PROTOCOLLO DI INTESA TRA
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE


Per lo scambio dati ed informazioni in materia di attività ispettiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato "MINISTERO" o, congiuntamente a INPS, INAIL e AGENZIA, "LE PARTI"), con sede in Roma, Via Veneto, 56 -Codice Fiscale 80237250586 - legalmente rappresentata dal Segretario Generale Dott. Francesco Verbaro,

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente a MINISTERO, INAIL e AGENZIA, "LE PARTI"), con sede in Roma via Ciro il Grande, 21 - Codice Fiscale 80078750587 legalmente rappresentato dal Presidente Dott. Antonio Mastrapasqua,

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, di seguito denominato "INAIL" o, congiuntamente a MINISTERO, INPS e AGENZIA, "LE PARTI"), con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore, 6 - Codice Fiscale 001165400589, legalmente rappresentato dal Presidente Dott. Marco Fabio Sartori,

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "AGENZIA" o, congiuntamente a MINISTERO, INPS e INAIL, "LE PARTI"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D - Codice Fiscale 80078750587 - legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Attilio Befera

PREMESSO CHE

  1. il Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ha razionalizzato le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, svolte anche dal personale di vigilanza degli Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi, e che lo stesso decreto legislativo prevede che per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse;

  2. il citato Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 prevede la realizzazione della Banca dati delle aziende ispezionate da parte del MINISTERO che risolve le esigenze di scambio di informazioni, e permette il raccordo con gli strumenti di monitoraggio di cui all'art. 17 del Dlgs. 276/03;

  3. il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" contiene all'articolo 18 disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale;

  4. l'INPS ha il compito di gestire la previdenza, svolge attività di vigilanza per assicurare la regolarità e la correttezza contributiva e a tale fine amministra i dati informatici delle aziende private;

  5. l'INAIL ha il compito di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge attività di vigilanza per assicurarne la regolarità e la correttezza e a tal fine amministra i dati informatici relativi alle aziende assicurate;

  6. l'AGENZIA svolge funzioni relative alla gestione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi anche attraverso azioni di contrasto all'evasione contributiva;

  7. al fine di disciplinare la reciproca conoscenza dei fenomeni e migliorare le capacità di gestione delle attività istituzionali, ciascuna delle PARTI stipula singoli atti convenzionali bilaterali;

  8. al fine di potenziare e migliorare le attività di analisi del rischio, ispezione e controllo, di competenza, le PARTI ritengono opportuno affiancare allo scambio di informazioni, in relazione ai compiti istituzionali di competenza, anche un'attività di coordinamento operativo tra le reciproche organizzazioni;

VISTO

  • il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;

  • il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni;

  • il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009;

CONVENUTO CHE

Nell'ambito del testo e dell'allegato al presente Protocollo si intendono per:

  1. "Protocollo": il presente atto convenzionale;

  2. "Responsabile": rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le PARTI per la gestione del documento convenzionale;

  3. "Convenzioni di cooperazione informatica", i successivi atti convenzionali tra le PARTI che hanno lo scopo di identificare i servizi di accesso ai dati e descrivere le modalità di interscambio delle informazioni.

Per le altre definizioni in materia di "amministrazione digitale" si fa riferimento a quelle contenute "Codice dell'amministrazione digitale".
Per le altre definizioni in materia di "protezione dei dati personali" sì fa riferimento a quelle contenute nell'art. 4 del Codice.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri

  1. Oggetto del presente Protocollo è lo scambio di informazioni e dati specificati nell'allegato n. 1 tra il MINISTERO, l'INPS, l'INAIL e l'AGENZIA, effettuato allo scopo di innalzare le capacità di vigilanza sull'attuazione delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, nonché migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione ispettiva nella lotta all'evasione contributiva ed al lavoro sommerso, attraverso la programmazione dell'attività di vigilanza indirizzata su obiettivi concreti e ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili.

  2. Il Protocollo individua le tipologie di informazioni oggetto di interscambio.

  3. Nell'allegato 1 sono specificate le tipologie di informazioni che ciascuna delle PARTI è autorizzato a mettere a disposizione, in relazione ai compiti istituzionali della parte ricevente, per lo svolgimento delle attività dì competenza.

  4. Il Protocollo ha effetto dalla data di stipula, una durata 3 anni a decorrere dalla stessa e può essere rinnovato, su concorde volontà delle PARTI da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.

  5. LE PARTI concordano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati che verranno attivati a seguito della stipula del Protocollo saranno regolati da specifiche Convenzioni di cooperazione informatica stipulate da ciascuna delle PARTI con le altre secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica, nonché per quanto relativo al trattamento dei dati personali.

  6. Ciascuna delle PARTI si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione del Protocollo.

ARTICOLO 2
Figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo

  1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel Protocollo ciascuna delle PARTI nomina un proprio Responsabile del Protocollo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le PARTI per la gestione del protocollo.

ARTICOLO 3
Allegati al Protocollo

  1. L'allegato 1 - Catalogo delle informazioni - riporta l'elenco delle tipologie di informazioni che saranno oggetto dell'interscambio da attivare secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5.

  2. L'allegato 1 è parte sostanziale del Protocollo.

ARTICOLO 4
Clausola di recesso

  1. Ciascuna delle PARTI può avvalersi della facoltà di recesso unilaterale laddove vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.

ARTICOLO 5
Composizione del Protocollo e valore delle premesse

Il Protocollo si compone di 5 (cinque) articoli e 1 (uno) allegato, ed è redatto in quattro originali, uno per ciascuna delle PARTI.
Le PARTI convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati al Protocollo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, 4 agosto 2010

Per il MINISTERO
Il Ministro
On.le Maurizio SACCONI

Per l'INPS
Il Presidente
Dott. Antonio Mastrapasqua

 

Per l'INAIL
Il Presidente
Dott. Marco Fabio Sartori

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Generale
Dott. Attilio Befera

 

Allegato 1 : Catalogo delle informazioni

Quanto di seguito riportato è parte integrante del protocollo di intesa all'articolo 3, comma 1 dello stesso e costituisce parte sostanziale accettata dalle Parti in sede di stipula


Banche dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  • Dati anagrafici e specifici delle Comunicazioni Obbligatorie

  • Dati georeferenziati dei datori di lavoro

  • Calendario delle ispezioni

  • Verbali ispettivi

  • Dati degli illeciti penali

Banche dati INAIL

  • Dati anagrafici aziende

  • Dati classificativi aziende

  • Verbali ispettivi

  • Calendario delle ispezioni

  • Denunce di nuovo lavoro temporaneo

  • Dati delle richieste DURC

Banche dati INPS

  • Dati anagrafici aziende/datori di lavoro attivi

  • Dati delle ispezioni (verbali ispezioni avvenute o in corso (VGOO)

  • Dati cassetto previdenziale

  • Calendario delle ispezioni

  • Lavoratori in godimento di trattamenti di sostegno al reddito {indennità disoccupazione, CIG, CIGS, contratti solidarietà, indennità mobilità, etc)

  • Datori di lavoro beneficiari intervento CIG ordinaria, straordinaria, agricola, CIGS, mobilità, contratti di solidarietà, etc.

Banche dati Agenzia Entrate

  • Dati anagrafici e dichiarativi

  • Verbali ispettivi

  • Dati di interesse emersi in sede di accertamento.