T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. 1, 11 ottobre 2024, n. 311 - Mesotelioma pleurico del militare della Marina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente, nella qualità di figlia ed erede del Tenente di Vascello
-OMISSIS-, al risarcimento iure hereditario di tutti i danni subiti dal de cuius in conseguenza di mesotelioma pleurico contratto nello svolgimento del servizio in Marina, con conseguente condanna del Ministero della Difesa a corrispondere le relative somme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FattoDiritto
1. La ricorrente, nella qualità di erede del Tenente di vascello -OMISSIS-, ex militare della Marina, agisce contro il Ministero della Difesa per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patiti dal de cuius in conseguenza della patologia che ne ha determinato il decesso (mesotelioma pleurico) e per la conseguente condanna del Ministero alla corresponsione in suo favore delle relative somme, iure hereditario.
1.1. La stessa rappresenta, in punto di fatto:
- che il de cuius, nato il (...), ha prestato servizio nella Marina militare italiana dal 1937 al 1979 ed è stato esposto, a causa della funzione svolta (di "cannoniere" sulle unità navali della Marina), a polveri e fibre d'amianto;
- che in conseguenza di tale esposizione, egli ha contratto un mesotelioma pleurico, grave patologia tumorale che ne ha causato la morte il 19 febbraio 2013, all'età di 94 anni;
- che la dipendenza da causa di servizio della patologia è stata accertata dal Comitato di verifica con parere 87593/2022, reso nell'adunanza del 23 novembre 2022;
- che, in conseguenza di tale accertamento al de cuius è stato riconosciuto lo status di soggetto "equiparato alle vittime del dovere" con decreto del Ministero della Difesa, n. 618 del 20 dicembre 2022.
1.2. La ricorrente invoca, quindi, la responsabilità contrattuale - per violazione dell'obbligo di sicurezza facente capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. - ed extracontrattuale del Ministero della Difesa, rilevando:
- che i provvedimenti di cui sopra avrebbero natura "confessoria" della responsabilità dell'amministrazione;
- che, in ogni caso, l'amministrazione ha agito in violazione di una serie di regole cautelari e di obblighi di fonte legale (art. 17 del R.D. n. 530 del 1927, art. 4 e ss. del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 303 del 1956), volti ad imporre la protezione dei lavoratori dalle polveri d'amianto, oltre al confinamento e alla bonifica degli ambienti potenzialmente contaminati;
- che la pericolosità dell'esposizione alle polveri d'amianto era nota già da epoca precedente ai fatti di causa;
- che l'esistenza di una relazione di causa-effetto tra l'inalazione di polveri d'amianto e l'insorgenza del mesotelioma pleurico è riconosciuta da ampia letteratura scientifica ed è stata accertata da una serie di precedenti giurisprudenziali;
- che, pertanto, il nesso causale risulta senz'altro dimostrato, vigendo in materia il criterio del "più probabile che non".
1.3. Chiede, pertanto, la liquidazione in suo favore, iure hereditario:
- del danno non patrimoniale, di natura biologica, esistenziale e morale, derivante dal decesso e dall'inabilità totale provocata dalla malattia, nonché dalle sofferenze patite a causa della stessa, anche in ragione della consapevolezza del suo esito mortale;
- del danno patrimoniale, in misura corrispondente ai ratei di pensione che il de cuius avrebbe percepito in ulteriori 5 anni di vita.
1.4. Domanda, a tal fine, al Tribunale l'ammissione di una serie di mezzi di istruttori (CTU e/o verificazione, testimonianza scritta, esibizione della documentazione relativa ai procedimenti amministrativi di cui trattasi) sui fatti di causa.
2. Si è costituito in giudizio il resistente Ministero della Difesa, negando la natura confessoria dei provvedimenti attributivi dello status di vittima del dovere al de cuius. La difesa erariale evidenzia, comunque, la necessità di considerare unitariamente tutti i benefici già erogati alla ricorrente in conseguenza dei fatti di causa (ossia della speciale indennità nella misura di € 285.400,00 e due assegni vitalizi, esentasse, per complessivi € 2.200,00 mensili circa), non potendo l'eventuale illecito costituire fonte di un'indebita locupletazione.
3. All'udienza pubblica del 20 giugno 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Devono essere disattese, in primo luogo, le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente. In disparte l'assoluta genericità delle richieste e delle circostanze che si intenderebbero provare, il Tribunale ritiene che i fatti di causa possano essere adeguatamente ricostruiti alla luce dell'ampia documentazione versata in atti, nonché in forza dei principi dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e di non contestazione (art. 64, comma 2 c.p.a.).
5. La responsabilità dell'amministrazione per i danni patiti dal proprio dipendente a causa del servizio prestato ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nell'art. 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"). La disposizione configura obblighi positivi di protezione che integrano ex lege il contenuto del contratto individuale di lavoro (Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2019, n. 4782) e impongono al datore, sia esso pubblico o privato, di adottare non soltanto le misure di protezione prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, ma anche quelle richieste in concreto dalla specificità del rischio (Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2012, n. 6337).
5.1. Elemento costitutivo della responsabilità di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa, quale difetto di diligenza del datore di lavoro nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il proprio dipendente. Incombe, quindi, sul lavoratore, che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra.
5.2. Il datore di lavoro, per andare esente da responsabilità, deve invece provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, quindi, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie (Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2019, n. 28516; Cons. Stato, sez. III, 12 novembre 2020, n. 6963).
5.3. Lo standard probatorio richiesto per l'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità ha veste probabilistico-statistica ("più probabile che non") e non richiede, dunque, il grado di certezza ("oltre ogni ragionevole dubbio") proprio dell'accertamento penale. L'attenuazione del nesso eziologico, strutturalmente connesso alla funzione della responsabilità civile, si giustifica inoltre, in questa particolare materia, alla luce dei danni lamentati dal lavoratore, afferenti alla fondamentale dimensione dell'integrità psico-fisica, e dell'importanza del servizio svolto, "la difesa della Patria" (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
5.4. Quanto, in particolare, al nesso di causalità tra condotta ed evento, trova applicazione il principio c.d. "di equivalenza delle condizioni" (art. 41 c.p.), dal quale consegue l'attribuzione di efficienza causale ad ogni antecedente che abbia concorso alla produzione dell'evento. Il nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia professionale può, pertanto, essere escluso solo ove si rinvenga un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6952).
6. Tutto ciò premesso, si rileva che:
- il rapporto di servizio del militare, come il suo concreto svolgersi, sono provati dalla documentazione caratteristica depositata dal Ministero agli atti del giudizio (cfr. in particolare i documenti del 22 aprile 2024). In particolare, egli risulta essere stato imbarcato nelle unità navali della Marina militare, con funzione di "cannoniere puntatore", tra il 1938 e il 1963, e successivamente impiegato a terra fino al 1979;
- la nocività dell'ambiente lavorativo sulle unità navali, in ragione della diffusa presenza di amianto, è circostanza riconosciuta dalla stessa amministrazione resistente (cfr. la relazione depositata in data 22 aprile 2024 e la memoria del successivo 6 maggio: "Non può negarsi che sulle unità della MM vi fosse esposizione all'amianto"), che sottolinea l'ampio ricorso a tale materiale, dalle note proprietà ignifughe, per la coibentazione delle unità navali (come era peraltro prescritto dalla "Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della vita umana in mare", c.d. SOLAS);
- la correlazione tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza della patologia tumorale ("mesotelioma pleurico") che ha causato la morte del militare è provata da ampia e consolidata letteratura scientifica, che rinviene nell'esposizione a tale sostanza la più diffusa e rilevante causa del mesotelioma (Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2022, n. 2956). In particolare, "pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all'intensità dell'esposizione" (Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2015, n. 11128);
- a fronte di tale, altamente credibile, ipotesi eziologica, non è stata valorizzata dalla resistente amministrazione alcuna spiegazione alternativa, neppure di carattere indiziario, idonea a supportare una differente ricostruzione del nesso causale;
- nello stesso senso converge poi il giudizio formulato dal Comitato di verifica delle cause di servizio (che ha espresso il proprio parere nell'ambito dei procedimenti attivati dall'erede ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 e del D.P.R. n. 243 del 2006, cfr. il parere n. 87593/2022), secondo cui "gli invocati eventi del servizio prestato si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi";
- la presenza di amianto sulle imbarcazioni, a prescindere dal suo diffuso impiego nel settore navale, era dunque fonte di un rischio di carattere "ambientale" - non essendovi, invece, prova di attività di manipolazione o trattamento della sostanza da parte del militare e, quindi, di un rischio "specifico" - che rendeva necessaria l'adozione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore impiegato presso le unità della Marina militare (art. 2087 c.c.);
- l'amministrazione non ha allegato, né dimostrato, di aver adottato cautele idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, limitandosi a rappresentare l'inesigibilità di una simile condotta ratione temporis, per essere la pericolosità dell'amianto emersa solo a partire dagli anni '80;
- tale rilievo non appare condivisibile: la giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamata, tra le altre, da Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2022, n. 3830) fa infatti risalire la conoscenza della nocività dell'amianto ai primi anni del '900. A partire dal R.D. 14 giugno 1909, n. 442 (che all'art. 29, tabella 13, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele) si sono susseguiti, infatti, una serie di interventi normativi volti a sottoporre a particolari cautele il trattamento della sostanza e a disciplinare la condizione dei locali a ciò adibiti, mentre l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, fu inserita tra le malattie professionali già con la L. 12 aprile 1943, n. 455 (Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2019, n. 8292);
6.1. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2087 c.c., per non avere questa predisposto le misure necessarie a proteggere il militare dai rischi correlati all'esposizione ad amianto durante il servizio svolto sulle unità navali, contribuendo a determinare l'insorgenza del mesotelioma pleurico che ne ha causato la morte.
7. Venendo al danno liquidabile deve, in primo luogo, negarsi la configurabilità di un danno patrimoniale sofferto dal de cuius in ragione della mancata percezione dei ratei di pensione che sarebbero maturati dopo il decesso del militare (per un intervallo di tempo che la ricorrente stima pari ad ulteriori cinque anni).
7.1. Si tratta, infatti, di poste economiche che non sono mai entrate nel patrimonio del soggetto, proprio a causa del suo decesso, e che, pertanto, neppure possono transitare in quello della ricorrente in forza di un'azione esercitata iure hereditario.
8. Quanto, invece, al danno non patrimoniale, deve escludersi la risarcibilità del danno c.d. "tanatologico", riconducibile direttamente all'evento-morte, trattandosi della lesione di un bene giuridico (la vita, quale entità considerata distintamente dalla salute) fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350).
8.1. Sono invece risarcibili, a fronte dell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra la manifestazione della patologia ed il successivo decesso (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989; Cass. civ., sez. VI, ord. 17 settembre 2019, n. 23153):
- il c.d. "danno biologico terminale", determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato l'ultimo periodo di vita del danneggiato, successivo all'insorgere della malattia;
- il c.d. "danno morale terminale" o "danno catastrofale", consistente nello stato di sofferenza spirituale sopportato dalla vittima per la lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine.
8.2. Le menzionate voci di danno possono essere liquidate secondo quando prevedono le c.d. "Tabelle milanesi" - cui si farà riferimento nella più recente versione (edizione 2024) - che sono da tempo ritenute valido parametro per la concretizzazione del criterio equitativo di liquidazione previsto dall'art. 1226 c.c , anche al fine di garantire l'uniformità di trattamento delle fattispecie risarcitorie sul territorio nazionale (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19922; Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2022, n. 3482).
8.3. Le Tabelle, in conformità al principio di unitarietà del danno non patrimoniale (espresso fin da Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), assumono a proprio riferimento una definizione onnicomprensiva del c.d. "danno terminale", "tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo "ordinario", da intendersi quindi assorbita" (p. 56). Siffatto pregiudizio presenta, necessariamente, una durata delimitata nel tempo: "la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario". In questa prospettiva, "pur nella ribadita difficoltà di individuare una "regola" che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di "adattamento" se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente - e convenzionalmente - decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza" (pag. 57).
8.4. Quale momento di prima manifestazione della patologia e, quindi, di decorrenza del pregiudizio non patrimoniale patito dal de cuius, può individuarsi la data - valorizzata dalla stessa ricorrente nei propri atti difensivi - di refertazione del primo esame citologico (4 settembre 2012, cfr. all. 04), benché l'effettiva scoperta del mesotelioma appaia invero riconducibile ad un momento successivo (e cioè al referto dell'esame istologico del 19 settembre 2012, in cui si rinviene la prima compiuta diagnosi del mesotelioma, cfr. all. 07). Dal 4 settembre 2012 al 19 febbraio 2013, data del decesso, intercorrono 168 giorni.
8.5. Ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcibile (in particolare nella forma del c.d. "danno morale terminale") occorre, inoltre, considerare l'età avanzata del danneggiato al momento della diagnosi (94 anni), tale da rendere - per la maturità acquisita nel corso dell'esistenza e la presumibile consapevolezza del naturale esaurirsi del proprio ciclo vitale - ragionevolmente meno traumatica la scoperta della patologia e della sua prognosi infausta.
8.6. Tutto ciò premesso, il danno può essere liquidato come segue:
- per i primi 3 giorni, relativamente ai quali le Tabelle prevedono una valutazione puramente equitativa del danno (nel rispetto di un tetto massimo di € 35.247,00), il risarcimento viene determinato in misura pari ad € 15.000,00;
- per i successivi 97 giorni, il danno è liquidato nella misura di cui alle tabelle, pari a complessivi € 62.544,00, non risultando dimostrate (né a dire il vero, specificamente allegate) circostanze a supporto della richiesta "personalizzazione" in aumento dell'importo;
- quanto ai rimanenti 68 giorni - oltre il limite di 100 giorni di durata massima del "danno terminale" - il danno liquidabile corrisponde al danno biologico da inabilità temporanea assoluta (pari ad € 115,00 pro die), per complessivi € 7.820,00, non rivenendosi, neppure in questo caso, i presupposti per operare una "personalizzazione" in aumento del danno, rispetto agli importi tabellari.
8.7. Il danno così liquidato, pari ad € 85.364,00, non è soggetto a rivalutazione, essendo quantificato sulla base di criteri aggiornati al 2024.
8.8. Tale importo deve, invece, essere aumentato degli interessi legali, da calcolarsi previa devalutazione della somma capitale al momento del decesso e successiva applicazione, sull'importo devalutato (corrispondente, nel febbraio 2013, alla somma di € 70.782,75) degli interessi al tasso legale vigente anno per anno (con progressiva rivalutazione dell'importo secondo l'indice ISTAT), fino alla data della presente sentenza (Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26308; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712). Ne risulta un credito per interessi pari ad € 10.355,00.
9. Deve, conseguentemente, accertarsi il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito dal defunto Tenente di Vascello -OMISSIS-, per la somma complessiva di € 95.719,00, a lei spettante iure hereditario.
10. Come rilevato dall'amministrazione resistente, da tale somma devono essere detratti gli emolumenti ad altro titolo già percepiti dalla ricorrente in conseguenza degli stessi fatti cui si correla la pretesa risarcitoria in questa sede azionato.
10.1. Se è vero che - come rappresentato dalla ricorrente nella propria memoria di replica - le somme che il Ministero vorrebbe scomputare dal risarcimento sono state erogate direttamente all'orfana superstite della vittima del dovere, mentre nulla risulta essere stato attribuito al de cuius, deve nondimeno evidenziarsi:
- che tanto l'assegno vitalizio di € 500,00 (oltre rivalutazione), quanto lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (oltre rivalutazione) - corrisposti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 407 del 1998 in combinato disposto con l'art. 1, commi 563-565 della L. n. 266 del 2005 e dell'art. 5 della L. n. 206 del 2004, in combinato disposto con l'art. 2, commi 105-106 della L. n. 244 del 2007 - spettano in via prioritaria allo stesso soggetto danneggiato e, solo in caso di suo decesso, ai familiari superstiti. Gli assegni costituiscono, quindi, poste patrimoniali facenti naturalmente capo al de cuius, sicché l'intervenuta percezione da parte dell'erede (per essere il riconoscimento dello status di vittima del dovere del de cuius intervenuto solo post mortem) non può mutarne natura e funzione;
- che anche la speciale elargizione prevista a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla L. n. 302 del 1990, successivamente estesa a tutte le "vittime del dovere" e soggetti equiparati dall'art. 1, commi 563-565 della L. n. 266 del 2005, appare diretta in primo luogo a ristorare il danno subito dalla vittima primaria (art. 1), spettando ai superstiti solo in caso di suo prematuro decesso (art. 4). La non cumulabilità dell'elargizione di cui trattasi con l'eventuale risarcimento del danno dipendente dagli stessi fatti è, peraltro, espressamente sancita dall'art. 10 della citata legge (cfr. Tar Veneto, sez. I, 4 marzo 2022, n. 394), nel prevedere la detrazione delle somme percepite a titolo di risarcimento dall'ammontare dell'elargizione dovuta (comma 2) e la surroga dello Stato, che abbia già corrisposto la speciale elargizione, nei diritti del beneficiario (comma 3).
- che, in ogni caso, tutte le attribuzioni patrimoniali corrisposte alla ricorrente, pur se di natura indennitaria, rivestono funzione compensativa dei pregiudizi patiti dalla "vittima del dovere" (o, in sua assenza, dai familiari superstiti) in conseguenza dello svolgimento del servizio (circostanza costituente il presupposto oggettivo anche della pretesa risarcitoria azionata in questa sede) e sono state erogate dal medesimo soggetto titolare dell'obbligo risarcitorio (il Ministero della Difesa).
10.2. Sussistono, quindi, le condizioni per ricorrere alla c.d. compensatio lucri cum damno - principio riconosciuto sia dalla Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2018, n. 12565), che dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, A.P., 23 febbraio 2018, n. 1; id., sez. IV, 30 novembre 2020, 7578), indipendentemente dalla natura propriamente "risarcitoria" o solo "indennitaria" delle elargizioni da compensare - rinvenendosi l'unicità della condotta causativa del danno, la riconducibilità delle prestazioni ad uno stesso soggetto passivo (ovvero la "coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio", cfr. Cass. civ., 12565/2018 cit.), la loro identica finalità compensativa della lesione di un medesimo bene giuridico.
10.3. Non osta, invece, alla compensatio l'intervenuta corresponsione delle prestazioni indennitarie a favore di un soggetto diverso dal de cuius (al quale, come detto, le stesse sarebbero spettate in via primaria) trattandosi di evenienza contingente che non altera il carattere compensativo delle erogazioni, né, quindi, giustifica il loro cumulo con il risarcimento del danno (vedi, in questo senso, Cons. Stato, sez. II, 29 febbraio 2024, n. 1973, Cons. Stato, sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363 e Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2022, n. 3476, che hanno operato la compensatio tra le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno iure hereditario e le elargizioni corrisposte ai superstiti della "vittima del dovere").
10.4. In definitiva, "a fronte della sottoposizione del militare a sostanze potenzialmente dannose, possono configurarsi, oltre alla richiesta risarcitoria, diverse iniziative, tra le quali non solo la domanda di equo indennizzo, ma anche quella intesa al conseguimento della "speciale elargizione" prevista per le vittime del dovere, tutte sottoposte ad una specifica ed autonoma disciplina (Cons. Stato, sez. II 9 marzo 2022, n. 1695). I presupposti alla base della speciale elargizione e dell'equo indennizzo, nonché degli assegni vitalizi, sono diversi da quelli posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno, quand'anche in presenza di sovrapponibili fattori originativi (quali l'impiego in area contaminata con sostanze potenzialmente nocive) e di omogenee conseguenze di carattere patologico. Ma le somme complessivamente intese, accomunate dall'identica funzione di reintegrare il danneggiato nella sua sfera giuridica antecedente alla lesione subita per effetto dell'altrui fatto ingiusto, costituiscono il ristoro a favore di quest'ultimo ovvero dei soggetti subentranti allo stesso. La funzione compensativa ora accennata, tipica della responsabilità civile, verrebbe invece snaturata se gli indennizzi ottenuti in ragione del medesimo fatto non venissero considerati, in favore di una concezione punitiva nei confronti del danneggiante estranea all'istituto" (Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2024, n. 6402).
11. Per quanto sopra, risultando documentalmente provata (cfr. all. 03-06 del deposito documentale del Ministero del 6 dicembre 2023), e comunque non contestata, la corresponsione alla ricorrente di importi - € 285.400,00, erogati in unica soluzione a titolo di "speciale indennità", oltre a due assegni vitalizi per complessivi € 2.119,26 mensili, a decorrere dal febbraio 2013 - ampiamente superiori a quanto complessivamente liquidato in questa sede a titolo di risarcimento del danno (€ 95.719,00), la domanda non può trovare accoglimento.
11.1. Il ricorso deve essere, conseguentemente, respinto.
11.2. Per le peculiarità della vicenda, la particolare natura delle posizioni coinvolte e le limitate attività difensive svolte dall'amministrazione, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
