Tipologia: Protocollo Covid
Data firma: 6 maggio 2020
Parti: Tiger Flex e RSU/Filctem–Cgil, RLS
Settori: Tessili, Tiger Flex
Fonte: filctemcgil.it
Il giorno 06 maggio 2020, la società Tiger Flex srl (qui di seguito Tiger Flex o Azienda) rappresentata da […] e dal RSPP […] e le RSU […], assistita dalle OO.SS. presenti […] Filctem - Cgil, le RLS […], (di seguito tutte congiuntamente anche le “Parti”)
Premesso che:
- In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (di seguito Protocollo Confindustria/OOSS).
- Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
- In data 16 marzo 2020 le Parti hanno sottoscritto il Protocollo condiviso Tiger Flex di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (di seguito Protocollo Tiger Flex/OOSS 16/03/20).
- In data 15 aprile 2020 Confindustria Moda e le OOSS di settore hanno sottoscritto Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento del contagio covid-19 nelle imprese del settore moda (di seguito Protocollo Confindustria Moda/OOSS) ed integrato in data 02 maggio 2020.
- In data 22 aprile 2020 Le Parti hanno integrato ed attualizzato il “Protocollo Tiger Flex/OOSS 16/03/20, integrando anche il protocollo di Confindustria Moda/OOSS, di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (di seguito Protocollo Tiger Flex/OOSS 22/04/20) per rafforzare ulteriormente le misure a massima tutela della salute e sicurezza dei dipendenti Tiger Flex al fine di garantire le migliori pratiche per una progressiva ripresa delle attività lavorative in sede con la più ampia salvaguardia dei propri lavoratori che rappresentano il principale patrimonio aziendale.
- In data 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (Protocollo Confindustria/OOSS) sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- Che il predetto Protocollo è stato recepito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e ne forma l’allegato 6 al medesimo
- Tenuto conto della necessità di attualizzare ed armonizzare il Protocollo Tiger Flex/OOSS 22/04/20 al fine di continuare a garantire le migliori pratiche per una progressiva ripresa delle attività lavorative in sede con la più ampia salvaguardia dei propri lavoratori che rappresentano il principale patrimonio aziendale
Tutto ciò premesso
Le Parti:
1. Di comune accordo intendono adottare il presente Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex 05/05/20 qui aggiornato in allegato (e a tutti gli effetti Parte integrante del presente accordo) per regolamentare, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, le modalità di prevenzione e contenimento del virus SARS-CoV-2 per il progressivo accesso nei luoghi di lavoro da parte del personale, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché tutte le misure e precauzioni ritenute necessarie a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro, la salubrità degli stessi, nonché le idonee, opportune e necessarie modalità organizzative.
2. Le Parti, in ossequio al Protocollo Confindustria/OOSS e al Protocollo Tiger Flex/OOSS 22/04/20, nonché al sistema di relazioni sindacali in essere, confermano l’istituzione dell’apposito “Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex” (di seguito il Comitato Tiger Flex”) che è composto da una rappresentanza di 3 membri della RSU e RLS - in nome e per conto della totalità degli stessi -, delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, nonché degli RSSP e della direzione HR.
3. Il Comitato Tiger Flex si riunirà a richiesta di una delle Parti ogni volta che se ne determinerà la necessità, anche tenuto dell’evoluzione della situazione contingente legata all’emergenza sanitaria.
4. Il Comitato potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti in materia di salute e sicurezza ed avrà il compito di:
a. Adoperarsi per massima diffusione in azienda della conoscenza del Protocollo Tiger Flex/OOSS
b. Monitorarne la corretta applicazione di tutto quanto previsto nel Protocollo Tiger Flex/OOSS da parte di tutto il personale, sia esso interno che esterno
c. Segnalare eventuali comportamenti difformi
d. Suggerire eventuali ulteriori misure di prevenzione e contenimento
5. Le Parti, tenuto conto dell’elevato senso di responsabilità sociale da sempre nel concreto manifestato da Tiger Flex, ritengono opportuno, nella fase di riattivazione della catena di fornitura, assicurarsi che anche la ripresa delle attività produttive dei soggetti operanti nella filiera avvenga in presenza degli idonei livelli di protezione dei lavoratori - secondo le peculiarità di ogni organizzazione ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di tempo in tempo emanate. A tal fine Tiger Flex richiederà ai soggetti operanti nella filiera produttiva, alla ripresa delle attività in proprio favore, di rilasciare apposita dichiarazione attestante:
• che l’attività è svolta regolarmente sulla base dei DPCM di tempo in tempo sino ad oggi emanati;
• di aver effettivamente adottato e adeguatamente implementato tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di contenimento del Covid-19 richieste in base alle norme vigenti, ivi compresa l’applicazione di uno specifico protocollo aziendale - in conformità al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali” del 14 marzo 2020, così come integrato in data 24 aprile 2020, nonché a eventuali Protocolli di settore;
• il monitoraggio e, all’occorrenza, il tempestivo adeguamento del protocollo aziendale. Nel caso Tiger Flex riceva notizie di situazioni di fatto difformi da quanto dichiarato darà corso alle opportune iniziative del caso.
Letto, confermato e sottoscritto
Il presente verbale di accordo sindacale viene inoltrato per e-mail alle Parti per la relativa sottoscrizione. Laddove non fosse possibile l’apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte
impossibilitata invierà apposita mail con allegato il presente accordo ed indicante “Letto, confermato e sottoscritto”. Con tale invio il presente verbale di accordo sindacale si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.
Allegato “Protocollo Condiviso di regolamentazione Tiger Flex delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 negli ambienti di lavoro del 05 maggio 2020”
Tiger Flex ha redatto ed aggiornato il presente protocollo - denominato Protocollo Tiger Flex - con la finalità di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo Tiger Flex tiene conto di tutti i DL, i DPCM, le ordinanze regionali e le comunicazioni che sono di volta in volta intervenute in materia di prevenzione e contenimento del virus SARS-CoV-2 e dell’emanazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” avvenuta in data 14 marzo 2020 ed integrato in data 24 aprile ne recepisce le disposizioni.
Lo scopo principale del Protocollo Tiger Flex è la tutela della salute e sicurezza di tutti i dipendenti in ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 e smi e risulta essere strumento indispensabile e prioritario per coniugare la ripresa, di tutte le attività aziendali, secondo le tempistiche definite dal legislatore con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Tutti i dipendenti chiamati ad accedere alle sedi aziendali hanno l’obbligo di prendere visione del Protocollo Tiger Flex e di rispettare quanto in esso riportato.
Ogni lavoratore, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), al momento del proprio ingresso in azienda, deve rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e dell’Azienda stessa con la finalità di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Si riportano di seguito tutte le misure messe in atto per prevenire e gestire l’emergenza da SARS COV2:
Prima della ripresa dell’attività
1. Informazione
- Preventivamente al rientro in azienda sarà organizzata un’attività di informazione e formazione ai lavoratori in modalità video conferenza a distanza. Tale informazione riguarderà sia tematiche contenute nel protocollo condiviso sia le misure di prevenzione e protezione adottate e da attuare al momento della ripresa delle attività. In particolare il pacchetto informativo sarà costituito dai seguenti argomenti:
• indicazioni generali sulle misure di prevenzione attuate e da attuare;
• pulizia individuale delle superfici e delle postazioni di lavoro;
• indicazioni di comportamento per visitatori e fornitori;
• obblighi generali dei lavoratori per la prevenzione del contagio;
• misure e comportamenti da tenere nelle aree comuni (servizi igienici, spogliatoi, aree break, mensa, ascensori, ecc.);
• uso dei DPI specifici per la prevenzione SARS COV2 e corretta gestione dello stesso compreso smaltimento;
• misure igieniche da adottare: modalità per il lavaggio delle mani, della propria postazione di lavoro, ecc;
• corrette modalità di gestione delle riunioni;
• corretta gestione di possibili casi sintomatici di COVID-19 e attività di prevenzione;
- Il presente Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex e l’Informativa con i loro relativi aggiornamenti saranno portati alla conoscenza dei dipendenti interessati anche sui canali social aziendali ed inviati tramite mail/workplace a tutti i dipendenti che dovranno accedere alle sedi.
- Il presente Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex è consultabile per approfondimenti nelle aree comuni all’ingresso e all’interno dei locali aziendali.
- Prima della ripresa delle attività l’azienda invierà opportuna informativa redatta dal Medico Competente a ciascun dipendente con le indicazioni sanitarie necessarie alla ripresa delle attività aziendali.
- Il presente Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex viene affisso all’ingresso e all’interno dei locali aziendali unitamente all’Informativa aziendale delle misure di prevenzione da COVID-19 (di seguito Informativa) - Allegato Sub1, che rappresenta estratto del presente Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex. Tale Informativa verrà inoltre affissa nelle aree comuni.
2. Sanificazione
• Prima della ripresa delle attività lavorative, è stata realizzata un’attività di sanificazione, secondo quanto previsto nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, in tutte le sedi ed in tutti i locali aziendali.
• Le attività di sanificazione hanno riguardato nello specifico:
• postazioni e banchi di lavoro;
• sale riunioni;
• uffici ed open space;
• magazzini;
• impianti di aereazione e condizionamento;
• servizi igienici e docce;
• spogliatoi;
• aree relax, mensa, aree break
• distributori d’acqua;
• infermeria;
• ascensori;
• receptions e portinerie
Ad avvenuta sanificazione l’azienda organizzerà, con l’ausilio di laboratorio abilitato, analisi a campione tramite tamponi di superficie, per assicurare l’avvenuta sanificazione dei locali dalla presenza di SARS-CoV-2.
La ripresa delle attività lavorative è avvenuta e avverrà solo nelle sedi dove il tampone abbia solo esito negativo.
3. Spostamenti casa-lavoro
- Alla ripresa delle attività aziendali, ai dipendenti è richiesto di prediligere l’utilizzo del mezzo privato.
- Laddove non fosse possibile l’utilizzo del mezzo privato, i dipendenti potranno utilizzare mezzi pubblici solo opportunamente dotati di mascherina chirurgica e guanti monouso.
- Saranno possibili forme di car pooling solo alle seguenti condizioni: presenza di soltanto 2 persone per auto così posizionate: una nel sedile del guidatore, l’altra nel sedile posteriore in posizione opposta a quella del guidatore.
4. Turnazione
- Se necessario, potrà essere definita un’idonea turnazione per l’accesso e l’uscita dai locali aziendali al fine di evitare ogni forma di assembramento.
- Potrà essere implementata un’attività di prevenzione finalizzata a garantire ulteriormente il distanziamento sociale, anche attraverso l’identificazione di gruppi di dipendenti, la cui composizione rimarrà invariata durante lo svolgimento delle attività lavorative e di svago.
- Durante l’attività lavorativa sarà necessario mantenere la distanza sociale di almeno 1m1 tra le postazioni di lavoro. Laddove non fosse possibile saranno trovate idonee soluzioni tecnologiche alternative.
Dalla ripresa dell’attività
1. Informazione e formazione del personale
- Al momento del rientro in azienda e prima dell’inizio dell’attività lavorativa l’azienda informa nuovamente i propri dipendenti sugli argomenti sopraelencati anche con l’ausilio di supporti visual e/o slide e/o filmati e tutorial messi a disposizione degli stessi negli specifici reparti e/o aree comuni.
- Inoltre, Tiger Flex organizza specifiche sessioni formative in modalità a distanza che coinvolgono i responsabili sulle tematiche riportate nel presente Protocollo Tiger Flex con particolare attenzione alle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale DPI ed alle corrette modalità di smaltimento e con la finalità di far trasferire l’informazione a tutti i loro collaboratori.
2. Modalità di ingresso in azienda
- È obbligo da parte dei dipendenti chiamati ad accedere ai locali aziendali di controllare la temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio. In caso di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio Medico di Curante di Medicina Generale e l’Autorità Sanitaria.
- È obbligo da parte dei dipendenti chiamati ad accedere ai locali aziendali effettuare un test di auto-valutazione presso il proprio domicilio sui possibili sintomi Covid-19 (Allegato Sub 4 -Test di autovalutazione) antecedentemente al loro primo ingresso in azienda. I dipendenti dovranno rispondere in privato alle domande, senza inviare nessuna documentazione all’azienda.
In particolare, le principali domande per auto-valutazione sono:
(i) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni febbre con temperatura >= a 37,5°?
(ii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione del gusto (sapori)?
(iii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione dell’olfatto (odori)?
(iv) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni tosse secca?
(v) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni forte spossatezza?
(vi) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni difficoltà respiratorie?
(vii) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni congestione nasale?
(viii) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni mal di testa?
(ix) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni diarrea?
- Successivamente sarà richiesto ai dipendenti di svolgere quotidianamente la suddetta autovalutazione in riferimento al loro stato di salute delle ultime 24 ore.
- In caso di risposta affermativa a una di queste domande, è obbligo per i dipendenti di contattare il Medico Competente al numero +39 *** per un primo immediato consulto a conferma dei sintomi e quindi, eventualmente, il proprio Medico curante di Medicina Generale e l’Autorità Sanitaria se del caso.
- Tale test di auto-valutazione sarà inviato i dipendenti tramite i canali di comunicazione aziendali (mail e/o Workplace e/o telefono cellulare).
- Con la finalità di prevenire il contagio da SARS COV-2, alle portinerie, alle reception e alle aree di accesso di ciascuna sede, al momento dell’ingresso, al personale interno ed esterno sarà controllata la temperatura corporea attraverso l’utilizzo di idoneo sistema per il rilevamento della temperatura corporea - termometro o telecamere o pistole termiche- utilizzate da personale esterno dedicato.
- In caso di rilevazione di temperatura superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
- Le persone in tale condizione saranno fornite di mascherine chirurgiche e guanti, se non già in loro possesso, ed invitate a:
• rientrare immediatamente presso il proprio domicilio, evitando soste intermedie
• non recarsi al Pronto Soccorso
• contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante di Medicina Generale e seguire le sue indicazioni
• avvertire il proprio HR di riferimento
- Il personale, prima della misurazione della temperatura corporea, prenderà visione delle informative sulla privacy ad hoc predisposte
- È precluso l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni1, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 - o sospetti tali - oppure se un componente del nucleo familiare abbia avuto contatti con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Ove consentito da specifiche ordinanze regionali, l’azienda valuterà la possibilità di mettere a disposizione dei dipendenti test sierologici per la ricerca degli anticorpi con laboratori accreditati da effettuarsi prima della ripresa dell’attività lavorativa in sede. Nel caso l’azienda redigerà opportuna procedura sulle modalità di realizzazione di suddetto test e sulle regole di comunicazione dei relativi risultati ai dipendenti.
- Nel caso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19, il loro ingresso in azienda deve essere preceduto da un’opportuna comunicazione al proprio Medico Competente e al proprio HR di riferimento (avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione
3. Modalità di accesso in azienda dei fornitori esterni
- È obbligo ridurre al minimo indispensabile l’ingresso di fornitori, visitatori e consulenti. Nel caso in cui il loro ingresso sia necessario deve essere sempre autorizzato dal referente aziendale, previo rispetto delle indicazioni riportate nel presente Protocollo (a titolo esemplificativo e non esaustivo l’utilizzo di specifici DPI). È obbligo per gli stessi utilizzare i servizi igienici a loro riservati individuati all’interno della struttura con specifica segnaletica
- Il Presente Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex, l’Informativa ed i loro relativi aggiornamenti saranno inviati via email e portati a conoscenza degli appaltatori, dei fornitori che dovranno far accesso alle specifiche sedi.
- Un estratto delle prescrizioni del presente Protocollo sarà riportato all’interno del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - sottoscritto con ciascuna azienda che opera nel perimetro aziendale a seguito di affidamento di lavori, servizi o forniture.
- Tiger Flex vigilerà affinché i lavoratori dell’appaltatore o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, rispettino integralmente le disposizioni riportate nel presente Protocollo.
- Ai fornitori/consulenti esterni preventivamente al loro ingresso in azienda sarà richiesto di inviare preventivamente all’ingresso in azienda apposite dichiarazioni debitamente sottoscritte:
1. (Allegato sub 5 Dichiarazione requisiti visitatori, fornitori e consulenti) in cui conferma l’esistenza dei presupposti necessari per l’accesso e l’attività da svolgere e, in particolare:
(i) che le attività da svolgere siano tra quelle autorizzate ai sensi della normativa vigente;
(ii) che la società/azienda di riferimento abbia adottato le misure di prevenzione e protezione in materia di contenimento del Covid-19 richiesti in base alle norme vigenti
(iii) che la società/azienda di riferimento abbia adottato e stia adottando tutte le precauzioni previste dalle vigenti normative e protocolli anche di settore - inclusa l’adozione del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, successivamente aggiornato
(iv) che la società/azienda di riferimento abbia implementato, all’interno della propria organizzazione, il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, successivamente aggiornato in data 24 aprile 2020, che la Società si impegni ad applicarlo nell’esecuzione dei Servizi insieme al Protocollo adottato da Tiger Flex, allegato alla presente e che qui si intende da voi accettato
2. (Allegato sub 6 Autodichiarazione visitatori, fornitori e consulenti) in cui conferma l’assenza di possibili sintomi riconducibili a Covid-19:
(i) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni febbre con temperatura >= a 37,5°?
(ii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione del gusto (sapori)?
(iii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione dell’olfatto (odori)?
(iv) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni tosse secca?
(v) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni forte spossatezza?
(vi) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni difficoltà respiratorie?
(vii)ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni congestione nasale?
(viii) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni mal di testa?
(ix) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni diarrea?
- Sarà cura del responsabile del dipartimento che invita il fornitore o consulente di inviare ai medesimi le suddette autocertificazioni (Allegati sub 5 e sub 6) prima di organizzare la visita mettendo in copia il proprio referente health&safety (***@tigerflex.it) che autorizzerà l’ingresso previa verifica della documentazione ricevuta dal fornitore/consulente
- Con la finalità di prevenire il contagio da SARS COV-2, presso le aree di ingresso di ciascuna sede aziendale, al momento dell’ingresso, al personale esterno sarà controllata la temperatura corporea attraverso l’utilizzo di idoneo sistema per il rilevamento della temperatura corporea - termometro o telecamere o pistole termiche - utilizzate da personale esterno dedicato.
- In caso di rilevazione di temperatura corporea superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
- Le persone in tale condizione saranno fornite di mascherine chirurgiche e guanti, se non già in loro possesso, ed invitate a:
• rientrare immediatamente presso il proprio domicilio, evitando soste intermedie
• non recarsi al Pronto Soccorso
• contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante di Medicina Generale e seguire le sue indicazioni
- È precluso l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni1, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 - o sospetti tali - oppure se un componente del nucleo familiare abbia avuto contatti con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Si applica la procedura di prevenzione che obbliga a limitare la discesa dai mezzi degli autisti esterni e nel caso sia necessaria la loro discesa, questi dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 m1. È fatto obbligo per i sopracitati autisti di indossare sempre i dispositivi di protezione per naso e bocca. Ai trasportatori e corrieri non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo
- Nel caso specifico di corrieri è richiesto al personale Tiger Flex il rispetto della seguente procedura di prevenzione:
i corrieri autorizzati a scendere dal proprio mezzo devono posizionare a terra il pacco e la macchina per far contrassegnare la consegna, sempre indossando una mascherina. Il corriere successivamente dovrà allontanarsi di almeno 1 m1 dal pacco per permettere l’avvicinamento del dipendente Tiger Flex per la firma di accettazione. A firma avvenuta, il dipendente Tiger Flex si allontana dalla suddetta macchina di almeno 1 m1, per permetterne il ritiro e solo quando il corriere si è allontanato dal pacco, il dipendente Tiger Flex potrà ritirarlo.”
Nello svolgimento di queste attività il dipendente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuali di cui al successivo punto 6.
- Le attività cantieristiche, così come definite al Titolo IV del D. Lgs. 81/08, di cui Tiger Flex risulta essere Committente, riprendono il loro svolgimento sulla scorta del DPCM del 26 aprile 2020. Per le suddette attività cantieristiche, Tiger Flex, con la collaborazione di tecnici esterni all’uopo incaricati, garantirà il rispetto delle misure di prevenzione previste nel “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” sottoscritto in data 24 aprile 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL” nonché di specifiche ordinanze regionali in materia.
- Per ciascuna azienda che opera nel perimetro aziendale a seguito di affidamento di lavori, servizi o forniture e altresì per le aziende del Gruppo Kering i cui dipendenti hanno sede di lavoro nei locali di proprietà di Tiger Flex, è fatto obbligo informare immediatamente Tiger Flex in caso di propri lavoratori dipendenti che operano nei vari siti aziendali Tiger Flex che risultassero positivi al tampone COVID-19 o sospetti tali. Il relativo datore di lavoro e Tiger Flex collaboreranno con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
4. Pulizia, igienizzazione e sanificazione in azienda
- Sono in atto con i fornitori di servizi di pulizia tre diverse attività, effettuate in linea con gli standard previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero:
4a. Attività di pulizia
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità la rimozione di sporcizia, materiali indesiderati presenti su superfici, oggetti, spazi chiusi e aree pertinenziali.
4b. Attività di igienizzazione
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità l’igienizzazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso la distruzione o la disattivazione di microrganismi patogeni.
Queste attività devono essere effettuate dopo le attività di pulizia. Una superficie può essere considerata igienizzata quando tramite l’utilizzazione di prodotti atti a garantire una ridotta presenza di germi, non vi è evidenza di sporcizia.
4c. Attività di sanificazione
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità la sanificazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso pulizia, disinfezione e sanificazione qualora sia accertato un caso confermato di COVID-19.
- Per quanto riguarda i punti 4a e 4b è stata concordata con il fornitore del servizio di pulizie una procedura giornaliera di pulizia ed igienizzazione, con appositi detergenti, delle superfici ed aree con maggior possibilità di contatto, anche con l’ausilio di un presidio di pulizie giornaliero continuativo:
• negli uffici: piani lavoro (scrivanie) comprensivi di mouse, tastiere e telefoni;
• tutti i luoghi di lavoro: maniglie di tutte le porte e corrimano delle scale;
• tutti i servizi igienici, con particolare attenzione alla rubinetteria;
• tutte le aree comuni e di svago, con particolare attenzione alle tastiere delle vending machine e erogatori dell’acqua;
• tutti i reparti produttivi: banchi e postazioni di lavoro;
• nella mensa tavoli e banconi di servizio
• tutti gli spogliatoi: armadietti e sedute
• infermeria: tutti i piani di appoggio comprensivi di lettino e lavabo
• copy area: tutte le fotocopiatrici e piani di appoggio
• ascensori: pulsantiere, maniglie e pareti
• attrezzature di maggior contatto: badgiatori interni ed esterni e tornelli interni ed esterni
- Per il punto 4c nel caso in cui sia accertata la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali sarà immediatamente organizzata una procedura di sanificazione dei locali interessati secondo le modalità riportate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Ad avvenuta sanificazione l’azienda organizzerà, con l’ausilio di laboratorio abilitato, analisi tramite tamponi di superficie, per assicurare l’avvenuta sanificazione dei locali dalla presenza di SARS-CoV-2. La ripresa dell’attività lavorativa nei locali interessati avverrà solo nel caso in cui il tampone abbia dato esito negativo.
- Durante le attività lavorative è prevista una procedura di pulizia delle postazioni di lavoro, relative attrezzature e macchinari da parte degli addetti opportunamente dotati di kit igienizzanti e relativi DPI. Tale attività è da effettuarsi, alla fine dell’utilizzo da parte di ciascun utilizzatore di suddette attrezzature o comunque ad ogni cambio turno.
- Il personale che utilizza carrelli elevatori, mezzi di sollevamento ed auto aziendali sarà dotato di opportuno kit di igienizzazione. Tale attività è da effettuarsi, alla fine dell’utilizzo da parte di ciascun utilizzatore di suddette attrezzature o comunque ad ogni cambio turno;
5. Precauzioni igieniche personali
- È già stato condiviso tramite mezzi di comunicazione aziendale (mail e social aziendali) idonea comunicazione predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità dove sono riportate le 10 regole igienico-sanitarie da seguire per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. Tali regole, che qui s’intendono integralmente richiamate, prevedono anche le corrette modalità di lavaggio delle mani. Un’idonea informativa contenente le corrette modalità di lavaggio delle mani, sia con l’ausilio di acqua e sapone sia con quello di gel sanificante, sarà affissa nei servizi igienici delle varie sedi dell’azienda (Allegato Sub 2 Informativa- Corrette modalità di lavaggio delle mani);
- In tutti i servizi igienici è presente idoneo sapone igienizzante per le mani nonché salviette monouso per l’asciugatura;
- È a disposizione presso tutte le reception, all’ingresso delle aree comuni (aree break e copy area), in diversi punti delle aree produttive, degli uffici e della mensa apposito gel sanificante per le mani con percentuale di alcol almeno superiore al 60% anche mediante l’installazione di specifici dispenser. Un’idonea informativa contenente le corrette modalità di lavaggio delle mani, sia con l’ausilio di acqua e sapone sia con quello di gel sanificante, sarà affissa nei servizi igienici delle varie sedi dell’azienda (Allegato Sub 2 Informativa- Corrette modalità di lavaggio delle mani);
- In caso di necessità, presso l’infermeria, ove presente, o presso le reception sono a disposizione idonei termometri ad infrarossi per l’auto-misurazione della temperatura. Dopo aver utilizzato il termometro è obbligatorio sanificarlo utilizzando gel sanificante per le mani con percentuale di alcol almeno superiore al 60% e salviette monouso per asciugarlo. In caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37,5°C il dipendente dovrà:
• rimanere nel luogo in cui si trova
• avvertire il proprio HR di riferimento
• rientrare immediatamente presso il proprio domicilio, indossando mascherina chirurgica e guanti ed evitando soste intermedie
• non recarsi al Pronto Soccorso
• contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante di Medicina Generale e seguire le sue indicazioni
- Nel momento in cui il dipendente vuole bere presso la postazione di lavoro, le precauzioni consigliabili sono di:
• spostarsi a distanza di almeno 3 metri da tutti i colleghi;
• assicurarsi che tutti gli altri colleghi continuino a indossare la mascherina.
- Si raccomanda ai lavoratori di disinfettare con cura e frequentemente il proprio cellulare usando il liquido disinfettante e asciugando con un fazzoletto monouso.
6. Dispositivi di protezione individuale
• Il primo giorno della ripresa delle attività lavorative sarà consegnato a ciascun lavoratore un “kit1” (kit primo accesso) contenente:
• 32 3 mascherine chirurgiche da indossare quotidianamente e cambiare ogni 4 ore
• 2 paia di guanti per la pulizia delle postazioni
• 1 detergente per la pulizia delle postazioni
• 1 paio di occhiali protettivi per la pulizia delle postazioni
• 1 confezione salviette di carta monouso per asciugare
- Successivamente sarà consegnato giornalmente il “kit 2” (kit di reintegro) con la dotazione di mascherine e guanti per il reintegro.
- Gli occhiali saranno sostituiti con cadenza mensile e ciascun operatore dovrà accuratamente igienizzarli dopo l’uso, secondo specifica procedura (Allegato Sub 3 Istruzione operativa di corretto utilizzo, pulizia e smaltimento dei DPI).
- Si porta in evidenza che le mascherine chirurgiche sono da considerarsi a tutti gli effetti DPI, così come stabilito dal D. L. n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il D. L. n. 18/2020 (art 16 co. 1).
Pertanto, sono obbligatorie per tutti i lavoratori e come tali devono essere indossate sempre dal momento in cui si scende dalla propria auto fino a quando vi si fa ritorno alla fine dell’attività lavorativa.
- Si porta inoltre in evidenza che i guanti sono sempre obbligatori1 per le operazioni di pulizia della propria postazione di lavoro e per coloro che svolgono mansioni di:
• addetti alle baie di carico;
• addetti ai magazzini;
• addetti al centralino e reception;
• tutti quei soggetti che nell’espletamento della loro mansione possono avere contatti con soggetti esterni.
- Nel caso in cui nello svolgimento delle attività di confronto, insegnamento e risoluzione di problematiche, per i responsabili delle aree produttive, non fosse possibile il rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1 m1, è richiesto al dipendente stesso di rispettare la seguente procedura di prevenzione:
prima di avvicinarsi all’altra persona igienizzarsi le mani, indossare doppia mascherina chirurgica, guanti, occhiali e mantenere le braccia coperte. La vicinanza alla persona sarà possibile per un tempo massimo di 30 minuti. A fine dell'attività è richiesto di togliersi la prima mascherina chirurgica ed i guanti e smaltirli negli adeguati contenitori per i rifiuti ed igienizzarsi le mani con il gel sanificante.
- La predetta procedura di prevenzione dovrà essere applicata nelle attività di vestizione di modelli/indossatori e dagli ispettori e industrializzatori durante le attività di controllo svolte presso i fornitori nel caso in cui non sia possibile il rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1 m1
- Ai dipendenti che, nello svolgimento della propria mansione, fossero chiamati ad effettuare trasferte in relazione ad attività necessarie per la continuazione delle attività aziendali, impossibili da realizzare mediante soluzioni alternative (ad esempio video-conference), sarà messa all’uopo a disposizione un’auto aziendale e sarà loro consegnato, in aggiunta al “kit1” (Kit primo accesso), idoneo “kit 3” di protezione (kit ispettori e trasferta) così composto:
• 32 mascherine chirurgiche da indossare quotidianamente e cambiare ogni 4 ore
• 2 paia di guanti
• 1 confezione di gel sanificante
- Inoltre all’interno delle auto aziendali a disposizione dei dipendenti e dei mezzi di sollevamento sarà predisposto opportuno “kit 4” (kit mezzi aziendali) per l’igienizzazione del volante, cambio, freno a mano, maniglie e parti che possono venire a contatto con le mani, così composto:
• 1 spray igienizzante
• 1 confezione salviette monouso per asciugare
• 3 paia di guanti monouso (si richiede ai dipendenti di procedere personalmente allo smaltimento del guanto utilizzato)
- Tutti i dipendenti riceveranno tramite email e Workplace idonea informativa contenente le modalità di corretto utilizzo, pulizia e smaltimento dei suddetti DPI. (Allegato sub 3 Istruzione operativa di corretto utilizzo, pulizia e smaltimento dei DPI).
- All’interno di tutti i locali aziendali è necessario il rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1m1 tra ciascun dipendente. Nel caso in cui non fosse possibile il rispetto della di tale misura, l’azienda prevedrà altre soluzioni tecnologiche innovative o specifiche procedure di prevenzione.
- A protezione del personale addetto a funzioni di front-office (centralino e portinerie) o a contatto con fornitori, trasportatori e soggetti terzi (magazzinieri ed addetti alle baie di carico), nel caso in cui non sia possibile il rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1m1, saranno altresì previste soluzioni tecnologiche innovative o specifiche procedure di prevenzione.
- A coloro che operano nelle attività di confronto su materia prima e prodotto, nello svolgimento di dette attività, è richiesto di rispettare la misura di distanziamento sociale di almeno 1m1. Al dipendente è richiesto di rispettare la seguente procedura di prevenzione scambio di prodotto o materiale:
depositare il materiale o il prodotto su un opportuno piano di appoggio, e allontanarsi dallo stesso di almeno 1m1. Successivamente un altro dipendente si potrà avvicinare per effettuare le attività richieste.
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break, ascensori, corridoi e aree comuni)
• Spogliatoi:
- Al fine di limitare l’utilizzo degli spogliatoi ai dipendenti sarà richiesto di accedere ai locali aziendali indossando già l’abbigliamento da lavoro (camice o divisa aziendale e scarpe antinfortunistiche ove necessarie)
- L’accesso agli spogliatoi, dove presenti, è consentito solo per il deposito dei beni personali
- L’accesso sarà comunque contingentato tramite presenza di un addetto che assicura l’osservanza
della misura di distanziamento sociale di almeno 1 m1 e che la permanenza nello spogliatoio nello stesso momento avvenga solo tra dipendenti membri dello stesso gruppo
• Mense:
- L’ingresso alla mensa, ove funzionante, è contingentato in maniera tale che tra i commensali sia rispettata la misura di distanziamento sociale di almeno 1m1
- A tal fine, il numero delle sedute disponibili è stato ridotto e organizzato in modo che non ci sia nessun commensale seduto di fronte ad un altro. L’azienda, sulla base dell’ampliarsi nel corso del tempo del numero di fruitori del servizio, valuterà, se del caso, l’installazione di soluzioni tecnologiche alternative.

Fig.1 Disposizione sedute in mensa
- Si richiede inoltre ai fruitori del servizio mensa di adottare i seguenti comportamenti durante la permanenza nel locale mensa:
• togliersi la mascherina solo al momento in cui si comincia a mangiare e/o bere e depositarla in tasca;
• cercare di tenere il più possibile la testa un po’ china in basso, verso il piatto;
• evitare il più possibile di parlare: parlando si tende a rivolgersi all’interlocutore avvicinandosi a lui e guardandolo in volto, aumentando le possibilità che le goccioline di saliva nebulizzate lo raggiungano;
• una volta mangiato indossare subito una nuova mascherina e gettare la vecchia mascherina nel contenitore degli specifici rifiuti;
- Ove possibile, l’ingresso e l’uscita dal locale sono stati diversificati; Ove questo non sia strutturalmente possibile, l’ingresso e l’uscita dai locali dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1 m1 ed indossando la mascherina chirurgica.
- Nella mensa e nelle aree catering vengono utilizzate posate e tovagliolo in confezione, piatti e bicchieri monouso;
- I cibi come frutta e verdura, nonché i condimenti (olio, sale, pepe, ecc.) vengono distribuiti monoporzione per evitare possibilità di trasmissione del contagio per contatto;
- Il personale del fornitore del servizio mensa e/o catering deve indossare guanti e mascherina chirurgica durante il servizio;
- Laddove sia presente solo un servizio catering, è garantita la presenza di personale del fornitore, dotato di mascherina chirurgica e guanti, per effettuare lo sporzionamento dei pasti
• Aree break:
- Viene affissa opportuna cartellonistica nelle aree break che riporta la dicitura: “Si raccomanda di utilizzare l’area break una persona alla volta e di sostare il minimo indispensabile”;
- Per la gestione di distributori d’acqua e vending machine si rimanda a quanto riportato al precedente punto 4.
• Aree fumatori:
- Viene affissa opportuna cartellonistica nelle aree fumatori che riporta la dicitura: “Si raccomanda di utilizzare l’area fumatori una persona alla volta e di sostare il minimo indispensabile”.
• Ascensori:
- Viene affissa opportuna cartellonistica in prossimità degli ascensori che riporta la dicitura: “Si raccomanda di utilizzare gli ascensori in solitaria, non appoggiarsi alle pareti e toccare soltanto pulsantiere ed eventuali maniglie”
• Corridoi e aree comuni:
- Nei corridoi o negli spazi dove non è possibile il rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1m1, il personale dovrà comportarsi in maniera tale da garantire il rispetto della seguente procedura di prevenzione:
“soffermarsi prima di affrontare un corridoio nel quale sia presente un altro collega, attendere il suo passaggio e l’allontanamento nel rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1m1. prima di immettersi nel corridoio”
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
- Fatto salvo quanto discendente dall’Accordo sottoscritto da Tiger Flex srl con le Organizzazioni Sindacali in data 26 marzo 2020 in tema di ammortizzatori sociali, per i dipendenti che possono svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio potrà essere richiesto di proseguire l’attività lavorativa in modalità agile (Smartworking). Agli stessi è stata opportunamente inviata Informativa sul lavoro agile, che tutela lato salute e sicurezza lo svolgimento di questa tipologia di lavoro anche per coloro che non hanno firmato specifico accordo;
- Tiger Flex continuerà a favorire il lavoro a distanza, laddove possibile, anche nella fase di ripresa delle attività lavorative in quanto strumento di prevenzione utile e modulabile. Tiger Flex, all’atto della ripresa di tutte le attività lavorative, si impegna a garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
- Ove non possibile la modalità Smartworking e le attività fossero ritenute non indispensabili per la continuazione delle attività aziendali, per i dipendenti interessati continueranno a trovare applicazione l’Accordo sottoscritto da Tiger Flex srl con le Organizzazioni Sindacali in data 26 marzo 2020 in tema di ammortizzatori sociali;
- Per il mantenimento della misura di distanziamento sociale di almeno 1 m1, Tiger Flex valuterà opportuna rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro o altre soluzioni tecnologiche innovative e specifiche procedure di prevenzione.
- L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1 m1, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita.
- Ai dipendenti è richiesto, anche ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 81/08 e s.m.i (Testo Unico sulla Sicurezza), di rispettare le prescrizioni dei DPCM e di tutti i provvedimenti legislativi emanati in materia, delle Ordinanze Regionali, del presente Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex, nonché delle direttive aziendali che possono essere successivamente emanate al fine di garantire la salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro.
- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
- Nel caso in cui sia urgente ed indifferibile effettuare trasferte di lavoro nel territorio nazionale in relazione ad attività necessarie per la continuazione delle attività aziendali, e non vi siano soluzioni alternative (ad esempio video-conference), tale trasferta deve:
• essere preventivamente richiesta al dirigente di reparto e da lui autorizzata in accordo con HR di riferimento
• essere svolta solo con auto aziendale all’uopo assegnata al dipendente
• avvenire in solitaria e il dipendente dovrà mettere in atto tutte le misure di prevenzione atte a limitare il contagio, a titolo esemplificativo e non esaustivo l’utilizzo di DPI, le corrette procedure di lavaggio delle mani, ecc.. A tal fine, verrà previamente consegnato al lavoratore chiamato a recarsi in trasferta l’apposito “Kit ispettori e trasferta”. Il dipendente sarà chiamato a rispettare tutte le previsioni del presente Protocollo nonché le ulteriori che potessero derivare da disposizioni specifiche applicate nel luogo ove effettua la trasferta
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- Nelle sedi, ove possibile, è stata prevista la separazione tra l’ingresso e l’uscita dei dipendenti. Laddove questo non sia strutturalmente possibile, l’ingresso e l’uscita dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1 m1 ed indossando la mascherina chirurgica
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- È obbligo di limitare gli spostamenti all’interno del sito aziendale e tra edifici limitrofi al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, in particolare:
• Spogliatoi
Si rinvia a quanto disciplinato nel punto 7
• Aree break
Si rinvia a quanto disciplinato nel punto 7
• Aree Fumatori
Si rinvia a quanto disciplinato nel punto 7
• Mensa
Si rinvia a quanto disciplinato nel punto 7
• Sale riunioni
Sono vietate riunioni in presenza. In casi di necessità ed urgenza e nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria al fine di garantire il rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno un 1m1.
Con questo scopo sono state ridotte al minimo indispensabile il numero di sedute a disposizione nelle sale meeting. È richiesto il rispetto da parte dei lavoratori della posizione delle sedute. L’ingresso e l’uscita dalle suddette sale dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1 m1 ed indossando la mascherina chirurgica.
Nelle sale riunioni sarà prevista un’adeguata pulizia/areazione dei locali e sarà richiesto inoltre al personale di igienizzarsi le mani prima di accedervi.
• Eventi interni ed attività formativa
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. Sarà prevista l’erogazione della formazione su tematiche relative alla salute e sicurezza anche contenute nel presente Protocollo in modalità a distanza in presenza.
Ove non possibile l’erogazione in modalità a distanza, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di cui al precedente punto 2., lo deve dichiarare immediatamente al proprio manager ed HR di riferimento. In tal caso si procederà al suo isolamento nei locali e/o nelle aree specificatamente individuati per le varie sedi.
- Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica
- Nello specifico e sul momento verranno altresì isolate le persone eventualmente identificate come contatto stretto4 e/o appartenenti al medesimo gruppo del sintomatico.
L’azienda procederà immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L’azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali altri membri del gruppo di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità Sanitarie di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
- Nel periodo dell’indagine, l’azienda richiederà agli eventuali possibili altri membri del gruppo di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria
- Se il dipendente risulta essere un contatto di primo livello (contatto stretto):
• Nell’immediatezza è posto in isolamento con le modalità sopra citate e gli sarà richiesto di rientrare immediatamente presso il proprio domicilio, evitando di utilizzare mezzi pubblici, indossando la mascherina di tipo chirurgico;
• Il dipendente dovrà segnalare immediatamente il proprio caso all’autorità sanitaria competente e seguirne le prescrizioni
• L’Azienda si renderà disponibile a collaborare con l’autorità sanitaria competente per tutte le informazioni che si renderanno necessarie
-Se il dipendente risulta essere un contatto di secondo livello5:
• Si richiede allo stesso di monitorare il proprio stato di salute comunicandolo quotidianamente al proprio manager ed HR di riferimento
12. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
- La sorveglianza sanitaria del personale in servizio proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute tra cui la dotazione di opportuni DPI per il medico competente.
- Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia con particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
- La sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta al fine di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e consentire al medico competente di informare e formare i lavoratori in merito alle misure di prevenzione da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio.
- Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS.
- Il medico competente ha provveduto ad informare i lavoratori sul corretto rispetto delle indicazioni di prevenzione relative al contagio da SARS COV-2.
- Resta in atto la procedura di segnalazione che consente ai dipendenti di comunicare al proprio Medico Competente situazioni di particolare fragilità anche in relazione all’età, a patologie attuali o pregresse e stati di gravidanza e allattamento.
- Coloro che hanno attivato detta procedura ed hanno avuto prescrizioni dal Medico Competentete di astenersi da attività lavorativa in presenza fisica sono chiamati a darne informazione al proprio HR di riferimento in modo da non rientrare tra il personale chiamato in servizio.
- Detta procedura continua a rimanere in essere nel caso d’insorgere tra i dipendenti in servizio di fragilità, patologie, gravidanze insorte durante il periodo di servizio.
- Il medico competente segnala all’azienda, nel rispetto della privacy, i suddetti casi in maniera tale da consentire a Tiger Flex di impegnarsi a provvedere alla loro tutela. Il medico competente nella definizione delle misure relative a ciascun caso applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
- Alla ripresa di tutte le attività lavorative, ogni azienda di cui in premessa continuerà a coinvolgere il Medico Competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all’età, e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- Il Medico Competente, nello svolgimento delle proprie funzioni, applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
- Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori
- Per il reintegro progressivo in servizio dei lavoratori che hanno contratto l’infezione da COVID19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone (secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza) effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificarne l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione Tiger Flex
- Il presente Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex verrà costantemente e immediatamente aggiornato sulla base delle disposizioni delle autorità e delle necessità che si dovessero manifestare nella ripresa delle attività lavorative in sede al fine di tutelare la salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro.
- Sono da ritenersi parte integrante del presente Protocollo specifiche procedure e istruzioni operative che si dovessero rendere necessarie per l’attuazione di prescrizioni dovute a successive pubblicazioni di leggi e/o ordinanze non ritenute significative per la struttura principale del presente Protocollo.
- Dette procedure ed istruzioni operative sono da intendersi quali misure di prevenzione e protezione da attuare come previsto all’art.28 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/08 e come tali saranno sottoposte agli RLS secondo le attribuzioni previste all’art. 50 del D. Lgs. sopracitato.
- Sarà redatto opportuno aggiornamento del documento di valutazione dei rischi che recepisce le normative e direttive sanitarie di tempo in tempo in vigore in merito alla gestione del rischio da contagio da COVID-19.
14. Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo, al fine della salvaguardia della salute non solo propria ma anche di quella dei colleghi.
La violazione delle misure di sicurezza previste nel presente Protocollo costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, che potrà essere sanzionato, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al rapporto di lavoro, con provvedimenti sino al, nei casi più gravi, licenziamento per giusta causa.
***
In caso di necessità di maggiori informazioni, dubbi o chiarimenti su qualsiasi delle disposizioni del presente Protocollo di Regolamentazione Tiger Flex siete pregati di rivolgervi al vostro HR di riferimento.
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Elenco dei sub allegati al presente Aggiornamento del “Protocollo Condiviso di regolamentazione Tiger Flex delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 negli ambienti di lavoro del 15 marzo 2020”:
1. Allegato Sub 1 - Informativa aziendale e misure di prevenzione da SARS COV2
2. Allegato Sub 2 - Informativa- Corrette modalità di lavaggio delle mani
3. Allegato Sub 3 - Procedura di corretto utilizzo, pulizia e sanificazione DPI
4. Allegato Sub 4 - Test di autovalutazione dipendenti
5. Allegato Sub 5 - Autodichiarazione visitatori, fornitori e consulenti
6. Allegato Sub 6 Dichiarazione requisiti visitatori, fornitori e consulenti
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1 Fatto salvo diverse indicazioni riportate su specifiche ordinanze regionali e/o successive normative
2 Tale numero è valido nel rispetto della distanza di sicurezza definita nelle indicazioni riportate su specifiche ordinanze regionali. Nel caso in cui tale distanza non possa essere rispettata nello svolgimento delle attività lavorativa, il numero di mascherine potrà essere aumentato in base alle specifiche disposizioni. (es Regione Toscana utilizzo di doppia mascherina)
3 A In caso di orario di lavoro inferiore a 6 ore il numero di mascherine chirurgiche e guanti monouso potrà essere ridotto di 1 unità
4 Definizione di “contatto di primo livello” (vd. Definizione “contatto stretto”)
■ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
■ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
■ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
■ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
■ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
■ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
■ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo)
5 Definizione di “contatto di secondo livello”: si intende un contatto avvenuto con un “contatto stretto” (vd. Definizione “contatto stretto”)
