Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav., 04 ottobre 2024 - Caduta dell'operaio mentre opera alla facciata esterna di un edificio su piattaforma mobile ad elevazione meccanica presa a noleggio


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 ter cpc; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A


nella causa civile iscritta al n. 317/2023 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
ALLIANZ VIVA S.P.A., già AVIVA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dall’Avv. Massimo Lipparini del Foro di Perugia
Appellante principale
E
INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Guglielmo Corsalini, Paola D’Ilio e Manuela Ciccola
Appellato-appellante incidentale
MEMO S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Gianni Baldoni e Giovanni Di Cuia
Appellata-appellante incidentale
C.C., rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Vittorio Bucci ed Andrea Bucciarelli
Appellato
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, già Insurance Public Limited Company, in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti dall’Avv. Piero Novelli
Appellata
Conclusioni come in atti

Fatto


Con ricorso depositato il 16 novembre 2023 Allianz Viva S.p.a. ha impugnato la sentenza del 16 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda avanzata dall’Inail in via di regresso nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, aveva condannato la sola datrice di lavoro Memo S.r.l a pagare all’Istituto le somme erogate in favore del muratore dipendente A.S., rimasto vittima di infortunio in data 25 ottobre 2018, per essere caduto da un’altezza di nove metri circa mentre operava alla facciata esterna di un edificio su piattaforma mobile ad elevazione meccanica presa a noleggio dalla ditta Individuale C.C., a causa dell’improvviso cedimento del cestello elevatore, quindi aveva condannato essa Società a tenere indenne la datrice di lavoro in forza del rapporto assicurativo di garanzia intercorso con quest’ultima. L’appellante ha dedotto l’errore del Tribunale nell’omettere ogni accertamento ed approfondimento istruttorio sui profili di responsabilità della ditta che aveva concesso in noleggio il macchinario elevatore, oltre che sui criteri di quantificazione del credito da rivalsa azionato dall’Inail. In particolare, l’appellante ha criticato la scelta del Tribunale di ravvisare in capo alla datrice di lavoro la responsabilità dell’evento, in relazione ad una non meglio specificata culpa in vigilando, laddove era chiaramente emerso come l’incidente si fosse verificato a causa del cedimento della piattaforma aerea, noleggiata da Memo s.r.l. presso la Ditta C.C., le cui anomale oscillazioni, riferite anche dai testi escussi, ne palesavano il funzionamento difettoso, tenuto conto, oltretutto, che il lavoratore infortunato era stato adeguatamente formato dalla datrice di lavoro, era dotato dell’esperienza e della specifica competenza richieste per svolgere la mansione assegnatagli e che inoltre al medesimo erano stati forniti tutti i dispositivi di protezione individuali, in specie imbracatura di sicurezza e casco, nell’occasione regolarmente indossati, a riprova dell’esatto adempimento dell’obbligo datoriale di vigilanza; l’appellante ha sottolineato che, viceversa, sarebbe stato onere della noleggiatrice ditta C.C., per nulla assolto, dimostrare di avere adeguatamente verificato la corretta funzionalità dell’impianto prima del noleggio, oggettivamente smentita dalla circostanza che il braccio meccanico della piattaforma aerea aveva ceduto improvvisamente; che, peraltro, ad evidenziare la responsabilità del noleggiatore nell’accaduto andava valorizzata la circostanza che costui, immediatamente dopo l’infortunio in oggetto, era intervenuto sul luogo dell’evento e, senza preventiva comunicazione né formale assenso della noleggiante e custode del bene Memo S.r.l., aveva prelevato la piattaforma, impedendo ogni opportuna verifica volta a ricercare la causa dell’evento lesivo occorso al dipendente. Con riferimento alle conseguenze dannose patite dall’infortunato a seguito dell’incidente, l’appellante ha lamentato che la liquidazione dell’indennità non era avvenuta secondo i criteri di legge da parte dell’Inail, che non aveva mai contestato gli esiti della Consulenza Tecnica d’Ufficio redatta dal Dr.S. e posta a base della distinta sentenza resa dal Tribunale di Ancona in favore del lavoratore per il risarcimento del danno differenziale. L’appellante ha, pertanto, insistito per l’accoglimento del gravame in senso conforme alle proprie istanze, anche istruttorie.
L’Inail ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto; in via incidentale ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva condannato, anche in punto di spese di lite, la ditta C.C., da considerarsi responsabile in solido dell’infortunio, quale proprietaria della piattaforma mobile aerea, per aver noleggiato un macchinario pericoloso e difettoso, senza fornire le adeguate istruzioni, quantomeno ai sensi dell’art. 72 e 73 del d.lgs. n. 81/2008 e dell’art. 1218 c.c.
Memo S.r.l. ha aderito in parte all’appello principale, chiedendo in via incidentale la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva considerato che essa utilizzatrice della piattaforma mobile aerea non potesse rispondere di un evento infortunistico originato con ogni probabilità dalla non corretta manutenzione della stessa, ovvero da un problema meccanico in ogni caso imputabile alla ditta proprietaria e noleggiatrice; in merito alla quantificazione del danno risarcibile, ha censurato la immotivata disattenzione del Tribunale per gli esiti della Ctu espletata nel giudizio parallelo pendente avanti il Tribunale di Ancona ad iniziativa del lavoratore danneggiato, sottolineando come il diritto di regresso dell’Inail dovesse limitarsi al complessivo danno risarcibile e non potesse oltrepassare la misura del danno civilistico effettivamente riconosciuto all’infortunato; infine, ha censurato la sentenza nella parte in cui, compensando integralmente le spese di lite rispetto al rapporto processuale con Aviva, aveva omesso di riconoscerne la copertura da parte della propria Compagnia di assicurazione, in forza del rapporto di manleva.
C.C. e Zurich Insurance Europe AG con distinte memorie hanno chiesto il rigetto dei gravami, eccependone, altresì, la decadenza per tardività; la seconda ha, altresì, opposto al primo, ove ritenuta rituale la domanda di manleva avanzata nei propri confronti, tutte le condizioni di polizza e le condizioni generali di contratto valevoli ad escludere la garanzia assicurativa, eccependo l’inammissibilità delle domande avanzate dalle altre parti, carenti di titolarità del rapporto sostanziale.
Allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note sostitutive d’udienza ai sensi dell’art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto


Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività degli appelli incidentali, di cui è documentata in atti la tempestiva proposizione ai sensi dell’art.436 cpc, in seno alla memoria di costituzione depositata nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, in specie sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Nel merito, l’appello principale e gli appelli incidentali, il tenore dei quali ne consente la trattazione congiunta, sono fondati a vanno accolti nei temini di seguito precisati.
Opera, nel caso di specie, il consolidato ed affatto condivisibile principio di elaborazione giurisprudenziale, in forza del quale “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. (per tutte, Cass.,Sez. L, Sent. n.10529 del 23/04/2008).
Muovendo da tali premesse, possono ritenersi pacificamente acquisite al processo, ed in ogni caso non bisognevoli di ulteriore accertamento, le circostanze di fatto dedotte in modo puntuale dall’Inail a sostegno della propria azione, non essendo mai stata posta in discussione l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Memo S.r.l. e il lavoratore A.S., né risultando minimamente contestata la circostanza che quest’ultimo effettivamente abbia subito l’infortunio descritto in ricorso sui luoghi di lavoro e in occasione dell’espletamento di attività lavorativa.
Tanto chiarito, rispetto alla posizione di Memo S.r.l., ed ai riflessi che essa riverbera sul rapporto contrattuale di garanzia assicurativa intercorso con Aviva Italia Spa, ora Allianz Viva S.p.a., la genesi dell’infortunio occorso al dipendente non può non imputarsi anche a responsabilità della parte datoriale, se non altro per il consolidato principio di formazione giurisprudenziale, secondo cui In tema di obblighi di sicurezza del datore di lavoro, nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia - con il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa - ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l'ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso fortuito (Cass.n.5957/2018).
In altri termini, sussiste nel caso di specie a carico della parte datoriale una presunzione di colpa, in quanto essa è, pacificamente, al contempo custode della cosa dal cui utilizzo è derivato il danno al lavoratore; siffatta presunzione scaturisce dalla concorrente applicabilità degli artt.2051 e 2087 cod.civ., che può essere superata solo dalla dimostrazione di ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, ossia dalla prova in positivo dello specifico evento di natura eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere la sequenza causale tra evento lesivo e ambiente lavorativo.
E’, dunque, il rischio della mancata prova, in ordine alla specifica causa - ad oggi rimasta ignota - determinante a suo tempo il distacco e la violenta precipitazione al suolo della piattaforma aerea su cui si trovava il lavoratore, a costituire il titolo della responsabilità datoriale nel caso in esame, senza che a tal fine rilevi l’adeguata formazione impartita al lavoratore, nonché la sua adibizione ad attività coerente con essa, così come non rileva che la piattaforma fosse stata noleggiata da ditta specializzata e da questa consegnata e garantita come funzionante ed in regola con revisione e manutenzione, che il lavoratore infortunato fosse munito di DPI correttamente indossati (caschetto, scarpe da antinfortunistica, guanti, imbragatura e altro) ed infine che la Memo avesse provveduto ad effettuare l’analisi dei rischi nel documento pos. In altri termini, la verifica di carattere generale che la datrice di lavoro avesse rispettato tutti gli obblighi di legge a suo carico non è sufficiente, nel caso di specie, a sollevarla da responsabilità per oggettiva carenza in atti di elementi idonei ad accertare la specifica causa in concreto dotata di autonoma valenza determinante il distacco della piattaforma, tale da interrompere il nesso causale cui si è fatto cenno innanzi.
Va detto, in proposito, che il contegno tenuto immediatamente dopo l’incidente dalla ditta C.C., proprietaria della piattaforma, così come riferito dal teste B..G., ha precluso un giudiziale accertamento positivo in ordine alla causa specifica dell’incidente in oggetto; è emerso, infatti, che, nell’intervallo di tempo occorso per accompagnare l’infortunato al Pronto Soccorso, la noleggiatrice, notiziata dell’accaduto, provvide a rimuovere la piattaforma dal cantiere, rientrandone ante tempus nell’esclusiva disponibilità materiale, quindi ponendo in essere una condotta non soltanto inadempiente agli obblighi assunti fino al termine di scadenza del noleggio, ma altresì contraria ai più elementari principi di correttezza e buona fede nella fase esecutiva del contratto, in quanto evidentemente preordinata ad impedire la tempestiva ispezione del mezzo ed inibire, sulle effettive cause del suo improvviso cedimento, un’indagine che non fosse aprioristicamente viziata dal sospetto di irrimediabile alterazione dei dati informativi da sottoporre al futuro vaglio del consulente.
Tuttavia, non può sottacersi il concorrente profilo di colpa della parte datoriale, ravvisabile nell’avere questa lasciato totalmente incustodito il cantiere edile, e con esso il macchinario incidentato, in aperta violazione non soltanto dei summenzionati obblighi nascenti dall’art. 2051 c.c. bensì anche dello specifico obbligo sancito dall’art. 95 d.lgs.n. 81/2008, in tal modo favorendovi l’ingresso di soggetti non autorizzati e l’asportazione del macchinario in questione. Tale specifico connotato di negligenza, inerente al contegno complessivamente tenuto dalla datrice di lavoro in occasione del sinistro denunciato, vale per sé solo ad ascriverne la responsabilità a culpa in vigilando ed a legittimare anche nei suoi confronti l’azione esperita.
Passando alle censure in tema di quantificazione del danno patito dal lavoratore infortunato ed indennizzato dall’Inail, esse sono affatto generiche e perciò inammissibili.
In particolare, a fronte dell’attestazione sottoscritta dal Dirigente di sede ed inerente all’avvenuta erogazione in favore del lavoratore infortunato di prestazioni per un ammontare complessivo che attualmente ammonta ad euro 177.777,46, è rimasta pressoché incontestata la circostanza che detta somma sia effettivamente entrata nel patrimonio dell’assicurato, laddove parte convenuta si duole unicamente dei criteri di quantificazione adottati dall’Inail, definendoli in maniera aprioristica difformi da quelli adottati in sede di liquidazione del danno c.d. differenziale nel giudizio risarcitorio esperito dal lavoratore nei confronti della parte datoriale, senza tuttavia offrire puntuali argomenti a sostegno dell’assunto che l’Istituto Assicuratore avrebbe erogato determinate somme superiori a quelle spettanti a titolo di prestazioni indennitarie e di rimborso spese documentate, e tralasciando di considerare che l’indennizzo Inail viene liquidato in forza di criteri affatto peculiari e diversi da quelli valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale, così che la menomazione dell'integrità psico-fisica, peraltro valutata in base ad apposite tabelle ministeriali, assume valenza parziale, concorrendo con essa altre specifiche voci di credito incontestatamente spettanti all’assicurato-infortunato in forza del rapporto assicurativo.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui esclude la responsabilità in solido di entrambe le convenute in primo grado, che saranno tenute indenni dalle rispettive compagnie assicuratrici chiamate in causa, considerato che sulla piena operatività della garanzia elevata ad oggetto di ciascuna delle polizze non sono state sollevate eccezioni specifiche; la garanzia assicurativa coprirà anche le spese processuali come di seguito liquidate.
In onore al principio della soccombenza, le spese di lite dell’intero giudizio vanno poste a carico di tutte le parti convenute in primo grado e si liquidano in dispositivo in favore dell’Inail
 

P.Q.M.


La Corte così provvede: 1) accoglie l’appello principale e gli appelli incidentali per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Memo S.r.l. e C.C. in solido al pagamento in favore dell’Inail della somma di euro 177.777,46, oltre accessori di legge; 2) condanna Memo S.r.l. e C.C. in solido al pagamento in favore dell’Inail delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura già liquidata nella sentenza impugnata per il primo grado ed in complessivi euro 10.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge; 3) dispone che Memo S.r.l. e la Ditta C.C. siano tenute indenni rispettivamente da Allianz Viva S.p.a. e Zurich Insurance Europe AG rispetto a tutto quanto dalle stesse dovuto all’Inail ai titoli suddetti; compensa le spese di lite rispetto ai rapporti processuali instaurati tra le originarie convenute e le chiamate in causa
Ancona, 4 ottobre 2024