Tipologia: Rinnovo CCNL
Data firma: 4 ottobre 2024
Validità: 01.11.2024 - 31.10.2027
Parti: Confimprenditori e Usil
Settori: Commercio, Servizi, Terziario e Turismo
Fonte: cnel.it
Sommario:
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Proprietà intellettuale riservata |
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Titolo VI Vicende del rapporto di lavoro |
Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende che operano nel settore Commerciale e dei Servizi, Terziario e Turismo
Il giorno 04 del mese di Ottobre dell'anno 2024, in Roma presso la sede Usil in Via Lungotevere dei Mellini 44, le sotto indicate organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, a seguito delle trattative nazionali intraprese si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende che operano nel settore Commerciale e dei Servizi, Terziario e Turismo. All'atto della stipula sono presenti:
Per le Associazioni dei Lavoratori: Usil - Unione Sindacati Lavoratori […] e per le Associazioni dei Datori di Lavoro: Confimprenditori - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti […]
Viene sottoscritto il presente CCNL per del settore commerciale e dei servizi, del terziario, del settore turismo costituito da n. 104 articoli e n. 2 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentati di tutte le organizzazioni sindacali.
Roma, 04.10.2024
Titolo I Ambito di applicazione, durata ed efficacia del contratto
1. Sfera di Applicazione
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra tutte le aziende operanti nel settore commerciale e dei servizi, ivi comprese le aree Innovazione, Consulenza, Informatica, del terziario, del settore turismo ed il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro tra tutte tra tutte le aziende del settore commerciale e dei servizi, del terziario, del settore turismo, qui di seguito specificati a titolo esemplificativo e non già esaustivo, ed i loro dipendenti a tempo determinato ed indeterminato.
a) Alimentazione:
1. commercio all'ingrosso di generi alimentari;
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5. importatori e torrefattoci di caffè;
6. commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7. commercio all'ingrosso e al minuto di cercali, legumi e foraggi;
8. commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
9. commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
11. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12. commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13. commercio all'ingresso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14. commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese;
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15. commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate c di ghiaccio;
16. commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
b) Fiori, piante e affini:
1. commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d'uso e prodotti industriali.
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia c cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli pcr pelletteria c varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
7. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatoci di impianti;
8. giocattoli, negozi d'arte antica c moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
9. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11. francobolli per collezione;
12. mobili, mobili e macchine per ufficio;
13. macchine per cucire;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere {compreso il petrolio agricolo);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19. imprese di riscaldamento;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi c pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21. tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
22. prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
23. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24. legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
25. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27. commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti (di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero:
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privali;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone:
1. imprese di leasing;
2. recupero crediti, factoring;
3. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
5. servizi di revisione contabile, auditing;
6. servizi di gestione c amministrazione del personale;
7. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, cali center;
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11. agenzie di relazioni pubbliche;
12. agenzie di informazioni commerciali;
13. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
14. servizi dì ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16. agenzie pubblicitarie;
17. concessionarie di pubblicità;
18. aziende di pubblicità;
19. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20. promozione vendite;
21. agenzie fotografiche;
22. uffici residences;
23. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24. intermediazione merceologica;
25. recupero c risanamento ambiente;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27. aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28. autorimesse e autoriparatori non artigianali;
29. società di carte di credito;
30. uffici cambi extrabancari;
31. servizi fiduciari e finanziari;
32. buying office;
33. agenzie di brokeraggio;
34. attività di garanzia collettiva fidi;
35. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36. agenzie di operazioni doganali;
37. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38. servizi di traduzioni e interpretariato;
39. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40. vendita di multiproprietà;
41. agenzie pratiche auto;
42. autoscuole;
43. agenzie di servizi matrimoniali;
44. agenzie investigative
45. agenzie di scommesse;
46. servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
47. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49. agenzie di intermediazione;
50. agenzie di ricerca e selezione del personale;
51. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
53. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54. altri servizi alle persone.
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni c locande; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschette rie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelali e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da balio c similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatoci dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti Sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
h) parchi a tema.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo, tour operatore network di agenzie di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) Porti ed approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) Rifugi alpini
Il presente CCNL si applica anche ai lavoratori di nazionalità straniera.
6. Norme aziendali
Oltre che alle norme del presente CCNL, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso in virtù del presente contratto.
Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o con altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
16. Visita medica
All'atto dell'assunzione e/o successivamente l'azienda ha la facoltà di sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto delle disposizioni normative di cui al Testo Unico in materia di Sicurezza D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Il lavoratore potrò, altresì, essere sottoposto a visita medica qualora contesti l’idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni.
19. Contratto a tempo parziale (part-time)
[…]
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi -cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata a.r.. oppure tramite pec.
Possono avanzare richiesta di part-time temporaneo i lavoratori:
- affetti da patologia oncologica con ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita), previo accertamento delle condizioni di salute da parte dalla Commissione Medica della ASL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale;
- che assistano persona convivente malata o anziana, legata da vincoli di parentela, divenuta non più autosufficiente;
- che assistano figlio minore convivente portatore di handicap.
Ai lavoratori che terminali il periodo massimo facciano richiesta di passaggio definitivo all'orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell'impresa lo consentano.
[…]
20. Contratto a Termine
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro viene fissalo nel 20% del personale assunto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
[…]
L'apposizione del termine al contratto dovrà risultare da atto scritto e dunque dovrà essere espressamente indicato nel contratto stipulato per iscritto tra il datore di lavoro c il lavoratore.
[…]
Se i lavoratori complessivamente impiegati sono 5 o meno è sempre possibile stipulare almeno un contratto a tempo determinato.
[…]
22. Apprendistato
Le Parti convengono che il contratto di apprendistato rappresenta uno strumento privilegiato di ingesso nel mondo del lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani e a costituire professionalità da inserire nell'azienda.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali c tecnico professionali.
Cori tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti nonché giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro con 10 o più dipendenti potrà assumere, anche per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro, non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti il rapporto numerico sarà quello di 1/1 e, pertanto, non si potrà superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta contenente le seguenti 'indicazione:
- la prestazione oggetto del contratto, con specificazione delle mansioni affidate;
- il periodo di prova;
- il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale;
- ogni altra indicazione contrattuale utile.
L'assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova ai sensi dell'art. 17 del presente CCNL, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso. Compiuto il periodo di prova l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Per la disciplina delle ferie trova applicazione l'art. 42 ("Ferie") del presente CCNL.
In caso di sospensione del rapporto di apprendistato per periodi superiori a 30 giorni per malattia, infortunio sul lavoro o altre cause di sospensione involontaria, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova data di scadenza del contratto di apprendistato.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti di legge e contrattuali.
Qualora, al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli 2, 3, 4, 5 e la durata massima è fissata in 36 mesi.
L’apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, al trattamento normativo dei lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell’orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria dell'apprendista.
Le parti stabiliscono di utilizzare uno schema di piano che, oltre ad individuare i contraenti le parti, tenga conto delle esperienze formative, degli aspetti normativi che interessano lo specifico rapporto, l'individuazione di un tutor ed i contenuti formativi. Per quanto sopra si rimanda integralmente al Piano Formativo (Allegato A).
Nei confronti di ciascun apprendista l'Azienda dovrà erogare una formazione congrua, interna a esterna all'azienda, comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, di 120 ore annue retribuite, intese come annue medie, finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale prevista, ridotte ad 80 ore annue ove l’apprendista sia in possesso di titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, action learning, visite aziendali. L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'Azienda, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D. Lgs. 167/2011, come da ultimo modificato dalla L.78/2014.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda.
Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente CCNL in materia di apprendistato si rimanda alla normativa vigente in materia.
23. Tirocini Formativi
Il Tirocinio Formativo consiste in un periodo di formazione realizzata attraverso l'inserimento del tirocinante (detto anche "stagista") all'interno del mondo produttivo con la finalità di consentire al tirocinante di conseguire competenze pratiche non acquisibili attraverso il solo studio teorico.
Il Tirocinio e un periodo di orientamento al lavoro e formazione che non configura un rapporto di lavoro.
Si distinguono le seguenti tipologie di Tirocini:
A) Tirocini Formativi e di Orientamento
Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.
La durata non può essere superiore a 6 mesi.
B) Tirocini di inserimento /reinserimenio al lavoro
Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento al mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia è attivabile anche in favore di lavoratori sospesi in regime di Cassa Integrazione sulla base di specifici accordi locali.
La durata non può essere superiore a 12 mesi.
C) Tirocini di orientamento e Formazione o di inserimento/reinserimento in favore, di disabili di cui all'art.11 comma 1, dello L.68/99, persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
La durata non può essere superiore a 12 mesi. Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.
La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.
La determinazione del numero di Tirocini attivabili contemporaneamente è demandata alle discipline delle singole Regioni e Province Autonome.
In assenza di definizione di tali discipline, trovano applicazione i limiti numerici di seguito indicali:
Numero dipendenti assunti a Tempo Indeterminato Numero massimo di tirocinanti nell'unità Produttiva
Fino a 5 1
Tra 5 e 20 2
Più di 20 Fino al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato contemporaneamente, con arrotondamento dell'unità superiore
Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente CCNL in materia di Tirocini si rimanda alla normativa vigente in materia e si fa espresso rimando alle Linee Guida del 23 gennaio 2013 elaborate dalla Conferenza Stato Regioni e Province autonome.
24. Somministrazione di Lavoro
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle disposizioni legislative vigenti.
Nella specie, il contralto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 276/03, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte presso l'Albo del Ministero del Lavoro nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche.
Il Contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che comprendono l'obbligo della torma scritta (ad substantiam). In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'Utilizzatore.
Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal presente CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste, il lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell'Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dalla data di costituzione.
[…]
L'utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 20 % annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Le imprese utilizzatrici sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
Ai sensi dell'art. 20, comma 5 del D.Lgs 276/2003 la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato è vietata:
[…]
• da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Le imprese utilizzatrici sono tenute altresì a comunicare alle RSU o alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'Utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b) ogni anno, entro il 31 gennaio, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati (Allegato A).
25. Lavoro a chiamata
[…]
Il contratto di lavoro a chiamata deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
[…]
6. forme e modalità con le quali il datore di lavoro è autorizzato a richiedere l’esecuzione della prestazione Lavorativa;
[…]
9. le misure di sicurezza adottate nel campo lavorativo.
È espressamente vietato il ricorso al lavoro intermittente nei seguenti casi:
[…]
• nelle aziende che non hanno provveduto alla valutazione dei rischi in base alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
26. Telelavoro
Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici.
Il telelavoro consegue ad un accordo consensuale fra datore di lavoro e lavoratore, perfezionabile sia all'atto dell'assunzione che in fase successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il rifiuto del lavoratore all'offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle condizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.
La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per I effettuazione della prestazione, cosi come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle, relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
Nel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto.
Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell'impresa definire con il dipendente il rientro presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi, previa informativa alle RSU, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale.
In particolare, al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell'orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell'erario di lavoro settimanale, al lavoro straordinario, al riposo giornaliero e alle pause, al lavoro notturno.
Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i regolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa previsione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; detta verifica deve essere specificamente orientata all'esigenza di assicurare un uguale trattamento economico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della stessa categoria.
I telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per un lavoratore comparabile che svolge la sua attività nei locali dell'impresa.
Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili.
In tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvedere a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione lavoro percento proprio c/o per terzi.
Le Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, cosi come individuate nel presente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza dal presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.
Titolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
27. Orario di lavoro
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, con esclusione del tempo impiegato per recarsi a lavoro nonché il tempo intercorrente tra una prestazione lavorativa ed un'altra da quei lavoratori che per natura intrinseca del loro lavoro, per luogo di svolgimento della prestazione, per propria scelta ludico/ricreativa decidono di trascorrere il loro tempo libero utilizzando le strutture ricettive e/o alberghiere c/o sportive e/o ricreative del committente e/o del datore di lavoro.
L'orario normale di lavoro per la generalità dei lavoratori è fissato in 40 ore settimanali, distribuito di norma su 5 o 6 giornate lavorative.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Le Parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.
È rimessa alla contrattazione tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali l'individuazione di soluzioni idonee sotto il profilo dell'efficienza dell'azienda e tenendo conto dell'interesse dei lavoratori, in ordine all'adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell'orario di lavoro.
28. Orario di lavoro dei Turnisti
L'orario normale dei lavoratori turnisti vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
29. Orario di lavoro dei minori
L'orario di lavoro dei soggetti minori di età c disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia.
30. Pause
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa giornaliera è normalmente prevista nell'articolazione degli orari di lavoro definiti in sede aziendale.
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro.
31. Lavoro discontinuo o di attesa
Sono discontinui i lavoratori che svolgono attività che non richiedono un impegno continuativo di lavoro nonché i lavoratori che svolgono attività di semplice attesa o custodia elencate nel Regio Decreto 06 dicembre 1923, n. 2657.
Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia la durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 45 ore settimanali.
32. Lavoro ordinario notturno
È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata tra le ore 23.00 e le 06.00.
[…]
35. Riposi Giornalieri
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.
36. Riposi settimanali
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumularsi con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo precedente.
Qualora per esigenze aziendali il lavoratore presti attività lavorativa nella giornata di domenica, il lavoratore che ne è richiesto è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo, sempre per 24 ore consecutive, in altra giornata della successiva settimana.
In particolare, il riposo di 24 ore può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica per le attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevati della collettività.
In casi da considerarsi eccezionali, nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione verrà retribuito come lavoro straordinario festivo con le modalità previste dal primo comma dell'art. 38 del presente CCNL.
Fanno eccezione a quanto disposto nel precedente comma le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale nonché le attività lavorative caratterizzate da periodi di lavoro frazionati nel corso della giornata lavorativa.
37. Lavoro straordinario
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre r limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNL.
È facoltà del datore di lavoro richiedere lo svolgimento di ore di straordinario a carattere individuale nel limite di 180 ore annue. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili, strettamente connesse alla regolarità dei servizi prestati dall'Azienda, nonché per far fronte a necessità tecnico-gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
[…]
42. Ferie
[…]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la monetizzazione delle stesse, salvo nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.
[…]
Titolo VIII Norme comportamentali e disciplinari
63. Assenze
Il lavoratore non può abbandonare il proprio posto di lavoro senza la preventiva autorizzazione del datore.
Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro qualora lo stesso non abbia potuto darne preventivo avvertimento - deve comunicare e giustificare, se richiesto, all'azienda l'assenza entro le prime due ore della mattina del primo giorno di assenza stessa, salvo casi di forza maggiore.
64. Vestiario
Il lavoratore è tenuto al decoro della propria persona anche in funzione dell'attività svolta.
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali diviso o indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico sanitario, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[…]
65. Doveri del Lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti allo svolgimento delle mansioni affidategli e, in particolare deve:
a) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle eventuali formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
b) svolgere le mansioni affidategli con diligenza, nel rispetto delle disposizioni del presente contratto e delle istruzioni ricevute da parte dei propri superiori gerarchici;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni che l'azienda deve portare a sua conoscenza, nonché quelle emanate al riguardo dall'azienda medesima;
[…]
g) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
i) astenersi da comportamenti comunque lesivi della dignità e libertà della persona nonché della dignità e libertà sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori in conformità ai principi contenuti nel D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.
66. Sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente Contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta,
3) multa fino all'importo di tre ore di retribuzione;
4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
[…]
Premesso che il presente articolo regola la materia concernente i provvedimenti disciplinari - al fine di evitare incertezze o difformità di comportamento nell'applicazione del precedente articolo nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 si conviene quanto segue:
Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
[…]
b) che non osservi le prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;
c) che non sia disponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza;
d) che non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
e) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
f) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli,
g) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello;
i) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'impresa, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
l) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni a che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene;
m) che si trovi in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcoliche o stupefacenti;
n) che si rifiuti di adempiere alle diposizioni legittime impartite dai superiori.
La multa verrà applicata per mancanze di minor rilievo. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta grevi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
b) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 gg. consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
c) inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) indisponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria attuato in applicazione di norme cogenti o accordi sindacali;
e) furto o danneggiamento volontario di materiale dell'impresa;
[…]
g) costruzione, entro le officine dell’impresa, di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell'impresa stessa;
h) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa;
i) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; comunque, compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
j) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto all'interno dei locali dell'azienda e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
k) insubordinazione verso i superiori;
l) recidiva nelle mancanze di cui ai punti f), g), i), k) e l) dell’articolo precedente.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, il datore di lavoro, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.
[…]
Titolo IX Cessazione del rapporto di lavoro
72. Licenziamento senza preavviso
Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa o di lavorazione o danneggiamento volontario;
[…]
- insubordinazione verso i superiori;
- rissa all'interno dell'azienda.
Titolo X Istituti di carattere sindacale
74. Rappresentanze Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalle Associazioni stipulanti.
RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - Estensione Contrattuale
Per la presenza nell'ambito di applicazione del presente CCNL anche di Azienda con un numero ridotto di Lavoratori, le Parti concordano che sia contrattualmente costruibile a iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL una Rappresentanza Sindacale già nelle Aziende con almeno 7 (sette) Lavoratori, per la quale RSA trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dall’Accordo di Categoria. Per le Rappresentanze dei Dirigenti e dei Quadri, si rinvia alle specifiche discipline.
[…]
RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Nelle Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 e del precedente articolo, cioè che hanno meno di 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla "RST", nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle 00.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono, nelle aziende rappresentate, le seguenti materie:
a) i diritti d'informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all'Apprendistato;
c) la segnalazione al RSPP o RLST di eventuali problemi riportati dai Lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
d) l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
e) la titolarità della Contrattazione;
■ di Secondo livello;
■ di prossimità, in caso di crisi dell'Azienda o d'attivazione degli ammortizzatori sociali;
■ di Allineamento Contrattuale in caso di passaggio di CCNL;
■ sui controlli a distanza;
[…]
- su altri ambiti demandati al Secondo livello.
Le Parti Nazionali, di riferimento di quelle locali e che siano sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all'Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell'Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL. Poteri della RSA/RST
Alla RSA/RST, costituite nelle Aziende che applicano il presente CCNL e che hanno la "Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori" come prevista nel presente Contratto, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione;
3) di assemblea con i Lavoratori;
4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello;
5) di assistere I Lavoratori nella corretta applicazione delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente CCNL.
75. Assemblee di lavoratori
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di (10) dicci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
Le assemblee dovranno svolgersi all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero di lavoro.
La convocazione dell'assemblea sarà comunicata al datore di lavoro con preavviso scritto di almeno 2 giorni e dovrà tener conto delle esigenze produttive e/o organizzative dell'Azienda, della salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
76. Affissioni
Le aziende, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in particolare dall'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 collocheranno presso l'azienda in appositi spazi accessibili a lutti i lavoratori pubblicazioni, testi c comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro e consentiranno, fuori dai locali dove si svolge l'attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la diffusione da parte delle organizzazioni sindacali di materiale di propaganda e/o di informazione sindacale.
I comunicati saranno firmati dai responsabili di dette organizzazioni sindacali e verranno inoltrati tempestivamente in copia alla direzione aziendale.
Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti commi non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'azienda ed ai suoi responsabili.
78. Diritti Sindacali
Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle aziende e delle Cooperative e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni, in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 10 (dieci) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalla Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Esse convengono, altresì che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle convenzioni n. 87 e 98 dell’O.I.L., riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sindacali e datoriali e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberante ed in piena autonomia.
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.
Titolo XI Tutele
80. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ambiente di lavoro
Le parti, nella consapevolezza della rilevanza che le tematiche della sicurezza confermano come valori condivisi ed obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano nell’elaborazione e attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare, i lavoratori:
a) osservano le disposizioni c le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi c dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
80.1 Igiene e sicurezza sul lavoro
Le Parti rilevano che sono intervenuti grandi miglioramenti nella gestione aziendale della sicurezza e dell'igiene del lavoro, nell'ergonomia e nella configurazione d'ambienti gradevoli. Allo stesso tempo, rilevano la presenza di non conformità, principalmente correlate a mancata conoscenza delle norme di Legge e di buona tecnica. Per tale motivo, hanno concordato di riassumere i principali obblighi legislativi in materia, fermo restando che la compiuta estensione degli stessi esige un confronto legislativo c tecnico attuabile solo con l'incarico a un RSPP interno o esterno all'Azienda.
80.2 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
L'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 indica le norme generali di prevenzione e protezione, qui sintetizzate:
• la valutazione di lutti i rischi per la salute e sicurezza;
• la programmazione della prevenzione;
• l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo;
• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
• il controllo sanitario dei lavoratori;
• l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• le istruzioni adeguate ai lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
o la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
80.3 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie alla tutela della sicurezza dei lavoratori previste dall'art. 2087 cod. civ., le norme vigenti in materia prevedono specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Datore di lavoro ha i seguenti obblighi che NON potrà delegare:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (in sigla D.V.R.);
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Il Datore di lavoro e il Dirigente devono:
■ nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
■ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
■ nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
■ fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (in sigla D.P.I.);
■ limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
■ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali sulla sicurezza;
■ inviare i lavoratori alla visita medica dal Medico Competente, entro le scadenze previste;
■ nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
■ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
■ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
■ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
■ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;
■ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
■ consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del Documento di valutazione dei rischi;
■ elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti;
■ comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni avvenuti sul lavoro;
■ consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti;
■ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
■ in caso di appalto/subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, esposta e visibile;
■ nelle unità produttive con più di 15 (quindici) lavoratori, convocare almeno una volta all'anno la riunione periodica dei soggetti della sicurezza aziendale (art. 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
■ aggiornare le misure di prevenzione;
■ comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione,
i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
■ vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
80.4 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità civile
L'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c. costituisce un inadempimento contrattuale e determina l'obbligo al risarcimento del danno, ogniqualvolta esista un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cautela omessa.
80.5 Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità penale
La mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza integra gli estremi di reato ogniqualvolta si configuri la fattispecie prevista da:
• art. 437, codice penale; "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro";
• art. 451, codice penale: "Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro";
• art. 589, comma 2, ccodice penale: "Omicidio colposo";
• art. 590, comma 3, codice penale: "Lesioni personali colpose".
Queste le sanzioni previste:
• art. 68, D.Lgs. 81/2008 "per il datore di lavoro e il dirigente;
• art. 87, D.Lgs. 81/2008 "a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso";
• art. 159, D.Lgs. 81/2008 "per i datori di lavoro e i dirigenti";
• art. 365, D.Lgs. 81/2008 "a carico del datore di lavoro e del dirigente";
• art. 170, D.Lgs. 81/2008 "a carico del datore di lavoro e del dirigente";
• art. 178, D.Lgs. 81/2008 "a carico del datore di lavoro e del dirigente";
• art. 219, D.Lgs. 81/2008 "a carico del datore di lavoro e del dirigente";
• art. 262, D.Lgs. 81/2008 "per il dato re di lavoro c il dirigente";
• art. 282, D.Lgs. 81/2008 "a carico del datore di lavoro e del dirigente".
80.6 - Igiene e sicurezza sul lavoro; delega di funzioni
Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 che introduce la disciplina legislativa della delega di funzioni, il datore di lavoro può delegare, con atto scritto avente data certa, alcuni suoi obblighi o funzioni, però senza con ciò far venire meno l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a lui trasferite. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Non sono delega bili:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di valutazione (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
80.7 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei Rischi
In assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto solo "D.V.R.", di cui all'art. 28 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle sanzioni penali previste, il Datore di lavoro non potrà partecipare alle gare di appalto e stipulare i seguenti contratti di lavoro:
• Lavoro a Tempo Determinato;
• Lavoro Intermittente;
• Lavoro in Somministrazione;
• Lavoro in Apprendistato.
80.8 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore (è opportuno pubblicizzarli mediante esposizione)
Ogni lavoratore deve:
• prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008);
• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i Dispositivi di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione dal Datore;
• segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei Dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di cui al successivo punto, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i Dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
• sottoporsi ai controlli sanitari.
81. Il Preposto
In relazione alla previsione di cui all'articolo 18 comma 1, lett. b-bis, nel testo risultante dalla modifica di cui alla legge n. 215/2021, con riferimento alle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 da parte del Preposto, le Parti prevedono l'introduzione di uno specifico emolumento finalizzato a qualificare economicamente lo svolgimento dell'attività richiesta, fondamentale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Tale emolumento dovrà considerarsi minimo e, in sede aziendale, a seconda delle dimensioni, classificazioni di pertinenza e dei rischi, le Parti potranno adeguarlo agli effettivi fabbisogni richiesti dall'incarico di Preposto e alle responsabilità correlate.
Per tutto quanto sopra, le Parti, anche tenuto conto della normativa di nuova introduzione, hanno concordato l'emolumento minimo mensile da riconoscere al Preposto, pari al 5% della sua Retribuzione Mensile Normale per ogni mese prestato con tale Incarico. A tal fine, alle frazioni di mese si applicherà lo stesso criterio per la maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese con incarico di Preposto superiori a 14 giorni, si considereranno come mese intero, con il conseguente diritto del Preposto a ricevere l'emolumento minimo del 5% della sua Retribuzione Mensile Normale.
L'indennità del Preposto di cui al presente articolo, essendo correlata ad una funzione specifica, variabile nel tempo, sarà ininfluente ai fini della determinazione delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R. Unica eccezione è rappresentata dalle ferie, ove in tale periodo il Preposto avrà comunque diritto a ricevere l'indennità di cui al presente articolo.
Essa sarà pertanto riconosciuta nel corpo del cedolino paga. Alla formale cessazione dell'incarico di Preposto, cesserà anche il relativo emolumento.
Infine, le Parti aziendali potranno prevedere anche apposita copertura assicurativa in funzione delle attività e responsabilità del Preposto.
82. Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: compiti, diritti, poteri
Ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/2008, il RLS:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e proiezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e I mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso a dati pertinenti contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge perle Rappresentanze Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la costituzione in ogni realtà aziendale della Rappresentanza dei Lavoratori mediante elezione diretta da parte dei Lavoratori stessi, con diritto al voto attivo e passivo di tutti i lavoratori partecipanti che prestino la loro attività a norma dell'art. 4 del D. Lgs. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo durante l'orario di lavoro e senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, dei beni e degli Impianti e in modo da garantire quanto essenziale all'attività lavorativa. Prima dell'elezione, i lavoratori nomineranno al loro interno il Segretario, che provvederci a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal Segretario al Datore di lavoro.
Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile.
Ai sensi del 7° comma dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200 lavoratori.
Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.
83. Permessi e Formazione del RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per l'espletamento dei suoi compiti avrà a disposizione, nelle Aziende fino a 10 dipendenti, di 16 ore di permesso retribuito annuo, elevate a 24 ore di permesso retribuito annuo nelle Aziende con oltre 10 dipendenti.
Resta inteso che, in caso di necessità o emergenze o, se richiesto, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà disporre dell'ulteriore tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, salvo il coordinamento con le altre figure competenti incaricate alla Sicurezza, con diritto a percepire la normale retribuzione.
La formazione del RLS dovrà essere conforme alle previsioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
I costi per la formazione del RLS, e dei relativi aggiornamenti, saranno posti interamente a carico del Datore di lavoro.
Tenuto conto delle previsioni introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 del DLgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la "formazione base" per i RLS e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning.
A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e didattici che, in sintesi, si riportano di seguito.
Requisiti e Specifiche di carattere organizzativo
Il soggetto formatore del corso dovrà:
• essere soggetto previsto al punto 2 ("Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento") dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;
• • essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologia e del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);
• garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione c learning, quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentore/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
• garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente, in modo da assicurare costantemente l'assistenza, l’interazione, l'usabilità e l'accessibilità (help tecnico e didattico).
Requisiti e Specifiche di carattere tecnico
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
• lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;
• la partecipazione attiva del discente;
• la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
• la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
• la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
• le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali, realizzabili anche in modalità e-learning.
Requisiti e Specifiche di carattere didattico
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:
• conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
• coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
• pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale.
Con riferimento alle previsioni di cui all'allegato V del citato Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, le Parli individuano nella forma del colloquio e/o del test una valida modalità di valutazione della formazione del RLS Per tutto quanto non precisato, si rinvia alla normativa legale vigente in materia.
84. Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori
Ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro Rappresentanti della Sicurezza, hanno diritto:
• di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
85. Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o meno un infortunio ai lavoratori, si configurino quali reati (artt. 55 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Sono anche previste sanzioni per il Dirigente, il Preposto e per i Lavoratori, per le quali si rinvia al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
86. Pari opportunità
Le Parti, al fine di realizzare azioni positive volte a favore l'occupazione femminile, in particolare delle lavoratrici madri, si impegnano a concordare incontri periodici a livello regionale, provinciale o aziendale.
A tal fine saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali per le pari opportunità, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
87. Tutela della maternità/paternità
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]
88. Lavoratori disabili
Le Parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel lavoro dei lavoratori disabili sulla base di Convenzioni o degli strumenti previsti dalla L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Titolo XII Relazioni industriali
89. Relazioni Nazionali
Le Parti riconoscono il valore di un sistema di relazioni industriali di alto profilo, dandosi atto dell'importanza dello sviluppo forme di bilateralità e partecipazione, riconoscendo in esse lo strumento utile per contemperare gli obiettivi imprenditoriali con quelli delle istanze sociali, in un'ottica di riduzione e definizione delle vertenze collettive.
A tal fine, le Parti convengono sull'opportunità di definire un sistema di relazioni industriali articolato sulla contrattazione, sul confronto nonché sull'informazione periodica e preventiva, nell'ottica di ricercare soluzioni condivise su tematiche di reciproco interesse.
90. Relazioni Territoriali
Le Parti, consapevoli delle differenziazioni presenti nei diversi comparti e nelle diverse realtà territoriali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale o a livello provinciale per la valutazione dell'andamento occupazionale e del mercato del lavoro nel territorio.
91. Assetti contrattuali
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto collettivo nazionale;
b) contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale o provinciale od aziendale di settore.
92. Contrattazione Collettiva Nazionale
Il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi garantendo la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
93. Contrattazione di secondo Livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate;
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) eventuali forme di flessibilità;
c) accesso alla formazione;
d) part-time;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambiente di lavoro;
f) erogazioni economiche correlati ai risultati aventi come obiettivo incrementi di produttività;
g) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]
96. Osservatori di settore
Le Parti ritenendo opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività, e a tal fine convengono di istituire a livello nazionale e regionale degli osservatori di settore.
Compiti degli Osservatori, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale c le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono quelli di acquisire informazioni relative a progetti attinenti i comparti coinvolti nel campo di applicazione del presente CCNL, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Gli Osservatori sono composti dai rappresentanti designati da ciascuna delle Parti e si riuniscono periodicamente in base ai loro programmi di attività o su richiesta delle Parti.
Titolo XIII Bilateralità
97. Ente Bilaterale
Le Parti al fine di migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL concordano di istituire l'Ente Nazionale Bilaterale E.N.Bi. che avrà le seguenti finalità:
- incrementare l'occupazione;
- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
- realizzare iniziative di carattere sociale;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua;
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
- favorire azioni volte a promuovere le Pari Opportunità uomo/donna sul lavoro, soprattutto nei confronti delle lavoratrici madri;
- promuovere azioni volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle disposizioni normative vigenti in materia;
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
