REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero
Dott. CAMPANATO Graziana
Dott. GALBIATI Ruggero
Dott. ROMIS Vincenzo
Dott. MASSAFRA Umberto

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) R.E., N. IL ***;
2) D.M.V., N. IL ***;
3) P.I., N. IL ***;
avverso la sentenza n. 3070/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Per le parti civili, l'avv. *** di Frosinone, delegato anche dell'avv. ***, insiste per il rigetto dei ricorsi;
l'avv. *** di Frosinone, altro difensore di parte civile, insiste nel rigetto dei ricorsi;
L'avv. *** di Frosinone, difensore di parte civile, insiste nella conferma della sentenza della C.A..
Il difensore di R.E., avv. *** di Latina, si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento;
l'avv. *** di Priverno, difensore di D.M.V., si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento;
L'avv. *** di Teramo, altro difensore della D.M., insiste per l'accoglimento del ricorso;
L'avv. ***, di Latina, difensore di P.I. si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento.

 

Fatto


Il Tribunale di Latina, con sentenza in data 20.5.2005, assolveva P.V., D.M.V., P.I. e R.E. dal reato di omicidio colposo aggravato perché il fatto non sussiste.

In particolare, secondo l'imputazione, ai medesimi era contestato il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 41 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2, perché, in concorso di cause indipendenti, in ***, P.V. quale amministratore unico della "Soc. M.G. s.a.s.", la D.M. nella sua qualità di legale rappresentante della "Eredi P.R. e di M.V. & C. s.a.s.", alle cui dipendenze lavorava, in qualità di autista, D.A., P.I. quale legale rappresentante della "Autotrasporti P. di P.I. & C. s.a.s. proprietaria dell'autocarro Fiat 330 targato ***, ceduto in prestito alla "Eredi P.R. e di M.V. & C. s.a.s.", ed il R. nella sua qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle ditte "Eredi P.R. e di M.V. & C. s.a.s." e "Autotrasporti P. di P.I. & C. s.a.s." nonché incaricato di redigere il documento di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 19 settembre 1996, n. 626, l'art. 4, commi 1 e 2, per le citate ditte, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e con violazione delle norme per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare: P.V. consentendo ovvero non impedendo di far utilizzare, per lo svolgimento di piccoli interventi meccanici di manutenzione e riparazione dei veicoli in uso alla "Eredi P.R. e di M.V. & s.a.s.", un'area di sua pertinenza, destinata ad altre attività produttive e priva di idonea protezione per impedire le cadute dei veicoli nella sottostante scarpata; la D.M. omettendo di formare e di informare il dipendente D.A. sui rischi inerenti la sua attività, disponendo di far utilizzare ai propri dipendenti, e segnatamente al D., l'area sopra indicata per gli interventi di ordinaria manutenzione e riparazione dei veicoli, e omettendo altresì di dotare l'autocarro Fiat 330 targato*** di dispositivi che assicurassero in modo assoluto la posizione di fermo del veicolo (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 82, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 35 e 36); la P.I. omettendo di predisporre il programma di manutenzione dei macchinari di sua proprietà (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 3 lett. r 36), di rendere disponibile il libretto di uso e manutenzione per l'autocarro sopra indicato, nonché di dotare l'autocarro Fiat 330 targato *** di dispositivi che assicurassero in modo assoluto la posizione di fermo del veicolo (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 82, D.Lgs. n. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 35 e 36); il R. omettendo di valutare nel documento sulla valutazione dei rischi quelli connessi alle attività di autista e di ordinaria manutenzione e riparazione da effettuarsi sugli automezzi nell'area sopra indicata, nonché di individuare le misure di prevenzione e protezione adeguate per tali attività, cagionavano la morte del D., che aveva parcheggiato nel sito sopra indicato l'autocarro Fiat 330 targato *** con il motore acceso per verificare l'esistenza di una perdita di gasolio e che, dopo essere risalito a bordo, veniva sbalzato fuori dall'abitacolo e travolto dallo stesso autocarro, che aveva ripreso la marcia e che precipitava infine nella vicina scarpata del fiume ***.

Il Tribunale escludeva una qualsiasi condotta colposa degli imputati nel processo causativo dell'evento, che aveva tratto origine da una causa ignota.

Su appello del P.M. e delle costitute parti civili, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16.4.2009, riformava la predetta sentenza del Tribunale di Latina e, concedendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, dichiarava non doversi procedere nei confronti del R., di P.I. e della D.M. in ordine al reato loro ascritto perché estinto per prescrizione, condannandoli in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000 per ciascuna parte civile; confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte, contrariamente al Tribunale, riteneva che la ricostruzione della dinamica del sinistro era resa possibile dalla testimonianza del De.M., presente al momento del verificarsi dell'evento, dall'esito della perizia svolta in sede di incidente probatorio e, infine, dai rilievi svolti dai Carabinieri di Priverno nell'immediatezza del fatto.
All'udienza del 20 settembre 2001 De. M.G. aveva riferito che, abitualmente, i dipendenti della "Eredi P.R.", di cui la D.M. era rappresentante legale ed alle cui dipendenze lavorava sia lui che il D., utilizzavano il piazzale della "M.G." s.a.s., di cui P.V. era amministratore unico, sia per parcheggiare gli automezzi della ditta sia per effettuare piccole riparazioni.

In particolare, sempre secondo il racconto del teste, il pomeriggio del 4 gennaio 1999, intorno alle ore 18,00, il D. era impegnato a controllare una perdita di gasolio dal motore del camion in sua dotazione e si trovava fermo con la cabina rovesciata ed in piedi su di un fustino all'esterno della cabina medesima. Al fine di individuare l'origine della perdita, aveva quindi acceso il motore sporgendo il braccio verso la chiavetta ed il pulsante di avviamento ed in quel momento il veicolo si era messo in movimento in quanto la marcia era inserita, imboccando la scarpata.

Avverso tale sentenza ricorrono per Cassazione i rispettivi difensori di fiducia di R.E., D.M.V. e P.I. (quest'ultima con due difensori e due distinti atti).

Nell'interesse del R. si deduce.

1. La violazione di legge con riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e agli artt. 40, 41, 42, 43 e 589 c.p., poiché la Corte territoriale aveva, con richiamo al D.Lgs. predetto, art. 4, operato l'assimilazione della posizione di datore di lavoro e di quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Ma ciò era errato come da Cass. Sez. 4, 23.4.2008 n. 25288, essendo stato specificato che solo dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 195 del 2003, detto responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha assunto una posizione di garanzia relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali, prima essendo un mero consulente del datore di lavoro e privo di poteri decisionali e di spesa. All'epoca dei fatti, ****, il R. poteva solo elaborare i dati forniti dal datore di lavoro. Inoltre il documento di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 non risultava mai essere stato approvato con le modalità prescritte.

2. La contraddittorietà o illogicità della motivazione, in subordine, il difetto di motivazione. Non vi era prova che il R. fosse a conoscenza che la vittima utilizzava mezzi di altra impresa ("Autotrasporti P.", mentre la vittima era dipendente della "Eredi P."); che le due ditte svolgessero attività di rimessaggio presso la M.G. e che la vittima fosse delegata a compiere attività di manutenzione e piccole riparazioni meccaniche. Inoltre, sebbene taluni testi avessero affermato che i corsi di formazione del personale non si tennero perché il datore di lavoro non trovò il modo di farlo, la Corte non aveva motivato sulla rilevanza delle circostanze né sull'attendibilità.

3. Il difetto di prova e difetto di motivazione per le statuizioni inerenti le costituite parti civili. In particolare, si rileva, la carenza di motivazione in ordine alla legittimazione dei soggetti costituiti parte civile. Del pari anche le parti civili, salvo B.D. avevano omesso di indicare sia nelle impugnazioni che nella quantificazione dei danni il riferimento alla parte lesa.

Infine, non era stata addotta alcuna motivazione in ordine alla misura della provvisionale accordata.

Nell'interesse di D.M.V. e P.I. (avv.ti *** e ***) si deducono i seguenti motivi.

La violazione di legge e la carenza motivazionale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e) in ordine:

1a. al rigetto dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello del P.M. per indeterminatezza ed aspecificità;

2a. in particolare, per la P., l'addebito di aver dato in uso un automezzo sfornito di cunei bloccaruote si basava sul fatto che non furono rinvenuti in loco: ma non si poteva ritenere che fossero ab origine mancanti, non essendo stati nemmeno ricercati dai Carabinieri;

2b. in ogni caso, la P. era solo proprietaria del mezzo e non già datore di lavoro della vittima: quindi si sarebbe dovuto far luogo ad un rigoroso giudizio di possibile prevedibilità ed evitabilità dell'evento occorso ai fini della verifica della colposità della condotta. Se, al momento della cessione in prestito, fosse concretamente prevedibile che il veicolo avrebbe dovuto o potuto essere impiegato in condizioni che potevano richiedere l'uso di cunei e che il soggetto che aveva avuto in dotazione il veicolo, pur constatando l'assenza di cunei avrebbe comunque deciso di lasciarlo in sosta in posizione pericolosa;

2c. né l'integrazione dei cunei era indispensabile, poiché essi sono imposti dal Codice della strada (art. 353) solo su strade in forte pendenza (mentre nel caso di specie la strada era in lieve pendenza);

Quanto alla D.M., premesso che dal tenore testuale della motivazione non si evinceva in alcun modo il riconoscimento dell'addebito di colpa circa l'omessa dotazione di dispositivi idonei al fermo assoluto dell'autocarro, previsto in imputazione.

3a. si richiamano le argomentazioni sopra sviluppate con riferimento alla P. sub 2a e 2b;

3b. si rappresenta l'illogicità e il travisamento delle risultanze processuali della motivazione, laddove si qualificava come manutenzione l'attività dell'A., a fronte di quanto riferito dal teste De.M., unica persona presente sul luogo, secondo cui il D. stava solo procedendo ad una ispezione esterna del vano motore, per accertare la fonte della perdita del carburante, né era determinante la richiesta di una chiave da parte del D..

3c. si deduce ancora la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al ritenuto nesso di causalità, poiché senza alcuna giustificazione dimostrativa si era affermato che se la D.M. avesse informato il dipendente D. di svolgere l'attività manutentiva in luoghi "più adatti" era altamente probabile, pur nel concorso colposo della vittima, che l'evento non si sarebbe verificato, a fronte del "comportamento inconsultamente imprudente se non temerario della povera vittima" che aveva persino omesso di inserire il freno di stazionamento.

3d. si rimarca, infine, l'illogicità motivazionale laddove si affermava l'irrilevanza della netta divergenza del resoconto dei due referenti (teste De.M. e perito T.) in punto di posizione assunta dal D. allorché avviava il motore del mezzo: infatti, la sentenza pur dando credito alle conclusioni peritali, non coglieva una diversa consecuzione dei fatti, dalla relazione peritale suffragata, secondo cui solo a controllo del motore terminato il D. riabbassava la cabina, risaliva sul mezzo e lo rimetteva in moto. Perderebbe in tal caso consistenza l'addebito di inadeguata informazione mosso alla D.M..

Residuava, in ogni caso, un quadro di irresolubile incertezza ricostruttiva in ordine all'esatto e reale andamento del fatto.

Nell'interesse della P., con ulteriore ricorso a firma degli avv. *** e ***, si deducono i seguenti motivi.

1. La medesima doglianza, sub la dell'altro ricorso, di violazione di legge ed omessa motivazione circa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del P.M. per specificità dei motivi in relazione alla P.;

2. la medesima censura di violazione di legge sub 2a e 2c del precedente ricorso, in relazione all'omissione di dotare l'autocarro dei cunei bloccaruote previsto solo per le strade in forte pendenza e nemmeno come dotazione fissa e di cui non vi era ragione di ritenere che l'autocarro fosse sprovvisto al momento del noleggio;

3. il vizio motivazionale e la violazione di legge circa la definizione di attività di manutenzione o autoriparazione di veicoli da lavoro e il travisamento della prova, riproponendo le argomentazioni svolte nella censura sopra indicata sub 3b del ricorso presentato nell'interesse della D.M., ribadendosi che il D. stava svolgendo un'attività di mero controllo ed ispezione di una possibile perdita di olio e non già attività di manutenzione;

4. la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla dedotta imprevedibilità ed abnormità del comportamento tenuto dalla vittima, ignorando varie acquisizioni probatorie (testimonianza del D.M., - secondo cui il D. aveva toccato inavvertitamente la leva del cambio, ingranando la marcia con quanto ne seguì- e la dinamica del sinistro come ricostruita dal perito, secondo il quale il sinistro si era verificato per un accidente imprevedibile affermando, nella seconda perizia, che i cunei "non avrebbero durato").

 

Diritto

 

I ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

Giova premettere che il rigetto dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello del P.M., peraltro formulata solo in relazione alla P., ma in questa sede estesa in favore di tutti gl'imputati, risulta a sufficienza motivato sia pur con la sintetica formula adottatacene implica la valutazione della specificità e determinatezza dei motivi di gravame e che comunque deve ritenersi integrato sia dall'espresso richiamo in premessa del contenuto dell'atto sia dal testo dell'imputazione, per quel che concerne le specifiche posizioni dei singoli imputati. Si deve, altresì, evidenziare in via preliminare che, ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p., trattandosi di sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, si può addivenire ad una formula assolutoria più favorevole solo qualora sia ravvisatoli evidenti condizioni che impongano il proscioglimento nel merito.

Al riguardo, è stato anche affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità. (Conf. sent. nn. 39225 e 39983 del 2008, non massimate) (Cass. pen. Sez. 5, 16.7.2008 n. 39220, Rv. 242191).

Inoltre, nel caso di specie, attesa la dichiarata causa di estinzione del reato, non sono nemmeno rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata (al pari di quelli che, pur richiamando la violazione della penale o processuale, si sostanziano, piuttosto, nella prospettazione di carenze motivatone) dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Cass. pen. Sez. 4, n. 14450 del 19.3.2009 Rv. 244001; Sez. 6, 29.5.2008, n. 40570, rv. 241317).

Orbene, non può certo ravvisarsi la detta evidenza dell'innocenza dei ricorrenti nella vicenda de qua, alla luce delle puntuali argomentazioni ed emergenze probatorie enucleate dalla Corte territoriale. Dal canto loro, le controdeduzioni addotte con i ricorsi alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, insuscettibile di rivisitazione in questa sede, si atteggiano, per giunta, a mere ipotesi alternative sprovviste di qualsiasi supporto probatorio, come anche quelle che si contrappongono all'addebito di omissione di dotare l'autocarro di cunei bloccaruote.

Anche in relazione al R., nel suo ruolo di "responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" delle ditte "Eredi P.R. e di M.V. & C. s.a.s." e "Autotrasporti P. di P.I. & C. s.a.s." nonché incaricato di redigere il documento di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 19 settembre 1996, n. 626, art. 4, commi 1 e 2, per le citate ditte, non possono certo ravvisarsi quelle evidenti condizioni che ne impongano il proscioglimento nel merito.

Invero la D.M., che incaricò il R. di redigere il documento contenente, tra l'altro, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale, è stata condannata dal Tribunale di Latina proprio in relazione al detto documento, per le gravi carenze del medesimo in relazione alla valutazione dei rischi lavorativi relativi all'area destinata a parcheggio in cui si verificò il sinistro e quelli specifici collegati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e, indipendentemente dall'assimilabilità o meno della posizione di datore di lavoro e di quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la stessa sentenza di questa Corte richiamata dal ricorrente precisa che il fatto "che il D.Lgs. n. 626 del 1994 abbia escluso la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto"; e che "il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo" (Cass. pen. Sez. 4, 23.4.2008 n. 25288, rv. 240297, che concerne un infortunio del 1997 e, pertanto, anch'esso antecedente al D.Lgs. n. 195 del 2003 indicato dal ricorrente come introduttivo della titolarità di una specifica posizione di garanzia in capo al detto responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto un concorso diretto tra la D.M. ed il R., estensore del documento, laddove non era stato adempiuto il dovere d'informazione del dipendente in ordine ai rischi e precauzioni da adottare in siffatte attività da svolgersi, comunque in luoghi più adatti, attribuendo a tale informativa valenza di presupposto idoneo a scongiurare la verificazione del sinistro.

Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido tra loro, delle spese sostenute nel presente giudizio dalle rispettive parti civili e liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 2.500 quanto a quelle difese dall'Avv. ***; in complessivi Euro 2.000 quanto a quelle difese dall'avv. ***; in complessivi Euro 2.000 quanto a quelle difese dall'avv. ***, oltre accessori come per legge.