Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 23 ottobre 2024
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2027
Parti: Cosfimp e Ugl Terziario
Settori: Commercio, Terziario, Commercio e Servizi, PMI
Fonte: cnel.it
Sommario:
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Art. 9 Elemento di Garanzia EGR. |
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Art. 111 bis Flessibilità dell'orario |
Ipotesi di accordo di rinnovo CCNL 23 Ottobre 2024
Art. 12 - Organismo Partecipativo Nazionale
I tempi necessari, per i Dirigenti dell'organizzazione Sindacale che sottoscrive il CCNL, al funzionamento dell'organismo Bilaterale rientrano in un Monte Ore annuo a totale carico dell’associazione Datoriale appositamente dedicato pari ad un numero massimo di 172 ore mensili per tredici mensilità, con decorrenza 01/09/2024. I relativi costi in parte o in toto saranno coperti da quanto previsto dall’art. 37, fermo restando che la decorrenza con il relativo costo sono a prescindere dall’eventuale compensazione dell’articolo 37.
Art. 13 - Commissione Nazionale per Le Pari Opportunità
I tempi necessari, per i Dirigenti dell’organizzazione Sindacale che sottoscrive il CCNL, al funzionamento della Commissione rientrano in un Monte Ore annuo a totale azienda appositamente dedicato pari ad un numero massimo di 172 ore mensili per tredici mensilità, con decorrenza 01/11/2024. I relativi costi in parte o in toto saranno coperti da quanto previsto dall’art. 37, fermo restando che la decorrenza con il relativo costo sono a prescindere dall'eventuale compensazione dell'articolo 37.
Art. 40 bis - Ipotesi di stagionalità contrattuale
Le Parti riconoscono la diretta correlazione tra l'andamento dell’occupazione e l’intensificazione delle attività in determinati periodi dell'anno delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
Pertanto, per i datori di lavoro ad apertura annuale, con riferimento alla delega di cui all'art. 21, comma 2, del dlgs. n. 81/2015, convengono che, al fine di poter gestire i picchi di attività nei seguenti periodi, quali:
o periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere, di ogni anno, nello specifico:
- due settimane che precedono e seguono la Pasqua;
- dal 6 dicembre al 15 gennaio;
- nei quattro giorni che precedono e seguono le Festività di cui alla Legge n. 260/49 e ss.mm.ii. nonché le Festività religiose del giorno dell'Ascensione, Lunedì di Pentecoste e Corpus Domini;
o periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
o periodi relativi alla stagione balneare, così come definita dalle rispettive amministrazioni comunali e nelle quattro settimane ad essa precedente e nelle quattro settimane ad essa successiva;
o periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
o periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali,
trova applicazione la specifica disciplina normativa sopra richiamata di cui al d.lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto, del limite di contingentamento dei contratti, degli intervalli temporali previsti, delle causali per proroghe e rinnovi.
Art. 111 bis - Flessibilità dell'orario
Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno sì intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]
Resta inteso che. per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario.
Art. 160 - Rinvio alle Leggi
Per quanto non previsto e/o disciplinato dal presente CCNL in tutte le materie trattate valgono le norme di Legge e regolamentari vigenti e restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
