Tipologia: CPL
Data firma: 17 ottobre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Taranto

Sommario:

 

Verbale
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Efficacia del contratto
Art. 3 Osservatorio Provinciale
Art. 4 Mercato del lavoro
Art. 5 Sviluppo economico ed occupazionale Situazioni di crisi
Art. 6 Lavoratori immigrati
Art. 7 Salute, Sicurezza e Igiene sui luoghi di lavoro
Art. 8 Diritti sindacali
Art. 9 Bilateralità
Art. 10 Assunzione e Riassunzione
Art. 11 Tutela della Maternità e della Paternità
Art. 12 Classificazione
Art. 13 Inquadramento
Art. 14 Mansioni

 

Art. 15 Orario di Lavoro
Art. 16 Aumenti retributivi
Art. 17 Lavori nocivi e pesanti
Art. 18 Premio di risultato/Produttività
Art. 19 Detassazione della retribuzione
Art. 20 Rimborso spese di trasporto
Art. 21 Rimborso spese per missione
Art. 22 Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 23 Extra Legem (EBAT)
Art. 24 Permessi sindacali
Art. 25 Clausola sociale - Appalti pubblici
Art. 26 Appalti
Art. 27 Decorrenza e durata
Art. 28 Disposizioni finali
Tabelle


CIPL 17 ottobre 2024

Verbale

Il giorno 17 ottobre 2024, tra la Confagricoltura - Unione Provinciale Agricoltori di Taranto, la Federazione Provinciale Coldiretti di Taranto, la Cia Due Mari Taranto - Brindisi e la Flai-Cgil di Taranto, la Fai-Cisl di Taranto - Brindisi, la Uila-Uil di Taranto, in applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti sottoscritto in data 23 maggio 2022, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Taranto.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto collettivo regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affine e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazioni, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- Le aziende ortofrutticole;
- Le aziende oleicole e i frantoi;
- Le aziende zootecniche e di allevamento di animali domestici di qualsiasi specie;
- Le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici;
Le aziende di itticoltura, acquacoltura e mitilicoltura sia a terra che in mare o negli specchi d'acqua;
- Le aziende vitivinicole;
- Le aziende funghicole;
- Le aziende casearie;
- Le aziende tabacchicole;
- Le aziende faunistico-venatorie;
- Le aziende agrituristiche, enoturistiche, oleoturistiche;
- Le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- Le aziende di coltivazioni idroponiche.

Art. 3 Osservatorio Provinciale
È costituito presso l'ente bilaterale l'osservatorio provinciale al fine di monitorare l'intero settore agricolo del territorio jonico. Oltre a quanto previsto dall'art. 9 del CCNL si concorda che tale Osservatorio avrà il compito di monitorare e programmare le azioni di contrasto al lavoro nero, e verificare lo stato di attuazione delle leggi che disciplinano le emersioni al lavoro nero e la sicurezza sul lavoro, nonché il rispetto della Legge 28/2006 (Contrasto al lavoro irregolare) licenziata dal Governo Pugliese, anche con riferimento alla funzionalità della banca dati delle aziende beneficiarie di finanziamenti pubblici; inoltre monitorerà gli effetti dell'applicazione della Legge 199/2016 e coerentemente con le attività di analisi e monitoraggio occupazionale collaborerà fattivamente con la Cabina di Regia Territoriale costituita il 25 settembre 2019 e presieduta dall'Inps di Taranto.
L'Osservatorio altresì si impegnerà a diffondere l'interesse e la necessità di aderire alla Rete Nazionale del Lavoro agricolo di qualità per recuperarne le positive ricadute in termini di promozione commerciale e per distinguersi nello scenario imprenditoriale dell'intero territorio nazionale.
L'Osservatorio analizzerà l'andamento dell'occupazione dei lavoratori stranieri (Comunitari e non Comunitari in ambito provinciale) anche al fine di fornire indicazioni alle parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale;
Monitorerà l'occupazione e le azioni idonee al fine di superare le eventuali disparità esistenti e contrastare i fenomeni di dumping tra imprese ed offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, tutto ciò dovrà garantire l'applicazione delle leggi esistenti comprese quelle europee in tema di parità.

Art. 4 Mercato del lavoro
Fermo restando la piena applicazione dell'art. 12 del CCNL (Mercato del Lavoro: Azioni Bilaterali) in carenza di organismi e strumenti specifici per il governo del mercato del lavoro agricolo l'Osservatorio promuoverà, nel rispetto delle competenze affidate alla Legislazione Regionale, la costituzione presso il Centro per l'Impiego di una Commissione Tripartita composta dai rappresentanti delle Parti Sociali del settore agricolo firmatari del presente contratto e dal Ministero del Lavoro. Tale organismo avrà il compito di:
- Attuare una politica attiva di lavoro in agricoltura da svolgersi in rapporto sinergico con l'INPS, titolato alla pubblicazione online degli elenchi anagrafici degli operai agricoli e con altri soggetti competenti in materia;
- Promuovere ed indirizzare idonee politiche formative e del lavoro anche con riferimento alle problematiche dei lavoratori migranti;
- Inoltre, vanno altresì fornite alla Regione Puglia adeguate linee di indirizzo affinché si doti di necessari strumenti legislativi volti a garantire un sistema integrato e flessibile di trasporto dei lavoratori in grado di interagire con i Centri per l'Impiego nell'ambito delle politiche agricole regionali cui indirizzare politiche di sostegno e fiscalizzazione ed assicurare alle aziende che vi concorrono adeguati incentivi di carattere strutturale;
- Alla stessa Commissione vanno attribuiti compiti e funzioni in materia di:
-- Valutazione delle richieste che devono pervenire da parte delle aziende sui fabbisogni formativi e sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo anche contributi finalizzati alla realizzazione di idonei percorsi formativi;
-- Informazioni inerenti alla mobilità territoriale e il trasporto dei lavoratori;
-- Processi di stabilizzazione occupazionale e verifica dei fabbisogni di lavoro stagionale aggiuntivo, legato alla politica dei flussi migratori, da segnalare al sistema centrale - Ministero del lavoro Direzione Generale Immigrazione;
- Considerata la crescita massiccia di lavoratori stranieri e di lavoratori provenienti da altri settori economici sul territorio ionico, le parti concordano di introdurre politiche contrattuali e azioni specifiche che, attraverso il pieno coinvolgimento della bilateralità territoriale, si dia priorità assoluta a adeguati percorsi formativi. Pertanto, per coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa in agricoltura e di conseguenza non sono stati censiti in passato negli elenchi anagrafici INPS, esclusivamente per il primo rapporto di lavoro, potranno essere assunti, a prescindere dalla mansione svolta con il seguente inquadramento: Area 3 Livello 1 "Primo inserimento formativo"; detta norma non potrà avere una durata superiore a quattro mesi e potrà essere utilizzata una sola volta per il singolo lavoratore.
- Applicazione della regolarità contributiva e la piena applicazione delle normative contrattuali:
- Formazione professionale:
- Politica dell'accoglienza;
- Gestione degli orari annui (Ferie):
- Sorveglianza sanitaria:
- Segnaletica in lingua.
- Traduzione in lingua delle informazioni essenziali sulla sicurezza e sul lavoro
La formazione professionale si dovrà articolare in 3 fasi:
- Di primo ingresso;
- Professionale, per il riconoscimento di una abilità;
- Formazione ed informazione sulla sicurezza.
I lavoratori immigrati e i lavoratori provenienti da altri settori economici, prima di essere utilizzati nei luoghi di lavoro, dovrebbero aver conseguito un minimo di ore di formazione attraverso l'Ente Bilaterale territoriale presso qualsiasi ente di formazione riconosciuto, che gli rilascerà un attestato che confermi le ore di formazione eseguite.
Le parti concordano che in riferimento a quanto esposto al citato articolo, occorrono:
- Incentivi alle aziende in regola che avviino progetti formativi sulla sicurezza sul lavoro e in materia di formazione e riqualificazione professionale;
- Incentivi alle aziende che stabilizzano manodopera a tempo indeterminato;
- Incentivi alle aziende che privilegiano la stabilizzazione occupazionale degli OTD e che si avvalgono degli ex dipendenti anche per più fasi lavorative;
- Sostegni economici per le aziende che si avvalgono del trasporto pubblico e/o che potenziano il proprio parco macchine per il trasporto della manodopera;
- Incentivi a progetti mirati effettuati, di concerto, tra i vari assessorati competenti per struttura di accoglienza per i lavoratori migranti anche per far fronte ai fenomeni di punta stagionale.

Art. 6 Lavoratori immigrati
Le parti concordano che, per evitare ulteriori costi aggiuntivi alle imprese si potrà ricorrere ai pertinenti finanziamenti pubblici finalizzati alla sicurezza da destinare alla formazione, all'integrazione e all'abitazione dei lavoratori migranti.
Si ravvisa la necessità di disciplinare in maniera adeguata la modalità di fruizione di ferie, permessi, riduzioni d'orario e successivi recuperi, nonché il diritto alla riassunzione, comunque, nel rispetto della vigente legislazione in materia di immigrazione. Al fine di garantire una migliore integrazione si concorda di rendere fruibili ai lavoratori e lavoratrici immigrati, le 150 ore di cui all'art. 36 del vigente CCNL per tale scopo saranno avviati contatti con le istituzioni locali ed il CSA (Centro Sociale di Accoglienza) di Taranto; inoltre, le parti concordano di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle autorità locali rispetto ai temi dell'accoglienza, ovvero il problema abitativo e scolastico dei figli dei lavoratori migranti.
Al lavoratore immigrato bisognerà consentire una gestione delle ferie più lunga, in caso di documentato viaggio nel paese di provenienza agendo anche sulla leva dei permessi non retribuiti. Occorrerà intervenire, sull'informazione, affinché al lavoratore straniero sia garantito l'accesso all'assistenza sanitaria ed alle visite mediche previste dalla legge e dai contratti; tale intervento servirà per far conoscere il nostro sistema sanitario nazionale dando loro opportunità di avere un medico come prevede il SSN.

Art. 7 Salute, Sicurezza e Igiene sui luoghi di lavoro
Le parti concordano il pieno rispetto e l'applicazione di tutte le normative di legge in riferimento alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel settore agricolo, va prestata massima attenzione a questo tema allo scopo di assicurare anche ai lavoratori agricoli il rispetto della normativa vigente con particolare attenzione alla formazione, all'informazione e alla tutela sanitaria. A tale scopo bisogna regolamentare:
- Le visite mediche periodiche, da svolgersi con regolarità almeno 2 volte l'anno per i lavoratori a contatto con sostanze nocive; anche promuovendo specifiche convenzioni attraverso il sistema della bilateralità contrattuale;
- L'esclusione dai lavori pesanti e nocivi individuati dai contratti provinciali stessi, le donne in maternità, alle quali, nel periodo di gravidanza, va garantita la possibilità di cambiare mansione;
Le parti, attraverso l'Ente Bilaterale, si impegnano a diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo con nuovi bandi, incentivi alle aziende ed ai lavoratori per la corretta applicazione di quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza.
L'Ente Bilaterale si impegna ad istituire entro sei mesi dalla data di stipula del presente Cpl, tutti i necessari processi per la pianificazione di percorsi formativi indirizzati all'acquisizione e all'apprendimento sulle materie proprie della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
In tal senso, per le aziende che volontariamente si vorranno certificare presso l'Ente Bilaterale Territoriale di Taranto come soggetti virtuosi nell'applicazione di tutte le norme riferite al DLgs n. 81/2008, saranno previsti percorsi formativi agevolativi.

Art. 8 Diritti sindacali
Le parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali, condividono di ampliare la possibilità per il sindacato territoriale, di accedere in azienda al fine di svolgere la propria funzione a partire dalle assemblee.

Art. 9 Bilateralità
Le ottime relazioni sindacali che caratterizzano il settore agricolo hanno consentito di sviluppare, nel tempo, una serie di organismi bilaterali che assolvono funzioni importanti sia rispetto alle parti stesse costitutrici e sia rispetto ai datori di lavoro ed ai lavoratori dell'agricoltura sia a livello nazionale che territoriale.
Le parti ritengono indispensabile rafforzare lo strumento della bilateralità anche alla luce delle esperienze già maturate tenendo conto delle positive pratiche di altri settori produttivi. Pertanto, vi è la necessità di proseguire tra le parti con relazioni sindacali continue finalizzate a:
- Una condivisione per una maggiore conoscenza e monitoraggio del settore per individuare obiettivi comuni e condivisi;
- Concretizzare gli atti contrattuali sottoscritti.
A sostegno del sistema, le parti sociali intendono valorizzare la bilateralità in modo da poter migliorare sia la qualità della contrattazione territoriale al fine di ampliare e rafforzare gli interventi del "Welfare Contrattuale", sia la realizzazione e l'individuazione di meccanismi che rendano certa la contribuzione all'Ente Bilaterale da parte dei soggetti interessati ovvero imprese e lavoratori.
A tal proposito, con la bilateralità, le parti sociali che la costituiscono, con l'obbiettivo di incrementare ulteriormente il reddito dei lavoratori agricoli, concordano:
- Una rimodulazione delle prestazioni previste confermando l'indennità anche per il periodo di carenza della malattia dei lavoratori agricoli,
- Di riconfermare un una tantum per la genitorialità per ogni figlio nato indennizzato per un massimo di novanta giorni, così come previsto dall'art. 8 dell'Ente
- Per le aziende saranno attivate nuove prestazioni a sostegno della imprenditorialità
Tale Ente dovrà programmare strumenti di formazione in grado di qualificare sempre più imprese e lavoratori proiettando il settore a nuove forme di innovazione, che al settore necessitano per confrontarsi e misurarsi con altri paesi esteri.
Le parti concordano la istituzione di un sistema di informazione, con incontri di cadenza semestrali. Nel corso di tali incontri le organizzazioni datoriali territoriali forniranno informazioni globali che riguarderanno il territorio jonico sullo stato e sulle prospettive della produzione e della occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione e sul Mercato del Lavoro, sulla formazione professionale, sulle previsioni dello sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle modifiche eventualmente introducibili a seguito di evoluzioni scientifiche e tecnologiche.
Il sistema di informazione sarà finalizzato, sulle base degli indirizzi determinati dalla sessione nazionale e dal rapporto dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi:
- Mercato territoriale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private;
- Mercato territoriale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti a reddito e dei livelli di mobilità;
- Formazione e Mercato del Lavoro;
- Formazione per la sicurezza, Qualità del processo produttivo, Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- Contrasto al lavoro irregolare, nero e sommerso.
Attraverso la bilateralità si dovrà sostenere la sicurezza e il rispetto delle leggi e delle normative contrattuali garantendo, da un lato le imprese, e dall'altra la salvaguardia dei diritti dei lavoratori escludendo quelle imprese che violano leggi e contratti e che inquinano il mercato del lavoro.
[…]

Art. 15 Orario di Lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a ore 6.30 giornaliere, così come previsto art. 34 del CCNL sottoscritto in data 23 maggio 2022.

Art. 17 Lavori nocivi e pesanti
Le parti concordano di far riferimento a quanto previsto nel CPL e nel CCNL vigenti e alle Disposizioni contenute nel DLgs n. 81/2008 e delle attuali leggi di carattere nazionale ed europee.
Per i lavoratori impegnati nei lavori pesanti e nocivi è prevista una maggiorazione del salario pari al 25% ed una riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore giornaliere.

Art. 26 Appalti
Sulla base del dettato di cui all'art. 30 del vigente CCNL, vista la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parti ribadiscono l'opportunità che le imprese agricole le quali intendano esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo siano tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o servizi nella propria azienda possiedano adeguati requisiti; l'appaltatore deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata, deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio di impresa.
Le parti, onde favorire il contrasto alla diffusione di un uso distorto degli appalti, convengono sui seguenti principi:
- l'affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l'azienda committente abbia verificato che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio di impresa, in via generale possono essere appaltate le attività per le quali occorrano professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente;
- a fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le Parti riconoscono l'importanza ed a tale proposito si adopereranno, affinché le aziende applichino correttamente le previste procedure.
A tal proposito, le parti concordano che le aziende appaltatrici devono inviare presso L'Osservatorio Provinciale copia del contratto di appalto almeno cinque giorni prima dell'avvio delle attività previste dall'appalto stesso.