Tipologia: CCNL
Data firma: 17 luglio 2002
Validità: 01.06.2002 - 31.05.2006
Parti: Cnai, Unapi, Mcm-Cnai e Cisal, Failea
Settori: Edilizia, Imprese e cooperative artigiane, Cnai
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 12.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 13.
Articolo 14.
Articolo 15.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 16.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Articolo 17.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Articolo 18.
Articolo 19.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Articolo 23.
Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Articolo 24.
Articolo 25.
Articolo 26.
Articolo 27.
Titolo XI - Periodo di prova
Articolo 28.
Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 29.
Titolo XIII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Articolo 30.
Titolo XIV - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Articolo 31.
Titolo XV - Soste - Sospensione e riduzione d'orario - Cassa integrazione guadagni - recuperi
Articolo 32.
Articolo 33.
Articolo 34.
Articolo 35.
Titolo XVI - Lavori disagiati
Articolo 36.
• Descrizione dei lavori disagiati
Titolo XVII - Indennità per lavori in alta montagna
Articolo 37.
Titolo XVIII - Indennità di zona malarica
Articolo 38.
Titolo XIX - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 39.
Titolo XX - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Articolo 40.
Titolo XXI - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Articolo 41.
Titolo XXII - Lavoro a cottimo
Articolo 42.
Titolo XXIII - Lavoro a tempo determinato
Articolo 43.
Titolo XXIV - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XXV - Apprendistato
Articolo 46.
Articolo 47.
Articolo 48.
Articolo 49.
Articolo 50.
Articolo 51.
Articolo 52.
Articolo 53.
Titolo XXVI - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 54.
Articolo 55.
Articolo 56.
Articolo 57.
Articolo 58.
Titolo XXVII - Lavoratori studenti
Articolo 59.
Titolo XXVIII - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari - Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 60.
Articolo 61.
Titolo XXIX - Occupazione femminile

Articolo 62.
Titolo XXX - Stagisti
Articolo 63.
Articolo 64.
Articolo 65.
Titolo XXXI - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 66.
Articolo 67.
Articolo 68.
Articolo 69.
Articolo 70.
Titolo XXXII - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 71.
Titolo XXXIII - Congedo per matrimonio
Articolo 72.
Titolo XXXIV - Servizio militare - Volontariato
Articolo 73.
Articolo 74.
Titolo XXXV - Maternità
Articolo 75.
Titolo XXXVI - Ferie
Articolo 76.
Titolo XXXVII - Aspettativa
Articolo 77.
Titolo XXXVIII - Malattia - Infortuni
Articolo 78.
A. Periodo di comporto.
B. Trattamento economico.
Titolo XXXIX - Gratifica natalizia
Articolo 79.
Titolo XL - Trattamento economico
Articolo 80.
Articolo 81.
Articolo 82.
Titolo XLI - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 83.
Titolo XLII - Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Articolo 84.
Titolo XLIII - Trasferta camionisti e compressionisti
Articolo 85.
Titolo XLIV - Indennità in caso di morte
Articolo 86.
Titolo XLV - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 87.
Titolo XLVI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 88.
Articolo 89.
Titolo XLVII - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Articolo 90.
Titolo XLVIII - Cessione - Trasformazione dell'impresa - Liquidazione della cooperativa
Articolo 91.
Titolo XLIX - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 92.
Titolo L - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 93.
Titolo LI - Appalti
Articolo 94.
Titolo LII - Divieti
Articolo 95.
Titolo LIII - Risarcimento danni
Articolo 96.
Titolo LIV - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 97.
Titolo LV - Composizione delle controversie
Articolo 98.
Titolo LVI - Codice disciplinare (redatto ai sensi dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70)
Articolo 99.
• Doveri del lavoratore dipendente.

• Disposizioni disciplinari.
Titolo LVII - Patronati
Articolo 100.
Titolo LVIII - Cassa edile delle organizzazioni autonome (Cenoa)
Articolo 101.
Titolo LIX - Contratti di inserimento
Articolo 102.
Titolo LX - Contratti di riallineamento
Articolo 103.
Proprietà privata.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese e delle cooperative artigiane - piccole e medie imprese edili

L'anno 2002 il giorno 17 luglio in Roma tra Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (Cnai) [...], Unione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa (Unapi) [...], Movimento Cooperative Mutue Cnai (Mcm-Cnai) [...] e Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) [...], Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Edili ed Affini (Failea) [...] si è stipulato il CCNL per i Dipendenti delle Imprese e delle Cooperative artigiane - Imprese piccola e media - esso si compone:
A. Indice
B. Premessa
C. Titoli LX
D. Articoli 103

Premessa
Le OOSS e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le OOSS e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle OOSS e datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le OOSS e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della CE.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- il 1°, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, e uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- il 2°, di livello regionale, o provinciale, o aziendale, destinato a introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, convinti che tale scelta si ritiene possa produrre positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
[...]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine, s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle imprese artigiane, dalle piccole e medie Imprese, dalle società cooperative e loro consorzi che operano nel settore delle costruzioni edili e attività affini.
Le attività e/o mestieri interessati dal presente CCNL sono le seguenti:
1) costruzioni, riparazioni, manutenzione e demolizione di fabbricati ad uso di abitazione urbani e rurali ad uso agricolo, industriale e commerciale; fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, nonché le opere necessarie al completamento, alle rifiniture delle costruzioni stesse, compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
2) intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e similari;
3) rivestimenti in legno, in metallo, in gesso, in stucco, in pietre e/o marmi naturali e artificiali, in linoleum e simili, in materie plastiche, in ceramiche in genere, in piastrelle, in mosaico e da altri rivestimenti, decorazione e applicazione di tappezzerie;
4) pavimentazione in genere: in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno e pietre naturali;
5) preparazione e posa in opera di marmi impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
6) spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici;
7) sgombero della neve dai tetti, strade, autostrade, piazze, ecc.;
8) sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
9) costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri pendenti, fosse biologiche, impianti di depurazione ecc.;
10) pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
11) costruzione, manutenzione e irrigazione di campi e impianti sportivi in genere, parchi, giardini e simili;
12) costruzione e/o installazione e/o demolizione e/o riparazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato ecc.) per il contenimento di qualsiasi liquido;
13) costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, autostrade, di strade ferrate e tranvie;
14) costruzione di linee elettriche e telefoniche, messa in opera di tralicci, pali e simili;
15) scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni acqua, gas, telefonia ecc.;
16) realizzazione di opere di bonifica in genere: montana, valliva, di terreni paludosi e di terreni allagabili;
17) costruzione, demolizione, riparazione e manutenzione di opere marittime, lacuali, fluviali, e lagunari in genere;
18) movimento di terra e scavi in genere: anche per ricerche archeologiche e geognostiche;
19) posa in opera di segnaletica stradale ed esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;
20) attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
21) altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra di loro e pertanto è ammessa la loro parziale applicazione.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce e assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali contributive, o ai Fondi i per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o della UE sia compreso l'impegno da parte dell'impresa o della cooperativa e loro consorzi all'applicazione delle norme del presente CCNL e di legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnate 'ad personam'.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione
Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale o provinciale o aziende di settore.

Articolo 3.
[...]
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Articolo 4.
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[...]
c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina e approvazione dei CFL, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
g) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
h) determinazione della indennità per i lavori in galleria;
i) regolamentazione dei servizi mensa e trasporto o indennità sostitutiva in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente e aziendali;
l) determinazione dell'indennità per i dipendenti addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche.
[...]
Le parti convengono che là dove esistano carenti condizioni tecnico/organizzative, la contrattazione di 2° livello sarà accentrata a livello nazionale.
[...]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Le parti, riconoscendo che non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni dettate dalla legge n. 300/70 e successive modifiche e integrazioni in materia di diritti sindacali. Esse convengono altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle Convenzioni OIL nn. 87 e 98, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere Associazioni sindacali e datoriali e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente e in piena autonomia.

Articolo 6.
Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle OOSS dei lavoratori.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[...]

Articolo 9.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25, legge n. 300/70, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia d'interesse sindacale e del lavoro. Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell'imprenditore o delle categorie imprenditoriali.

Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 23.
Vengono considerati "jolly" quei lavoratori dipendenti cui l'impresa, la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'impresa e nella cooperativa stessa.
[...]

Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Articolo 25.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[...]
3. libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[...]

Articolo 26.
Su richiesta dell'impresa o della cooperativa il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte di Enti pubblici; allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili per maggiore gravosità con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 29.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo di 10 ore giornaliere, e sarà normalmente ripartito su 5 giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
Ove per esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su 6 giorni, per le ore prestazione nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla paga globale.
Nell'effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei mesi dell'anno le parti, entro i limiti dell'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e del DPR 19.9.23 n. 1957, potranno fissare per 4 mesi l'anno (giugno-luglio-agosto-settembre) orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi (dicembre-gennaio).
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà ai lavoratori il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario.
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a 2 o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).
Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazione di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori, fra l'impresa e/o la cooperativa e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Diverse condizioni d'orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, svolgendosi questo all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene effettuata la paga.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Titolo XIII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Articolo 30.

Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, approvato con RD 6.12.23 n. 2657 e pubblicata nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui all'allegato A);
b) custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nei magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane o baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera della medesima tabella.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, nelle carovane, nelle baracche o simili o situate nelle vicinanze degli stessi l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[...]
Le attività, di cui al RD 6.12.23 n. 2637, possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
[...]

Titolo XIV - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Articolo 31.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una macchina o ad una lavorazione o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario giornaliero del lavoratore a squadre è di 8 ore per turno.
Il lavoro a squadre potrà essere organizzato anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate.
Il dipendente deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora. Durante l'intervallo, il dipendente turnista può allontanarsi dal posto di lavoro e anche uscire fuori dall'impresa.

Titolo XV - Soste - Sospensione e riduzione d'orario - Cassa integrazione guadagni - recuperi
Articolo 35.

Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o dell'impresa e/o cooperativa è ammesso il ricupero, purché esso avvenga entro i primi 10 giorni successivi in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
I conseguenti prolungamenti d'orario non possono eccedere le ore 10 giornaliere.

Titolo XVI - Lavori disagiati
Articolo 36.
Per lavori disagiati o che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori in galleria, lavori in cassoni aria compressa, lavori marittimi, costruzione linee elettriche e telefoniche, lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su bordi a sbalzo, su bilance o zattere, lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua e altro, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso come appresso specificato e potrà essere anche ulteriormente determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro, le parti, ferme restando la disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 45 per gli operai a cottimo sul minimo contrattuale di cottimo.

Descrizione dei lavori disagiati
Gruppo A - Lavori vari:
1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (l'indennità comprende la 1a mezz'ora) = 4%;
2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti) = 5%;
3) lavori di palificazione o trivellazione (limitatamente agli operai addetti) = 5%;
4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario = 8%;
5) lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume = 8%;
6) lavori di scavi in cimiteri in contatto con tombe = 8%;
7) lavoro di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio = 10%;
8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio = 10%;
9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività = 11%;
10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) = 12%;
11) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretto a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio = 13%;
12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre = 13%;
13) lavori di demolizione di strutture pericolanti = 16%;
14) lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12) = 16%;
15) lavori su scale aeree tipo Porta = 17%;
16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopra-mano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso = 17%;
17) costruzione pozzi profondi da m. 3,50 a 10 = 19%;
18) lavori per fognature nuove in galleria = 19%;
19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 = 20%;
20) lavori riparazione e spurgo fognature preesistenti = 21%;
21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10 = 22%;
22) lavori in pozzi preesistenti = 27%.

Gruppo B - Lavori in galleria.
1) Per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio = 46%;
2) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie lavori per opere sussidiarie; al carico e al trasporto nell'interno della gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione = 26%;
3) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria di gallerie e impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie = 18%;
4) per i lavori in galleria che si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti al lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre km. 1 dall'imbocco) = 56%;
5) per i lavori in galleria, qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio, fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi km. 5 dall'imbocco, le misure dell'indennità di cui al punto 4) può essere elevata fino al 20%.

Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quello corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri:
1) da 0 a 10 metri = 54%
2) da oltre 10 a 16 metri = 72%
3) da oltre 16 a 22 metri = 120%
4) oltre 22 = 180%

Gruppo D - Lavori marittimi.
1) Lavori sotto acqua: palombari - Se la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore a 1 ora e mezza l'indennità spetta per l'intera giornata = 100%;
2) lavori sotto acqua: palombari - Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a 1 ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore = 100%.

Gruppo E: Costruzioni di linee elettriche e telefoniche.
1) Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione, il lavoro di scavo per posa cavi e blocchi, la formazione della canalizzazione e il ripristino, l'esecuzione in loco di blocchi di calcestruzzo per fondazioni a sostegni e rizzamento pali, è dovuta un'indennità per tutte le ore di lavoro effettivo prestato = 15%.

Titolo XVII - Indennità per lavori in alta montagna
Articolo 37.
Per le indennità di lavori in alta montagna si fa riferimento alle situazioni di ciascuna circoscrizione territoriale.

Titolo XVIII - Indennità di zona malarica
Articolo 38.
Per l'indennità relativa alla zona malarica si fa riferimento alle situazioni di ciascuna circoscrizione territoriale.

Titolo XX - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Articolo 40.
L'orario di lavoro dei minori d'età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggiore durata assorbe quella di minore durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte insieme agli altri orari.

Titolo XXII - Lavoro a cottimo
Articolo 42.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[...]
La percentuale di cottimo deve essere comunicata per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra. Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) descrizione del lavoro da eseguire;
b) unità di misura assunta per la determinazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) tariffa di cottimo per unità di misura.

Titolo XXIII - Lavoro a tempo determinato
Articolo 43.

In tutte le imprese e cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
a) per esigenze temporanee connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e spedizione del prodotto;
b) per sostituzioni di lavoratori dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;
c) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
d) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda e della cooperativa o per lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
e) in periodi di intensificazione dell'attività;
f) per sostituzione di lavoratrici dipendenti a part-time, post-maternità;
g) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti;
h) per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
i) per fabbisogni connessi alle attività amministrative e alla modifica del sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione;
j) per l'elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
k) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
[...]
Le imprese e le cooperative non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Le imprese e le cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione (art. 92 del presente CCNL).

Titolo XXV - Apprendistato
Articolo 46.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal Regolamento approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art. 16, legge 21.6.97 n. 196 oltre che dalla norme del presente CCNL. Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento UE n. 2081/93. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni. I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge n. 482/68 e successive modificazioni e integrazioni. Stante la delicatezza delle problematiche innescate dalla legge n. 196/97, le parti s'impegnano ad incontrarsi con periodicità frequente, allo scopo di verificare le opportunità e gli effetti sull'occupazione, derivanti dall'applicazione concreta di tale istituto per i fini occupazionali.

Articolo 47.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, all'indennità di malattia e infortuni valgono le norme di legge. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato, l'orario di lavoro e i livelli d'inquadramento professionali sia iniziali che finali devono essere espressamente indicati nelle lettera di assunzione.

Articolo 48.
La durata dell'apprendistato è fissata in: un massimo di 42 mesi per tutti i livelli d'inquadramento. In caso di trasformazione del contratto di lavoro di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di lavoro, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo di 48 mesi.

Articolo 50.
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni forniti a riguardo dai Decreti del Ministero del lavoro 8.4.98 e 20.5.99. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:

titolo di studio ore di formazione medie annuali
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica professionale 100
diploma di scuola media superiore 80
diploma universitario 60
diploma di laurea 60

I programmi formativi sono demandati alla contrattazione collettiva di 2° livello tra le parti stipulanti il presente CCNL.

Articolo 51.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche non in mansioni analoghe, l'azienda e la cooperativa dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione di attività formativa con contenuti di natura generale, se già effettuata presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'impresa e la cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda e cooperativa, ai fini del conseguimento del credito formativo e comunque dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi già contemplati. Le parti entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL s'incontreranno per definire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 52.
Le parti, in applicazione del DM n. 142 del 25.3.98, attuativo dell'art. 18, legge n. 196/97, si adopereranno per favorire la stipula di apposita conversione, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozione dell'occupazione tramite stage formativi e di orientamento

Articolo 53.
Il "tutor", nelle iniziative formative di cui al precedente articolo del presente CCNL, può essere identificato in un lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa, di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero in un consulente esterno avente esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale. Nelle imprese e nelle cooperative con meno di 15 dipendenti, la funzione di "tutor" può essere esercitata anche dal datore di lavoro.

Titolo XXVI - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 56.
Le parti convengono che le caratteristiche dei CFL per l'acquisizione dei contenuti professionali sono indicate come segue:
- per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia o per agevolare l'inserimento professionale il CFL è consentito per il conseguimento della professionalità corrispondente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° livello d'inquadramento e ha una durata massima di 24 mesi.
Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabella dell'art. 46 del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.
[...]

Articolo 57.
La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Articolo 58.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL.

Titolo XXVIII - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari - Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 60.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 61.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXX - Stagisti
Articolo 63.

L'impresa e la cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ha la possibilità di ospitare nell'impresa e nella cooperativa alcuni giovani, con lo strumento dello stage, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il rapporto che l'imprenditore intrattiene con gli stagisti non costituisce rapporto di lavoro.

Articolo 64.
I datori di lavoro possono ospitare gli stagisti in relazione dell'attività dell'impresa e della cooperativa nei limiti di seguito indicati:
- 1 stagista ogni 5 lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Articolo 65.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di attuazione, le garanzie assicurative, il tutoraggio e le modalità esecutive, le convenzioni, il valore dei corsi, la durata, l'estensibilità ai cittadini stranieri, le procedure di rimborso e quant'altro, si fa riferimento all'art. 18, legge 24.6.97 n. 196 e al regolamento recante norme di attivazione, DM 28.3.98 n. 142.

Titolo XXXI - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 66.

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle imprese e nelle cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XXXII - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 71.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora a un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro.

Titolo XXXV - Maternità
Articolo 75.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
[...]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per 3 mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);
[...]
f) durante il 1° anno di vita del bambino il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall'impresa e dalla cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'impresa e dalla cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[...]

Titolo XXXVI - Ferie
Articolo 76.

[...]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.
[...]

Titolo XLVI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 88.

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle Imprese e nelle cooperative con un numero inferiore di 15 lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda e della cooperativa anche fra i dipendenti;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
[...]
e) danneggiamento volontario di beni dell'azienda e della cooperativa di terzi presso l'azienda;
[...]
g) esecuzioni di lavori senza permesso nell'impresa e cooperativa sia per proprio conto che per terzi;
[...]

Titolo XLIX - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 92.

[...]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa e alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito
[...]

Titolo L - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 93.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'impresa e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 3 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo d'intesa.

Titolo LI - Appalti
Articolo 94.

Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parti delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data d'entrata in vigore del presente CCNL, le imprese e le cooperative appaltanti dovranno esigere dalle aziende e dalle cooperative appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali della categoria merceologica cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.
L'impresa e/o la cooperativa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, affidi o assuma in appalto o subappalto le lavorazioni edili e affini, è tenuta a comunicare a Cenoa l'inizio e la cessazione dei lavori nonché procedere ai relativi versamenti mensili dei contributi.

Titolo LIV - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 97.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione composta da 12 membri di cui 6 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 nominati dalle OOSS firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e applicazione nell'impresa e nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
c) Intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione presenza" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di 2° livello;
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole impresa e cooperativa di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'impresa e della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 1 del presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL.

Titolo LV - Composizione delle controversie
Articolo 98.

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno esse sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. 2 copie del verbale saranno inviate all'Ufficio provinciale del lavoro (legge 11.8.73 n. 533).
La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui all'art. 97 del presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Titolo LVI - Codice disciplinare (redatto ai sensi dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70)
Articolo 99.
Doveri del lavoratore dipendente.

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso [...];
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in impresa e cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[...]
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'impresa e della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e della cooperativa, ovvero che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislativa;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'impresa e la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[...]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
[...]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'impresa e la cooperativa;
[...]
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in impresa e nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'impresa e della cooperativa .
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
[...]

Titolo LVIII - Cassa edile delle organizzazioni autonome (Cenoa)
Articolo 101.

È costituita, a livello nazionale, la Cassa Edile delle Organizzazioni Autonome (Cenoa) gestita da un Comitato composto da 6 membri del settore di cui 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro.
Tra le finalità prioritarie di Cenoa vanno stabilite forme di previdenza e assistenza integrativa, nonché la formazione professionale delle maestranze edili e la loro tutela fisica. Per quanto concerne la previdenza integrativa, è fatta salva la facoltà del lavoratore di aderire o no, ovvero, esercitare opzioni diverse da quelle previste da Cenoa.
[...]
Nota a verbale.
Per quanto riguarda l'art. 101 Unci si riserva di aderire successivamente.