Tipologia: Accordo integrativo del CCNL
Data firma: 3 settembre 2024
Validità: 30.03.2025
Parti: Aicast, Assimprese, Ateca, Aneas, Asso.Pro e Fiadel-Sp
Settori: Servizi, Imprese commerciali e dei servizi
Fonte: cnel.it
Sommario:
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Premessa |
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Art. 97 bis - Misura del contributo all'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato (E.BI.NA.S.P.) |
Accordo integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese commerciali e dei servizi
L'anno 2024, il giorno 3 del mese di settembre 2024 in Napoli, tra Aicast con sede in Napoli in Galleria Angiporto […], Assimprese Italia con sede in Napoli in Piazza Matilde Serao 19 […], Ateca (Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani) con sede in Roma in Viale delle Milizie n. 38 […], Aneas (Associazione Nazionale Esperti e Addetti alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) con sede in Aversa al Viale Europa 314 […], Asso.Pro (Associazione dei Professionisti e Imprenditori) con sede legale in Roma al viale delle Milizie, 38 […] e Fiadel-Sp (Federazione Italiana Autonoma del Settore Privato) con sede in Roma in Via Goito n. 11 […], si è stipulato il seguente accordo integrativo per i dipendenti delle imprese commerciali e dei servizi del 29 marzo 2021 - cod. CNEL: H02R
Premesso
• che il CCNL è tuttora vigente e scadrà in data 30.03.2025;
• che a seguito del messaggio INPS n. 1 399 del 1'8 aprile 2024 con il quale è stato diffuso il nuovo schema di convenzione tra l'INPS e gli Enti Bilaterali si è reso necessario adeguare gli importi per la contribuzione all'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato (E.BI.NA.S.P.) quale organismo designato dalle Parti Sociali firmatarie al rafforzamento della sinergia tra imprese e lavoratori;
• che le Parti Sociali firmatarie, nel confermare gli obiettivi del proprio sistema di bilateralità, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono la specificità del proprio sistema di bilateralità e riaffermano la volontà di dare ad esso maggiore impulso anche attraverso il rafforzamento dei servizi welfare erogati a favore di imprese e lavoratori nel rispetto dei vincoli gestionali e delle risorse disponibili;
• le Parti Sociali firmatarie intendono promuovere e rafforzare l'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato (E.BI.NA.S.P.) quale organismo destinato ad assolvere alle funzioni previste e disciplinate dall'art. 2 lett. h) D.lgs. 276/2003;
tutto ciò premesso, le Parti Sociali firmatarie concordano e sottoscrivono quanto segue:
Il Titolo XLVII è sostituto dal seguente:
"Disciplina della bilateralità."
Art. 97 - Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato
Le Parti stipulanti, al fine di supportare e integrare dal punto di vista applicativo il presente CCNL. indicano l'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato (E.BI.NA.S.P.), costituito dalle parti sottoscrittici, quale organismo associativo che avrà le seguenti finalità:
a) programmare e organizzare relazioni sul quadro economico, assistenziale e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato, sulle forme associative, sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini, rilevazioni sullo sviluppo del settore, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro a fornire alle parti il supporto tecnico necessario sia attraverso l'azione moralizzatrice del settore e sia alla realizzazione degli incontri di informazione.
b) provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente delle informazioni, e necessità professionali formative dei vari settori rappresentati, elaborando proposte di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, in collaborazione con tutti gli Enti competenti finalizzate a creare le condizioni più opportune per lo sviluppo delle iniziative associative a livello territoriale.
c) provvedere al monitoraggio delle attività formative per lo sviluppo e identificazione dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti ad ogni singolo settore.
d) attivare ogni specifica formazione dei lavoratori e dei quadri per il miglioramento operativo delle singole strutture.
e) ricevere ed elaborare ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato, contratti a termine, borse di studio e di ogni altra forma di rapporto formativo finalizzato al lavoro ed alla assistenza fornita.
f) svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori su! luogo di lavoro.
g) svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dall'art. 75 e ss. dlgs, n. 276/2003.
i) attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'ente bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto o indiretto faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando a istituti, consorzi od altri enti previa delibera del Comitato Esecutivo.
Le attività dell'Ente Bilaterale sono disciplinate da uno specifico Regolamento che costituisce parte integrante del presente articolo.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale sono composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacati dei lavoratori subordinati.
L'Ente Bilaterale garantirà una serie di prestazioni quali, tra le altre, l'integrazione del reddito per i periodi di non lavoro e per particolari esigenze sociali quali la malattia, l'infortunio, la maternità, borse di studio ed integrare le prestazioni sanitarie.
L'obiettivo primario è di favorire tutte le iniziative orientate a offrire ai lavoratori un programma di welfare aziendale attraverso la fruizione di beni e servizi al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro.
L'Ente garantirà l'attività di formazione, di aggiornamento e la riqualificazione professionale e provvederà inoltre al coordinamento della contrattazione aziendale nonché delle procedure di certificazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) per il tramite dell'organismo Paritetico Nazionale appositamente designato.
in merito all'apprendistato sarà rimessa all'Ente Bilaterale l'eventuale approvazione dei piani formativi individuali (PFI) allegati e facenti parte integrante dei contratti di apprendistato, in caso di esito positivo, l'Ente Bilaterale provvederà a rilasciare apposito parere di conformità.
