Tipologia: CRL
Data firma: 2 ottobre 2024
Validità: 01.10.2024 - 31.12.2026
Parti: Anaepa-Confartigianato, Claai, Cna Costruzioni, Flae-Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Puglia

Sommario
:

 

Verbale
Premessa
Art. 1 Enti bilaterali
Art. 2 Regolarità e legalità
Art. 3 Indennità contrattuali
3.1 Indennità sostitutiva di mensa e/o servizio mensa
3.2 Indennità di trasferta
3.3 Indennità di trasporto
Art. 4 Indennità di reperibilità
Art. 5 Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.)
Art. 6 Formazione e sicurezza
Art. 7 Mastro formatore artigiano

 

Art. 8 Validità, decorrenza e durata
Accordo una tantum
Addendum - Erogazione EVR in ambito provinciale

Addendum - Definizione degli istituti afferenti Edilcassa di Puglia e relativi Enti Formativi e Paritetici
Art. 1 Tesserino accesso cantieri
Art. 2 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST)
Art. 3 Medico competente - sorveglianza sanitaria
Art. 4 Premialità imprese
Art. 5 Prestazioni facoltative in favore degli operai
Art. 6 Azioni dirette alla formazione e sicurezza
Art. 7 Norma transitoria


Verbale
Il giorno 2 ottobre 2024, tra Anaepa - Confartigianato Puglia, Claai, Cna Costruzioni, Flae Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, si è stato stipulato il presente accordo regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’edilizia ed affini della regione Puglia.
Il presente CIRL decorre dal 1° ottobre 2024 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2026.
Preso atto che il Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 - art. 42 "Accordi locali” demanda alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell’artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello;
Tenuto conto dei vigenti accordi interconfederali sugli assetti contrattuali del 23 novembre 2016 e 26 novembre 2020; dei verbali di accordo di rinnovo del CCNL sottoscritti a livello nazionale in data 31 gennaio 2019, 30 gennaio 2020 e 4 maggio 2022;
Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’edilizia e affini della Puglia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del vigente CCNL.
Il presente Contratto integra, a livello regionale, il rispettivo CCNL stipulato dalle Associazioni Nazionali Datoriali e Organizzazioni Nazionali Sindacali di riferimento delle stipulanti Associazioni Regionali Datoriali e Organizzazioni Regionali Sindacali, annullando e sostituendo tutti i contratti esistenti aventi medesimo livello e rientranti nel medesimo settore sottoscritti tra le medesime Parti.

Premessa
La trattativa per la sottoscrizione in Puglia del Contratto Collettivo Regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’edilizia e affini, indipendentemente dal sistema di bilateralità edile a cui afferiscono, si svolge in una fase molto delicata e complessa: la pandemia SARS-CoV-2, che ha colpito negli ultimi anni l’economia mondiale, ha infatti evidenziato la grande fragilità del nostro modello di sviluppo.
Tale situazione ha generato nel 2020 una pesante contrazione dell’economia mondiale che non ha risparmiato il nostro Paese, nel quale si è registrata una caduta del Pil pari a -8,9%. Di fronte a questa la risposta dell’Unione Europea è stata formidabile oltre 223 mld di investimenti per la ripresa e il rilancio dell’economia del nostro Paese. L’effetto combinato di tali misure con gli interventi messi in campo dal Governo Draghi ha consentito nel 2021 di registrare, anche in presenza di una ripresa del settore a partire dal 2019 e dopo una crisi del comparto durata più di 10 anni, una forte accelerazione del settore delle costruzioni certificata dall’aumento delle masse salari e degli addetti registrati dal sistema delle Casse di settore.
Per sostenere con forza questa ripresa diventa decisivo allora qualificare il settore puntando sul rafforzamento del sistema della bilateralità, sulla formazione e sicurezza, su legalità e regolarità, sul green building e l’economia circolare.
Le Parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano e della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nella realtà produttiva pugliese; registrano oggi un mutato contesto in termini economici, occupazionali e sociali che, se supportato adeguatamente, potrebbe portare ricadute positive sugli indicatori economici ed occupazionali della regione. Ciò premesso, gli effetti attesi dal PNRR, in uno con una politica territoriale di supporto, devono rappresentare la base per una ulteriore accelerazione della ripresa del comparto, strategico per tutto il sistema nazionale.
In tale contesto si concorda sulla necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nell’adeguata considerazione il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole imprese locali, puntando su alcune priorità qualificanti come l’edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la salvaguardia e il restauro dei beni culturali. Occorre inoltre continuare a operare affinché si prosegua in una razionalizzazione delle norme che rendono difficoltosa l’attività edilizia.
In questo quadro e con questi obiettivi, le Parti ritengono importante impostare una azione comune nei confronti della Regione Puglia e degli altri Enti pubblici affinché il problema del rilancio del comparto costruzioni sia assunto come priorità strategica, mettendo in campo tutte le azioni e le risorse necessarie.
Le Parti ribadiscono la volontà di diffondere, anche attraverso la contrattazione, i principi di legalità, regolarità e sicurezza, indispensabili al mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente che possa valorizzare la buona imprenditoria e il lavoro di qualità. Le stesse Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e del dumping contrattuale nel settore dell’edilizia pubblica e privata, individuando in tali distorsioni una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese virtuose e coerenti con il dettato contrattuale e normativo.
L’azione di contrasto al lavoro irregolare e alle varie forme di dumping deve avere come cardine l’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle Parti comparativamente più rappresentative, nonché la puntuale applicazione e verifica di quanto previsto dall’art. 119 Dlgs 36/2023 in materia di regolamentazione del subappalto. In tale ottica, le Parti si impegnano a un'azione congiunta per il rafforzamento e la valorizzazione della contrattazione collettiva artigiana nel comparto edile.
Le Parti si danno inoltre atto che la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri assumono un valore prioritario e di attenzione particolare nell'attuale ripresa delle attività edili e, a tal fine, convengono di rafforzare gli strumenti di prevenzione e formazione avvalendosi dei sistemi di bilateralità di riferimento a supporto e per l’assistenza di imprese, lavoratrici e lavoratori.
Nell’ambito del territorio regionale pugliese, pure con la contestuale presenza in edilizia di due diversi sistemi bilaterali, nell’interesse delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori si è sempre favorita una leale coesistenza tra gli stessi evitando fenomeni distorsivi quali concorrenza sleale e dumping salariale e contrattuale.
Con l’auspicio di poter in futuro addivenire al superamento dei divari eventualmente ancora in essere, la costante osservanza dei suddetti principi ha comunque consentito un sereno sviluppo della bilateralità quale ormai stabile e consolidata realtà per imprese e dipendenti.
Inoltre le Parti, condividendo la necessità che le opere pubbliche siano realizzate nei tempi previsti e che ciò può richiedere particolari modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro e delle lavorazioni, con riferimento alle opere pubbliche di dimensioni significative, ossia di importo di aggiudicazione pari o superiore alla soglia comunitaria, si attiveranno perché si istituzionalizzi un virtuoso sistema di concertazione preventiva che, su istanza congiunta dell’impresa aggiudicataria e delle OO.SS., precedentemente all’avvio del cantiere, preveda incontri finalizzati al confronto sui seguenti temi: i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, il fabbisogno occupazionale dell’opera - ivi compreso il ricorso alla B.L.E.N. - la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione.
Di particolare interesse, pertanto, diviene l’esigenza di valorizzare e potenziare il sistema della Borsa Lavoro Edile Nazionale a disposizione delle Parti sociali per far fronte ad un mercato del lavoro dinamico favorendo nuova occupazione.

Art. 1 Enti bilaterali
1. Le Parti riaffermano che la bilateralità del settore edile, nelle sue differenti forme e articolazioni, è lo strumento di riferimento contrattuale indispensabile nel comparto artigiano per l’applicazione degli impegni sottoscritti nel CCNL e nel presente CIRL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
2. In considerazione dell’andamento del settore, al fine di consolidare i risultati dell’ultimo triennio, le Parti ritengono fondamentale continuare a impegnarsi nel porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti bilaterali del settore al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia. Ribadiscono pertanto una chiara necessità di informazione sulle attività e sulle opportunità che gli enti bilaterali di settore offrono alle imprese iscritte, anche attraverso una campagna di diffusione informativa. La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività degli enti bilaterali di riferimento con lo scopo di:
- fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese, le lavoratrici e i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;
- fare sinergia per risparmiare e ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l’efficacia;
- semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative;
- sostenere l’attività per incentivare e innovare i servizi e le prestazioni aumentandone la qualità.
Al fine di migliorare l’efficacia degli enti bilaterali, le Parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore.

Art. 2 Regolarità e legalità
1. Le Parti condividono la necessità di adottare regole certe che valorizzino la qualità e la professionalità; per questo è fondamentale che tale principio divenga criterio utilizzato dalle stazioni appaltanti e che sia tutelato il lavoro in tutta la filiera delle costruzioni (dall’appaltatore al subappaltatore fino al subcontraente); vanno inoltre fortemente ridotte e qualificate le Stazioni Appaltanti e con le stesse vanno promossi protocolli di legalità e sicurezza in materia di appalti, di congruità e CCNL applicabili.
2. Le Parti riconoscono un ruolo decisivo degli enti nel contrasto ai fenomeni elusivi e distorsivi del settore primo fra tutti il dumping contrattuale (circolare CNCE 792/2021).
Inoltre, la verifica di congruità così come i protocolli con gli altri enti preposti quali INL, INPS, INAIL, ASL, rappresentano certamente delle buone pratiche da rafforzare ed estendere. Così come un ruolo decisivo per il concreto controllo sul territorio e per garantire la sicurezza nei cantieri è certamente rappresentato dal rilancio e potenziamento dei comitati paritetici per la sicurezza, dalla rappresentanza dei lavoratori per sicurezza e dalla formazione specifica erogata dal sistema della bilateralità.
3. Al fine di monitorare i fenomeni distorsivi del settore, le Parti del presente contratto promuoveranno la istituzione di un Osservatorio regionale composto pariteticamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale che possa verificare eventuali fenomeni di dumping contrattuale, analizzare e proporre iniziative utili al recupero di tutte quelle aziende che applicano contratti diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nel settore dell'edilizia al fine di favorirne la corretta applicazione e la relativa contribuzione alla bilateralità, con evidenti effetti positivi sui temi della regolarità e della sicurezza dei cantieri. L’Osservatorio si riunirà periodicamente con cadenza trimestrale o su richiesta anche di una delle parti
4. Al fine di sostenere la sorveglianza, le Parti si attiveranno presso le Stazioni appaltanti perché venga previsto l’obbligo per le imprese, mediante inserimento di apposita clausola nei capitolati d’appalto e nelle autorizzazioni al subappalto, di consentire il libero accesso ai cantieri pubblici dei funzionari dell’organismo paritetico di riferimento per promuovere il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con riferimento all'edilizia privata, le Parti verificheranno con gli Uffici comunali e regionali preposti l’opportunità, la possibilità e le modalità, di condizionare il rilascio del titolo abilitativo a costruire alla dichiarazione di disponibilità da parte delle imprese ad avvalersi dei servizi degli enti bilaterali di settore in materia di sicurezza per lo svolgimento delle attività loro demandate dalla contrattazione e dalla legge
Le Parti, altresì, si attiveranno affinché vengano fornite direttive dagli enti competenti o dall’ANAC, tese a chiarire che le attestazioni di modelli organizzativi per formazione e sicurezza possono essere rilasciate da enti terzi, tra i quali rientrano prioritariamente gli enti previsti dal CCNL per le imprese edili ed affini.

Art. 4 Indennità di reperibilità
1. Ferme restando le disposizioni sulle maggiorazioni salariali dovute in caso di lavoro straordinario feriale, festivo, notturno e notturno festivo così come disciplinate dai CCNL delle Imprese Artigiane e della Piccola e Media Impresa, nonché, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla RSU o, in assenza, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, la reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per fronteggiare incrementi di produttività e/o sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il pronto intervento per il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, cosi come espressamente previsto nei contratti di appalto.
2. La reperibilità potrà essere organizzata in articolazioni settimanali, non dovrà eccedere due settimane consecutive nel mese e non dovrà superare sei giorni consecutivi nell’arco della settimana. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità i dipendenti, garantendo un’equa turnazione tra gli stessi.
3. Il lavoratore inserito in turno settimanale di reperibilità non potrà essere collocato, per il medesimo periodo, in cassa integrazione per eventi atmosferici.
4. Nel rispetto del limite non superiore al 3% dell’intero organico aziendale, laddove un lavoratore ritenga sussistere giustificati motivi che non gli consentano, anche temporaneamente, Io svolgimento di turni di reperibilità, potrà richiedere per iscritto l’esenzione dagli stessi o avviare un confronto con l’azienda per esporre le proprie ragioni con l’eventuale assistenza della RSU o, in assenza, di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
5. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Resta confermato l’obbligo di rispettare le 11 ore di riposo continuativo a conclusione dell’orario di lavoro svolto in regime di reperibilità.
6. Oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta una indennità settimanale pari a € 90,00 lordi.
7. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore esistenti che regolano il presente istituto. Le Parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per il riconoscimento di tale istituto nell’ambito dei capitolati di appalto.

Art. 6 Formazione e sicurezza
1. Il settore delle costruzioni è attraversato da processi di profonda innovazione legati ad alcune misure di incentivazione quali il Superbonus Condomini, Superbonus Unifamiliari, Sisma bonus e gli altri bonus relativi alle ristrutturazioni. Alla luce di tali dinamiche le Parti ritengono fondamentale quanto previsto dal Protocollo formazione e Sicurezza del Verbale di Accordo del CCNL Artigiano del 4 maggio 2022 e concordano di rilanciare le attività all'interno degli Enti Bilaterali di riferimento in materia di formazione professionale e sicurezza in conformità a quanto contrattualmente disposto.

Art. 7 Mastro formatore artigiano
1. Alla luce dell’importanza rivestita dal tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla formazione nel settore edile, considerata la peculiarità del comparto artigiano nella trasmissione di competenze, conoscenze e del "saper fare" alle nuove generazioni, le Parti sottoscrittrici si impegnano ad assicurare che gli enti bilaterali di riferimento diano piena attuazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva artigiana in materia di Mastro Formatore artigiano, assicurando l’espletamento delle procedure per il suo riconoscimento e ogni azione tesa alla sua valorizzazione.
2. La formazione erogata dal Mastro Formatore Artigiano è formalmente riconosciuta nel processo di formazione erogata in merito all’addestramento pratico anche per i percorsi formativi obbligatori.

Addendum - Definizione degli istituti afferenti Edilcassa di Puglia e relativi Enti Formativi e Paritetici
Il giorno 2 ottobre 2024, tra Claai, Cna Costruzioni e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, si è stato stipulato il presente addendum al CIRL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’edilizia ed affini della regione Puglia del 2 ottobre 2024 per la definizione degli istituti afferenti Edilcassa di Puglia e relativi Enti Formativi e Paritetici.
Preso atto di quanto definito nell’ambito del contratto integrativo regionale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'edilizia e affini della Puglia stipulato in data 02 ottobre 2024
Confermato che le regole fondative del Sistema Bilaterale Regionale Artigiano e delle PMI, basato su pratiche condivise ed improntate al rispetto, osservanza ed adozione della Contrattazione e dei Regolamenti Territoriali già esistenti negli Enti Bilaterali e comunque nelle Casse Edili Pugliesi, restano ancora a tutt’oggi validi, vigenti e necessari,
Hanno concordato quanto segue con riferimento alla generalità di imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori aderenti a Edilcassa di Puglia e relativi Organismi Paritetici e Centri Formativi (Edilscuola di Puglia formazione e sicurezza);

Art. 1 Tesserino accesso cantieri
Le Parti stabiliscono la necessità di istituire sperimentalmente il Tesserino personale/Pass, in forma digitale, per l’accesso ai cantieri rilasciato dall’Edilcassa di Puglia, al fine di monitorare i flussi d manodopera e rendicontare le ore di lavoro. Nel tesserino sono riportati i dati anagrafici del lavoratore, la qualifica, il CCNL applicato e l’azienda presso cui il lavoratore presta la propria opera.
Tale strumento sarà reso operativo attraverso un apposito accordo tra le Parti da sottoscrivere entro 9 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 2 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST)
Le Parti firmatarie del presente accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del Dlgs 81/2008 è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata anche attraverso la costituzione tra Feneal Uil Puglia - Filca Cisl Puglia - Fillea Cgil Puglia un’associazione regionale degli RLST.
Il contributo RLST sarà automaticamente equiparato a quello determinato dalla contrattazione integrativa provinciale di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Art. 3 Medico competente - sorveglianza sanitaria
In attesa che sia dato seguito a quanto previsto dal verbale di accordo del 3 marzo 2022 e delle intese del 21 settembre 2023 in materia di sorveglianza sanitaria, con l’impegno di attenersi a quanto sarà stabilito a livello nazionale in materia, le Parti convengono sull’opportunità che Edilscuola di Puglia - Formazione e Sicurezza adotti una convenzione, anche in via sperimentale, in materia di sorveglianza sanitaria per fornire tale servizio a favore delle imprese edili che aderiscono al sistema bilaterale delle Parti sottoscrittrici del presente accordo.

Art. 4 Premialità imprese
Nell’ambito del contributo istituzionale alla Edilcassa di Puglia (2,25%), l’aliquota dell’1,05%, fermo restando il rimborso alle aziende per malattia e infortunio, è destinata a finanziare forme di premialità alle imprese, ai sensi del CCNL.
Per dare attuazione a quanto stabilito dai richiamati CCNL le parti concordano di introdurre, con decorrenza dall’anno 2024 (risultato di esercizio gestione imprese al 30-09-2023) un sistema premiale per le Aziende iscritte alla Edilcassa di Puglia regolamentato come segue:
1) riconoscere la premialità alle aziende che abbiano un imponibile contributivo Edilcassa nell'esercizio amministrativo superiore ad euro 45.000,00 mila e una anzianità di iscrizione alla Cassa da più di tre anni continuativi;
2) riconoscere la premialità alle aziende che abbiano dichiarato più di 130 ore medie lavorate mensili pro capite per ciascun operaio iscritto in Edilcassa di Puglia nell’esercizio amministrativo;
3) riconoscere la premialità alle aziende in regola presso la Edilcassa di Puglia secondo le regole/criteri per il rilascio del DURC alla data di redazione della classifica e dell’erogazione e assenza di rateizzazioni in corso.
L’imprese ammesse devono aver presentato denunce con operai per tutti i 12 mesi inclusi nel periodo di competenza. Ai fini dell’ottenimento del premio è necessario soddisfare cumulativamente i suddetti requisiti.
Somma da destinare alla premialità
Fatto salvo quanto stabilito all’ultimo capoverso del presente articolo l’ammontare della premialità è pari di anno in anno all’ accantonamento effettuato in bilancio al relativo fondo premialità (pari all’l,05% di contribuzione fermo restando le prestazioni di malattia e infortunio erogate).
Calcolo del singolo premio per impresa e modalità di riscossione
Entro il 15 di gennaio di ogni anno, la Edilcassa di Puglia estrae una lista degli aventi diritto ai premi riferiti all’esercizio amministrativo chiuso al 30 settembre dell’anno precedente. La lista viene generata con riferimento alle contribuzioni dichiarate nel periodo di competenza 1° ottobre - 30 settembre e purché integralmente versate entro il 31 dicembre.
La lista riporta l’ammontare dei contributi versati nel medesimo periodo e ripartisce il totale della "somma da destinare” in modo proporzionale rispetto a tali somme.
Per le imprese aventi diritto al premio, ai fini della ripartizione dello stesso, l’ammontare dei contributi versati dalla singola impresa sarà incrementato, nei limiti della capienza contributiva dell’1,05%:
- del 5% in caso di utilizzo dei servizi forniti da Edilscuola di Puglia Formazione e Sicurezza in materia di formazione e sicurezza;
A tal fine l’ente bilaterale afferente alle parti sottoscrittrici del presente accordo dovrà rilasciare alla Edilcassa di Puglia idonea dichiarazione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Modalità di attribuzione
La lista viene generata dagli uffici dell’Edilcassa di Puglia, controllata ed autorizzata dal Direttore dell’Ente entro il 31 gennaio di ogni esercizio e messa in pagamento sotto forma di sconto contributivo a partire dalla denuncia mensile di gennaio.
Nel caso in cui le contribuzioni del mese di gennaio non fossero sufficienti per godere dello sconto contributivo, il saldo sarà traslato nelle denunce mensili successive.
Il diritto alla percezione dello sconto contributivo decade nel caso di sospensione, irregolarità, richiesta di rateizzazione o passaggio ad altra Cassa settoriale a partire dalla dichiarazione di ottobre e sino alla completa fruizione del premio. Il diritto decade anche nel caso di procedure legali in corso con la Edilcassa di Puglia. L’impresa ed il consulente saranno informati del percepimento della premialità con apposita PEC.
Le parti sociali firmatarie del presente accordo convengono di rivedersi al fine di procedere ad eventuali modifiche della disciplina delle premialità alle imprese e del relativo regolamento per un adeguamento alle mutate esigenze delle aziende del settore. In caso di mancato utilizzo, anche parziale, entro 1 anno dall’accantonamento l’utilizzo dei suddetti fondi sarà riservato esclusivamente per la premialità alle imprese nel più rigoroso rispetto degli obiettivi e delle finalità stabiliti nel contratto nazionale.

Art. 5 Prestazioni facoltative in favore degli operai
Si confermano le prestazioni facoltative di carattere non sanitario, già regolamentate dalla vigente Contrattazione Integrativa Territoriale della Puglia. A tal fine l’Edilcassa di Puglia riconoscerà le ore lavorate dal richiedente nelle altre Casse Edili del Territorio Regionale.
Le Parti si impegnano a costituire una Commissione che entro 15 giorni verifichi la possibilità estendere a livello regionale alcune prestazioni territoriali con esame delle relative compatibilità economiche.
Nel caso in cui, il gettito della contribuzione pari allo 0,45% destinato al finanziamento delle prestazioni facoltative già in essere, consenta l’erogazione di ulteriori prestazioni aggiuntive, l’Edilcassa di Puglia garantirà secondo modalità, criteri e requisiti individuati da un'apposita Commissione, che sarà costituita entro 15 giorni, per la stesura del Regolamento Regionale Prestazioni Facoltative, le seguenti prestazioni:
- Viaggi studio all’estero.
- Carenza malattia (per la malattia inferiore a 7 gg).
- Contributo una-tantum acquisto tablet / pc (lavoratore e familiari a carico).

Art. 6 Azioni dirette alla formazione e sicurezza
Per dare concreto seguito a quanto previsto dall’art. 6 CIRL edilizia artigianato della Puglia, le parti firmatarie del presente addendum intendono introdurre azioni mirate che puntino alla analisi dei fabbisogni territoriali, di approfondimento sui bandi a disposizione e delle opportunità rivenienti dalle politiche regionali, nazionali ed europee oltre che dai fondi interprofessionali.
A tal fine saranno intraprese le seguenti azioni:
- rilancio delle attività formative della Edilscuola di Puglia - Formazione e Sicurezza nel rispetto del Catalogo Formativo Nazionale predisposto dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza.
- formazione aperta a tutte le Imprese edili iscritte all’Edilcassa di Puglia in coerenza con le modalità previste dal Catalogo Formativo Nazionale.
- organizzazione di percorsi formativi dedicati a disoccupati e cassaintegrati residenti in Puglia, anche attraverso il BLEN.it, secondo modalità, criteri e requisiti individuati da un’apposita Commissione, che sarà costituita entro 90 giorni, per la stesura del relativo Regolamento.
- sopralluogo tecnico in cantiere, gratuito per tutte le Imprese edili iscritte all'Edilcassa di Puglia ed in possesso di DURC in corso di validità, mirato a verificare che le misure di sicurezza adottate siano adeguate ai rischi lavorativi effettivamente presenti in cantiere e che rispondano alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme di buona tecnica di cantiere.
- servizio di Asseverazione per attestare l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 7 Norma transitoria
Le Parti convengono che nel corso della vigenza contrattuale, si incontreranno periodicamente al fine di verificare la sostenibilità delle prestazioni, delle nuove premialità e delle aliquote previste dal presente Contratto. Si applicano le disposizioni previste dal contratto di riferimento regionale in materia di validità, decorrenza e durata del presente addendum.

Letto approvato e sottoscritto.