Tipologia: CCNL
Data firma: 28 ottobre 2024
Validità: 01.11.2024 - 31.10.2027
Parti: Confartigianato Cinema e Audiovisivo, Cna Cinema e Audiovisivo, Casartigiani, Claai e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Stuntman, Artigianato
Fonte: cnel.it
Sommario:
|
|
Premessa |
|
Art. 11 - Refezione |
Contratto collettivo nazionale per gli stuntman impiegati nella produzione di filmati e prodotti audiovisivi dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva e multimediale
Tra Confartigianato Cinema e Audiovisivo […], assistita da Confartigianato Imprese […], Cna Cinema e Audiovisivo […], assistita dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Cna […], Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Casartigiani […], Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Claai […] e Slc-Cgil […], Fistel-Cisl […], Uilcom-Uil […]
Premessa
Le Parti convengono di disciplinare e regolamentare le figure professionali degli Stuntman, e quindi di definire nel presente CCNL la parte specifica ad essi relativa.
Nell’ambito dell’obiettivo, condiviso dalle Parti, di regolamentare tutte le figure professionali presenti sul Set e addivenire a un contenitore contrattuale di filiera che comprenda tutto il settore cine audiovisivo, per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alla parte comune che dovrà essere sottoscritta in via successiva dalle Parti.
Transitoriamente si rimanda, per le parti qui non regolamentate, agli altri CCNL del settore che saranno allineati, come previsto dalla nota a verbale n. l del presente contratto, al CCNL delle Troupes, in corso di definizione, per giungere infine alla regolamentazione complessiva del Set e al CCNL del settore cine audiovisivo, pur con le parti speciali per ciascuna area di attività.
Art. 1 - Classificazione
Deve intendersi per Stuntman colui che compare sulla scena quale elemento complementare della medesima svolgendo ruoli anche d’azione che richiedono una specifica preparazione atletico/acrobatica, inserito in modo appropriato nel contesto scenico in modo da consentire anche inquadrature ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.
Le figure base della categoria Stuntman sono:
Stunt Performer è la figura che si occupa dell’esecuzione delle scene d’azione. Tale figura si forma negli anni attraverso un lungo percorso sportivo, di numerose attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ginnastica acrobatica, nuoto, tuffi, subacquea, equitazione, scherma, guida sportiva di auto e moto. Le suddette attività verranno poi completate attraverso lo studio e la pratica di tecniche specifiche esistenti per l’uso cinematografico. Lo Stunt Performer è una figura professionale che necessita e a cui è richiesta una forma fisica ottimale, con grande capacità di concentrazione e controllo, nonché capacità attoriali.
Stuntman Coordinator è la figura che si occupa della organizzazione, della valutazione del rischio, attraverso la compilazione del risk assessment e della sicurezza delle scene d’azione, in armonia con la Produzione, il Regista, la Sceneggiatura e il Budget ed individuare e guidare tutti gli Stunt Performer e tutte le figure necessarie per lo svolgimento delle scene d’azione: Sword Master, Stunt Head Rigger, Stunt Rigger, Horse Master, Dive Master, Drive Master, Fight Master, Military Supervisor. Tale figura si forma negli anni attraverso un lungo percorso da Stunt Performer, esercitando tutte le discipline legate alla suddetta figura. Soltanto dopo aver acquisito tale bagaglio di esperienza, potrà esercitare la professione in qualità di Coordinatore.
Sarà facoltà della Produzione scegliere il coordinatore adatto alle proprie esigenze e valutare se le competenze acquisite siano idonee allo svolgimento del lavoro. La valutazione di tali competenze potrà essere fatta sulla base delle pregresse esperienze concrete e/o certificazioni, qualora presenti, presentate dal candidato. Essendo a conoscenza delle scelte artistiche e di sceneggiatura, raccordandole alle esigenze produttive ed organizzative, tiene conto della continuità narrativa e di immagine del progetto.
Le figure relative di supporto, la cui presenza o meno è decisa dalla Produzione tenuto conto delle esigenze di ripresa, sono:
Assistant Coordinator è colui che coadiuva lo Stuntman Coordinator, qualora necessario, nella gestione dell’unità di azione per quanto riguarda lo studio e l’esecuzione delle scene d’azione. Suddetta figura verrà utilizzata qualora siano presenti più di 20 Stunt Performer e laddove lo Stuntman Coordinator ne giustifichi la presenza.
Stunt Head Rigger (responsabile) è la figura in grado di definite o comprendere un progetto di rigging per le scene d’azione (rigging plot) e di tradurlo in pratica, su indicazione e in accordo con lo Stuntman Cooordinator che guida e avalla il progetto stesso. Egli è in grado di individuare le esigenze tecniche che la scena d’azione richiede, sia in termini di attrezzature necessarie — sia a livello quantitativo che qualitativo - sia con riferimento alle soluzioni da adottare per la realizzazione del progetto, definendo, ad esempio, i punti di sospensione, selezionando i materiali da utilizzare (es: moschettoni, truss, motori, carrucole, catene, corde, imbraghi di sicurezza, ecc.), indicando le tecniche da adottare e le tempistiche. Il tutto sempre con il primario obiettivo di garantire la sicurezza dei soggetti coinvolti nella realizzazione della scena d’azione; La sicurezza dei soggetti coinvolti deve prevalere anche rispetto alle esigenze di sceneggiatura della scena stessa e alle esigenze di regia. Lo Stunt Head Rigger, infatti, si assume ed ha la responsabilità di ciò che viene progettato.
Stunt Rigger è un professionista specializzato nella configurazione e nell'installazione di attrezzature di supporto utilizzate nella Produzione cinematografica e nel caso specifico durante le scene d’azione.
Il ruolo dello Stunt Rigger è quello di supportare lo Stunt Head Rigger e lo Stuntman Coordinator ai fini della realizzazione ed esecuzione pratica delle scene d’azione e delle scene che, in ogni caso, richiedono accorgimenti tecnici per la loro creazione e realizzazione effettiva. Lo Stunt Rigger è colui che, sotto la direzione dello Stunt Head Rigger e/o dello Stuntman Coordinator, rende possibile, in termini pratici, la realizzazione dei progetti e delle strutture tecniche necessarie e funzionali allo svolgimento della scena d’azione in funzione delle esigenze di regia.
Lo Stunt Rigger è un professionista dotato di competenze specifiche frutto dell’esperienza maturata nel relativo settore e/o a seguito di corsi tecnici certificati nelle diverse aree. Di seguito viene fornito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di attività riconducibili alle competenze dello Stunt Rigger:
Carico, scarico e spostamento del materiale richiesto per il corretto svolgimento della scena d’azione;
Installazione di sistemi di protezioni per lo svolgimento delle scene d’azione quali, ad esempio: montaggio Airbag, creazione di strutture di protezioni con cartoni e/o materassi, fornitura e posizionamento di protezioni per gli attori, fornitura e posizionamento si cavi di protezione;
Sicurezza: garantire che tutte le strutture di sua competenza funzionali alla realizzazione delle scene d’azione siano progettate ed installate in modo sicuro e stabile e conformi alla Legge. Verificare, laddove i materiali tecnici per la realizzazione della scena d’azione fossero forniti direttamente dalla Produzione o da terzi, che gli stessi siano integri e idonei all’uso cui sono destinati.
Capacità Tecniche: possedere competenze tecniche nell'utilizzo di attrezzature di sollevamento, sistemi meccanici e hardware specializzato e quindi poter eseguire sistemi di ancoraggio e di imbraghi, usare attrezzature come ascensori e discensori, carrucole, moschettoni, tiranti o altre apparecchiature necessarie e funzionali per la realizzazione delle scene d’azione. Saper gestire e progettare la lavorazione di materiati di vario genere (es: metallo, legno, cemento ecc...) che si renda necessaria per la realizzazione tecnica delle scene d’azione. Saper fornire assistenza allo Stunt Head Rigger e/o lo Stunt Coordinator nella realizzazione di scene che coinvolgano persone fisiche in fiamme.
Collaborazione con il Team Tecnico: lavorare in collaborazione con altri professionisti del settore cinematografico, come tecnici delle luci, operatori di telecamere e responsabili delle scenografie, per garantire una produzione fluida e ben coordinata. Allo stesso tempo garantire la sicurezza della troupe, ove richiesto dalla Produzione, per gli spostamenti in condizioni e/o ambienti di rischio quali,
Art. 2 - Formazione
In applicazione dell’art. 3 del D.L.gs 7 dicembre 2017 in tema di “Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell’audiovisivo”, attuativo dell’art. 35 della L. 14 novembre 2016, n. 220, le parti convengono che avvieranno consultazioni al fine di predisporre apposito regolamento per valutare l’acquisita professionalità nelle varie discipline dei soggetti rientranti nella classificazione di tutti i lavoratori cui all’art. 1
Durante questo periodo transitorio della durata massima di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, le Parti individueranno i criteri per l’accreditamento, in conformità alle Leggi Nazionali e Regionali (territorialmente applicabili) di enti formativi abilitati al rilascio di apposito attestato di qualificazione professionale sulla base di una concreta ed effettiva formazione delle figure di cui all’articolo 1.
Art. 4 - Audizioni/Casting
[…]
È fatto divieto di scritturare personale non formato, a svolgere qualsiasi attività di Stuntman, fra i quali, Figurazioni Speciali, Attori.
Le parti concordano che, al fine di permettere una adeguata formazione delle figure alle prime esperienze con le scene di azione, tali figure potranno essere inserite e disciplinate nel prossimo CCNL Generici,
Art. 6 - Orario di lavoro
La normativa riguardante l’orario dovrà tener presente quanto previsto dal D.Lgs 66/03.
Si ribadisce la necessità di prevedere il riconoscimento di un riposo tra una prestazione e la successiva di almeno 11 ore consecutive.
L’orario normale di lavoro giornaliero, considerata la discontinuità della prestazione lavorativa e, comunque, nel rispetto del D.Lgs 66/03 che determina anche le interruzioni fra una giornata lavorativa e l’altra, è di 9h più Ih di pausa. In ogni caso, per produzioni relative a prodotti con particolari costumi e/o make-up, l’orario di lavoro potrà subire variazioni.
I tempi di trucco e vestizione fanno parte dell’orario giornaliero di lavoro.
L’impresa, se possibile, comunicherà l’orario di inizio lavoro allo Stuntman Coordinator almeno 12 ore prima, o comunque nel minor tempo possibile. Lo Stuntman Coordinator, poi, provvederà a contattare i singoli Stuntman che prenderanno parte alle scene previste. Tali comunicazioni potranno avvenne anche tramite posta elettronica.
La/le giornata/e di lavoro potranno essere disdette dalla Produzione. […]
Data la peculiarità e il rischio insito nel lavoro dello Stuntman, le scene d’azione verranno girate, se possibile, prioritariamente rispetto al programma dell’Ordine del Giorno, previa condivisione con lo Stuntman Coordinator. Si dovrà comunque provvedere a fornire ai soggetti interessati un apposito luogo per l’attesa ed il recupero psico-fisico (es. camerino, roulotte, ecc.) stante la necessità legate alle specificità dell’attività svolta.
Sono salve le ipotesi di sospensione e modifica delle prestazioni, anche in funzione dell’andamento meteorologico del set.
Qualora le prestazioni previste dal piano giornaliero avessero ottenuto l’approvazione del regista prima del completamento dell’orario giornaliero, le figure contrattualizzate per le scene d’azione potranno lasciare il set.
L’orario giornaliero verrà comunicato con almeno 12 ore di anticipo anche con strumenti telematici.
Art. 9 - Sicurezza
Data le peculiarità della mansione, lo Stuntman Coordinator è responsabile riguardo il rispetto delle norme e delle condizioni di sicurezza sul Set, esclusivamente durante le scene d’azione, e deve garantire la propria presenza sul Set.
Questa funzione verrà condivisa con il delegato della sicurezza (RSPP) ed il direttore di Produzione o suo rappresentante.
Art. 10 - Copertura assicurativa
Le Produzioni garantiranno una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e “in itinere” nel limite massimo di un'ora prima dell'inizio e un'ora dopo la fine dell’attività lavorativa, salvo quanto previsto per le trasferte.
[…]
La copertura assicurativa sarà rapportata alla peculiarità ed al rischio insito nel lavoro dello Stuntman e dovrà obbligatoriamente tutelare anche eventuali danni permanenti e i casi di decesso per infortunio sul lavoro.
[…] tutte le figure previste dal presente contratto saranno sottoposte ad un obbligo di visita medica, da effettuarsi prima dell’inizio delle riprese in cui tali figure risultano coinvolte, che ne attesti l’idoneità fisica.
[…]
Art. 11 - Refezione
Per le figure rientranti nel presente contratto verrà garantita la sessa modalità di fruizione dei pasti prevista per la troupe, anche in relazione all’orario di lavoro previsto.
Art. 13 - Osservatorio
Le parti, sottoscrivendo il primo CCNL della categoria degli Stuntmen e delle altre figure di cui all’art. 1, condividono sulla necessità di dotarsi di uno strumento che permetta di monitorare l’applicazione dello stesso all’interno del settore cine-audiovisivo, approfondendo il confronto sulle materie in comune (relazioni sindacali, rappresentanti per la sicurezza) con le altre categorie, per favorire il processo di costruzione del contratto di filiera.
A tale scopo verrà costituito un Osservatorio composto, pariteticamente, da componenti di parte datoriale e componenti di parte sindacale, stipulanti il presente contratto, con regolamento che verrà definito entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 15 - Bilateralità e rappresentanza sindacale
Durante il confronto sviluppatosi nel corso delle trattative per il rinnovo o per la stesura di nuovi CCNL afferenti alla filiera della produzione cine-audiovisiva, le Parti hanno convenuto quanto segue su Bilateralità e Rappresentanza sindacale:
Valorizzazione della bilateralità
Le parti, tenuto conto delle peculiarità del settore e delle caratteristiche delle prestazioni lavorative, ritengono che la bilateralità costituita da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai con Cgil, Cisl e Uil - come già prevista nel CCNL di Area dell’impresa Cineaudiovisiva sottoscritto il 16 luglio 2019 - possa rappresentare un valido strumento per offrire ai lavoratori e alle imprese condizioni aggiuntive e di miglior favore. In considerazione di ciò invitano le Confederazioni datoriali e sindacali a valutare l’avvio di percorsi atti a definire strumenti compatibili con le specificità delle lavorazioni oggetto del presente CCNL.
Costituzione commissione tecnica
Le Parti firmatarie il presente CCNL costituiscono a far data dal 15 dicembre 2024 una commissione tecnica che avrà il compito di individuare le proposte da sottoporre alle Confederazioni per rendere fruibile le prestazioni della bilateralità costituita da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai con Cgil, Cisl e Uil anche ai lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
Art. 16 Efficacia e entrata in vigore
Il presente CCNL sarà applicato a tutte le produzioni del comparto cine audiovisivo.
[…]
Note finali
Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alla Parte Comune ovvero in via transitoria al CCNL Generici, come allineato alle Troupes di scena, ed al CCNL degli Interpreti/Attrici/ Attori, nonché al CCNL Troupes, in fase di definizione, come già specificato in premessa, in particolare in materia di campo di applicazione, assunzione, forfettizzazione istituti normativi, festività, mensa, scelta, diarie, modalità di pagamento, custodia indumenti, provvedimenti disciplinari, ecc.
Roma, 28 ottobre 2024
