Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 24 giugno 2013
Parti: Prada e Filctem-Cgil, Femca-Cisl
Settori: Tessili, Prada
Fonte: filctemcgil.it


Protocollo di intesa


Terranuova B.ni, 24 giugno 2013, tra la società Prada spa […] e le Organizzazioni Sindacali di Categoria della provincia di Arezzo, […] Filctem-Cgil di Arezzo, […] Femca-Cisl di Arezzo,
D’ora in avanti anche denominate “le parti”

Premesso che:
- a fronte della preoccupante congiuntura economica in Italia e all’estero, nel 2013 persiste una situazione di incertezza e di grave difficoltà, che coinvolge, pur con differenti sfumature, anche il settore moda;
- il gruppo Prada, malgrado le difficoltà presentate dallo scenario sopra esposto, intende proseguire i propri piani di investimento e di sviluppo, al fine di incrementare la crescita e rafforzare la solidità delle strutture aziendali in Italia e all’estero;
- il rafforzamento delle strutture operative comporta un coinvolgimento diretto anche delle aziende della filiera produttiva, che collaborano in esclusiva con Prada, con volumi significativi e livelli di qualità adeguati; le modalità di coinvolgimento della filiera possono essere oggetto di confronto tra le parti;
- all’interno di Prada il rapporto con le organizzazioni sindacali ha consentito nel corso degli anni di trovare soluzioni condivise ai problemi organizzativi e gestionali, previo un confronto aperto sul piano dei temi concreti, nel rispetto delle esigenze dell’azienda e dei lavoratori, in linea con lo spirito della contrattazione di secondo livello, ribadito anche dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
Tutto ciò premesso, le parti hanno concordato quanto segue:

Strutturalità della premessa
La premessa sono parte integrante e inscindibile del presente protocollo.

Rapporti con la filiera produttiva
Il Gruppo Prada ha consolidato da molti anni una struttura industriale interna, gestita direttamente, composta da unità produttive di eccellenza, distribuite sul territorio italiano, nei settori di calzature, abbigliamento e pelletteria. L’azienda ha investito in risorse interne, anche per favorire lo sviluppo di competenze e know how tecnico e aumentare conseguentemente il potenziale di competitività e produttività, necessario per fronteggiare le esigenze dei mercati internazionali.
A fronte di un simile contesto le parti concordano che anche le aziende esterne di calzature, abbigliamento e pelletteria che, avendo un fatturato in prevalenza realizzato dalla collaborazione con Prada, compongono la filiera del gruppo Prada presenti nella provincia di Arezzo, rappresentano un elemento importante e significativo del tessuto industriale al servizio del Gruppo ai fini del conseguimento degli obiettivi di competitività ed efficienza aziendali.
Rilevato pertanto che le esigenze delle aziende di filiera sono sempre più vicine a quelle di Prada, le parti convengono sulla necessità di rendere più coerenti e omogenee le dinamiche organizzative e gestionali tra Prada e le aziende della filiera che esprimono un fatturato prevalentemente orientato alle produzioni per Prada.
In specifico le parti individuano, alcuni temi su cui far convergere le esigenze di Prada con quelle della filiera, impegnata nel fornire un servizio al Gruppo Prada:
- l’organizzazione del periodo feriale
- le misure organizzative per sostenere la produttività e la competitività (flessibilità, straordinari, ecc.)
- forme articolate di organizzazione del lavoro (orari multiperiodali, turnazioni ecc.)
- modalità diverse di gestione delle ore di riduzione orario lavoro (ROL)
- formazione professionale connessa alle necessità di sviluppo tecnico-organizzativo
Le parti quindi, con il presente protocollo, intendono mettere a disposizione delle aziende della filiera che manifestino interesse al riguardo, in particolare, anche se non in via esclusiva, le parti regolanti i temi sopra menzionati previsti dagli accordi di secondo livello attualmente vigenti in Prada spa in provincia di Arezzo.
La contrattazione di secondo livello regola vari aspetti, quali ad esempio parti normative, dinamiche salariali e sistema di welfare.
In specifico tali accordi prevedono tra l’altro:
- articolazione del periodo feriale minimo da garantire al dipendente nel periodo di chiusura collettiva (di norma in agosto) pari a due settimane continuative, con godimento della terza settimana nel corso dell’anno, compatibilmente con le esigenze organizzative;
- ricorso a forme di ore aggiuntive al normale orario di lavoro definite come “disponibilità programmata” alla prestazione in straordinario nella giornata di sabato, all’interno di un’articolazione multiperiodale dell’organizzazione del lavoro, al fine di far fronte a periodi di alta intensità produttiva;
- gestione di una quota parte di ROL spettante su base annua secondo i vigenti CCNL, al fine di soddisfare eventuali esigenze di produttività e competitività delle singole aziende (secondo le modalità previste ad esempio dall’art.36 lett. C del CCNL dell’industria delle pelli)
Le parti concordano che le soluzioni di cui sopra definite tra Prada spa, organizzazioni sindacali e RSU rappresentano modelli organizzativi di riferimento idonei e condivisi per sostenere produttività e competitività all’interno del settore del lusso e con essi favorire il consolidamento e lo sviluppo dei livelli occupazionali, in linea con i principi in materia di rispetto delle normative sul lavoro, stabiliti tra l’altro dal Codice Etico del Gruppo Prada.
Le parti quindi ritengono opportuno, anche attraverso l’espansione di proficue relazioni industriali, che siano create le condizioni affinché tali modelli possano essere messi in atto dalle aziende di calzature, pelletteria e abbigliamento della filiera “Prada”, le quali abbiano necessità di adottare soluzioni organizzative analoghe a quelle introdotte in Prada spa.
Le parti infine intendono ribadire che le norme contenute nel Codice Etico con cui Prada regola i rapporti con i propri fornitori esterni, rappresentano un riferimento per tutta la filiera produttiva. In specifico le parti si richiamano al “rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tutti i paesi nei quali Prada opera”, alla garanzia data da Prada di “condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e in tal senso censurano comportamenti lesivi e discriminatori della persona anche sulle convinzioni e preferenze...”, all’impegno “per il radicamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori all’interno del luogo di lavoro, promuovendo la consapevolezza dei rischi e la responsabilizzazione dei comportamenti individuali”, nel “pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e sue successive modifiche e integrazioni, o delle leggi locali per le società estere”. 
I rapporti infine con le organizzazioni sindacali devono favorire il dialogo organizzazioni sui temi previsti dalle normative di legge e di contratto.
Pertanto le parti concordano che il presente protocollo di intesa viene reso disponibile alle aziende della filiera che manifestino alle parti contraenti in forma scritta volontà di adottare le soluzioni organizzative descritte nel medesimo protocollo. L’adesione così espressa consentirà a tali aziende di procedere all’attuazione operativa delle misure previste dal presente protocollo, secondo le modalità più consone a ogni singola realtà e in funzione degli obiettivi di produttività efficienza e competitività definiti da ciascuna azienda.
Le parti confermano infine che con il presente protocollo non intendono creare un nuovo e diverso livello di contrattazione, ma fornire un possibile modello organizzativo di riferimento per le attività produttive della filiera Prada.