MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
DECRETO N. 1651/2024
Corso di formazione per formatore
(Train the Trainer)
Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto:
VISTA la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
VISTA la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW’ 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
VISTO l’annesso alla Convenzione STCW ’78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
VISTO il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW’95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
VISTE le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW’ 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
VISTA la regola VI/1, dell’annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/2.1.4 del codice STCW, relative all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali;
VISTA la regola I/6 dell’annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
VISTA la regola I/8 dell’annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell’addestramento fornito;
VISTO il modelo di corso 6.09 “Training course for instructors” dell’Organizzazione Marittima Internazionale edizione 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all’art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
VISTO il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d’idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
VISTO il decreto direttoriale 17 dicembre 2015 “Istituzione del corso di formazione per formatore;
VISTO il Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità rilasciato a questo Comando generale apposito Certificato di conformità ISO 9001-2015
CONSIDERATA la necessità di dare piena attuazione alla sezione A-I/6 del codice STCW.
VISTI gli esiti del Gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 17 settembre 2024;
DECRETA:
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione per formatore marittimo. Il corso fornisce le conoscenze e l’addestramento necessario per acquisire le competenze in materia di “formazione” per gli istruttori impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo, in conformità a quanto previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW.
2. Il corso è strutturato per fornire le competenze e le conoscenze teorico-pratiche metodi e le pratiche di valutazione.
Art. 2
(Ambito di Applicazione)
1) Il presente decreto si applica ai seguenti docenti:
a) Direttori e vicedirettori dei corsi di addestramento;
b) Istruttori dei corsi di addestramento;
c) Istruttori certificati in maritime security.
2) Sono esentati parzialmente e saranno tenuti a frequentare solo il modulo 1 dell’Allegato A i seguenti discenti:
a) Gli istruttori che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento;
b) I docenti universitari che non erogano insegnamenti specifici nella navigazione;
c) Gli istruttori accreditati da una delle Regioni Italiane;
d) I docenti che fanno parte delle classi di laurea previste alla lettera d) del punto 1) dell’allegato C del presente decreto;
3) Sono esentati totalmente dalla frequenza del corso i docenti laureati in scienze e tecnologie della navigazione che abbiano almeno 1 anno di insegnamento negli ultimi 5 anni.
Art. 3
(Organizzazione del corso)
1. Il corso formazione per formatori è erogato - secondo il programma contenuto nell’allegato A al presente decreto - da Istituti, Enti o Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
2. Il corso ha durata non inferiore alle 60 (sessanta) ore e fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche di cui alla sezione A-I/6 del codice STCW.
Lo stesso è erogato:
a) in un’unica soluzione di 7 (sette) giorni; oppure
b) in moduli da completarsi entro un mese dall’inizio del corso.
3. Al corso può essere ammesso un numero non superiore a n. 20 (venti) discenti e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, il Centro di Addestramento, deve essere dotato di strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto.
5. La composizione del corpo istruttori del corso ed i requisiti d’idoneità degli istruttori e del direttore del corso, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, sono stabiliti secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.
6. Il programma del corso è svolto in modo organico come da allegato A con possibilità di rimodulare gli argomenti trattati, fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle materie di specifica competenza e le necessarie, previste comunicazioni da fornire, peliminarmente all’inizio del Corso, alla Capitaneria di porto competente per territorio.
Art. 4
(Accertamento delle competenze)
1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame, consistente in una prova teorica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una Commissione composta dal Direttore/Vicedirettore del corso, con funzioni di Presidente, e da 01 (uno) istruttore accreditato per il corso Formazione per formatore in qualità di membro e membro segretario.
2. L’esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell’allegato A, si articola in una prova scritta (test) e di una prova pratica. La prova scritta è costituita da trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta, della durata non superiore a 60 minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). La prova pratica è costituita da una lezione simulata di almeno 15 minuti. Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L’esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento utilizza una banca dati predisposta dal Comando generale e composta da almeno 300 domande a scelta multipla, divisa per argomento, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica e pratica.
4. Ai discenti di cui all’art. 2 comma 2, al completamento del modulo 1 dell’allegato A, è rilasciato senza esami, l’attestato di cui all’allegato E.
Art. 5
(Rilascio dell’attestato di superamento del corso “Formazione per formatori” e mantenimento delle competenze)
1. Ai discenti che superano l’esame di cui all’art. 4, è rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell’allegato F del presente decreto.
2. Gli attestati di fine corso sono firmati Direttore/Vicedirettore del corso e dal discente.
3. Gli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto - per effetti di norma internazionale - non hanno scadenza e non sono, pertanto, soggetti a rinnovo periodico, salvo modifiche e/o integrazioni ai programmi.
Art. 6
(Norme di qualità)
1. I soggetti di cui all’art. 3 devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità certificato, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 nella sua versione aggiornata, che identifichi, tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
2. Devono, inoltre, essere costantemente aggiornati alle norme vigenti - al momento dell’erogazione del corso - i punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato B del presente decreto.
Art. 7
(Entrata in vigore ed Abrogazioni)
1. il presente decreto è pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Dall’entrata in vigore del presente decreto i centri di addestramento devono essere adeguati a quanto stabilito dal presente decreto dandone dichiarazione/comunicazione al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto ed alla Capitaneria di porto competente per territorio.
3. la Capitaneria di porto competente per territorio verifica l’adeguamento come da dichiarazione/comunicazione del Centro di addestramento alla prima ispezione trimestrale utile successiva alla comunicazione di adeguamento a cura del centro.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il D.D. 17 dicembre 2015
Roma,
IL COMANDANTE GENERALE
Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE
