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Interpello n. 05 del 24 ottobre 2024 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - NOTE |
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Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). |
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del Centro. |
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Se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità. Nello specifico si chiede: 1. quanti RLS devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”; 2. se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima. |
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La normativa è chiara: per “unità produttiva”, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Inoltre: 1. la normativa, all'art. 47, comma 7, precisa il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (vedi Note). 2. nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, ai sensi dell'art. 47 comma 4, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. |
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D.Lgs. 81/08: artt. 2, 47; Interpello 20/2014; Interpello 4/2023; L. 300/70, art. 19. |
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L’articolo 47, c. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dispone che “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”; |
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