MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

DECRETO N. 1653/2024
Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare
(Elementary First Aid)

Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto:

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, nonché gli articoli da 41 a 44;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTA la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
VISTA la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW’ 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
VISTO l’annesso alla Convenzione STCW ’78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
VISTO il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW’95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 “Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare” con particolare riguardo ai contenuti dell’art. 5;
VISTO il Decreto 28 Dicembre 2009 relativo alle Modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili.
VISTO IMO model course 1.13 nella sua versione aggiornata;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare le modalità dello svolgimento del corso in materia di primo soccorso sanitario elementare e di coordinare in un unico provvedimento i contenuti delle normative emesse nel tempo sull’argomento.
VISTI gli esiti del Gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 17 settembre 2024;
 

DECRETA

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente decreto disciplina il corso di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base del personale arruolato o impiegato per i servizi a bordo di una nave, come previsto ed in conformità alla regola VI/1-3 paragrafo 2.1.3 dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/1-3 del codice STCW.
2. Il corso è strutturato per fornire le competenze e le conoscenze teorico-pratiche su fondamenti di primo soccorso in caso di incidente o emergenza medica in mare.
 

Art. 2
(Ambito di Applicazione)

1. Il presente decreto si applica:
a) Ai lavoratori marittimi italiani e comunitari residenti in Italia:
1. Iscritti nelle matricole della Gente di Mare; o
2. Siano in possesso di:
i. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della Società armatrice, Società di gestione; ovvero
ii. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della Società appaltatrice dei servizi di bordo per le navi adibite a crociera ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 856/1986;
iii. La proposta o contratto di lavoro deve essere redatta in forma scritta ed acquisita in copia cartacea originale ovvero in formato digitale e dovrà essere sottoscritta da persona facilmente identificabile e che abbia la titolarità per la firma di quel tipo di atto;
b) Ai Piloti dei porti;
c) Al Personale Speciale;
d) Ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo con il quale le Autorità competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento come definito dal decreto legislativo 71/2015.
2. Il presente decreto non si applica al personale medico iscritto nelle matricole della gente di mare alla I categoria ed ai medici supplenti.
 

Art. 3
(Organizzazione del corso)

1. Il corso di primo soccorso sanitario elementare è erogato - secondo il programma contenuto nell’allegato A al presente decreto - dai soggetti sotto riportati:
a. da Istituti, Enti o Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b. dalla società armatrice o dalla Società di gestione riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Il corso ha durata non inferiore a 15 (quindici) ore articolate in 2 (due) giorni incluso esame, fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche della sezione A - VI/1-3 del codice STCW
3. Il corso è erogato per un numero non superiore a n. 20 (venti) discenti e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli Istituti, Enti o Società (incluse Società di armatrici e di gestione), devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto.
5. La composizione del corpo istruttori del corso ed i requisiti d’idoneità degli istruttori e del direttore del corso, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, sono stabiliti secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.
6. Il programma del corso è svolto in modo organico come da allegato A con possibilità di rimodulare gli argomenti trattati, fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle materie di specifica competenza e le necessarie, previste comunicazioni da fornire, preliminarmente all’inizio del Corso, alla Capitaneria di porto competente per territorio.
 

Art. 4.
(Accertamento delle competenze)

1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame, consistente in una prova teorica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una Commissione composta dal Direttore/Vicedirettore del corso (nel caso di cui all’art. 3 comma 1 lettera a.) o Rappresentante armatore/Società di gestione (nel caso di cui all’art. 3 comma 1 lettera b.), con funzioni di Presidente, e da un istruttore accreditato in qualità di membro e segretario
2. L’esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell’allegato A, si articola in una prova scritta (test) di trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta, della durata non superiore a 60 minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).
3. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento/Società armatrice o Gestione utilizza una banca dati predisposta dal Comando generale e composta da almeno 150 domande a scelta multipla, divisa per argomento, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica.
 

Art. 5
(Rilascio dell’attestato di superamento del corso di Primo Soccorso Elementare)

1. Ai discenti che superano l’esame di cui all’art. 4, è rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell’allegato D del presente decreto.
2. Gli attestati di fine corso sono firmati Direttore/Vicedirettore del corso (nel caso di cui all’art. 3 comma 1 lettera a.) o dalla Società armatrice/di gestione (nel caso di cui all’art. 3 comma 1 lettera b.) e dal discente;
3. Per quanto attiene
a) Piloti dei porti: al termine del corso - ricadenti nell’articolo 3 comma 1 lettera a) - viene rilasciato un attestato di frequenza come da allegato E;
b) Personale Speciale:
1) inserito nel ruolo d’appello si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo;
2) non inserito nel ruolo d’appello - su cui ricade il solo obbligo di frequenza dei corsi di addestramento di base - non ha l’obbligo di sostenere l’esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato F;
4. Gli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto - per effetti di norma internazionale - non hanno scadenza e non sono, pertanto, soggetti a rinnovo periodico.
 

Art. 6
(Norme di qualità)

1. I soggetti di cui all’art. 3 devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità certificato, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 nella sua versione aggiornata, che identifichi, tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
2. Devono, inoltre, essere costantemente aggiornati alle norme vigenti - al momento dell’erogazione del corso - i punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell’allegato B del presente decreto.
 

Art. 7
(Norme transitorie)

1. Per coloro che sono in possesso dell’attestato di addestramento del corso Primo Soccorso Elementare rilasciato ai sensi del D.D. 28 dicembre 2009, all’atto del corso di aggiornamento dell’addestramento di Sopravvivenza e salvataggio o del corso antincendio - gli Istituti, Enti o Società presso cui si svolgono tali corsi provvederanno ad apporre il seguente talloncino/timbro sull’esistente dell’attestato di addestramento del corso Primo Soccorso Elementare.

2. Per coloro che sono in possesso della sola registrazione a libretto e/o sull’Allegato II del corso Primo Soccorso Elementare frequentato ai sensi del D.D. 28 dicembre 2009, all’atto del corso di aggiornamento dell’addestramento di Sopravvivenza e salvataggio o del corso antincendio - gli Istituti, Enti o Società presso cui si svolgono tali corsi provvederanno al rilascio dell’attestato di addestramento del corso Primo Soccorso Elementare.
3. Qualora l’attestato di addestramento o la registrazione a libretto e/o Allegato II del corso Primo Soccorso Elementare, rilasciato ai sensi del D.D.28 dicembre 2009, scada prima della frequenza del corso di aggiornamento dell’addestramento di sopravvivenza e salvataggio/antincendio, ad eventuali richieste da parte di ispettori port State, ovvero personale dell’Amministrazione, deve essere esibita la dichiarazione in allegato G.
 

Art. 8
(Entrata in vigore ed Abrogazioni)

1. il presente decreto è pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Dall’entrata in vigore del presente decreto i centri di addestramento devono essere adeguati a quanto stabilito dal presente decreto dandone dichiarazione/comunicazione al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto ed alla Capitaneria di porto competente per territorio.
3. La Capitaneria di porto competente per territorio verifica l’adeguamento come da dichiarazione/comunicazione del Centro di addestramento alla prima ispezione trimestrale utile successiva alla comunicazione di adeguamento a cura del centro.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il D.D.28 dicembre 2009 ed ogni norma collegata al decreto soprarichiamato.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE


ALLEGATO A
ALLEGATO B STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
ALLEGATO C COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F
ALLEGATO G