Tribunale di Cosenza, Sez. Lav., 28 ottobre 2024, n. 1916 - Tumore del tecnico di radiologia dipendente Inail e costituzione della rendita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.874 /2022 RGAL
TRA
G.L., P.B., P.E., P.S., quali eredi di P. F. , rappresentati e difesi
dall’ avv. TENUTA GIOVANNI CARLO
ricorrente
E
INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. SORACE ILARIO ANTONIO
FattoDiritto
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver lavorato come tecnico sanitario di radiologia e di sviluppo di lastre Radiografiche Mediche presso il Gabinetto radiologico della direzione Provinciale dell’INAIL di Cosenza dal 1981 al 2013 e di aver svolto tutte le attività analiticamente indicate nell’atto introduttivo ed elencate nell’art.11 della Circolare INAIL n. 7 del 1973, lamentava che, sottopostosi a visita specialistica preso il Policlinico Universitario di Ferrara, gli era stata riscontrata una “neoformazione dei tessuti molli a livello Loggia posteriore della coscia sx con coinvolgimento del retroperitoneo, dell’omento ed in regione ascellare sx…”; che l’esame istologico aveva evidenziato "liposarcoma mixoide ad alto grado di malignità- percentuale di ipercellularità 75% della superficie neoplastica esaminata”; che, inoltre, i sanitari dell’Istituto Ortopedico Rizzoli dell’Emilia Romagna, nel referto specialistico ortopedico del 10.6.2019 avevano attestato “Tiroide di Hashimoto ....... comparsa di neoformazione alla coscia sinistra che si è accresciuta nel tempo, documentazione strumentale mostra una neoformazione della coscia sinistra con associate formazioni retroperitoneali ed in regione ascellare sinistra - liposarcoma mixoide ad alto grado di malignità” ; che solo nel giugno 2021,era stato reso edotto sulla elevata probabilità che le patologie tumorali di cui si discorre e la stessa tiroide di Hashimoto, derivavano dal lavoro svolto;che, in data 24.6.2021,aveva presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale ma che l’Inail non aveva definito il procedimento, né aveva fornito alcun tipo di risposta scritta riguardo all’esito (di accoglimento o di rigetto) della domanda amministrativa relativa al riconoscimento della malattia professionale. Concludeva chiedendo “in via principale e nel merito, accogliere il ricorso e, quindi, accertare che le patologie “liposarcoma mixoide cellulato ad alto grado della coscia sinistra con multiple localizzazioni addominali e sospette ascellari sin. nonché tiroide di Haschimoto” e, comunque, che tutte le malattie descritte nella domanda amministrativa e nella narrativa che precede e di cui trattasi, ancorchè indicate o individuate con differente terminologia, sono tabellate o sono di natura professionale, ossia sono patologie tutte derivanti dalle mansioni svolte, ovvero accertare che, tutte le malattie descritte in narrativa, sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni svolte dal ricorrente, al lavoro svolto ed all’ambiente lavorativo nocivo ed insalubre;
c) dichiarare, per l’effetto, il diritto del sig. F. P. ad ottenere l’indennizzo, ovvero la rendita Inail nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del 70% per invalidità lavorativa e per danno biologico o commisurata a quell’altra maggiore o minore percentuale che sarà determinata in corso di causa;
d) condannare, inoltre, l’Inail, a liquidare ed a corrispondere, in favore del ricorrente, la relativa rendita, ovvero il relativo indennizzo, come per legge, nella misura del 70% o in quell’altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa.
Si costituiva l’INAIL eccependo l’improponibilità della domanda per omessa presentazione di un certificato particolareggiato di malattia professionale
Rilevava a tal proposito che il ricorrente aveva fatto pervenire un certificato medico che si riferiva esclusivamente (e genericamente) alla seguente patologia: “tumore maligno in sede non specificata”, indicando nell’anamnesi patologica prossima : “tumefazione coscia sinistra, lesioni ripetitive retroperitoneali sospette in altra sede” e che con successiva istanza aveva chiesto il riconoscimento di “tumore dei tessuti molli a livello loggia posteriore della coscia sinistra” e "delle altre malattie dalle quali risulta affetto il suddetto assicurato" mentre nel ricorso in esame è stato chiesto il riconoscimento di "liposarcoma mixoide cellulato ad alto grado della coscia sinistra con multiple localizzazioni addominali e sospette ascellari sin. nonché tiroide di Hashimoto”.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio in data 12.4.2023 decedeva P. F. e il giudizio veniva proseguito dagli eredi, attuali ricorrenti.
In data 4.12.2023 veniva depositato atto di intervento volontario ex art.105 cpc da parte della moglie del P. chiedendo che fosse accertato il suo diritto a percepire iure proprio, la rendita INAIL quale coniuge superstite con decorrenza dal decesso del marito.
Istruita attraverso l’escussione dei tesi, espletata CTU medico legale, all’esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa veniva decisa.
Preliminarmente va dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da G.L. nella misura in cui invoca la costituzione di una rendita iure proprio.
Va infatti osservato come detto intervento ha come oggetto non già la prosecuzione del giudizio originario (che, come detto, era volto al riconoscimento di tecnopatie e conseguente rendita diretta al lavoratore), ma a introdurre una domanda nuova, per un prestazione diversa e “jure proprio” (rendita a superstite), fondata su un ulteriore e diverso presupposto (ossia, non solo l’esistenza di tecnopatia, ma anche il nesso tra quest’ultima e il decesso del lavoratore) e quindi come tale inammissibile.
Va poi rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INAIL. Ed invero ai sensi l’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 non prevede un obbligo dell’assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma si limita a sancire che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore, (Cass. Sez. Lav. Ord. 14.3.2016 n. 5004).
In altri termini l’assicurato ha solo l’onere di specificare i sintomi della patologia, essendo il giudice vincolato solo dai fatti morbosi dedotti e non dalla loro definizione medica (Cass. 23533/2016).
Nel merito la domanda per come proposta da P. F. e proseguita dagli eredi è fondata.
Giova preliminarmente osservare che l’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 – ai commi primo e secondo, per quanto qui interessa, testualmente sancisce che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico”.
Pare opportuno evidenziare che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 risulta più articolata la disciplina della rendita erogata dall’INAIL nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell’infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico (definito, ai fini dell’assicurazione obbligatoria, come “la lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell’importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l’una relativa appunto al danno biologico, l’altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico – salvo che per le menomazioni di grado inferiore 6 % – mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita quando la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Ciò detto, va precisato che l’ordinamento appresta una tutela assicurativa con riguardo alle malattie professionali basato su un sistema misto, che contempla le ipotesi previste in un’apposita lista (c.d. malattie tabellate) e quelle non incluse in detta tabella.
Il legislatore, in particolare, individua un elenco tassativo – non suscettibile di interpretazione analogica (Cass. Sez. Unite 9 marzo 1990, n. 1919) - di malattie professionali contratte nell’ambito di determinate lavorazioni elencate nella tabella di cui allegato 4 del D.P.R. n. 1124/1965, aggiornato con D.M. 9 aprile 2008. Dette malattie professionali godono di una presunzione legale dell’origine professionale, per cui il lavoratore che agisce in giudizio per ottenerne il riconoscimento deve provare unicamente lo svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni tabellate e l’esistenza di una malattia espressamente prevista, a differenza di quanto avviene in caso di malattie non tabellate nelle quali è onerato non soltanto della prova dell’esistenza della malattia, ma anche delle caratteristiche morbigene della lavorazione e del rapporto causale tra la stessa ed il lavoro concretamente svolto (Cass. 1 marzo 2006, n. 4519). L’Istituto convenuto, per contro, può superare la presunzione di cui si è detto provando che il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, oppure che il lavoratore sia stato concretamente esposto all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a causare la patologia o che la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa (Cass. 26 luglio 2004, n. 14023).
Tanto premesso, all’esito dell’espletata istruttoria le circostanze relative alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, per come dedotte, hanno trovato conferma.
Ed invero, al riguardo i testi escussi hanno concordemente ed in maniera univoca confermato le mansioni svolte dal ricorrente.
Si tratta di deposizioni che questo giudice ritiene pienamente attendibili – in assenza di elementi idonei a confutarne la genuinità - rese da soggetti che hanno lavorato a contatto con il ricorrente e che quindi hanno avuto modo di constatarne in modo diretto le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e che hanno riferito in merito in maniera chiara ed univoca.
All’esito delle operazioni peritali, il CTU ha concluso un grado di menomazione dell’integrità psicofisica pari all’80%.
Riferisce il CTU nella sua relazione “Dagli atti risulta che dal 1981 al 2013 F. P. ha lavorato come Tecnico Sanitario di Radiologia e di Sviluppo di Lastre Radiografiche Mediche presso il gabinetto radiologico della Direzione Provinciale dell’Inail di Cosenza.
Nel maggio 2019 questi era ricoverato presso l’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara con diagnosi di “neoformazione dei tessuti molli a livello della loggia posteriore della coscia sx con coinvolgimento del retroperitoneo, dell'omento ed in regione ascellare sx”. La lesione era poi meglio caratterizzata all’esame istologico come “liposarcoma mixoide ad alto grado di malignita”.
Il soggetto era quindi sottoposto a trattamento chemioterapico e radioterapia con risposta parziale. Nel gennaio 2020, quindi, era avviata una nuova linea di chemioterapia e nel 2021 ulteriori trattamenti radioterapici. A causa della progressione delle lesioni a livello addominale, nel 2022 il P. era sottoposto a ulteriore ciclo di chemioterapia.In data 11 aprile 2023 il soggetto era ricoverato presso l’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara con la seguente diagnosi di ingresso: grave decadimento delle condizioni generali in sarcoma in stadio avanzato. Il giorno successivo, 12 aprile 2023, era constatato il decesso. Questa la diagnosi di dimissione: Cachessia neoplastica liposarcoma mixoide coscia con metastasi retroperitoneali entra addominali. Portatore di pacemaker. Tiroidite autoimmune.
Quanto appena riportato consente di affermare che F. P. è deceduto a causa di una cachessia neoplastica conseguente alla diffusione di un liposarcoma mixoide ad alto grado di malignità.”
Ed ancora “a proposito dell’associazione tra tumori ai tessuti molli ed esposizione a radiazioni ionizzanti, sebbene la Letteratura Scientifica sia ricchissima a riguardo, si ritiene sufficiente specificare quanto segue:“Il rischio cancerogeno associato all’esposizione alle radiazioni ionizzanti è stato valutato in precedenza nelle Monografie IARC: radon nel Volume 43 (IARC,1988), raggi X, raggi γ e neutroni nel Volume 75 (IARC, 2000), ed alcuni radionuclidi depositati nel Volume 78 (IARC, 2001). Una revisione aggiornata su tutti i tipi di radiazioni cancerogene, comprese anche le radiazioni solari e ultraviolette,e stata pubblicata nel volume 100D (IARC, 2012) …
Oltre alle revisioni sopra menzionate nelle monografie IARC, ci sono state molte importanti revisioni nazionali e internazionali della letteratura sulle radiazioni, nonchè delle stime del rischio da radiazioni…a causa delle loro interazioni all'interno dell'organismo e delle risposte biologiche indotte, tutti i tipi di radiazioni ionizzanti sono stati classificati dalla IARC come cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1) …”.
Rileva poi il CTU come non ci sia alcun dubbio relativamente al nesso causale,o concausale, tra l’insorgenza di tumori ai tessuti molli come il liposarcoma e l’esposizione alle radiazioni ionizzanti “non si può certo escludere che la mansione svolta dal lavoratore per più di 30 anni, con le modalità descritte nel ricorso e nelle prove testimoniali, abbia determinato l’esposizione del soggetto a radiazioni ionizzanti…..”.
Ha infine concluso ritenendo “Il liposarcoma mixoide alla coscia sinistra, con metastasi retroperitoneali, addominali e in regione ascellare sinistra, in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n. 38/2000 (codice 134 – 135 - 136), ha inciso sull’integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 80% (ottantapercento– decorrenza: data della domanda di malattia professionale - 24 giugno 2021).
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU - condivise dal giudicante in quanto le stesse appaiono immuni da vizi logici, esaurienti ed accurate e possono, dunque, essere poste alla base della decisione – la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Per quanto sopra deve essere dichiarata la natura professionale delle malattie contratte dal P. F. , dalla quale è derivato un danno biologico nella misura pari all’80% e, per l’effetto, va condannato l’INAIL alla costituzione della rendita nella misura pari a quella accertata con decorrenza dalla data della domanda e al pagamento dei ratei fino alla data del decesso (12.4.2023), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite e della consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la natura professionale delle malattie contratte da P. F.; condanna l’INAIL a costituire la rendita nella misura dell’80% e a corrispondere ai ricorrenti i ratei maturati dal 24.6.2021 fino alla data del 12.4.2023 oltre interessi legali dal dovuto al saldo; condanna l’INAIL al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, nonché a quelle di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Cosenza, 28.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Silvana D.Ferrentino