicurezza abbattimenti dei livelli retributivi acquisiti, rivisitando e valorizzando il concetto di premialità, rendendolo così rispondente realisticamente alle esigenze per le quali tale istituto ha a suo tempo trovato cittadinanza nel contesto della contrattazione di secondo livello.
Tale nuova elaborazione consentirà agli Istituti, in conseguenza della corretta finalizzazione delle erogazioni, di rendere le stesse organicamente compatibili con gli impegni finanziari di gestione, in conseguenza delle positive ricadute della nuova formulazione sulla organizzazione del lavoro.
Continuando a perseguire l’intento di rendere sempre più perequativo e funzionale lo strumento contrattuale, le Parti hanno sinergicamente inteso riavviare l’istituto della bilateralità pugliese , la competenza regionale territoriale del quale ben si coniuga, anzi motiva, la previsione di estensione della contrattazione di secondo livello, pur se con le citate e qui riaffermate differenziazioni, connesse alle non omogenee capacità produttive di reddito delle diverse suddivisioni, corrispondenti alle storiche delimitazioni provinciali.
La voluta attivazione dell’Ente Bilaterale Regione Puglia della Vigilanza privata consentirà, per volontà fortemente condivisa delle Parti costituenti la stessa, la fruizione di strumenti di sostegno all’attuazione del presente Contratto, ancor più nell’auspicata sua futura articolazione territoriale, sia in termini di welfare aggiuntivo che di intervento diretto come ad esempio nella attuazione dei nuovi indirizzi formativi come pure nei tradizionali processi connessi con il mantenimento dei titoli di polizia necessari alle GG impiegate in attività.
Il progressivo irrinunciabile consolidamento dell’attività dell’EBIVI, Ente bilaterale Puglia, consentirà, a medio termine, l’accesso a forme di interventi di sostegno dell’Ente Regione, che non potranno non migliorare l’attuale standard dei processi formativi e di quant’altro fruibile nell’attuale contesto normativo, consentendo in parallelo agli Istituti una miglior programmazione dei flussi di spesa e, conseguentemente, dell’organizzazione del lavoro, con conseguenti benefici per la collettività tutta e per le istituzioni.
La particolarità del momento, l’attenzione che processi coraggiosamente innovativi meritano, inducono le Parti firmatarie ad individuare un percorso condiviso di monitoraggio della sostenibilità dello strumento contrattuale, con particolare riferimento alla immanente situazione di mobilità indotta delle risorse umane conseguente la tempistica dell’affidamento in gara dei servizi di comparto, anche in presenza di normative territoriali di riferimento, cogenti per il pubblico, da affidare all’EBIVI, da avviare a partire dal primo semestre successivo alla data di stipulazione del Cip Bari-Bat.
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Il presente Contratto Integrativo Territoriale si applica a tutti gli Istituti di Vigilanza Privata operanti sul territorio di Bari e Bat, in qualunque forma societaria essi costituiti.
Esso è parte integrante del vigente CCNL e, come tale deve essere applicato al pari dello stesso.
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che essendo globalmente di miglior favore, annulla e sostituisce ad ogni effetto per le norme qui trattate, quelle di tutti i precedenti Cip.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia,
quelle previste dal CCNL di settore, quelle previste nei precedenti Cip e le condizioni di miglior favore previste da eventuali accordi aziendali, se ed in quanto oggi applicati.
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Generale
Le parti si danno reciprocamente atto che un corretto e partecipativo sistema di relazioni sindacali costituisce un imprescindibile elemento di consolidamento e sviluppo del tessuto produttivo territoriale, nella prospettiva di ricercare congiuntamente le soluzioni in grado di favorire l’azione di crescita e competitività delle imprese, di sostenere l’occupazione e la qualificazione degli addetti al settore, favorendo la sostenibilità delle aziende ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Proprio in considerazione delle attuali critiche condizioni in cui versano il territorio ed il settore della Vigilanza Privata, le occasioni di informazione e di confronto devono rappresentare una prassi costante delle relazioni sindacali, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie e responsabilità, con l’obiettivo di realizzare intese finalizzate alla prevenzione del conflitto ed alla individuazione delle soluzioni più appropriate alle esigenze poste da ciascuna parte.
In attuazione a quanto previsto dall’art 9 CCNL vigente, le Parti si incontreranno semestralmente e/o su richiesta di ciascuna di esse, confermando il carattere preventivo dell’informazione secondo le seguenti modalità e materie.
Art. 3 - Livello Territoriale Provinciale
Entro il primo quadrimestre dalla firma del presente accordo le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si incontreranno per un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore nel territorio di competenza con particolare riferimento a:
1) Dinamiche strutturali e prospettive di sviluppo.
2) Rapporti Istituzionali ed eventuali modifiche del quadro normativo legislativo in ordine all’evoluzione del settore, valutando le eventuali ricadute in termini di efficienza del servizio e di qualificazione professionale degli addetti.
3) Lo stato e la dinamicità qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante dai processi di ristrutturazione, riorganizzazione nonché dalle modificazioni di innovazione tecnologica dei servizi.
4) Utilizzo degli strumenti di flessibilità finalizzati al miglioramento della performance del servizio in stretto rapporto con la sicurezza dei lavoratori.
5) Iniziative tese al monitoraggio delle condizioni di Sicurezza degli addetti ed alla loro formazione.
6) Programmazione di progetti formativi per aggiornamento professionale ed inserimento al lavoro.
7) Osservatorio del mercato del lavoro e Commissione Paritetica Regionale.
8) Azioni volte sia all’intercettazione di Bandi Regionali in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, che di azioni positive in relazione ai disposti legislativi Nazionali in linea con la Raccomandazione CEE.
9) Analisi, verifica e compatibilità sull’applicazione del presente accordo ed eventuali accorgimenti da adottare e finalizzati alla sostenibilità dello stesso.
10) Programmi e scadenze della riavviata Bilateralità.
Art. 4 - Livello Aziendale
Gli istituti forniranno alle strutture sindacali territoriali provinciali firmatarie del presente Contratto Integrativo Territoriale, congiuntamente alle RSU/RSA aziendali, su richiesta delle stesse, informazioni sui temi di seguito riportati:
1) Strategie aziendali in tema di sviluppo, investimenti e politiche commerciali.
2) Innovazioni tecnologiche e l’istituzione di nuovi servizi con i riflessi sull’organizzazione del lavoro e l’occupazione.
3) Andamento economico aziendale e relativi dati in riferimento ai servizi, con le varie declinazioni sul costo del lavoro.
4) Organizzazione del lavoro e composizione degli organici con specifico riferimento alle tipologie contrattuali utilizzate.
5) Ambiente di lavoro e tutela della salute.
6) Utilizzo degli impianti.
7) Formazione.
8) Utilizzo del lavoro straordinario e supplementare.
Art. 5 - Formazione e aggiornamento professionale
Le parti convengono sulla necessità di promuovere un’adeguata politica di formazione e aggiornamento professionale volta al miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, tramite la qualificazione e la riqualificazione del personale.
Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto-dovere nel promuovere la formazione n professionale dei lavoratori ritengono di dover definire alcune linee guida in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
Pertanto, concordano quanto di seguito:
A1) alle aspiranti GPG verranno consegnati, a cura degli Istituti, moduli formativi finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti-doveri della GPG, delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l’esecuzione dei singoli servizi, degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un questionario che le GPG dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima dell’assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell’assunzione le stesse dovranno addestrarsi all’uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
A2) Dopo l’assunzione, verrà impartita una formazione pratica sui servizi e sull’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti. La formazione pratica sarà svolta in affrancamento operativo con GPG esperte. Qualora l’assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l’addestramento, come sopra precisato, presso altro Istituto di Vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall’attività addestrativa presso l’Azienda di nuova assunzione. L’attività formativa di cui al presente punto A2) si intende retribuita ed i relativi costi saranno a totale carico degli istituti.
B) Aggiornamento professionale
A cura dell’istituto le GPG sono informate, mediante conferenze o adeguati corsi di aggiornamento, dell’eventuale sopravvenienza di norme abrogative e/o sostitutive di precedenti disposizioni.
Ogni sei mesi o, comunque, secondo le disposizioni prefettizie, ciascuna guardia giurata effettuerà una esercitazione di tiro con l’arma in dotazione ivi compresa quella relativa al rinnovo del porto d’armi. È istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi ed i risultati conseguiti.
La guardia giurata appone la firma sul libretto di tiro per ogni esercitazione svolta. I lavoratori avranno l’obbligo di partecipare alle esercitazioni.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 120 del CCNL 6.12.2006 e da eventuali accordi aziendali, per le esercitazioni di tiro, i cui costi saranno a carico degli Istituti, il tempo di partecipazione verrà retribuito per un importo pari a due ore di normale retribuzione per ogni esercitazione prescritta dalla normativa.
Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Orario di lavoro - Sistema di applicazione
In Bari e provincia la distribuzione dell’orario di lavoro è di norma quella del sistema del 6+1+1 (ogni sei giorni di lavoro un giorno dì riposo ed un giorno di permesso) come previsto dall’art. 77 del vigente CCNL.
La suddetta distribuzione dell’orario di lavoro assorbe, oltre ai permessi previsti dai precedenti CIP, anche quelli del CCNL attualmente in vigore.
Qualora nell’applicazione del sistema di orario definito con il presente contratto, si determinassero problemi applicativi tali da rendere necessario il ricorso ad una diversa distribuzione dell’orario di lavoro, l’azienda avvierà un confronto con le OO.SS. finalizzato al raggiungimento di intese sulla possibilità e modalità tecniche per concordare il passaggio ad altra distribuzione dell’orario di lavoro.
Le parti convengono che a livello aziendale si potranno realizzare confronti finalizzati a possibili intese in materia di organizzazione dèi lavoro, anche sulla base dei dati riferiti alle materie di cui all'art. 3. Per quanto attiene i turni di servizio, gli Istituti comunicheranno, di norma, la programmazione per periodi almeno settimanali.
Nei casi di spostamento da un servizio ad un altro, distante dal primo più di 10 km, per il completamento del normale turno di lavoro giornaliero, ai lavoratori oggetto di tale spostamento e che utilizzano il proprio mezzo, se autorizzato, o il mezzo pubblico, sarà riconosciuta una indennità chilometrica […]
Art. 14 - Banca Ore
In conformità a quanto previsto dall’art. 81 del vigente CCNL, le parti concordano che, con decorrenza e l’applicazione dello stesso, potranno essere richieste prestazioni ulteriori di cui all’art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.
Art. 15 - Flessibilità
Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro non si pervenga al completo esaurimento dell’orario giornaliero di lavoro, si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate cumulandole con ore lavorate in eccedenza all’orario di lavoro ordinario previsto dall’art. 78 del CCNL nel corso del mese corrente.
Si precisa che:
• La flessibilità giornaliera si potrà utilizzare sino ad un massimo di tre ore, sia in riduzione dell’orario ordinario che in recupero delle ore utilizzate;
• In caso di occupati con contratto part-time la suddetta flessibilità dovrà essere riparametrata secondo la tipologia contrattuale individuale fermo restando il turno minimo di tre ore giornaliere.
Qualora non vi sia capienza nel mese corrente le quote orarie residue non compensate lo saranno con le stesse modalità nel mese successivo e non oltre.
A tal fine solo in applicazione del presente articolo non sarà considerata straordinaria l’attività lavorativa prestata per il recupero fino al raggiungimento delle 173 ore mensili e conseguentemente non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme diverse forme di flessibilità previste dal CCNL o accordi aziendali in essere.
Art. 19 - Vestiario ed equipaggiamento
Le parti concordano, nel rigoroso rispetto delle normative di legge in vigore, che, all’atto dell’assunzione, ad ogni Vigile, superato li periodo di prova, venga assegnato il vestiario idoneo per affrontare la stagione come da CIP 93 art. 11 totalmente applicata.
Gli Istituti si impegnano a sostituire in ogni periodo dell’anno le divise rotte o gravemente danneggiate durante lo svolgimento del servizio.
Art. 20 - Indennità
Stante il combinato disposto dei precedenti CIP e del vigente CCNL le indennità per lavoro notturno, per rischio e per ruolo amministrativo verranno corrisposte nella misura di cui all’allegato 1-A.
