Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 28 settembre 2009
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
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2) Criteri guida per l’accorpamento dei CCNL |
Accordo interconfederale per la semplificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell’artigianato e sui settori scoperti tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, Cisl e Uil
Premesso che:
- l’Accordo Interconfederale del 21 novembre 2008, al punto II.6 prevede, nella prima fase di applicazione dell'accordo, di procedere ad una graduale semplificazione del numero dei CCNL basandosi su 9 macro-aree contrattuali e, contestualmente, di procedere alla copertura contrattuale dei settori artigiani privi di copertura;
- l’Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, al punto 6, stabilisce di dare corso a quanto definito nell’accordo interconfederale del 21 novembre 2008, al fine di definire gli ambiti di applicazione dei 9 CCNL d’area e di dare copertura contrattuale ai settori scoperti;
le parti in epigrafe indicate convengono quanto segue:
1) Accorpamento dei contratti collettivi
A partire dai prossimi rinnovi contrattuali (1/1/2010 - 31/12/2012) le 9 macro-aree contrattuali di riferimento, come individuate dal punto II.6 dell’Accordo Interconfederale del 21 novembre 2008, saranno così composte:
• Area Meccanica
- CCNL Metalmeccanica e Installazione d’impianti
- CCNL Orafo, Argentiero e Affini
- CCNL Odontecnica
• Area Tessile/Moda
- CCNL Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero
- CCNL Pulitintolavanderie
- CCNL Occhialeria
• Area Chimica
- CCNL Chimica, gomma, plastica e vetro
- CCNL Ceramica
• Area Agroalimentare
- CCNL Alimentaristi-Panificazione
• Area Legno-Lapidei
- CCNL Legno e Arredamento
- CCNL Lapidei
• Area Comunicazione
- CCNL Comunicazione
• Area Servizi
- CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio e Piercing
- CCNL Servizi di Pulizia
• Area Costruzioni
- CCNL Edilizia
• Area Autotrasporto
2) Criteri guida per l’accorpamento dei CCNL
L’accorpamento delle 9 aree contrattuali, fermo restando il principio dell’invarianza dei costi, dovrà essere realizzato tenendo conto dei criteri di semplificazione e graduale allineamento del quadro regolatorio di ogni singola macro-area contrattuale, nell’ottica di un complessivo ammodernamento delle discipline collettive, anche alla luce delle novità legislative emerse negli ultimi anni.
A tal fine le parti ritengono che ciascun CCNL d’Area debba essere strutturato come segue:
• una “Parte Comune” nella quale comprendere tutti quegli istituti che sono comuni alle singole discipline contrattuali (ex CCNL di categoria), da suddividere in due sezioni: “Relazioni sindacali e Bilateralità”, “Disciplina del rapporto di lavoro”;
• una “Parte Speciale” nella quale comprendere tutti quegli istituti che per la loro peculiare specificità devono rimanere distinti, in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali.
L’accorpamento dei contratti dovrà, inoltre, contribuire a semplificare il numero delle voci retributive in uso nei vari contratti collettivi. A tal fine le Parti concordano nel procedere al conglobamento, in un’unica voce retributiva denominata “Retribuzione tabellare”, dei seguenti istituti retributivi:
• Paga base (o minimo tabellare);
• Ex Indennità di contingenza;
• Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.).
La “Retribuzione tabellare" costituirà, a partire dal triennio contrattuale 2010-2012, la base di calcolo sulla quale applicare gli incrementi salariali.
Resta inteso che ove vi fossero norme contrattuali che fanno riferimento solo ad uno, o più di uno, degli elementi retributivi che costituiscono la “Retribuzione tabellare”, queste saranno oggetto di esame in sede di rinnovo dei singoli ceni d’Area.
Per quanto riguarda la revisione dell’inquadramento, le parti concordano nella necessità di costituire per ogni area contrattuale una specifica Commissione che avrà il compito di individuare, senza oneri a carico delle imprese, una graduale unificazione - ove possibile - dei livelli contrattuali.
3) Ampliamento della sfera di applicazione ai settori scoperti
A partire dal prossimo rinnovo contrattuale (1/1/2010 - 31/12/2012), la sfera di applicazione delle 9 macro-aree contrattuali dovrà essere estesa alle imprese artigiane che operano nell’ambito dei seguenti nuovi settori di attività e/o settori privi di riferimento contrattuale artigiano:
Concia”, “Pelli”, “Optometristica”; “e “Pirotecnica”; "Produzione di alimenti o di elaborati con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio”, “Allevamento animali da cortile o da macello”, “Agriturismo", “Produzione di ghiaccio”; “Allestimento e arredamento di stand, mostre, fiere e vetrine”, “Onoranze funebri” “Restauro artistico di manufatti lignei, arazzi, tele, e di opere pittoriche, scultoree e mosaiche"; “Toelettatura di animali”, “Gestione di mezzi meccanici utilizzati per l’agricoltura (macchine trebbiatrici, ecc.)”. “Bagnini e attività di salvataggio in spiaggia”, “Palestre ed impianti sportivi", “Autoscuole”, “Fisiochinesiterapia", “Chiropratica”, “Pedologia”, “Manutenzione e allestimento ordinario di parchi, giardini, aree verdi e campi sportivi”, “Pulizia e manutenzione piscine”, “Attività ortoflorovivaistiche", “Altri servizi alla persona o all’impresa”; Trattamento dei rifiuti e dei fanghi”, “Compostaggio dei rifiuti e dei fanghi”, “Servizio di Taxi", “Autonoleggio con e senza conducente", “Spurgo di pozzi neri e fognature” “Attività di nettezza urbana in appalto”, “Attività di servizio postale in appalto”, “Servizi di trasporto persone privato e/o di linea”, “Trasporto per via d’acque interne, compreso i trasporti lagunari", “Autorimesse”.
Fermo restando l'impegno di dare completa copertura contrattuale a tutti i settori scoperti dell’artigianato, l’inserimento dei settori scoperti all’interno di ciascuna Area contrattuale sarà oggetto di specifico confronto in sede di rinnovo dei CCNL d’Area tra le rispettive rappresentanze di categoria e, all’occorrenza, quelle confederali.
In considerazione del mutevole contesto economico di riferimento e della continua espansione dell’artigianato, nonché preso atto della impossibilità di conoscere alla data di sottoscrizione del presente Accordo tutti i settori privi di copertura contrattuale, le Parti prendono atto che l’elencazione sopra riportata non riveste carattere esaustivo.
Ne consegue che qualora aziende e/o raggruppamenti di aziende non ricomprese nell’elenco di cui sopra, non siano riconducibili ad alcuna delle 9 aree contrattuali, neppure per analogia, per criteri di affinità e prevalenza, esse saranno disciplinate dal CCNL dell’Area Servizi.
Le Parti si incontreranno a livello interconfederale entro la fine del prossimo triennio contrattuale (2010-2012) per un monitoraggio rispetto a quanto sopra.
In applicazione dell'Accordo 23 luglio 2009 le Parti convengono che:
- le piattaforme di rinnovo dei CCNL verranno presentate entro il 30 settembre 2009 e i negoziati inizieranno entro il 31 ottobre 2009 tenendo conto del presente accordo interconfederale;
- entro il 30 novembre 2009 verranno sottoscritte le tabelle retributive di ogni singolo CCNL, con incremento dell’1,5% dei minimi retributivi dei CCNL medesimi per l’anno 2009, da calcolarsi, per ciascun livello d’inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR. I nuovi minimi avranno vigenza dal 1° gennaio 2010;
- entro il 30 novembre 2009 i singoli CCNL recepiranno le disposizioni sulla bilateralità e sulla contrattualizzazione delle prestazioni bilaterali di cui ai punti 3 e 4 dell’accordo in epigrafe.
Roma, 28 settembre 2009
