Tipologia: Accordo
Data firma: 2 aprile 2007
Validità: 01.04.2007 - 31.12.2010
Parti: Fabbrica Italiana Scarpe e Femca-Cisl, RSU
Settori: Tessili-Calzature, Fabbrica Italiana Scarpe
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

Premessa
1) Informativa
2) Investimenti
3) Codice di condotta
4) Occupazione
5) Orario di lavoro
6) Previdenza complementare

 

7) Ticket restaurant
8) Premio di fedeltà
9) Diritti sindacali
10) Sicurezza ed ambiente di lavoro
11) Decorrenza e durata
12) Clausola finale


Addì 2 aprile 2007, presso la sede di Confindustria Alto Milanese, in Legnano, Via San Domenico n. 1, tra la società Fabbrica Italiana Scarpe srl […] e l'Organizzazione sindacale dei lavoratori Femca-Cisl […], con la partecipazione della RSU.

Premesso
- che nel mese di gennaio del corrente anno è stata presentata alla Direzione aziendale una piattaforma rivendicativa per la definizione di un contratto aziendale, integrativo del vigente CCNL per gli addetti dell'industria calzaturiera;
- che le Parti hanno conseguentemente avviato la contrattazione aziendale nello spirito di quanto previsto dall'art. 8, parte generale, del vigente CCNL
tutto ciò premesso, le Parti, nell'odierna sessione, convengono e stipulano quanto segue

1) Informativa
L'Organizzazione sindacale Femca-Cisl e la RSU danno atto all'azienda di aver la stessa fornito, nel corso dei vari incontri succedutisi, ampie e globali informazioni sulla situazione generale ed economica dei mercati e sulle prospettive produttive ed occupazionali della società, nel breve-medio periodo, tenuto conto del clima di instabilità ed incertezza caratterizzante il comparto in cui la stessa opera e della peculiarità dell'attività svolta (attività conto terzi).
L'azienda conferma che sulla base degli attuali elementi di valutazione e previsione i processi produttivi non costituiranno, nel breve periodo, oggetto di esternalizzazione e di delocalizzazione, fuori distretto, salvo che per quelle produzioni che si dovessero rendere necessarie per il soddisfacimento della clientela, qualora non siano direttamente realizzabili all'interno della struttura aziendale per ragioni tecniche, organizzative o produttive.

5) Orario di lavoro
L'azienda conferma gli attuali regimi di orario in vigore e le relative pause di refezione.

9) Diritti sindacali
L'azienda porrà a disposizione dei lavoratori per le assemblee sindacali un idoneo spazio all'interno dell'unita produttiva ed apposito locale, all'occorrenza e salvo improrogabili esigenze aziendali volte a tutelare i rapporti con la clientela, sarà posto a disposizione della RSU ed utilizzato esclusivamente dalla stessa per ragioni di natura sindacale connesse allo svolgimento dell'attività di rappresentanza.

10) Sicurezza ed ambiente di lavoro
L'azienda sottolinea l'importanza e la particolare attenzione posta verso le problematiche relative all'ambiente ed all'igiene e sicurezza del lavoro, confermando la piena applicazione di quanto previsto in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nel luogo di lavoro dalla legge n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.
In particolare l'azienda si impegna a verificare le richieste del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed a fornire in tempi adeguati le risposte inerenti le problematiche eventualmente evidenziate dallo stesso. Riconferma inoltre l'impegno a fornire a quest'ultimo l'adeguata formazione ed informazione per lo svolgimento del compito assegnato.