REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico
Dott. MONACI Stefano
Dott. DE RENZIS Alessandro
Dott. CURCURUTO Filippo
Dott. MORCAVALLO Ulpiano

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO GREGORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato INTILISANO PIETRO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

- WARTSILA NSD ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentata e difesa dagli avvocati CASTIGLIONE FRANCESCO, RANIERI LEONARDO, giusta delega in calce al controricorso;
- SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- FINCANTIERI - Cantieri Navali S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentata e difesa dall'avvocato RANIERI LEONARDO, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;

- intimata -

e sul ricorso n. 2024/2007 proposto da:

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato BUCCARELLI MARIA PIA, rappresentata e difesa dall'avvocato PARSACI BENEDETTO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

 

contro

L.G., FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1184/2005 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/11/2005 R.G.N. 625/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l'Avvocato SILVESTRI CARLA per delega PERILLI ANNA MARIA (per SASA Ass.ni Riass.ni S.p.A.);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza specificata in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, con cui era stata rigettata la domanda di L.G. intesa ad ottenere nei confronti della Fincantieri s.p.a. e della Wartsila Italia s.p.a., nonché, in solido, delle rispettive compagnie di assicurazione. Assicurazioni Generali s.p.a. e SASA Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a., chiamate in causa nel corso del giudizio, il risarcimento del danno biologico da lui subito in conseguenza di tre infortuni sul lavoro, in date ***.
In particolare, la Corte di merito ha premesso che la domanda proposta dal lavoratore, non essendo specificamente riferita a violazioni di disposizioni contrattuali, configurava un'azione di natura extracontrattuale e ha conseguentemente ritenuto prescritto - in relazione al termine quinquennale applicabile in materia di illecito - ogni diritto riguardante i primi due infortuni; ha escluso, poi, la legittimazione passiva della società Fincantieri per l'infortunio del 1998, stante l'avvenuta successione della società Wartsila già a tale data, e ha ritenuto infondata la pretesa avanzata nei confronti di quest'ultima, per il medesimo evento, non essendo stata provata, mediante le acquisite testimonianze, la dedotta responsabilità datoriale - che, anzi, era emerso che l'infortunio era stato causato dalla condotta imprudente del lavoratore - e, comunque, non essendo stato allegato, in maniera specifica, alcun danno ulteriore rispetto a quello già coperto dalla, garanzia assicurativa obbligatoria.

2. Di questa sentenza il L. ha domandato la cassazione con due articolati motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi le società datrici di lavoro e quelle di assicurazione, proponendosi altresì, da parte della Assicurazioni Generali, ricorso incidentale condizionato.

3. Anteriormente all'udienza di discussione le società Fincantieri e Wartsila hanno depositato distinte "note di accompagnamento" con cui hanno comunicato alla Corte l'avvenuta transazione della lite - come da verbale di conciliazione prodotto ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - e hanno chiesto, di conseguenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte nei loro confronti.

4. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la società Assicurazioni Generali - nel prendere atto della avvenuta transazione intercorsa fra il ricorrente e le datrici di lavoro - ne ha rilevato la inapplicabilità nei suoi confronti, giusta anche la limitazione dell'efficacia dell'accordo esplicitata nel verbale di conciliazione depositato in giudizio, e ha, comunque, eccepito la improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per inosservanza del termine di deposito.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, i due ricorsi devono essere riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza.

2. L'eccezione di improcedibilità del ricorso principale - che precluderebbe anche l'esame dell'accordo conciliativo prodotto in giudizio (cfr. Cass. n. 1315 del 2006; n. 9143 del 2003) - è infondata poiché il ricorso risulta spedito per posta alla cancelleria di questa Corte in data 13 dicembre 2006 e, dunque, entro il termine di venti giorni dalla notifica avvenuta il 25 novembre 2006 (dovendosi avere riguardo alla data di spedizione L. n. 59 del 1979, ex art. 3).

3. Sempre in limine il Collegio osserva che dal verbale di conciliazione sopra menzionato risulta che il lavoratore e le società datrici di lavoro hanno definito in via transattiva tutte le posizioni contenziose ricollegabili ai rapporti di lavoro fra loro intercorsi e che, in particolare, il L. ha rinunciato agli atti e all'azione relativi al ricorso qui in esame. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti delle anzidette società, per carenza di interesse sopravvenuta alla cessazione della materia del contendere, con conseguente esclusione di ogni effetto sostanziale e formale, nei confronti delle datrici di lavoro, connesso alla pronuncia di merito e con compensazione - fra le medesime parti - delle spese dell'intero processo alla stregua delle relative determinazioni contenute nell'accordo conciliativo.

4. La definizione transattiva non spiega i medesimi effetti processuali nei confronti delle resistenti società di assicurazione (nei cui confronti il L. ha esteso la domanda risarcitoria chiedendone la condanna in via solidale, così come emerge dalle conclusioni dell'atto di appello), atteso che con la clausola n. 7 dell'accordo di conciliazione il ricorrente ha espressamente precisato che "resterà libero di proseguire il giudizio" nei confronti, fra gli altri, delle suddette società, così intendendo limitare l'efficacia dell'accordo alla sola quantificazione della sua pretesa risarcitoria.

5. In relazione a queste ultime, dunque, devono esaminarsi le impugnazioni proposte in questa sede.

5.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia "1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.; 2. erronea qualificazione della domanda; 3. illogicità manifesta; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia". Si lamenta che la decisione impugnata abbia qualificato la domanda come di natura extracontrattuale, applicando di conseguenza il termine quinquennale di prescrizione, senza considerare che la stessa si fondava essenzialmente sulla violazione di obblighi di sicurezza, come l'impiego del casco di protezione, e sulla imputabilità del danno alle società datrici di lavoro.

5.2. Con il secondo motivo, denunciando "4. insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia; 5. violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 1218 c.c.", il ricorrente si duole che i giudici di merito, in relazione all'infortunio del 1998, gli abbiano attribuito l'onere - spettante, invece, alla datrice di lavoro - di dimostrare la colpa di quest'ultima nella causazione dell'evento e, comunque, abbiano erroneamente valutato le risultanze testimoniali, in particolare valorizzando i giudizi espressi da dipendenti della società addetti alla sorveglianza sugli interventi di riparazione delle navi e trascurando, invece, le precise dichiarazioni rese dai suoi colleghi di lavoro; lamenta, infine, che si sia ritenuto non provato il danno ed. differenziale, mentre egli aveva depositato, al riguardo, una dettagliata documentazione medica attestante l'esistenza di lesioni psichiche post - traumatiche.

5.3. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato la società Generali Assicurazioni rileva la carenza di legittimazione passiva della propria assicurata, Fincantieri s.p.a., per l'infortunio del 1998 e domanda, quindi, in caso di accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

6. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

L'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (cfr. ex multis Cass. n. 21208 del 2005). In particolare, con riferimento a domande del lavoratore intese al risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all'integrità personale, non rileva, ai fini della configurazione di un'azione contrattuale, il mero richiamo all'art. 2087 c.c. o alle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente, occorrendo invece la specifica deduzione di un comportamento inadempiente del datore di lavoro, cui debba ricollegarsi, nella prospettazione dell'attore, la causazione del danno (cfr. Cass., sez. un., n. 4063 del 2010; n. 18623 del 2008; Cass. n. 9385 del 2001). Nella specie, i giudici di merito, mediante l'apprezzamento di fatto loro riservato, hanno rilevato la genericità e ambiguità delle deduzioni attore e riferite alla violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche e, peraltro, tale valutazione si sottrae - nei limiti in cui è consentito in questa sede il controllo del c.d. giudizio di fatto - alle censure proposte dal ricorrente, poiché, in particolare, il riferimento al mancato uso del casco protettivo e alle modalità degli infortuni - sottolineato in ricorso mediante la trascrizione delle relative deduzioni dell'atto introduttivo - non è comunque sufficiente, alla stregua della richiamata giurisprudenza, a configurare, oltre che la generica imputazione di una responsabilità datoriale per i singoli illeciti, la specifica imputazione alla società datrice di lavoro di comportamenti negligenti nella predisposizione del procedimento lavorativo tipico e nel controllo della idoneità degli strumenti di lavoro e della sorveglianza degli interventi a rischio.

7. Anche il secondo motivo è infondato.

Le censure del ricorrente, invero, investono in maniera inadeguata l'apprezzamento della Corte di merito riguardo alla mancata allegazione di un danno "differenziale", che, rispetto alla concorrente valutazione relativa alla prova della responsabilità, costituisce statuizione assorbente e, comunque, auto sufficiente ai fini del rigetto della domanda in relazione all'infortunio del ***.
In particolare, il L. si riferisce alla documentazione medica prodotta in primo grado, ma non specifica, né riporta, le indicazioni contenute nel ricorso introduttivo che, sia pure mediante il richiamo dei documenti depositati, fossero idonee a configurare gli elementi e "il contenuto del preteso danno biologico", atteso che la sussistenza di tale danno non scaturisce, in modo automatico, dalla verificazione dell'evento e dalla prova della responsabilità datoriale, ma deve essere specificamente descritta nei suoi elementi e nella sua relazione causale con il fatto illecito (cfr. Cass., sez. un., n. 4063 del 2010; Cass. n. 6847 del 2010). E, d'altra parte, il contenuto dei menzionati documenti, così come riportati dal ricorrente, è certamente inadeguato ai fini della prospettazione di un danno biologico in relazione all'infortunio in esame, che il primo risale al ***, ed è quindi ben anteriore riferendosi evidentemente al primo infortunio, mentre il secondo contiene una diagnosi del tutto generica - di sindrome ansioso-depressiva post-traumatica - inidonea a configurare gli elementi del danno alla salute. Resta invece ininfluente la censura relativa alla valutazione della prova in ordine alla responsabilità dell'infortunio.

8. Il ricorso va dunque respinto nei confronti delle imprese di assicurazione, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale.
Le relative spese del giudizio vanno compensate in ragione della complessità della vicenda processuale e della difficoltà delle questioni esaminate.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti delle società Fincantieri e Wartsila Italia e lo rigetta nei confronti delle altre resistenti, dichiarando assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese dell'intero processo nei confronti delle predette società e quelle del giudizio di cassazione nei confronti della Assicurazioni Generali s.p.a. e della SASA Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a..