Tipologia: Accordo CPL
Data firma: 9 agosto 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura , Unione Provinciale Agricoltori, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Foggia

Sommario:

 

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del Contratto
Art. 2 Definizione degli Operai Agricoli
Art. 3 Decorrenza e durate del contratto
Titolo II - Relazioni sindacali - Mercato del lavoro
Art. 4 Osservatorio Provinciale
Art. 5 Obblighi particolari tra le parti
Art. 6 Mercato del lavoro in agricoltura
Art. 7 Occupazione femminile
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 8 Assunzione
Art. 9 Manodopera migrante
Art. 10 Lavorati immigrati
Art. 11 Contratto individuale
Art. 12 Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 13 Periodo di prova
Art. 14 Attrezzi di lavoro
Art. 15 Guardie Campestri
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 16 Classificazione degli operai agricoli e dei lavoratori
Art. 17 Mansioni e cambiamenti di qualifica
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 18 Orario di lavoro
Art. 19 Turnazione
Art. 20 Orario di servizio delle Guardie Campestri Dipendenti da Consorzi di Vigilanza
Art. 21 Guardiani
Art. 22 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 23 Riposo settimanale
Art. 24 Giorni festivi
Art. 25 Ferie
Art. 26 Interruzioni e recuperi
Art. 27 Riassunzione
Art. 28 Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 29 Istruzione e addestramento professionale
Art. 30 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 31 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 32 Organizzazione del lavoro
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 33 Retribuzione
Art. 34 Salario Variabile (PPO)
Art. 35 Detassazione parti retributive

 

Art. 36 Maggiorazione per i Coordinatori di più lavoratori
Art. 37 Scatti di anzianità
Art. 38 13ma mensilità
Art. 39 14ma mensilità
Art. 40 Cottimo
Art. 41 Modalità di pagamento delle retribuzioni
Art. 42 Diarie e Trasferte
Art. 43 Maggiorazioni per lavorazioni nocive, pesanti e disagiate
Art. 44 Anticipazioni acconti assegni familiari
Art. 45 Rimborso chilometrico di trasporto
Art. 46 Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Art. 47 Previdenza complementare
Art. 48 Condizioni di miglior favore
Titolo VII - Previdenza, assistenza, tutela della salute
Art. 49 Cassa integrazione salari
Art. 50 Condizioni di lavoro
Art. 51 Malattia e infortunio
Art. 52 Previdenza, assistenza e assegni familiari
Art. 53 Bilateralità CIALA-EBAT (Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli Ente Bilaterale Agricolo Territoriale)
Art. 54 Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro
Titolo VIII - Sospensione, risoluzione rapporto, provvedimenti disciplinari
Art. 55 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 56 Trapasso di azienda
Art. 57 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Art. 58 Norme disciplinari
Art. 59 Controversie individuali
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 60 Delegato/a di azienda
Art. 61 Tutela del delegato di azienda
Art. 62 Permessi sindacali
Art. 63 Riunioni in azienda
Art. 64 Contributo di assistenza contrattuale
Art. 65 Quote sindacali per delega
Art. 66 Sicurezza sul lavoro
Art. 67 Pari opportunità
Art. 68 Contrasto alla violenza e alle molestie sui luoghi di lavoro
Art. 69 Contratti di appalto
Art. 70 Esclusività di stampa
Impegni a verbale
Tabelle paga


Il giorno 9 agosto 2021, tra la Confagricoltura Foggia, Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coldiretti Foggia, la Cia Agricoltori Italiani Provincia Capitanata, e Fai-Cisl, la Flai-Cgil, la Uila-Uil, si è siglato l'accordo per l'adeguamento del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, in ottemperanza all'art. 92 e seguenti del Contratto Nazionale di Lavoro vigente.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del Contratto

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e gli operai loro dipendenti come definito dall'art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) nell'ambito delle norme di rinvio contenute negli artt. 92 e 93 del predetto CCNL.

Titolo II - Relazioni sindacali - Mercato del lavoro
Art. 6 Mercato del lavoro in agricoltura

Le parti decidono di attribuire al sistema degli Osservatori il compito di seguire, indirizzare, di promuovere la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti; di demandare alle parti territorialmente competenti la costituzione di organismi bilaterali con il compito di svolgere iniziative per organizzare l'incontro domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall'art. 28 del CCNL, dalla Legge n. 608 del 1996 e dal DLgs n. 146 del 1997, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera. A tal fine i suddetti organismi realizzeranno gli opportuni raccordi con il servizio pubblico per l'impiego e con gli enti locali competenti.

Art. 7 Occupazione femminile
Al fine di addivenire ad un razionale impiego, con conseguenti possibilità di acquisire capacita tecnica e professionale della mano d'opera femminile, le parti contraenti si impegnano a favorire, in conformità e retta applicazione delle vigenti leggi, l'utilizzo della mano d'opera stessa.

Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 9 Manodopera migrante

In applicazione dell'art. 25 del CCNL, a motivo della particolare estensione geografica della provincia, sono considerati lavoratori migranti quei lavoratori che dal comune di residenza al luogo di lavoro percorrano una distanza superiore a 30 km.
Per la anzidetta manodopera, la cui assunzione deve essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti ed avuto riguardo di dare precedenza nell'avviamento alla manodopera locale, si conviene:
a) L'assunzione per “fase lavorativa”, per gli addetti ad operazioni colturali a carattere stagionale, con garanzia di occupazione per tutta la durata della fase lavorativa e corresponsione del salario per il lavoro effettivamente prestato.
b) Pagamento delle spese di trasporto, riferite alla tariffa del mezzo pubblico, dal luogo di provenienza (comune di residenza) a quello di lavoro relativo ritorno a carico della azienda, salvo il caso in cui l'azienda non effettui il trasporto con mezzi propri idonei, come previsto dalle vigenti disposizioni delle leggi che operano in materia.
c) Applicazione del CIPL vigente nel luogo ove si effettua la prestazione lavorativa.
d) Ai suddetti lavoratori, ove dovessero risiedere in azienda, saranno forniti locali per l'alloggio e per la consumazione dei pasti, e non avranno diritto al rimborso chilometrico per le giornate di cui usufruiscono dell'alloggio;

Art. 10 Lavorati immigrati
La continua crescita della presenza di lavoratori immigranti in agricoltura impone una seria politica di crescita professionale di questi lavoratori, ed una seria politica di integrazione.
Le parti attribuiscono grande importanza all'art. 5 della Legge Regionale n. 28/2006.
Le parti concordano di procedere alla stampa del CIPL e delle leggi in materia di sicurezza e lavoro debitamente tradotte nelle lingue maggiormente presenti nel territorio da consegnare ai lavoratori immigrati.
- Nota a verbale -
I sindacati dei lavoratori chiedono che ai lavoratori immigrati stagionali, le aziende provvedano a farsi carico di mettere a disposizione degli stessi il vitto ed un idoneo alloggio per tutta la durata della fase lavorativa e che qualora sia richiesto, in base al credo religioso prevalente, sia destinato uno spazio al fine di poter adempiere ai loro rituali religiosi.

Art. 12 Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme vigenti, come meglio richiamate dall'art. 16 del CCNL. Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e compiuto il 15° anno di età.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, DLgs 26 marzo 2001, n. 151).

Art. 14 Attrezzi di lavoro
Il datore di lavoro consegnerà all'operaio agricolo gli attrezzi necessari al lavoro assegnatogli. Alla consegna al lavoratore sarà fornito documentazione attestante la consegna e lo stato degli stessi. L'operaio agricolo e tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e, in genere, quanta gli e stata affidato dal datore di lavoro e risponde delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.

Art. 15 Guardie Campestri
I consorzi, per l'espletamento del servizio, forniranno a ciascuna guardia tutta l'equipaggiamento - in modo alternato: un anno quello invernale ed il successivo quello estivo - in misura di due per tipo, così come da divisa stabilita dal datore di lavoro.
[…]
d) Ai vigilanti rurali muniti di porto d'armi sarà corrisposta una indennità di rischio pari al 7% della paga base.
Inoltre e stata condivisa la opportunità che per alcune figure professionali di operai, come ad esempio le guardie campestri, andranno meglio specificate e regolamentati alcuni aspetti contrattuali che tengano conto delle specificità del rapporto di lavoro.

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 18 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito ordinariamente in 39 ore settimanali, pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere. L'articolazione dell'orario di lavoro fatto salvo le complessive 39 ore settimanali, previo accordo aziendale con le OO.SS. firmatarie del contratto potrà essere distribuito in cinque giorni lavorativi e comunque non potrà superare le 8 ore giornaliere.
In caso di prestazione lavorativa di durata giornaliera inferiore, per qualsiasi ragione e quindi anche per consuetudine locale, a quella indicata nel primo comma del presente articolo, il lavoratore a tempo determinato, avrà diritto ad una retribuzione commisurata alla effettiva prestazione lavorativa da calcolare sulla base della retribuzione oraria tabellare.
Per gli operai a tempo indeterminato, tale retribuzione oraria si ricava dividendo la paga mensile per 169 ore.
Per gli operai a tempo indeterminato addetti alle colture, l'orario del Sabato è di 3 ore e la differenza di ore 3,30 viene recuperata maggiorando di 42' l'orario dei giorni dal lunedì al venerdì.
Le parti convengono che in caso di esigenze aziendali che richiedano una organizzazione lavorativa di otto ore continuative, al dipendente spetta una pausa di trenta minuti non retribuita nell'arco delle stesse otto ore. Per particolari periodi e cicli lavorativi e per particolari esigenze aziendali legate alle deperibilità dei prodotti, può previo accordo sindacale essere attuato lo strumento della “banca ore”, tale strumento contrattuale può avere una durata massima di 3 mesi ed un tetto massimo di 75 ore.
Nel caso in cui si utilizzi lo strumento della banca ore al lavoratore sarà riconosciuta una maggiorazione del 20% sulla paga totale.
Le ore rientranti nella “banca ore”, saranno utilizzate o come riposi compensativi in vigenza di rapporto di lavoro o indennizzati qualora il lavoratore non abbia usufruito del riposo compensativo.
Tale strumento sarà valutato ed attuato a livello aziendale previo accordo con la RSA/RSU o in assenza di rappresentanze aziendali, con discussione a carattere provinciale fra le OO.SS. alle quali i lavoratori aderiscono e l'Organizzazione Professionale alla quale aderisce l'azienda, su richiesta di quest'ultima.
Nei tipi di stalle ove vengono praticati con attrezzatura moderna la mungitura, l'allevamento del bestiame e stabulazione libera e con stalle sia al chiuso, sia all'aperto, si applica l'orario di lavoro prevista per gli operai addetti alle colture.
Negli altri tipi di stalle, il carico massimo di bestiame per addetto non può eccedere i 15 capi di bovini adulti in lattazione, oltre i relativi vitelli.
Il carico massimo per gli addetti al bestiame transumante e così determinato:
Ovini capi 130
Bovini capi 22
Equini capi 25
Agli operai addetti al bestiame deve essere assicurato un riposo continuativo di non meno di otto ore, in coincidenza con le ore notturne. Quando l'operaio abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, prevista in base al dispositivo del presente articolo, sarà adibito ad altre mansioni, per il numero delle ore proporzionate alla dotazione mancante, nell'ambito dell'orario medio vigente per gli addetti alle colture.
Quando, invece, per particolari esigenze aziendali la dotazione di bestiame sia superiore a quella normale fissata dal CIPL, l'operaio, per il periodo in cui si verifica tale fatto, ha diritto - per ogni capo in soprannumero ad una adeguata riduzione di mansioni oppure alla retribuzione corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporta.

Art. 19 Turnazione
Qualora si rendesse necessario, previo accordo aziendale, sulla base di effettive esigenze aziendali, espletare turni di lavoro, gli stessi turni dovranno essere predisposti con calendario settimanale - salvo casi particolari - ed i lavoratori dovranno essere informati della predetta turnazione almeno una settimana prima, fatti salvi i casi eccezionali.
I turni dovranno essere previsti in maniera avvicendata fra tutti i lavoratori appartenenti alla stessa qualifica e mansione.
I turni dovranno essere effettuati con orario continuativo, fatte salve obiettive esigenze aziendali particolari e/o disposizioni normative.

Art. 20 Orario di servizio delle Guardie Campestri Dipendenti da Consorzi di Vigilanza
L'orario di servizio è di 39 ore settimanali.

Art. 21 Guardiani
I guardiani che svolgono la loro opera di vigilanza durante le ore notturne hanno diritto a undici ore di riposo giornaliero consecutive.

Art. 22 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato di cui all'art. 31;
c) lavoro notturno è quello eseguito:
dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno, non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 23 Riposo settimanale
Al lavoratore spetta il riposo settimanale di 24 ore consecutive, che dovrà essere normalmente di domenica.

Art. 26 Interruzioni e recuperi
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato le ore non lavorate a causa di intemperie, saranno recuperate entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di ore 1,20 giornaliere e 8 ore settimanali.
In tal caso l'azienda comunicherà al delegato aziendale e/o ai lavoratori interessati le modalità delle ore da recuperare.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1972 n. 457.

Art. 32 Organizzazione del lavoro
Le aziende agricole, al fine della continuità dell'attività medesima, dovranno prevedere un carico di manodopera sufficiente, al fine di consentire agli operai a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività.
Per garantire quanto sopra, le aziende potranno organizzare turni di lavoro tra gli operai a tempo indeterminate o, se necessario, integrare con l'assunzione di operai a tempo determinato il carico di manodopera aziendale. Gli operai alle dipendenze delle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l'esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato allorquando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2.

Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 40 Cottimo

I datori di lavoro potranno stabilire, d'intesa con i lavoratori, il cottimo e la determinazione di esso.
[…]

Art. 43 Maggiorazioni per lavorazioni nocive, pesanti e disagiate
Spetta la maggiorazione del 10% sulle rispettive tariffe, ai lavoratori addetti ai:
- lavori pesanti (fossaiolo, saccaiolo carico-scarico, trasporto cereali e olive, estirpazione fave, tenditura fili di corda per l'impianto di vigneti a tendone e messa in opera di teli di plastica sui tendoni e sulle serre alte).
- lavori nocivi (espurgo marane, costruzione di forme e canali in acqua, lavori in acqua delle risaie, addetti ai frigoriferi, spandimento ed irrigazione con calciocianamide, esteri fosfati, anticrittogamici, antiparassitari e concimi composti di sostanze la cui manipolazione risulti nociva All'organismo umano, addetti alle concimaie, addetti alla pulizia manuale delle stalle e assistenti al parto “bovino”, addetti alla raccolta di prodotti orticoli in condizioni disagiate).
Ai lavori nocivi non possono essere addetti lavoratori che non abbiano compiuto il 18 °anno di età. I lavoratori addetti ai lavori nocivi e pesanti hanno diritto alla riduzione dell'orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di 2 ore e 20 minuti giornalieri.
Per i lavori nocivi eseguiti in serra, il datore di lavoro assumerà a carico l'onere dispositivi di protezione individuali dei mezzi di difesa e concederà la sospensione di 10 minuti l'ora.
Per i lavoratori addetti nelle serre, ove si verifichi una temperatura interna superiore ai 40° C, sarà corrisposta una indennità di disagio pari al 10% del salario contrattuale.

Titolo VII - Previdenza, assistenza, tutela della salute
Art. 50 Condizioni di lavoro

Agli operai a tempo indeterminato adibiti ai lavori nocivi, considerati tali a norma dell'art. 43 del CIPL, nonché a quelli adibiti alle stalle, saranno concessi permessi retribuiti per sottoporsi a visita medica due volte all'anno. Le aziende agricole e/o di trasformazione devono adeguarsi al DLgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Va evitata la contestualità tra operazioni colturali normali e quelle ad alta tossicità durante le giornate fortemente ventose.
Le aziende forniranno informazioni utili circa la tossicità dei prodotti utilizzati dagli operai adibiti a lavori nocivi.
I delegati aziendali/ RLS-RLST hanno il compito di verificare che l'azienda adotti tali misure.

Art. 53 Bilateralità CIALA-EBAT (Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli Ente Bilaterale Agricolo Territoriale)
[…]
Rientrano nelle funzioni della CIALA-EBAT:
[…]
- promuovere, indirizzare e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli;
- promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli;
- effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
- svolgere ogni altro compito congiuntamente affidato dalle parti stipulanti il presente CIPL;
[…]
La CIALA-EBAT dovrà attuare in linea di massimale linee di indirizzo emanate dall'EBAN, in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto dell'EBAN medesimo.
[…]

Titolo VIII - Sospensione, risoluzione rapporto, provvedimenti disciplinari
Art. 57 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, nelle aziende soggette alla specifica disciplina prevista dalle Leggi n. 604/1966 e n. 300/1970:
1) per licenziamento, che può avvenire per:
A. Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
B. Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
[…]

Art. 58 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto concerne il rapporto, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti fra i lavoratori nell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 60 Delegato/a di azienda

Nelle aziende che occupino più di cinque operai sarà eletto un delegato/a di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni de lavoratori firmatarie del presente Contratto.
Nelle aziende che occupino più di 40 operai agricoli sarà eletto un secondo delegate nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto, con validità limitata alla durata della situazione occupazionale.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui al presente articolo. Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
Qualora, invece, si optasse per una RSU, la elezione dovrà avvenire in base al “protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti” allegato al vigente CCNL.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare o intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare, con la direzione aziendale, le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore;
Le parti con il presente CIPL recepiscono i contenuti dell'accordo interconfederale sulla rappresentanza e sulla contrattazione del 28 giugno 2011.

Art. 63 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda agricola in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacali e del lavoro alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 66 Sicurezza sul lavoro
Il presente CIPL recepisce l'intera normativa vigente in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nelle aziende in cui non sarà eletto o designato alcun RLS è istituita la figura dell'RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), che opererà in seno all'Ente bilaterale CIALA- EBAT di Foggia, secondo criteri e modalità che saranno definiti successivamente dalle parti firmatarie del presente accordo.

Art. 67 Pari opportunità
Il presente CIPL recepisce l'intera normativa vigente in tema di pari opportunità.
Le Parti convengono di promuovere progetti di “azioni positive” in sede aziendale e territoriale, anche con il coinvolgimento della CIALA-EBAT di Foggia, al fine di rimuovere gli ostacoli alla Parità di Genere secondo criteri e modalità che saranno definiti successivamente dalle parti firmatarie del presente Accordo.

Art. 68 Contrasto alla violenza e alle molestie sui luoghi di lavoro
In riferimento a quanto previsto dall'accordo quadro per il contrasto alle molestie ed alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo, di cui all'allegato n. 12 del CCNL, le parti nell'intento di prevenire, isolare e condannare le casistiche riconducibili ad ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, considerato l'accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro sottoscritto dalle Parti Sociali Europee il 26 aprile 2007 ed il DLgs n. 198/2006 (codice pari opportunità) e in considerazione dell'accordo quadro sottoscritto in data 19 giugno 2018 con il rinnovo del CCNL di settore, si impegnano reciprocamente a promuovere presso le aziende, nell'interesse dei lavoratori, iniziative di informazione atte a diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona, auspicando che le aziende sottoscrivano la dichiarazione allegata al testo dell'accordo quadro innanzi richiamato che dovrà essere affissa nella bacheca aziendale.
Al fine di sensibilizzare maggiormente i datori di lavoro e i lavoratori sul tema delle molestie sessuali e della violenza sui luoghi di lavoro e di poter fornire a tutti i livelli un quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire tali eventuali situazioni, si prevede la possibilità di effettuare sino ad un massimo di 2 ore l'anno di assemblea retribuita sui temi in oggetto, da organizzarsi nei tempi e nelle modalità preventivamente concordate con il datore di lavoro, avendo riguardo alle esigenze organizzative dei processi aziendali.

Art. 69 Contratti di appalto
Le aziende che intendono esternalizzare mediante appalti una o più fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali intendono affidare l'incarico di opere o servizi siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto, con specifico riferimento al possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, sia in possesso di mezzi adeguati rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il rischio d'impresa e la responsabilità sociale. L'impresa committente è inoltre tenuta a verificare la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice acquisendo il DURC.
Le Parti si riportano in materia di appalti a quanto stabilito dall'art. 30 del vigente CCNL, nonchè agli avvisi comuni del 8 giugno 2011 e del 25 luglio 2013 e all'accordo sindacale del 21 luglio 2011.
Sono escluse dal presente articolato le attività riconducibili alle lavorazioni con mezzi meccanici e contoterzismo in agricoltura.