Tipologia: Accordo CPL
Data firma: 23 ottobre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e Florovivaisti, Catania
Sommario:
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Titolo I - Parte introduttiva |
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Art. 41 Contratto applicabile agli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato che operano su una pluralità di territori e/o province |
Verbale Accordo
Il giorno 23 ottobre 2024, tra la Confagricoltura Catania, la Federazione Provinciale Coldiretti Catania, la Confederazione Italiana Agricoltura - Cia Sicilia Orientale e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, è stato stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania.
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027
Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del Contratto
Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola o societaria o comunque associate, che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaiste e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il Contratto Provinciale si applica in particolare alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quale, a titolo esemplificativo, le aziende:
Florovivaistiche
Ortofrutticole
Oleicole
Frantoiane
Zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie
Vitivinicole
Casearie
Agrituristiche
Funghicole
Acquacoltura
Di servizi e ricerche in agricoltura
Manutenzione, creazione, sistemazione del verde
Coltivazione idroponiche
Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 4 Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
L'Ente bilaterale agricolo territoriale costituito dalle Parti a livello provinciale ha lo scopo di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia e infortunio sul lavoro previste dall'art. 53 del presente CCPL. L'Ente può inoltre:
- svolgere le funzioni demandate all'Osservatorio provinciale dal successivo art. 5, ai Centri di formazione agricola dall'art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall'Allegato n. 5 al vigente CCNL;
- organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal presente contratto provinciale di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
- esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
Art. 5 Osservatorio provinciale
Le Parti convengono di costituire ed insediare all'interno dell'Ente bilaterale agricolo territoriale, entro 90 giorni dalla stipula del presente CCPL un osservatorio che svolga le seguenti funzioni:
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
- analizzare l'andamento dell'occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 87;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
- In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari. Le Parti si impegnano a incontrarsi per concordare e stipulare il regolamento di funzionamento dell'Osservatorio provinciale.
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 6 Assunzioni
L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
[…]
Art. 10 Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, cosi come modificata dal DLgs 4 agosto 1999 n. 345 e dal DLgs 18 agosto 2000 n. 262.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età inferiore ai 16 anni compiuti.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia di sostegno e tutela della maternità e della paternità.
Art. 11 Rapporto di lavoro a tempo parziale
[…]
È in facoltà delle parti trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
Art. 12 Apprendistato Professionalizzante di mestiere
Le Parti rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro definiscono con l'Accordo del settore agricolo del 30 luglio 2012 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del DLgs n. 81/2015 del 23 febbraio 2017, gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva.
Malattia e infortunio […]
Art. 13 Somministrazione lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli art. 20 e seguenti del DLgs n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall'art. 1 del vigente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa agricola utilizzatrice.
[…]
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (che è pari a 270 giornate)
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
L'azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all'Ente bilaterale agricolo territoriale provinciale.
[…]
Art. 19 Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali si applica il presente CPL.
Ai lavoratori migranti, qualora il datore di lavoro non metta a disposizione il mezzo di trasporto, spetta:
- il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell'azienda così come previsto al successivo art. 47 ("Rimborso spese) punto 2;
- il datore di lavoro ove necessario garantirà al lavoratore nei limiti delle disponibilità aziendali un idoneo ricovero nel rispetto della dignità e delle norme igienico sanitarie.
Si considerano "migranti" anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km.
[…]
Art. 20 Lavoratori extra-comunitari
È assunto l'impegno ad attuare ogni iniziativa perché ai lavoratori extra-comunitari occupati nel comparto agricolo sia riservata la tutela e il rispetto delle vigenti leggi mediante la vigilanza dell'osservatorio provinciale.
È inoltre prevista la possibilità del cumulo ferie per l'eventuale ritorno in patria.
Art. 21 Affidamento diretto a terzi di fasi lavorative - Appalti
Le imprese che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo, sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidare l'appalto siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione e ne devono verificare la regolarità contributiva acquisendo la relativa certificazione (DURC) e tutto quanto previsto dall'art. 30 del CCNL.
Le parti in applicazione a quanto previsto dall'art. 30 del CCNL sottoscritto il 23 Maggio 2022 convengono che le imprese agricole che provvederanno alla stipula di contratti d'appalto dovranno comunicare, nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento dei dati, all'Ente Bilaterale tramite PEC entro 7 giorni lavorativi dalla stipula i dati contenuti nella scheda allegata (All. 1) al fine di richiedere alle imprese appaltanti tutti quegli elementi certi e concreti del contratto d'appalto .sottoscritto, idonei ad un monitoraggio che possa divenire strumento di conoscenza del fenomeno ed approfondimento delle dinamiche connesse.
Art. 24 Raccolta dei prodotti sulla pianta
Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta, sono considerati lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (all'art. 6, Legge 31 marzo 1979, n. 92.). Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente CPL, salvo condizioni di miglior favore.
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 28 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 (trentanove) ore settimanali, pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere.
Fermo quanto è previsto dall'art. 34 del CCNL per le attività zootecniche, si conviene che sarà possibile distribuire le 39 (trentanove) ore settimanali in cinque giorni.
Conseguentemente l'orario potrà essere così stabilito:
- dal lunedì al giovedì: ore 8 (otto) giornaliere;
- venerdì: ore 7 (sette) giornaliere.
Durante il periodo delle campagne di raccolta dei prodotti, di meccanizzazione ed attività nei campi sperimentali, potranno essere concordate tra le parti firmatarie, nei limiti del richiamato articolato del CCNL, orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l'allargamento della base occupazionale.
Per le attività zootecniche, di acquacoltura - agrituristiche, sempre nel rispetto dell'orario di lavoro si demanda la gestione degli orari alla contrattazione aziendale fra le parti.
Art. 29 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all'art. 22 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal DLgs 4 agosto 1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Agli operai addetti al bestiame - ove necessario - il riposo settimanale potrà non coincidere con la domenica.
In tal caso, pertanto, l'azienda dovrà informare, in tempo utile, le RSA se presenti, nonché gli operai interessati.
Art. 35 Lavoro straordinario - festivo - notturno degli operai agricoli e florovivaisti
Si considera:
a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario di lavoro previsto all'art. 28.
b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 34.
c) Lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale;
d) per il lavoro notturno al coperto, fra cui quello nelle aziende agrituristiche, tale lavoro notturno va dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le 18 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
Banca delle ore
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il pagamento delle sole maggiorazioni previste, maturando nel contempo il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda.
Ciascun lavoratore potrà confluire in una banca ore individuale, di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi anche cumulabili con periodi di ferie.
Il lavoratore per attivare la banca delle ore, dovrà formalizzare per iscritto all'azienda tale volontà, che resterà attiva fino a successiva disdetta.
I riposi compensativi potranno essere fruiti previa richiesta scritta del lavoratore da inviarsi all'azienda con un preavviso minimo di 48 ore. La fruizione dovrà essere richiesta comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo rispetto al momento in cui è stata resa la prestazione straordinaria cui si riferiscono.
In caso di mancato godimento, entro il termine stabilito l'azienda procederà alla corresponsione degli importi dovuti mediante pagamento delle relative ore residue presenti in banca delle ore nel conto del lavoratore.
Art. 36 Interruzione - recuperi operai agricoli e florovivaisti
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie, nel rispetto delle leggi vigenti, dovrà effettuarsi entro venti giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali, laddove è previsto è dovuto il rimborso chilometrico di percorso.
Art. 37 Attrezzi ed utensili
Di regola gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto nella retribuzione.
Invece al lavoratore, assunto a tempo determinato o indeterminato, che impieghi un mezzo meccanico proprio (motocoltivatore, motosega ecc.), che sia in regola con le normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro, è dovuto un compenso aggiuntivo al salario contrattuale non inferiore al 15% per funzionamento, ammortamento ed usura del mezzo utilizzato.
Art. 39 Organizzazione del lavoro
Per la soluzione delle problematiche poste nell'art. 47 del CCNL, si demanda ad uno studio dell'EBAT dopo tre mesi dal suo insediamento
Titolo VII - Previdenza - assistenza - tutela della salute
Art. 53 Malattie ed infortuni operai agricoli
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]
Art. 54 Malattie ed infortuni operai florovivaisti
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]
Art. 59 Lavori pesanti e nocivi
I lavori pesanti sono:
- trasporto a spalla di pesi da 26 a 40 Kg
I lavori nocivi sono:
- trattamenti fitosanitari di cui necessita il "patentino fitosanitario";
- spandimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulati e le calciocianimidi;
pulitura interna di vasche da vino;
- lavori in silos, pozzi neri, serre non ventilate o senza sbocchi di areazione, in acqua ed in celle frigorifere;
- per prestazioni lavorative non inferiori alle 6 ore e 30 minuti giornaliere.
Agli addetti ai lavori sopra elencati si applica una riduzione retribuita giornaliera dell'orario di lavoro di n. 2 ore e 30 minuti.
Per i lavori nocivi, l'azienda ha l'obbligo di fornire i necessari DPI: maschere, tute, stivali, ecc. Sono consentite visite mediche periodiche di controllo con permessi retribuiti. Tali addetti devono munirsi di libretto.
Art. 60 Salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che presentano "fattori di nocività",
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi n 2 ore e 30 minuti di interruzione retribuita.
b) Per quanto riguarda gli operai agricoli, si stabilisce una riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione e qualifica, di n 2 ore e 30 minuti di interruzione retribuita giornaliera. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del protocollo d'intesa allegato al CCNL, le parti si riservano di valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore.
Agli operai addetti ai lavori pesanti e nocivi sono previste visite mediche periodiche di controllo, con regolare corresponsione del salario.
Si demanda all'EBAT-CIALA il compito di definire le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all'art. 31 del presente CPL, nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Art. 61 Libretto sindacale e sanitario
Le organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile allegato al CCNL, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali o presso l'EBAT-CIALA (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale).
Titolo VIII - Sospensione - risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 65 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli Operai a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della Legge n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla Legge 11 maggio 1990 n. 108.
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto, senza obbligo di preavviso è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente contratto;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
b) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
[…]
Art. 68 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e devono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1. con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a. che senza il giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b. che per negligenza arrechi danno all'azienda ed ai macchinari;
2. con la multa, pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 70 Delegato d'Azienda - Operai Agricoli
Nelle aziende che occupino più di 5 operai agricoli, sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costitute le Rappresentanze sindacali unitarie, sarà eletto un secondo delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 72 del presente contratto.
Per l'esercizio dei compiti riconosciuti ai delegati d'azienda sarà messo a loro disposizione un locale attrezzato in cui gli stessi potranno svolgere un'idonea assistenza ai lavoratori fuori dall'orario di lavoro fino ad un massimo di quattro ore settimanali.
Nel caso in cui per motivi obiettivi l'azienda non è in condizioni di fornire tali locali, ai delegati sarà consentito restare dentro l'azienda per il tempo previsto nel comma precedente prima o dopo l'inizio del lavoro.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare le opportune condizioni igienico - sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
- Dichiarazione a verbale -
Le delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato d'azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Art. 71 Delegato d'Azienda - Operai Florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai, sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie ai sensi del protocollo di cui all'allegato 15 al CCNL, sarà eletto un secondo delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda siano essi a tempo indeterminato che determinato. La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto delegato d'azienda, non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 72 ("Tutela del delegato d'azienda") del presente contratto.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare le opportune condizioni igienico - sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
- Dichiarazione a verbale -
Le delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato d'azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Art. 73 Rappresentanze sindacali unitarie
Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (vedi Allegato n. 15).
Art. 74 Riunioni in Azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all'apposito Protocollo (vedi Allegato n. 15 del CCNL).
Art. 75 Assemblee Sindacali
Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 300 (Statuto dei Lavoratori), le RSA, le RSU e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CPL, possono indire assemblee nelle aziende agricole del territorio.
