Tipologia: CCNL
Data firma: 28 ottobre 2024
Validità: 01.11.2024 - 31.03.2027
Parti: Confartigianato Cinema e Audiovisivo, Cna Cinema e Audiovisivo, Casartigiani, Claai e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Interpreti, Attrici ed Attori del comparto di produzione del cineaudiovisivo, Artigianato
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Identificazione delle figure professionali
Art. 2 - Gruppi Interpreti/Attrici/Attori
Art. 3 - Tipologie contrattuali applicate
Art. 4 - Audizioni/Casting
Art. 5 - Modalità di svolgimento delle prestazioni
Art. 6 - Minimi di compenso per prestazione
Art. 7 - Istituto della disponibilità
Art. 8 - Post Sincronizzazione
Art. 9 - Titoli di coda
Art. 10 - Prove, fitting abiti e trucco
Art. 11 - Modalità di pagamento

 

Art. 12 - Ordine del giorno
Art. 13 - Informativa
Art. 14 - Trasferta e Diaria
Art. 15 - Impiego di minori
Art. 16 - Copertura assicurativa
Art. 17 - Welfare
Art. 18 - Clausola per opzione
Art. 19 - Decorrenza e durata
Art. 20 -Intelligenza artificiale e cessione diritti
Art. 21 - Parità di genere
Art. 22 - Osservatorio
Art. 23 - Principi relativi alla Bilateralità e alla Rappresentanza sindacale


CCNL per Interpreti, Attrici ed Attori del comparto di produzione del cineaudiovisivo

Tra Confartigianato Cinema e Audiovisivo […], assistita da Confartigianato Imprese […], Cna Cinema e Audiovisivo […], assistita dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Cna […], Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Casartigiani […], Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Claai […] e Slc-Cgil […], Fistel Cisl, […], Uilcom Uil […]

Premessa
L’obbiettivo che le parti intendono raggiungere con il presente CCNL consiste prioritariamente nel dotare gli interpreti, le attrici e gli attori del comparto di produzione del cineaudiovisivo di una serie di garanzie.
Nel presente CCNL vengono individuate, tra l’altro, le forme contrattuali, i minimi salariali e le modalità operative con cui la prestazione si espleta. Oltre a ciò vengono regolate le materie circa l’utilizzo della A.I., la promozione delle Pari Opportunità e la prevenzione della violenza di genere (anche attraverso l’utilizzo dell’Intimacy Coordinator) e si afferma la non discriminazione per le persone LGBTQ+, lo sviluppo di un sistema sanitario e previdenziale integrativo ed infine viene sancita la bilateralità e rappresentanza sindacale, con protocollo specifico di filiera da definire entro il 1° dicembre 2024 conformemente a quanto previsto nell’art. 23 del presente CCNL.
Le parti convengono inoltre circa la volontà di operare per lo sviluppo ed il mantenimento delle attività produttive che rientrano nell’ambito della produzione cine audiovisiva.
L’ambito di applicazione del presente, quindi, attiene al comparto della produzione e realizzazione di opere cine audiovisive, aventi contenuto creativo, siano esse destinate alla distribuzione e proiezione in sala, ovvero anche su canali televisivi, siano essi privati, pubblici, streamer ecc.

Art. 1 - Identificazione delle figure professionali
Interprete, Attrice e Attore, è colei/colui che sia in scena con almeno una battuta, realizzi anche una sola interazione/battuta con altro personaggio e che non risulti nell’ambito di applicazione dei CCNL dei Generici e/o degli Stuntman.
Pertanto, nel settore della produzione del cineaudiovisivo, l'interprete/Attrice/Attore è un professionista che interpreta un ruolo combinando tecniche e linguaggi artistici diversi.
Quindi:
• Il suo ruolo è vincolato agli altri ruoli nella prosecuzione della storia;
• Si rivolge in dialogo ad un altro personaggio;
• Permette una continuità significativa nelle azioni di svolgimento della storia;
• Svolge un ruolo significativo all'interno della storia;
• Possono rientrare nella categoria degli attori anche alcuni “Ruoli Muti” che possano essere considerati importanti.

Art. 3 - Tipologie contrattuali applicate
Per tutte le suddette figure è previsto il contratto subordinato a tempo determinato.
Qualora l’interprete e la produzione convenissero di provvedere alla stipula di una prestazione di lavoro autonomo, verranno applicate le medesime condizioni organizzative e le medesime tutele.
Il relativo contratto dovrà essere sottoposto per la firma, anche per via telematica, almeno due giorni feriali antecedenti all’inizio della prestazione, e l’Interprete/Attrice/Attore provvederà alla accettazione quanto prima.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle prestazioni
La normativa riguardante l’orario dovrà tener presente quanto previsto dalla L.66/03.
Le parti ribadiscono la necessità di prevedere il riconoscimento di un riposo tra una prestazione e la successiva di almeno 11 ore continuative.
I tempi di trucco e vestizione fanno parte dell’orario giornaliero di lavoro.
Le Parti per gli attori di cui al gruppo 1 (con le opportune diversificazioni fra “film difficili” e le opere prime e seconde) dovranno prevedere anche la partecipazione a giornate ed eventi di promozione, su tutto il territorio nazionale, e, eventualmente, in località estere, la cui remunerazione sarà determinata dalle parti, in misura comunque non inferiore al 30% del compenso globale effettivo riparametrato sulle giornate di promozione.
Qualora i compensi fossero superiori almeno di 1.5 volte il compenso minimo previsto in forza del presente, il compenso per le giornate di promozione (fino ad un massimo di 30 giornate, comunque, non consecutive) sarà assorbito nel compenso generale.
Le giornate in cui l’interprete/Attrice/Attore svolgerà attività di promozione, oltre a quanto previsto sopra, verranno considerate come giornate utili alla contribuzione figurativa.
Le relative spese di viaggio ed eventuale alloggio saranno a carico della produzione.

Art. 7 - Istituto della disponibilità
L’istituto della disponibilità consiste nell’impegno assunto dall’interprete/Attrice/Attore, con il quale venga raggiunta l’intesa, ad essere a disposizione della produzione durante il periodo intercorrente tra le varie giornate di posa previste nel relativo contratto individuale, anche nei giorni in cui non è prevista attività di riprese.
Durante tale periodo, l’interprete/Attrice/Attore resterà disponibile per eventuali riprese e, comunque, a mantenere le medesime caratteristiche fisiche richieste dalla produzione in merito alle condizioni d’immagine per l’interpretazione del ruolo.
L’istituto della disponibilità non può estendersi oltre la singola opera.
[…]

Art. 15 - Impiego di minori
In caso di impiego di minori, verranno applicate le norme in materia ed eventualmente, anche le procedure specifiche che dovessero essere emanate da INL e/o da INAIL.
[…]

Art. 16 - Copertura assicurativa
Le Società di Produzione garantiranno una copertura assicurativa in caso di malattia e/o infortuni sul lavoro e in itinere (nel limite di un’ora prima l’inizio e un’ora dopo la fine della prestazione, e comunque entro 15 km dal luogo di lavoro).
[…]
Nel contratto individuale saranno indicati i massimali di copertura, anche in caso d’infortunio grave, invalidità permanente o decesso, nonché la Compagnia Assicuratrice prescelta.

Art. 21 - Parità di genere
Le Parti si impegnano al rispetto della parità di genere e nella abolizione di differenze di trattamento, sia nell’accesso alle figure professionali disciplinate dal presente contratto, sia nella retribuzione.
Le Parti, inoltre, si impegnano al rispetto della normativa ed ampliamento/aggiornamento dei protocolli di settori volti a contrastare qualsiasi, a contrastare il c.d. gender gap e a prevenire e sanzionare qualsiasi forma di molestia sul lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’Intimacy Coordinator.

Art. 22 - Osservatorio
Le parti convengono che verrà istituito e regolamentato, entro il 31 dicembre 2024, un Osservatorio finalizzato al monitoraggio della applicazione del presente contratto anche al fine di apportare i relativi aggiornamenti ed adeguamenti sui quali le parti convergeranno.

Art. 23 - Principi relativi alla Bilateralità e alla Rappresentanza sindacale
Le parti, tenuto conto delle peculiarità del settore e delle caratteristiche delle prestazioni lavorative, ritengono che la bilateralità costituita da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai con Cgil, Cisl e Uil - come già prevista nel CCNL di Area dell’impresa Cineaudiovisiva sottoscritto il 16 luglio 2019 - possa rappresentare un valido strumento per offrire ai lavoratori e alle imprese condizioni aggiuntive e di miglior favore. In considerazione di ciò invitano le Confederazioni datoriali e sindacali a valutare l’avvio di percorsi atti a definire strumenti compatibili con le specificità delle lavorazioni oggetto del presente CCNL.
Costituzione commissione tecnica
Le Parti firmatarie il presente CCNL costituiscono a far data dal 15 dicembre 2024 una commissione tecnica che avrà il compito di individuare le proposte da sottoporre alle Confederazioni per rendere fruibile le prestazioni della bilateralità costituita da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai con Cgil, Cisl e Uil anche ai lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.

Roma, 28 ottobre 2024