Tipologia: CCNL
Data firma: 31 dicembre 2003
Validità: 31.12.2003 - 30.12.2007
Parti: Cifa, Fedarcom e Confsal, Filea
Settori: Edilizia, artigiani e piccole-medie imprese edili, Confsal
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Capitolo 1 - Regolamentazione per gli operai
Parte 1 - Assunzione e documenti.
Parte 2 - Periodo di prova.
Parte 3 - Mutamento di mansioni.
Parte 4 - Orario di lavoro.
Parte 5 - Soste di lavoro.
Parte 6 - Paga oraria e indennità di contingenza.
Parte 7 - Ferie.
Parte 8 - Gratifica natalizia.
Parte 9 - Festività.
Parte 10 - Accantonamenti alla CEAN (Cassa Edile Autonoma Nazionale).
Parte 11 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Parte 12 - Trasferta.
Parte 13 - Trasferimento.
Parte 14 - Voci della retribuzione.
Parte 15 - Modalità di pagamento.
Parte 16 - Retribuzione in caso di malattia.
Parte 17 - Retribuzione in caso di infortunio o malattia professionale.
Parte 18 - Congedo matrimoniale.
Parte 19 - Anzianità professionale edile.
Parte 20 - Preavviso.
Parte 21 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Parte 22 - CEAN (Cassa Edile Autonoma Nazionale).
Parte 23 - Quote sindacali.
Parte 24 - Accordi locali.
Capitolo 2 - Regolamentazione per gli impiegati
Parte 25 - Assunzione, periodo di prova, orario di lavoro e voci della retribuzione.
Parte 26 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario.
Parte 27 - Scatti di anzianità.
Parte 28 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro.
Parte 29 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Parte 30 - Mutamento di mansioni.
Parte 31 - Pagamento della retribuzione.
Parte 32 - Festività.
Parte 33 - Ferie.
Parte 34 - Tredicesima mensilità.
Parte 35 - Premio annuo.
Parte 36 - Premio di fedeltà.
Parte 37 - Trattamento in caso di malattia.
Parte 38 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.
Parte 39 - Aspettativa.
Parte 40 - Congedo matrimoniale.
Parte 41 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte 42 - Trattamento di fine rapporto.
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Parte 43 - Classificazione dei lavoratori.
Parte 44 - Contratti di Inserimento.
Parte 45 - Contratti di riallineamento.
Apprendistato
Parte 46.
Parte 47.
Parte 48.
Parte 49 - Formazione professionale.
Parte 50 - Conciliazione vertenze.
Parte 51 - Previdenza complementare.
1) Costituzione.
2) Destinatari.
3) Organi del Fondo.
Parte 52 - Scadenza.
Allegati al CCNL
Allegato A
• Valori mensili dei minimi di paga base degli operai
• Tabella dei minimi di paga base oraria
• Minimi di paga base oraria apprendisti operai
Allegato B
• Stipendi minimi mensili per gli impiegati
• Minimi di stipendio mensile apprendisti impiegati
Allegato C Regolamento dell'anzianità professionale edile
Allegato D Statuto Tipo Enti Scuola Edili
Allegato E Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
Art. 1 - Costituzione e sede.
Art. 2 - Scopi statutari.
Art. 3 - Osservatorio.
Art. 4 - Comitato di gestione.
Art. 5 - Presidente.
Art. 6 - Vice Presidente.
Art. 7 - Comitato di Presidenza.
Art. 8 - Segreteria.
Art. 9 - Entrate.
Art. 10 - Bilancio.
Art. 11 - Liquidazione.
Art. 12 - Modifiche dello Statuto.
Allegato F Statuto tipo della Cassa Edile Nazionale (CEAN)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili

L'anno 2003, il giorno 31 dicembre in Roma presso la sede Confsal, viale Trastevere 60, è stato stipulato il contratto delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili tra Confederazione Italiana Federazioni Autonome (Cifa) [...], Federazione Autonoma Rappresentanti Commercianti, Operatori del Turismo e Artigiani (Fedarcom) [...] e Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (Confsal) [...], Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini (Filea) [...] è stato stipulato il seguente CCNL per i lavoratori edili delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.
È stato stipulato il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese artigiane, piccole e medie imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati). E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso ad uso agricolo industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate.
Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale
- opere monumentali
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc. per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici; porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimento di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e viadotti
Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc..
Costruzioni di linee e condotte
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari


Capitolo 1 - Regolamentazione per gli operai
Parte 4 - Orario di lavoro.

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 24.6.97 n. 196.
[...]

Parte 11 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.
[...]

Parte 22 - CEAN (Cassa Edile Autonoma Nazionale).
È istituita la Cassa Edile Autonoma Nazionale, indicata in tutto il contratto con la sigla CEAN, che ha il compito di raccogliere i versamenti effettuati dalle imprese per i lavoratori iscritti a titolo di GNF (gratifica natalizia e ferie). Il Consiglio della CEAN avrà un Comitato paritetico tra le parti.
Altresì, verranno versati i contributi stabiliti per le imprese e lavoratori che saranno stabiliti in sede di confronto e allegato al presente contratto.
All'atto dell'iscrizione le imprese e i lavoratori sono vincolati al versamento di quote di adesione contrattuale che saranno stabilite in sede di confronto e allegato al presente contratto.
Le funzionalità della CEAN verranno determinate dal regolamento e statuto che sarà sottoscritto dalle parti contraenti in sede di confronto entro e non oltre 40 giorni dalla firma del presente CCNL e che è parte integrante.

Parte 24 - Accordi locali.
È prevista la possibilità di sviluppare accordi locali qualora ne sussistano le particolarità regionali e/o provinciali demandando alla contrattazione articolata la possibilità di definire quote della retribuzione che potranno riguardare specificità e peculiarità territoriali, e in ragione del costo della vita territoriale riguardante mensa, trasporti, e quant'altro non abbia logica nazionale.

Capitolo 2 - Regolamentazione per gli impiegati
Parte 25 - Assunzione, periodo di prova, orario di lavoro e voci della retribuzione.
Per quanto riguarda l'assunzione, il periodo di prova, orario di lavoro e voci della retribuzione si fa riferimento alle parti relative all'operaio.

Parte 29 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[...]
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
[...]

Parte 38 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Parte 44 - Contratti di Inserimento.

Il contratto di inserimento è diretto a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo per il reinserimento nel mercato del lavoro come previsto dalle vigenti leggi.
I lavoratori portatori di handicap ed extracomunitari e non nel caso di assunzione sia a tempo determinato o indeterminato viene applicato il presente contratto CCNL tenuto conto delle norme di leggi vigenti.

Parte 45 - Contratti di riallineamento.
Per quanto riguarda i contratti di riallineamento vengono recepite dal presente CCNL e norme vigenti.

Apprendistato
Parte 46.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
La durata del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni per tutti i comparti.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento professionale regionale e da Enti e Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge.

Parte 47.
Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di 3 apprendisti per il titolare e di 1 apprendista per ogni lavoratore o familiare coadiuvante che partecipano effettivamente al lavoro.
L'azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di 2 può assumere apprendisti in numero non superiore a 2.
Possono essere assunti apprendisti d'età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge.
[...]

Parte 48.
[...]
L'apprendistato è disciplinato dalle leggi vigenti a norma del CCNL.
La durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
[...]
L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali.
Le ore destinate alla formazione sono pari a 120 ore annue compatibilmente con le esigenze delle imprese, l'impegno formativo è ridotto a 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio.

Parte 49 - Formazione professionale.
Le Associazioni contraenti hanno il compito di attuare e promuovere la formazione professionale dei lavoratori dell'edilizia per contribuire e migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Tali obiettivi vengono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria e si avvalgono di Organismi centrali a livello nazionale e di Organismi regionali e provinciali.
Per tale attività le Associazioni nazionali fissano un contributo che viene prelevato dalle Casse edili e deve essere versato agli Organismi nazionali che poi distribuiscono agli Enti provinciali entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa scolariale di pertinenza dell'esercizio precedente.
L'attività formativa è affidata all'ESE (Ente Scuola Edile) nazionale che ha il compito di promuovere, coordinare e attuare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia nei confronti delle Istituzioni pubbliche nazionali e Internazionali, di realizzare il coordinamento e il contratto a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti provinciali, contribuendo a risolvere le situazioni difficoltose che dovessero emergere in sede locale.
Le finalità e le competenze dell'ESE-nazionale sono espressione delle linee politiche nazionali espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL.
Gli ESE-regionali, articolazione dell'ESE-nazionale, hanno il compito in accordo con le linee guida formulate dall'ESE-nazionale e sentito lo stesso di:
- coordinare l'attività degli Enti provinciali;
- svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, ai fini della partecipazione alla programmazione regionale e ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- organizza la formazione dei formatori;
- assume funzioni e compiti di orientamento, promozioni, progettazione formativa, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale.
Per l'attività l'ESE-regionale potrà avvalersi di strutture e personale degli Enti provinciali, nonché di un finanziamento a carico degli stessi, stabilito localmente sulla base degli incarichi di cui sopra, delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti l'anno precedente e i progetti presentati per l'anno successivo.
Le Associazioni nazionali contraenti approvano lo schema unico di statuto degli ESE entro 30 giorni dalla data della firma del CCNL che costituisce allegato al presente contratto.
Gli Enti provinciali sovrintendono tutti gli interventi formativi che interessano la categoria attraverso iniziative di 1a formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamenti per operai, impiegati, tecnici quadri; percorsi professionali nell'ambito della formazione integrata superiore secondo le esigenze del mercato del lavoro con attenzione particolare all'aspetto della infortunistica e all'igiene del lavoro secondo il D.lgs. n. 626 del 19.9.94.
L'attività degli Enti provinciali viene realizzata attraverso la costituzione di strutture di formazione professionale sotto la sorveglianza di un Consiglio d'amministrazione e dove esistono difficoltà tali Enti potranno affidarli ad altri Organismi appropriati oppure ad Enti derivanti dal presente CCNL.
Il finanziamento degli Enti avverrà con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa tra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 14 del CCNL.
Il Fondo deve essere gestito dai Consigli d'amministrazione con proprio bilancio.
I Consigli d'amministrazione sono paritetici e vengono nominati dalle OOSS provinciali aderenti alle Associazioni nazionali. Uno dei membri del Consiglio d'amministrazione nominati dall'Associazione sindacale provinciale dei datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente su designazione dell'Associazione provinciale, mentre uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori, assumerà su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
Il Direttore e il personale tecnico e amministrativo è nominato sulla base della professionalità. Il piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni provinciali prima dell'approvazione e successivamente trasmesso all'ESE/nazionale e regionale.
Gli Enti provinciali e le loro strutture esecutive potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali in relazione alla disponibilità economica.
Le attività di formazione saranno rivolti a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, comprese i lavoratori extracomunitari;
- lavoratori in mobilità;
- personale dipendente da imprese (operai, impiegati, tecnici e quadri);
- giovani neo-laureati e neo-diplomati;
- giovani titolari di contratti apprendistato (formazione esterna) o formazione lavoro (formazione teorica).
Ai lavoratori che hanno frequentato il corso di formazione con esito favorevole verrà rilasciato un attestato con l'individuazione del corso frequentato e l'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.
I lavoratori assunti nelle mansioni oggetto della formazione effettueranno un periodo di adattamento al lavoro non superiore a 30 giorni e se confermati in servizio otterranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Gli Enti provinciali sono tenuti ad inviare annualmente all'ESE-nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico approvato dalle parti nazionali, per le conseguenti verifiche di conformità.

Parte 50 - Conciliazione vertenze.
Commissione nazionale.
È compito delle OOSS firmatarie di costituire una Commissione nazionale composta da 8 membri di cui 4 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 4 nominati dalle OOSS dei lavoratori dipendenti.
Tale Commissione ha il compito di fare applicare nel pieno rispetto delle norme il CCNL e gli accordi locali.
Qualora insorga controversia individuale o plurima sulla applicazione del CCNL e degli accordi, sarà operato il tentativo bonario di conciliazione tra la RSU e l'impresa o cooperativa.
In caso di mancato accordo, la controversia viene esaminata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti che viene fissata nel termine di 15 giorni a seguito di richiesta avanzata da una Organizzazione territoriale contraente all'altra OS territoriale.
Durante tale tentativo di conciliazione non si farà ricorso ad azioni legali.
Se tale tentativo non verrà risolto sarà demandata la controversia alle Associazioni nazionali stipulanti, in caso contrario i lavoratori adiranno alle vie legali per l'applicazione del CCNL.

Allegati al CCNL
Allegato E Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
L'anno 2003 il giorno 31 dicembre Cifa, Fedarcom da una parte e Confsal, Filea dall'altra convengono quanto segue:
1) È costituito l'Ente Nazionale denominato Cassa Edile Autonoma Nazionale (CEAN).
2) L'Ente è regolato dallo statuto allegato al presente accordo.

Art. 1 - Costituzione e sede.
In conformità all'art. 22 dei CCNL per gli operai addetti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese stipulato il 28.11.02 tra Cifa, Fedarcom e Confsal e Filea, viene costituita la Cassa Edile Autonoma Nazionale, denominata CEAN, che è l'Organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle Casse edili.
La CEAN non ha scopi di lucro e ha sede in Roma.

Art. 2 - Scopi statutari.
La CEAN è lo strumento per l'attuazione per le materie indicate nel presente statuto e opera in applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese che svolgono l'attività dell'edilizia ed affini stipulati o stipulandi tra le Organizzazioni dei datori di lavoro CIFA (Confederazione Italiana Federazioni Autonome), Fedarcom (Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo ed Artigiani), e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti Confsal e Filea di cui all'art. 1.
Tali compiti riguardano:
(a) il funzionamento dell'Osservatorio del settore delle costruzioni di cui all'art. 3;
(b) la valutazione tramite verifiche dirette delle condizioni delle varie gestioni delle Casse edili sulla base dei bilanci che devono essere redatti in conformità allo schema approvato dalle Associazioni di cui all'art. 1 e dovranno essere trasmessi dalle singole Casse;
(c) la proposta di uno schema unico di regolamento dell'attività delle Casse edili da portare all'approvazione delle Associazioni di cui all'art. 1;
(d) l'esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
(e) la proposizione alle Associazioni nazionali di cui all'art. 1, alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi e Istituti che interagiscono con le Casse edili;
(f) la realizzazione di strumenti di formazione e informazione dei direttori e del personale delle Casse edili;
(g) la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse edili;
(h) la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere delle Casse edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle Casse edili;
(i) la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sulle attività delle Casse edili;
(j) la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse edili per fornire indicazioni dirette a:
- realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle Casse
- concentrare la spesa sugli interventi più validi
- determinare la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio
(k) l'omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la Cassa edile, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse predisponendo mezzi informatici allo scopo di coordinare meglio le attività delle Casse edili.

Art. 3 - Osservatorio.
La CEAN sovrintende al funzionamento dell'osservatorio settoriale delle costruzioni, nominato dal Comitato di gestione in misura paritetica.

Art. 4 - Comitato di gestione.
La CEAN è amministrata da un Comitato di gestione cui compete di compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi statutari.
Il Comitato è composto da 12 componenti di cui 6 nominati dalle Associazioni nazionali datoriali (Cifa, Fedarcom) e sei dalle Associazioni nazionali dei lavoratori dipendenti (Confsal e Filea), di cui all'art. 1.
Uno tra i membri nominati dalle Associazioni nazionali dei datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente, su designazione delle Associazioni nazionali medesime, mentre uno tra i membri nominati dalle Associazioni nazionali dei lavoratori dipendenti assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
I membri del Comitato di gestione restano in carica 3 anni, salvo revoca da parte delle Organizzazioni designanti, anche prima dello scadere del triennio.
Le cariche sono a titolo gratuito.
Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti:
- assume indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate del CEAN;
- definisce il programma annuo di lavoro;
- decide sulla operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
- valuta e delibera sui capitoli di spesa;
- delibera sulle comunicazioni d'interesse generale per le Casse edili;
- decide indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. f), art. 2;
- provvede al funzionamento dell'Osservatorio;
- definisce, su proposta del Comitato di Presidenza, il Regolamento per il personale, nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
- approva i bilanci della CEAN;
- segnala alle Associazioni nazionali di cui all'art. 1, le eventuali clausole contenute negli statuti di Casse Edili, non conformi allo statuto tipo;
- cura ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dei contratti e accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1.
Il Comitato di gestione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno gruppi di lavoro per temi specifici.
Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vicepresidente o su richiesta di almeno 4 componenti del Comitato stesso.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti il Comitato.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Ai membri del Comitato di Presidenza, del Comitato di gestione è corrisposto un compenso il cui ammontare viene fissato dal Comitato di gestione a titolo d'indennizzo e rimborso spese; tale somma sarà stabilita di anno in anno dal Comitato di gestione.

Art. 5 - Presidente.
Il Presidente dura in carica 3 anni, salvo quanto disposto dall'art. 4.
Spetta al Presidente di:
(a) rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio; il Presidente ha la firma sociale;
(b) sovrintendere all'applicazione del presente statuto, promuove la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di gestione;
(c) presiedere il Comitato di gestione.
Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni in parte, o integralmente in caso di impedimento, ad altro membro del Comitato di gestione fra quelli designati dall'Associazione dei datori di lavoro.

Art. 6 - Vice Presidente.
Il Vicepresidente dura in carica 3 anni, salvo quanto disposto dall'art. 4.
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Vicepresidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Comitato di gestione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 7 - Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vicepresidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto.
Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:
- coordinare l'attività di tutti i livelli operativi della CEAN;
- amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Comitato di gestione;
- decidere l'invio delle comunicazioni alle singole Casse edili e la definizione di quelle d'interesse generale da sottoporre alla approvazione del Comitato di gestione;
- sovrintendere alla funzionalità della Segreteria.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei Fondi della CEAN, deve essere effettuato con firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 8 - Segreteria.
Per lo svolgimento della propria attività la CEAN si avvale di una Segreteria tecnica e professionalmente qualificata.
La composizione della Segreteria tecnica e professionalmente qualificata viene deliberata dal Comitato di gestione in conformità agli accordi definiti dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.
L'attività della struttura riguarda in particolare:
- l'esecuzione dei progetti di lavoro;
- l'operatività dell'Osservatorio e, in particolare, il reperimento, la sistemazione e la messa in rete dei dati provenienti dagli Enti paritetici del settore;
- la predisposizione delle comunicazioni alle Casse edili.
La Segreteria partecipa alle riunioni del Comitato di gestione, curandone la redazione dei verbali.

Art. 9 - Entrate.
Le entrate della CEAN sono costituite da:
(a) contributi stabiliti dal CCNL o dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1;
(b) interessi attivi sui predetti contributi;
(c) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'ente.

Art. 10 - Bilancio.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di gestione, su proposta del Comitato di Presidenza, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre - settembre scaduto l'anno precedente ed il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmesse alle Associazioni di cui all'art. 1, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.

Art. 11 - Liquidazione.
La messa in liquidazione della CEAN è disposta con accordo tra le Associazioni di cui all'art. 1.
In tale ipotesi le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di 1 o più liquidatori.
Trascorsi 6 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.
Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CEAN, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle Istituzioni a favore della categoria edile, che saranno indicate dalle Associazioni di cui all'art. 1.

Art. 12 - Modifiche dello Statuto.
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni di cui all'art. 1, sentito il Comitato di gestione.