Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 15 dicembre 2017
Validità: 01.01.2018-31.12.2020
Parti: Calzificio Mura e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Calzificio Mura
Fonte: filctemcgil.it
Verbale di accordo aziendale
Rif. comunicazione di apertura di procedura di riduzione di personale per licenziamento collettivo ex art. 4, co. 3 e 24, co. 1, L 223/1991 del 03/11/17
Il giorno 15/12/17, presso la sede del Calzificio Mura Spa, in Asola (Mn), via Cadimarco n. 44, si è tenuta una riunione tra la Società Calzificio Mura spa con sede legale in Asola (Mn) in Via Mantova 88 ed Unità Locale ivi individuata unitamente al sito ubicato in Via Cadimarco 44, […] (di seguito, la Società/ l’Azienda); le parti sociali, per la Filctem Cgil, […]; per la Femca Asse del Po Cr. Mn Cisl, […]; per la Uiltec Uil, […], (di seguito, congiuntamente Organizzazioni Sindacali).
Premesso che
- il settore in cui opera la società, con particolare riferimento al mercato del tessile, continua a risentire in maniera macroscopica della crisi di mercato, determinando condizioni di incertezza economica per l’azienda e ricadute occupazionali negative;
- la società necessita di riscontrare migliori condizioni di efficienza e la riduzione dei costi quale condizione essenziale per la sua sussistenza sul mercato nonché sviluppo del proprio programma di risanamento delle condizioni economico-produttive;
- la riduzione di ordini e fatturato legati alla forte crisi contemporanea comprovata e al clima di forte incertezza che si avverte, impongono all’ azienda una forte cautela nella formulazione degli scenari futuri e l’azienda si pone come obiettivo di salvaguardare quanto più possibile i livelli occupazionali attualmente definitisi anche alla luce dei contenuti del verbale di accordo siglato sulla chiusura procedura di esuberi;
- a norma consente di derogare alle disposizioni di Legge in materia di gestione del rapporto di lavoro allo scopo di individuare discipline maggiormente aderenti alla situazione concreta vissuta dai dipendenti delle singole imprese;
- he le parti ritengono quindi che la sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale volto a limitare il costo del lavoro ed intercettando una maggiore area di flessibilità, determini le condizioni necessarie a consentire all’azienda il raggiungimento dei propri obiettivi in una logica di sviluppo occupazionale e di salvaguardia dei posti di lavoro;
ricorrendone i presupposti, nell’ambito degli interventi oggi concordati, 1’ azienda definirà la sottoscrizione di un accordo contenente misure di conciliazione di vita professionale e vita privata dei lavoratori, da depositarsi in modalità telematica entro il 31 /8/18 in quanto, le presenti, siano innovative e migliorative, rispetto a quanto già previsto dal CCNL di riferimento, in linea con quanto disposto dal DM 12/9/17 al fine di accedere agli sgravi contributivi con l’introduzione (o il miglioramento/estensione rispetto a quelle già esistenti) di almeno due tra le misure di conciliazione elencate nell’articolo 3 del decreto e distinte in tre categorie: genitorialità, flessibilità organizzativa e welfare aziendale, a cui corrispondono specifici interventi individuati sempre dalla norma. La misura del beneficio, sotto forma di sgravio contributivo è definita dall’articolo e verrà nell’ ammontare definita dall’ Inps entro il valore massimo del 5% sulla retribuzione imponibile previdenziale dichiarata dal datore di lavoro nell’anno precedente quello della presentazione della domanda;
- che per raggiungere lo scopo atteso le parti intendono derogare alle disposizioni del CCNL del settore Tessile;
- l’art. 51 e 3 del decreto legislativo 81/2015 delega la contrattazione collettiva (di qualunque livello al caso “de quo”) al derogare la normativa nazionale;
- l’art. 12 del CCNL Tessili in vigore (accordo di rinnovo a valere fino al 31/12/19) rubrica la “Contrattazione Aziendale” e stabilisce che la “contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende ...omissis...e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto”;
- l’art. 26 del CCNL Tessili in vigore (accordo di rinnovo a valere fino al 31/12/19) rubrica l’“Andamento attività produttiva” e stabilisce che “le direzioni aziendali comunicheranno alla RSU, annualmente, semestralmente o trimestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
o superamento e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità ordinaria, con indicazione delle ore prevedibili; o godimento delle ferie collettive e le relative modalità;
o collocazione degli eventuali permessi collettivi.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la direzione e la RSU. Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto. In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro le parti faranno riferimento alle norme di legge vigenti in materia”.
L’art. 33 del CCNL Tessili in vigore (accordo di rinnovo a valere fino al 31/12/19) rubrica l’“Orario di lavoro” e stabilisce che “1. Regime ordinario - Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L'orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana. Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell’orario lavorativo. Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, per outlet e showroom riconducibili alla filiera distributiva diretta dell'impresa, o per gruppi di lavoratori di altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane in cui l’orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi. Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale applicando la procedura prevista nel successivo paragrafo 2. "Regimi particolari di orario" - 1.1 Riduzioni dell'orario di lavoro. Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario di lavoro:
- giornalieri: 56 ore;
- addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 38 del presente contratto: 52 ore;
- addetti alle squadre di cui al comma 4 dell'art. 38 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente: ulteriori 8 ore....omissis....
Le parti contraenti dichiarano che a livello aziendale si potrà convenire di inserire, nell'ambito di schemi di orario predeterminati, le ore annuali di riduzione di cui al presente paragrafo, a condizione che tale operazione risponda positivamente alle esigenze organizzative e di efficienza dell'impresa, e non comporti aggravi di costo..omissis”.
l’art. 34 in vigore (accordo di rinnovo a valere fino al 31/12/19) rubrica la “Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro” e stabilisce che” Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore all'anno (1° gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa; una pari entità di ore prestate oltre l’orario contrattuale. 1 lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi.
- 1’ art. 90 del CCNL Tessili in vigore (accordo di rinnovo a valere fino al 31/12/19) rubrica le “Ferie” e stabilisce che “Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. ..omissis... Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta inseparato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana...omissis... In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate”;
- le parti dopo un confronto approfondito in materia di organizzazione del lavoro hanno convenuto sulla necessità temporanea di mutare la disciplina dell’orario di lavoro con particolare riferimento alla flessibilità dello stesso per una migliore gestione dei picchi di lavoro e per una razionalizzazione del lavoro in azienda che non penalizzi la potenzialità di sviluppo dell’occupazione;
- in tale contesto le parti intendono utilizzare gli spazi offerti dalla contrattazione e dalla legge per adattare la disciplina dei rapporti individuali alle esigenze del settore di riferimento con modifiche che consentano la rimodulazione transitoria di alcuni aspetti già previsti e trattati dal CCNL di riferimento, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro e della legislazione nazionale vigente;
- nel corso degli incontri effettuati nei mesi da settembre a dicembre 2017 l'Azienda ha illustrato lo scenario nel quale opera il Calzificio Mura spa, evidenziando anche gli impatti che l'attuale fase congiunturale complessiva ha determinato;
l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali, nella consapevolezza di ritenere particolarmente rilevanti la ridefinizione degli assetti organizzativi nei due stabilimenti di Asola (Via Mantova, 88 e Via Cadimarco, 44) hanno effettuato un percorso con l'obiettivo di arrivare ad una sostanziale modifica degli attuali assetti organizzativi di tali siti in funzione della loro rispondenza alle mutate caratteristiche dei più complessi scenari nei quali l’Azienda sarà chiamata ad operare nel prossimo triennio misurandosi sia con nuovi competitors sia con nuove modalità e/o condizioni che l'attuale congiuntura è venuta a determinare. Tale analisi ha cercato di rendere compatibile l’esigenza di contenimento dei costi che permettessero di garantire continuità operativa all’Azienda e la tutela dell'occupazione;
- l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno coerentemente individuato alcuni principali temi sui quali ricercare nuove intese:
■ Orario multiperiodale
■ Assorbimento dei Rol
■ Gestione Ferie
si conviene e stipula quanto segue:
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) le parti, prendono atto della necessità di salvaguardare per quanto più possibile i livelli occupazionali definiti nell’ accordo di chiusura della procedura di esuberi siglato il 15/12/17 e di conseguenza di ridurre l’incidenza del costo del personale sulle spese correnti quale presupposto essenziale per dare continuità all’ azione aziendale;
3) le Parti con la presente intesa sui temi sopra citati mirano ad individuare congiuntamente soluzioni che contribuiscano ad un riposizionamento competitivo più efficiente alla luce delle mutate condizioni dei mercati di riferimento e condividono, pertanto, l'opportunità di considerare gli esercizi 2018 - 2020 come una fase sperimentale di implementazione dell'istituto dell'orario multiperiodale con assorbimento dei Rol e gestione programmatica delle ferie nei periodi da febbraio a giugno e da ottobre a dicembre ovvero, qualora nel divenire mutassero le condizioni, nelle diverse frazioni annue caratterizzatesi per maggiore ciclicità del lavoro;
4) l'Azienda ha pertanto confermato che l'efficacia dell’'implementazione deve poter contare e trovare valido supporto in tutte le componenti aziendali e non solo nel comparto del produttivo (dalle funzioni commerciali a quelle di marketing, produzione, pianificazione, ecc.) non disgiunto dal costante miglioramento della qualità dei processi e della programmazione.
5) pertanto, a far data dal 01/01/18 e fino al 31/12/2020, ricorrendone i presupposti e le ragioni oggettive, tecniche ed inerenti l’organizzazione del lavoro, relativamente ai periodi menzionati, si procederà:
■ ad articolare l’orario di lavoro in settimane da 24/32 a 40 ore sul personale a full time (per il personale a part time da 12/16 a 20 ore per i part time 50% - ovvero da 18/24 a 30 ore per i part time 75% da ultimo da 8,5/11 a 14 ore per i part time al 35%) mediante assorbimento dei Rol. I lavoratori, salvo diversa urgenza, opereranno in regime di flessibilità con articolazione orario di lavoro settimanalmente definito dall’ azienda, stabilimento per stabilimento, in maniera autonoma rispetto ad ogni reparto/funzione. Inoltre, una volta comunicato il piano alle maestranze eventuali variazioni dell’articolazione settimanale individuata potranno avvenire, se necessitato dall’ azienda, con un preavviso minimo di 2 giorni. La flessibilità, così come delineata, si presta, in coerenza con gli obiettivi declinati nei vari incontri, a fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minor apporto di prestazione lavorativa, senza tuttavia dover operare riduzioni della normale retribuzione mensile ovvero ricorrere ad ammortizzatori sociali. Resta inteso che la flessibilità sarà operata solo ed esclusivamente nel limite massimo del monte ore accumulato/accumulando annuale;
■ ad utilizzare a giornate la quarta settimana di ferie e con le medesime modalità di cui sopra; in relazione alle settimane rimanenti, l’azienda predisporrà piano chiusura aziendale per ferie collettive nella seguente misura:
• almeno due settimane consecutive nel periodo estivo;
• una settimana nel periodo natalizio;
■ ad adottare, per entrambi i siti produttivi citati, l’orario multiperiodale. In relazione a questo punto si stabilisce che l’orario plurisettimanale, la cui media dovrà essere di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo di 12 mesi. Qualora alla fine del periodo di osservazione residuassero eventuali prestazioni in eccedenza, il monte ore individuale permessi sarà incrementato in misura pari alla durata delle prestazioni non compensate, mentre la maggiorazione per lavoro straordinario verrà liquidata come disposto dal CCNL di riferimento all’art. 34. Eventuali ore mancanti al raggiungimento dell’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali medie, dovranno, al bisogno dell’azienda, essere recuperate ovvero saranno, parimenti, detratte dal monte ore di permessi/ferie;
■ per quanto non espressamente normato dal presente accordo sindacale aziendale si fa riferimento alle norme di legge e di contratto collettivo vigente.
Il presente accordo decorrerà dal 01/01/18 e resterà in vigore per 36 mesi.
Le parti, considerata la situazione ed il periodo di validità del presente accordo, a valere per il prossimo triennio, convengono di effettuare almeno un incontro periodico annuale al fine di verificare lo stato di evoluzione della crisi aziendale e al fine di valutare gli elementi utili di miglioramento dell'orario multiperiodale e dell’istituto della flessibilità in genere.
Il presente accordo aziendale sarà depositato entro 30 giorni dalla stipula presso i competenti uffici della Direzione Territoriale del Lavoro di Mantova.
