Ministero della Salute |
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MINISTERO DELLA SALUTE |
Al presidente della FNOMCeO |
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Registro-classif: DGPREV II/P/2010/... |
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OGGETTO: |
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Gare di appalto al ribasso per il servizio di sorveglianza sanitaria - Richiesta apertura tavolo tecnico. |
Con riferimento alla richiesta in oggetto, di apertura di un tavolo tecnico, pur manifestando a! riguardo ampia disponibilità, si rappresenta tuttavia che gli aspetti attinenti ai costi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso, riferibili anche ad appalti del servizio di sorveglianza, risultano già chiaramente disciplinati dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008
In particolare nella predisposizione di gare d'appalto il comma 6 del sopra citato articolo dispone che gli enti sono tenuti in ogni caso a valutare che il valore economico sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza e che, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture, tale costo sia congruo rispetto ai valori economici previsti dalla contrattazione collettiva dello specifico settore o , in mancanza . dal contratto collettivo del settore più vicino.
Ne consegue che i compensi dei sanitari che dovranno assicurare il servizio oggetto della gara d'appalto non possono subire ribassi tali da renderli non in linea con i compensi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, con relativa salvaguardia anche del decoro professionale
Altrettanto inequivocabile, a tutela della qualità delle prestazioni, risulta essere la condizione che i protocolli sanitari da applicare nell'ambito della sorveglianza sanitaria sono stabiliti dal medico incaricato di assicurare tale prestazione (sia esso dipendente o collaboratore di una struttura pubblica o privata o libero professionista) in funzione sia dei rischi specifici, sia degli indirizzi scientifici più avanzati, stante al riguardo le previsioni della lettera b del comma 1 dell'articolo 25 del decreto 81/2008.
Ulteriori elementi chiarificatori possono essere tratti anche dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 5/2008 del 8 ottobre 2008.
Tale determinazione, avente come oggetto l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici, con riferimento al ribasso nelle gare d'appalto prevede testualmente che: "Il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigerne dell'Amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato dei un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. "
Da quanto sopra riportato appare evidente che il c.d. "servizio di sorveglianza sanitaria" non può essere oggetto di gare di appalto al ribasso da parte di pubbliche Amministrazioni se non altro per le caratteristiche intrinseche di non standardizzazione del servizio stesso.
Il Direttore dell'Ufficio II |