Tipologia: Accordo
Data firma: 29 giugno 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti: Calzaturificio Del Gruppo e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, RSU
Settori: Tessili-Calzature, Calzaturificio Del Gruppo
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
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Premessa |
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6) Diritti sindacali |
Addì 29 giugno 2009, presso lo stabilimento della società Calzaturificio Del Gruppo srl, con sede legale in via Edison, 10 - Parabiago (MI) e stabilimento in via Adige, 35 - Canegrate (MI) la società Calzaturifìcio Del Gruppo srl […] e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Femca Cisl Legnano Magenta e Filtea Cgil Ticino Olona […], con la partecipazione della RSU […]
Premesso
che nel mese di novembre ultimo scorso è stata presentata dagli organismi sindacali alla Direzione aziendale una piattaforma rivendicativa per la definizione di un contratto aziendale, integrativo del vigente CCNL per gli addetti dell’industria calzaturiera;
- che le Parti hanno conseguentemente avviato la contrattazione aziendale nello spirito di quanto previsto dall’art. 8, del vigente CCNL;
- che in applicazione dell’art. 9 del CCNL, in riferimento al sistema informativo per il livello aziendale, la presente intesa è il portato di una riconferma della filosofia aziendale che da sempre ha valorizzato la produttività e la partecipazione agli obiettivi e di un confronto partecipativo che ha visto le Parti incontrarsi a più riprese, nel corso dell’anno 2009, in un percorso incentratosi sulla condivisione di conoscenze ed informazioni in materia di condizioni produttive ed occupazionali della società, di andamento economico-gestionale, sia con riferimento al recente passato che alle prospettive di medio periodo, d’investimenti realizzati e di politiche programmatiche future, elementi questi, utili per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale di natura economica;
che la presente intesa è il frutto di un confronto partecipativo in cui le Parti riconoscono che l’andamento economico-gestionale della Società per l’anno 2009, tenuto altresì in considerazione il quadro occupazionale complessivo, è calibrato per una produzione aziendale interna giornaliera consona agli obiettivi predisposti dall’azienda;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
1) Premessa
La premessa è parte integrante della presente intesa.
2) Informativa
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Femca-Cisl Legnano Magenta e Filtea Cgil Ticino Olona, unitamente alla RSU dichiarano di aver ricevuto dall’azienda ampie e globali informazioni sulla situazione generale ed economica dei mercati e sulle prospettive produttive ed occupazionali della società, nel breve-medio periodo.
L’azienda, nel ribadire che trovasi ad operare in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato da un clima di incertezza ed instabilità, conferma che sono, ad oggi, in corso considerevoli investimenti tesi ad incrementare gli attuali assetti produttivi ed occupazionali. L’azienda ribadisce, inoltre, che sulla base degli attuali elementi di valutazione e di previsione, i processi produttivi avverranno nel consolidamento, nel breve - medio periodo, elemento di sviluppo. Conseguentemente non è prevista esternalizzazione e delocalizzazione, fuori distretto, di produzione interna, mentre continuerà, sulla base delle convenienze e dello sviluppo di mercato, di attingere produzioni aggiuntive e necessarie per il soddisfacimento della clientela.
3) Investimenti
L’azienda si impegna a fornire, in apposito incontro con gli organismi sindacali, dati ed informazioni su eventuali investimenti, già deliberati dagli organi sociali, che si dovessero realizzare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel corso di vigenza del presente accordo.
4) Codice di condotta
L’azienda, in coerenza con i principi ispiratori del codice di condotta di cui al vigente CCNL, laddove pervenisse alla decisione di produrre in siti produttivi esteri, assicura il proprio impegno all’osservanza delle norme del citato codice di condotta, sempre chè l’osservanza di esse sia compatibile, attuabile e armonizzabile con le norme di diritto comunitario ed internazionale disciplinanti i contratti di fornitura e di approvvigionamento nonché con i rapporti contrattuali da instaurarsi con i soggetti interessati.
6) Diritti sindacali
L’azienda porrà a disposizione dei lavoratori, per le assemblee, un idoneo spazio all’interno dell’unita produttiva. Sarà, inoltre, su richiesta, messo a disposizione un locale per le attività della RSU.
8) Orario di lavoro
L’azienda a partire dal 1° luglio 2009 concederà a tutti i dipendenti una pausa retribuita di 10 minuti al mattino e 10 minuti al pomeriggio, circa ogni due ore lavorative.
Saranno istituiti tre turni di pausa indicati in bacheca ai quali il personale dovrà attenersi.
