Tipologia: Accordo
Data firma: 2 aprile 2007
Validità: 01.04.2007 - 31.12.2010
Parti: Fabbrica Italiana Scarpe e Femca-Cisl, RSU
Settori: Tessili-Calzature, Fabbrica Italiana Scarpe
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
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Premessa |
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7) Ticket restaurant |
Addì 2 aprile 2007, presso la sede di Confindustria Alto Milanese, in Legnano, Via San Domenico n. 1, tra la società Fabbrica Italiana Scarpe srl […] e l'Organizzazione sindacale dei lavoratori Femca-Cisl […], con la partecipazione della RSU.
Premesso
- che nel mese di gennaio del corrente anno è stata presentata alla Direzione aziendale una piattaforma rivendicativa per la definizione di un contratto aziendale, integrativo del vigente CCNL per gli addetti dell'industria calzaturiera;
- che le Parti hanno conseguentemente avviato la contrattazione aziendale nello spirito di quanto previsto dall'art. 8, parte generale, del vigente CCNL
tutto ciò premesso, le Parti, nell'odierna sessione, convengono e stipulano quanto segue
1) Informativa
L'Organizzazione sindacale Femca-Cisl e la RSU danno atto all'azienda di aver la stessa fornito, nel corso dei vari incontri succedutisi, ampie e globali informazioni sulla situazione generale ed economica dei mercati e sulle prospettive produttive ed occupazionali della società, nel breve-medio periodo, tenuto conto del clima di instabilità ed incertezza caratterizzante il comparto in cui la stessa opera e della peculiarità dell'attività svolta (attività conto terzi).
L'azienda conferma che sulla base degli attuali elementi di valutazione e previsione i processi produttivi non costituiranno, nel breve periodo, oggetto di esternalizzazione e di delocalizzazione, fuori distretto, salvo che per quelle produzioni che si dovessero rendere necessarie per il soddisfacimento della clientela, qualora non siano direttamente realizzabili all'interno della struttura aziendale per ragioni tecniche, organizzative o produttive.
5) Orario di lavoro
L'azienda conferma gli attuali regimi di orario in vigore e le relative pause di refezione.
9) Diritti sindacali
L'azienda porrà a disposizione dei lavoratori per le assemblee sindacali un idoneo spazio all'interno dell'unita produttiva ed apposito locale, all'occorrenza e salvo improrogabili esigenze aziendali volte a tutelare i rapporti con la clientela, sarà posto a disposizione della RSU ed utilizzato esclusivamente dalla stessa per ragioni di natura sindacale connesse allo svolgimento dell'attività di rappresentanza.
10) Sicurezza ed ambiente di lavoro
L'azienda sottolinea l'importanza e la particolare attenzione posta verso le problematiche relative all'ambiente ed all'igiene e sicurezza del lavoro, confermando la piena applicazione di quanto previsto in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nel luogo di lavoro dalla legge n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.
In particolare l'azienda si impegna a verificare le richieste del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed a fornire in tempi adeguati le risposte inerenti le problematiche eventualmente evidenziate dallo stesso. Riconferma inoltre l'impegno a fornire a quest'ultimo l'adeguata formazione ed informazione per lo svolgimento del compito assegnato.
