PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI CONCESSIONI E APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI e CLAUSOLA SOCIALE
TRA:
Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia, nella persona del Sindaco pro tempore Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco
E
C.G.I.L. Metropolitana e Provinciale Bari in persona di Bucci Maria Luigia - Segretaria Generale
U.S.T. C.I.S.L. Bari in persona di Giuseppe Boccuzzi - Segretario Generale
U.I.L. Puglia - Bari in persona di Arturo Minervini - Segretario Generale
20 febbraio 2018
Con il presente protocollo le parti firmatarie intendono collaborare attivamente affinchè nella gestione delle concessioni e degli appalti pubblici e servizi siano raggiunti obiettivi che si rivelino efficaci a contrastare l'utilizzo del lavoro nero e qualsiasi forma di lavoro irregolare e illegalità diffuse. L'obiettivo che si intende perseguire è quello dell'applicazione, unitamente alla legislazione del lavoro, dei diritti Contrattuali rivenienti dalla contrattazione collettiva sottoscritte dalle OO.SS. comparativamente rappresentative e la contrattazione integrativa della Provincia di Bat e Bari qualora esistenti, nonché dei successivi rinnovi ,al fine di garantire altresì la tenuta dei livelli qualitativi del lavoro; tenendone conto sia nella costruzione della base d'asta della stazione appaltante sia, nel rispetto della sua applicazione come requisito del soggetto contraente, con riguardo al l'obbligo di revisione periodica del prezzo, alfine di:
1) soddisfare le esigenze specifiche di pubblica utilità
2) conseguire livelli di sviluppo compatibili con l'ambiente
3) creare nuovi posti di lavoro
4) conservare i posti di lavoro esistenti e i diritti contrattuali
5) offrire opportunità di esplicazione del saper fare impresa sui versanti della organizzazione e della innovazione tecnologica
Le parti riconoscono che l'effettivo raggiungimento di tali obiettivi sarà conseguito più efficacemente con la introduzione di misure di contrasto alla corruzione ed in generale alla illegalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme vigenti.
In particolare prendono atto delle indicazioni del nuovo codice degli appalti (approvato con decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016) e delle modifiche intervenute con il dlgs n.56 del 19/4/2017 individuato in prosieguo con il termine codice, relative:
1) alla semplificazione, alla trasparenza ed alla accelerazione delle procedure di gara nel contesto di legalità definito dalla legislazione in vigore
2) alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro
3) al subappalto
4) alla puntuale applicazione delle disposizioni del codice prescrittive del metodo di aggiudicazione dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)
5) al rating di legalità
6) alla White List.
A queste indicazioni aggiungono le seguenti prescrizioni.
1) regolamentazione del c.d. "management risk la P.A. dovrà analizzare i fattori di rischio corruzione in senso lato , relativi alle singole fasi delle procedure di concessione e/o di appalto nelle varie tipologie di aggiudicazione e affidamento , con individuazione delle contromisure necessarie ; in tal modo si potrà ridurre il rischio corruzione , non lasciando solo il responsabile del procedimento , che dovrà essere messo in condizione di conoscere ex ante puntuali norme di comportamento a cui attenersi.
2) intensificazione da parte della P.A. del controllo per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a salvaguardia della salute e della incolumità dei lavoratori per l'intera durata della esecuzione del contratto, con adozione di apposito atto di concertazione coinvolgente il responsabile del procedimento, il responsabile aziendale della sicurezza, il dirigente di settore, il direttore dei lavori, il direttore di cantiere, nonché con previsione specifica, per le costruzioni, di tutte le forme di coinvolgimento del sistema bilaterale.
3) prevedere nel bando o nell'avviso di gara per l'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore al limite previsto dall'articolo 35 del codice il diritto del committente di esprimere il proprio gradimento su ogni eventuale subappaltatore, in ordine alla sua idoneità tecnico-funzionale e alla sua affidabilità economica e imprenditoriale.
4) previsione di criteri o linee guida che per fattispecie predeterminate specifichino se debba trovare applicazione la normativa dello statuto delle imprese (ex arti. 13 comma 2 lettera a della legge 11 novembre 2011 n.180) e dell'art. 51 comma 1 del codice sul favor a micro, piccola, media impresa, ovvero la normativa dell'art.35 comma 6 del codice, che sancisce il divieto di frazionamento artificioso dei contratti
5) incentivazione della regolarità del lavoro da parte delle stazioni appaltanti; a riguardo da un canto il d.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) richiamato dall'art.105 comma 16 del codice sarà strumento di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dall'altro si mirerà a raggiungere l'obiettivo di evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti. L'appaltatore e/o il subappaltatore si impegneranno ad utilizzare lavoratori non collegati ad organizzazioni criminali; preliminarmente, rispetto all'inizio effettivo delle attività di lavoro forniranno alla stazione appaltante l'elenco dei lavoratori da impiegare e la stazione appaltante potrà attivarsi, previa assunzione di informazioni da organi di sicurezza locali e/o nazionali, se ritenuto necessario, per verificare la sussistenza o meno di controindicazioni sui lavoratori comunicati; delle controindicazioni emerse sarà data notizia sollecita all'appaltatore ed al subappaltatore per la determinazione degli effetti previsti dalla normativa vigente; Inoltre negli appalti di servizi per i quali opera la clausola sociale, sempre allo scopo di evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, sei mesi prima della scadenza dei contratti incorso, la stazione appaltante dovrà acquisire gli elenchi dei lavoratori in servizio effettivo presso l'appaltatore.
6) Nei bandi devono essere esplicitamente previsti quanto richiamato dalla legge Regionale 28/2006 in materia di lotta e contrasto al lavoro nero e dalla legge Nazionale 199/2016.
7) Il Comune di Ruvo di Puglia introdurrà apposita clausola nei capitolati di appalto o di autorizzazione al subappalto che preveda nei lavori edili e nei cantieri edili, per le lavorazioni elencate dal C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritto dalle OO.SS.LL. comparativamente più rappresentative, l'applicazione esclusiva dello stesso C.C.N.L. dell'edilizia e relativo contratto integrativo territoriale firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi anche ai sensi e per gli effetti di quanto affermato da ultimo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare 14775 del 26.07.2016.
8) Il Comune di Ruvo di Puglia introdurrà apposita clausola nei capitolati di appalto o di autorizzazione al subappalto che preveda nei cantieri edili, nel rispetto delle norme in materia, l'accesso dei tecnici del CPT Puglia Centrale per poter svolgere e/o coordinare la necessaria attività di consulenza per la sicurezza e prevenzione nei cantieri e degli RLST per lo svolgimento delle attività loro demandate delle disposizioni di legge e di accordi vigenti.
9) previsione nei bandi, avvisi, inviti alle gare, per gli appalti e contratti ex art.35 e 36 del digs.56 /2017 art.50 relativo all'inserimento delle clausole sociali, al fine del consolidamento e stabilità occupazionale del personale già impegnato nei precedenti appalti e l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e dei corrispondenti contratti di 2° livello.
Nei bandi tale previsione deve recepire altresì quanto previsto dal Regolamento Regionale n.31 del 27/9/2009 della Regione Puglia, che garantisce ai lavoratori la continuità di lavoro e il riassorbimento delle unità lavorative impegnate nei precedenti appalti, senza periodo di prova. Qualora ai dipendenti dell'appaltatore subentrante si applichi lo stesso contratto collettivo nazionale di categoria dell'appaltatore sostituito per le medesime attività oggetto dell'appalti, per l'individuazione dei contratti si richiama la disposizione del comma 4 dell'art. 30 del nuovo codice degli appalti da applicare anche alle imprese con sede all'estero (tale indicazione va inserita nei bandi) e della clausola sociale prevista dalla Regione Puglia.
10) considerazione nella programmazione degli appalti e/o concessioni di servizi dell'istituto degli appalti - concessioni riservati, secondo la disposizione dell'art. 112 del codice.
11) quando si procede con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, impegno della stazione appaltante a valutare il riconoscimento di premialità specifiche alle offerte che prevedono le assunzioni o mantenimento in servizio come lavoratori di soggetti disabili e/o svantaggiati, individuati dal comma 2 dell'art. 112 del codice, con effettivo relativo utilizzo, ove compatibile con l'oggetto dei lavori appaltati e/o della concessione
12) assicurazione di leale concorrenza e pari opportunità a tutti partecipanti alle gare nella fase di individuazione del contraente
13) garanzia di esecuzione corretta della concessione e/o dell'appalto aggiudicato, con sottoscrizione dalla stazione appaltante e dalla impresa aggiudicatrice, di patto di integrità; il patto deve contenere obbligazione reciproca di concedente - concessionario e/o di appaltante - appaltatore di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, con espresso impegno anticorruzione, nonché a non offrire, accettare, richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio, sia direttamente sia indirettamente; il documento va sottoscritto anche dal dirigente o dai dirigenti della PA preposti ai relativi controlli con possibilità di previsione per il concessionario o appaltatore di individuate premialità o sanzioni, in caso - nell'ordine - di rispetto del patto e di esecuzione puntuale del contratto o di mancato rispetto degli impegni assunti; il personale della PA preposto ai contratti è impegnato ad eseguire i controlli necessari e a condividere con le imprese la ratio del patto di integrità (di qui la giustificazione della sottoscrizione bilaterale del patto); con la condivisione delle forme di controllo e l'assunzione bilaterale di responsabilità si mira a rafforzare la cultura della buona amministrazione, a sostenere il senso del giusto comportamento e della giusta procedura.
14) individuazione di soluzioni alternative alle gare al minor prezzo (previste dal co. 4 dell'art. 95 del codice) senza l'esclusione automatica ed il meccanismo antiturbativa (di cui ai co. 2 e 8 dell'art. 97 dello stesso codice) per l'aggiudicazione di concessioni e/o appalti di lavori o di forniture, servizi d'importo inferiore alle soglie rispettive, valutando la fattibilità, ai sensi di legge, delle soluzioni di:
optare per il metodo di gara dell'OEPV in presenza di opera, servizio, fornitura che, nonostante il corrispettivo non elevato (entro 2 milioni di euro per i lavori e 221.000 euro per i servizi e le forniture) richieda nella esecuzione capacità particolari, per notevole contenuto tecnologico e/o di innovazione
utilizzare il metodo del minor prezzo con l'esclusione automatica ed il meccanismo antiturbativa di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 97 del codice, per l'aggiudicazione dei contratti sottosoglia, riguardanti opere, servizi, forniture non aventi le caratteristiche di tecnologia e innovazione su menzionate
15) nelle ipotesi per le quali la normativa in vigore permette l'affidamento diretto e/o la procedura negoziata, predisposizione da parte della PA di un meccanismo, auspicabilmente concertato con le categorie imprenditoriali interessate, di individuazione dei concessionari e/o appaltatori che, pur salvaguardando le esigenze di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa, consenta, a parità di condizioni, un'equa distribuzione degli appalti e, possibilmente, la rotazione delle aziende potenzialmente interessate. Le parti si danno atto, comunque, che l'attuazione di questo punto richiede l'emanazione di un apposito regolamento e quindi potrà essere attuato, nei tempi tecnici necessari, mediante apposita delibera del Consiglio comunale.
16) per le concessioni e/o gli appalti richiedenti consegne sotto riserva di legge e relativi a settori sensibili, a rischio di infiltrazione mafioso, individuati da DPCM del 18 aprile 2013 (noli a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti, guardianie, ecc.), previsione della iscrizione delle imprese nelle white list della competente Prefettura, come condizione delle consegne.
17) In caso di inadempienze contrattuali da parte delle aziende, gli enti Appaltanti in base alle previsioni del Codice Civile e delle norme vigenti si impegnano a rispondere in solido nei confronti dei lavoratori, bloccando lo Stato avanzamento dei lavori e sostituirsi alle inadempienze dell'appaltante secondo l'art.1676 del c.p.c. e art.29 comma 2 del dlgs 276/2003 e della legge n.49 del 20 Aprile 2017 pubblicato sul burp n.94 del 22/4/2017 che espressamente prevede:
"Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori I trattamenti retributivi comprese le quote di tfr nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e tenuto ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobligato secondo le regole generali.
18) Al fine di allargare la base occupazionale o in caso di manodopera aggiuntiva una volta assolto l'obbligo della clausola sociale di occupazione dei lavoratori già impegnati nel precedente appalto, i bandi devono prevedere l'assunzione prioritaria di quote di lavoratori iscritti come disoccupati nei CPI e di lavoratori iscritti nelle liste delle categorie protette Nei bandi di gara l'A.C. si impegna ad inserire criteri di premialità attraverso punteggi per le aziende che si impegnano ad assorbire manodopera aggiuntiva particolarmente svantaggiata.
19) L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei bandi e nei contratti di appalto apposite clausole che le consentano di effettuare senza preavviso ispezioni nei luoghi di lavoro dove si svolge l'attività di concessionari o appaltatori alfine di verificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le sue condizioni di sicurezza e il trattamento praticato nei confronti dei lavoratori.
20) Nei bandi salvo le disposizioni contrattuali previste dalla Contrattazione collettiva firmata dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello Nazionale, in materia di Contratti a tempo determinato e previste nell'esecuzione di opere e servizi, vanno espressamente previsti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escludendo prestazioni parasubordinate, forme di lavoro occasionale o comunque precario.
21) Qualora l'impresa aggiudicatario sia una cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi, i regolamenti delle cooperative in materia non devono essere in contrasto con le normative e la legislazione del lavoro in materia di rapporti di lavoro e criteri che definiscono la subordinazione dei rapporti di lavoro.
Il presente protocollo ha validità triennale; le parti sottoscrittrici stabiliscono che entro tre mesi dalla scadenza di validità del protocollo si deciderà se confermarlo o meno oppure di provvedere, eventualmente, a modifiche delle prescrizioni; le stesse parti si impegnano altresì ad incontrarsi prima della predisposizione dei relative bandi per una condivisione delle clausole sottoscritte con il presente Patto per la legalità e con periodicità semestrale per la verifica del grado di attuazione e dei risultati conseguiti.
Il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia e Cgil Cisl Uil provinciali si impegnano a rendere operativo il protocollo anche per le società e gli organismi partecipati.
Ruvo di Puglia ________2018
