Tipologia: Accordo
Data firma: 23 ottobre 2017
Parti: Prada, IPI Logistica e RSU/Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Prada, IPI Logistica
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
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Premessa |
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Contratti a termine |
Verbale di accordo
Terranuova B.ni, 23 ottobre 2017, tra la società Prada spa e IPI Logistica srl, sedi di Valdarno, Castiglion Fibocchi (AR), S. Zeno (AR), Milano […] e i lavoratori della Prada spa rappresentati dalla RSU aziendale […], assistiti dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria […] Filctem-Cgil di Arezzo, […] Femca-Cisl del Valdarno, […] Filctem-Cgil di Milano, […] Femca - Cisl di Milano, […] Uiltec - Uil Toscana Sud; i lavoratori della IPI Logistica srl rappresentati dalla RSU aziendale, […], assistiti dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria […] Filctem-Cgil, […] Femca-Cisl. D’ora in avanti anche denominate “le Parti
Premesso che:
- in data 3 agosto 2007 le Parti avevano siglato un accordo che rappresentava il compendio della contrattazione integrativa a livello normativo (un “Testo Unico”) delle sedi Valdarno e Milano fino ad allora definita
- Dal 2007 la contrattazione integrativa ha subito ulteriori e significative trasformazioni ed evoluzioni, anche negli argomenti già trattati nel succitato accordo del 3 agosto 2007
- Le Parti hanno convenuto sull’opportunità di procedere alla redazione di un nuovo accordo come compendio (o “Testo Unico”) della contrattazione vigente sul piano normativo a livello aziendale, anche al fine di definire un riferimento certo e condiviso per le possibili ed eventuali evoluzioni della contrattazione aziendale
Tutto ciò premesso, le Parti hanno concordato quanto segue:
Strutturalità della premessa
Le premesse sono parte integrante e inscindibile del presente accordo.
Ferie, permessi riduzione orario (rol) e banca ore - Modalità di utilizzo
[…]
Banca Ore
[…]
Come già indicato nella contrattazione collettiva in essere le parti confermano l’istituzione di permessi speciali per assenze dovute a visite mediche specialistiche o analisi mediche. Al fine di garantire la copertura delle ore di assenza il tetto massimo previsto annualmente dalla Banca Ore all’art. 36 bis del vigente CCNL sarà elevato, su richiesta del dipendente, fino a 48 ore annue, ferme restando le previsioni normative previste dal sopra citato articolo contrattuale.
Orario di lavoro - Flessibilità dell’orario di lavoro
A fronte delle mutate esigenze tecnico-organizzative aziendali in materia di orario di lavoro, ferme restando le prerogative della sede di Milano e di S. Zeno, le parti concordano altresì di estendere in alcuni reparti/uffici delle sedi del Valdarno l’orario flessibile in entrata/uscita. L’ora di riferimento sarà 8.30-9.00 e viene applicato a partire dal l° gennaio 2012.
I reparti/uffici interessati sono:
- Customer Service
- Retail Merchandising Planning
- Risorse Umane
- Amministrazione Finanza e Controllo
- Sistemi Informativi
- Segreteria Generale (esclusi i centralini)
- Legale
- Internai Auditing-
- Logistica (uffici)
A partire dal 1° gennaio 2014 viene adottata la flessibilità in ingresso di minuti 15 (8.30- 8.45) nei seguenti uffici delle sedi del Valdarno:
Divisione Calzature
- Produzione (Estero, Prada, Miu Miu)
- Programmazione
- Industrializzazione
- Modelleria
- Forme
- Prodotto
- Acquisti e Coloritura
- Segreterie
- Costi
Divisione Pelletteria
- Uffici Acquisti (collezione, produzione, mat. prime e accessori
- Uffici produzione
- Cartelle colori
- Uffici prodotto
- DI. BA. (distinta base)
- Pricing
- Segreterie (ad esclusione delle segreterie di magazzino)
Divisione Abbigliamento
- Uffici produzione Prada uomo, Prada Donna e MiuMiu
- Pricing e Costi/Industriali di Prada uomo, Prada Donna, L. Rossa e MiuMiu
- Uffici Prodotto Prada uomo e Linea Rossa uomo
- Acquisti di produzione
- Uffici compliance
- Modelleria Linea Rossa uomo e Prada uomo
- CAD
Sedi Milano
A partire dal 1° gennaio 201.4 inoltre nelle sedi di Milano viene introdotta una tolleranza fino a 10 minuti in occasione del rientro da pausa pranzo. Tale periodo di comporto non sarà computato come ritardo a condizione che venga recuperato nell’arco della stessa giornata da parte del dipendente.
Lavoro straordinario
Il cambiamento delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e il contesto di riferimento dei mercati in cui l’azienda opera confermano la necessità di continuare nel riassetto complessivo degli strumenti di organizzazione e orario di lavoro al fine di perseguire gli obiettivi di produttività e competitività aziendali.
In tal senso le parti hanno da tempo stipulato accordi di secondo livello con riguardo a:
- orari a turnazione nei magazzini p.f. e materie prime
- giornate di lavoro con disponibilità programmata nelle giornate di sabato nei periodi di sviluppo di collezioni e campionario
- recupero di n. 40 ore di riduzione orario lavoro (ROL) da utilizzare a fini di incremento della produttività
- orari a scorrimento nei punti vendita Outlet
- flessibilità dell’orario di lavoro in ingresso nelle sedi di Milano e nella quasi totalità degli uffici delle sedi del Valdarno
In questo contesto le parti convengono di introdurre ulteriori misure di gestione del lavoro straordinario funzionali agli obiettivi di produttività e competitività dell’azienda
Le parti concordano pertanto che a partire dal 1° gennaio 2014 nelle sedi interessate dal presente accordo il computo dello straordinario effettuato dal personale con qualifica di impiegato o intermedio decorre dal 30° minuto successivo al termine dell’orario di lavoro, tenuto conto del recupero dell’eventuale flessibilità/tolleranza di orario fruita. A partire dal trentesimo minuto pertanto saranno riconosciute le maggiorazioni in essere secondo il vigente CCNL industria delle pelli, in ragione di intervalli di 15 minuti. In questo senso le parti considerano questa misura finalizzata a concentrare il ricorso al lavoro straordinario a effettive necessità di incremento della produttività.
Flessibilità ex art 37 CCNL
Le parti riconoscono che la flessibilità costituisce uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per l’azienda, previsto dal CCNL vigente, al fine di rispondere alle esigenze produttive connesse ai picchi stagionali caratteristici del settore della moda.
Le parti convengono che l’azienda potrà utilizzare lo strumento della flessibilità nei termini previsti dal CCNL. I piani di flessibilità saranno comunicati in tempo utile dall’azienda alle RSU dei reparti interessati; in tali incontri saranno definite le modalità di distribuzione delle ore di flessibilità e il periodo di godimento dei relativi recuperi, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
Rispetto al piano di massima concordato con la RSU, l’azienda darà settimanalmente conferma sulle giornate programmate; saranno possibili variazioni rispetto al piano generale in funzione di impreviste necessità, dandone preventiva comunicazione alla RSU e ai lavoratori.
Le parti concordano che l’utilizzo della flessibilità non esclude la possibilità di ricorrere anche allo strumento dello straordinario qualora le necessità operative lo richiedano, ferma restando la volontarietà della prestazione e i limiti posti dal CCNL e dalle leggi in materia.
In deroga a quanto previsto dal CCNL, premesso che le parti intendono verificare l’uso della flessibilità anche a fronte di variazioni imprevedibili ed urgenti delle necessità produttive, le parti concordano di corrispondere una maggiorazione […]
Magazzini Prodotto Finito
1) Orario di lavoro
A fronte dell’esigenza di incrementare i livelli di produttività e garantire un adeguato livello di servizio e di efficienza organizzativa, in termini di distribuzione logistica del prodotto finito per i mercati italiani ed esteri e in specifico per i clienti Retail, le parti individuano nell’orario di lavoro graticolato su turni la risposta organizzativa più idonea ed efficace. La turnazione si articola nelle aree dei magazzini p.f., reparti Spedizioni, Disponibile, Impacchettamento su orario 6-14 e 14-22.
Tale articolazione sarà il riferimento prevalente nel corso dell’anno, qualora le esigenze tecnico-organizzative lo richiedano e previa informazione alle RSU. Nei mesi di “cambio stagione" febbraio - marzo e settembre - ottobre potrà essere attuata la turnazione 7-20 (7-15 e 12-20).
Nei mesi di cambio stagione sarà comunque possibile effettuare un turno aggiuntivo con orario 14- 22 indicativamente nei reparti Disponibile e Impacchettamento, in base alle esigenze tecnico-organizzative, privilegiando situazioni di volontarietà, per assicurare il corretto e tempestivo livello di servizio ai negozi Retail. L’ effettuazione del turno, previa informazione alle RSU, sarà possibile con preavviso ai lavoratori di 48 ore. A fronte del breve preavviso e solo nei periodi di “cambio stagione”, ai lavoratori interessati alla turnazione 14-22 sopra menzionata sarà riconosciuta una indennità di turno oraria […]
2) Flessibilità, straordinario e organizzazione del lavoro
Le parti confermano che il ricorso alla flessibilità può costituire uno degli strumenti di efficienza organizzativa e adeguati alle esigenze tecnico-organizzative della distribuzione logistica. Auspicano altresì che l’utilizzo di tale strumento sia inserito in maniera crescente in un contesto di programmazione delle attività operative di magazzino.
A fronte dell’articolazione dell’orario a turni, qualora, soprattutto nei momenti di picco, sia necessario ricorrere anche alla flessibilità nelle modalità previste dal vigente CCNL, le parti confermano l’opportunità di riconoscere a coloro che nella stessa settimana effettuino lavoro a turni e flessibilità nella giornata di sabato un’indennità aggiuntiva di 25 euro lordi per ogni sabato lavorato. Tale indennità verrà riconosciuta anche qualora la giornata in flessibilità, prevista in origine dai programma di lavoro non venga effettuata.
In alternativa allo strumento della flessibilità, le parti, previo incontro specifico, convengono di ricorrere anche a meccanismi per reparto di disponibilità volontaria programmata al lavoro straordinario, in base alle esigenze tecnico-organizzative delle strutture dei negozi Retail presenti nei vari mercati in cui il gruppo Prada opera. La indennità sopra citata (25 euro) verrà corrisposta anche in caso di ricorso ai meccanismi sopra menzionati ai lavoratori interessati al lavoro a turni.
3) Servizio Roma
A fronte del contesto sopra citato e in specifico per soddisfare le esigenze di servizio di approvvigionamento dei negozi di Roma, qualora sia necessario ricorrervi, viene confermata come riferimento utile l’articolazione di lavoro nella giornata di sabato dei reparti del Magazzino P.F. interessati. Tale organizzazione prevede la presenza programmata a rotazione di una media di n. 3 lavoratori connessi alle attività di prelievo, impacchettamento e spedizione del prodotto finito. A tali lavoratori, oltre alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario e all’indennità di cui al punto precedente qualora spettante, verrà corrisposta su base annua un’indennità […]
Organizzazione del lavoro
Disponibilità garantita
A fronte delle strategie aziendali volte in via prioritaria allo sviluppo del canale Retail, all’evoluzione del settore della moda, che richiede flessibilità, elasticità e reattività elevata alle variazioni del mercato, le parti convengono che le sedi del Valdarno orientando la struttura progettuale e produttiva al servizio delle esigenze del canale Retail, in termini di realizzazione sia delle collezioni, sia di straordinarie esigenze del prodotto finito e dell’alimentazione della filiera produttiva.
A tale riguardo l’organizzazione del lavoro rappresenta uno strumento utile per raggiungere gli obiettivi aziendali in termini di crescita di competitività, produttività ed efficienza, assicurando un coinvolgimento partecipato dei dipendenti del Valdarno.
A fronte di tale scenario le parti concordano sull’opportunità di ricercare modalità di gestione delle maggiori intensità progettuali e produttive e della crescente difficoltà di programmazione di medio periodo, ricorrendo oltre ai vari strumenti previsti dal CCNL quali la flessibilità produttiva anche a particolari articolazioni dell’orario di lavoro anche su base multi periodale, anche in virtù di permettere il recupero di spazi di fruibilità individuale delle maggiori prestazioni fornite.
In merito al personale appartenente alle sedi Prada di Milano verrà avviato un confronto tra le parti, su base locale, al fine di approfondire le opportunità di applicabilità della presente intesa, valutando i necessari correttivi in funzione delle specificità di organizzazione del lavoro e di intensità lavorativa.
Articolazione multi periodale con volontarietà preventiva vincolante dell’orario straordinario nella giornata del sabato
Per il personale inserito nel perimetro di validità del presente accordo sarà chiesta la conferma in forma scritta della propria disponibilità alla prestazione in regime di lavoro straordinario per le giornate di sabato. Tale disponibilità avrà validità semestrale e sarà vincolante salvo deroghe individuali e straordinarie a fronte di comprovati impedimenti.
1. Meccanismo Economico-Normativo
Qualora la disponibilità di cui sopra Raggiunga la soglia di efficienza ed efficacia organizzativa del reparto, sarà applicato il seguente meccanismo normativo ed economico:
Limitatamente alle attività oggetto della presente intesa l’azienda presenterà un piano mensile di attività (relativamente la lavoro da svolgere nel corso dei sabati) nel rispetto di un massimo di n. 9 giornate a semestre per esigenza di calendarizzazione le divisioni ed i reparti potranno articolare il tetto semestrale in alternativa su base trimestrale, quadrimestrale o annuale se più rispondente alla ciclicità lavorativa.
Definito il piano mensile l’azienda confermerà entro la giornata del giovedì l’effettiva necessità di organico in termini di numero di addetti e tipologie professionali. Le parti concordano che tale organizzazione lavorativa entro il tetto periodale concordato è da considerarsi vincolante.
A fronte dell’effettiva realizzazione del piano di disponibilità, ai dipendenti presenti nelle giornate di sabato pianificate, sarà corrisposta:
- la maggiorazione oraria analoga a quella in uso per il lavoro straordinario;
- un’indennità pari a 50 Eu. lordi per ogni sabato effettivamente prestato (tale indennità sarà erogata semestralmente o comunque su base multi periodale).
Nel caso in cui l’azienda malgrado la pianificazione del giovedì annulli la richiesta riprogrammandola successivamente (su base semestrale o multi periodale), ai soli dipendenti ai quali era stata confermata la presenza, sarà erogata un’indennità pari a 20 Eu. lordi (da pagarsi contestualmente all’indennità di presenza).
Le ore prestate in applicazione del presente accordo saranno:
- su base individuale il dipendente può richiedere il pagamento integrale delle ore svolte di sabato sul mese di competenza.
In alternativa, su richiesta individuale del dipendente, le ore così accantonate saranno:
- il 50% pagate con le spettanze orarie del mese di prestazione
- il 50% accantonate in uno speciale conto che potranno essere fruite su base individuale in gruppi di 4 o 8 ore nei periodi di più bassa intensità così come orientativamente indicato diverse divisioni secondo la presente calendarizzazione dei recuperi
[…]
A fronte di eccezionali problemi individuali (maternità, malattia lunga, aspettativa, ecc...) e/o organizzativi nella finizione di detti recuperi ed al fine di migliorarne l’esigibilità individuale, il dipendente che ne faccia esplicita richiesta potrà comunque richiedere il posticipo alla liquidazione di ulteriori 12 mesi (entro il giugno dell’anno successivo).
Il limite delle giornate richieste è da considerarsi individuale, nel caso il dipendente che avesse già raggiunto il numero massimo di disponibilità richieste, questi potrà comunque rispondere alle esigenze organizzative, dando la propria ulteriore disponibilità di volta in volta, con applicazione per tali ulteriori giornate di un’indennità […]
2. Perimetro di Applicazione
Il perimetro di applicazione del presente accordo sono i lavoratori appartenenti ai reparti operativi (Laboratori, Manovie e Magazzini) coinvolti su attività di Progettazione/Collezione.
Relativamente alle specificità dell’organizzazione Produttiva della Divisione Pelletteria ed il conseguente flusso continuativo di alimentazione della filiera industriale, il perimetro della presente intesa viene esteso al Magazzino Materie Prime.
Tale accordo è altresì esteso anche ai reparti impiegatizi al servizio della collezione in ragione dell’integrazione/commistione tra le attività progettuali e di laboratorio/manovia, nello specifico ne è prevista l’applicazione anche per i reparti Prodotto, Modelleria, Cad, Cartelle Colori delle divisioni Calzature e Pelletteria.
Eventuali esigenze straordinarie e/o progetti speciali relative alle manovie/laboratori di produzione che non risultino gestibili con l’istituto della flessibilità ordinaria ex art. 37 del CCNL e vigenti accordi sindacali in materia, potrà essere applicato il meccanismo economico/normativo di cui al precedente punto 1 (senza applicazione della franchigia).
3. Salvaguardia della soglia di efficienza ed efficacia
Qualora la necessaria disponibilità di cui al precedente punto 1. Non venga Raggiunta a livello di reparto e/o Divisione, l’azienda ricorrerà a norma del vigente CCNL agli strumenti utilizzabili per far fronte alle variazioni delle esigenze lavorative. Resta altresì inteso che il meccanismo economico/normativo di cui al precedente punto 1. non troverà spazio di applicazione.
Le ore a recupero (per quanto di competenza) eventualmente non fruite individualmente entro il mese di giugno dell’anno solare successivo a quello di prestazione saranno liquidate con le spettanze di luglio.
[…]
A fronte di elevati residui non liquidati, numero di sabati eccedenti la soglia del presente accordo o comunque difficoltà nella pianificazione e fruizione dei recuperi, o problematiche di non /saturazione e/o fermi collettivi di attività, sarà effettuata la relativa verifica (al termine del primo semestre di effettiva applicazione) tra l’azienda e la competente RSU per valutare eventuali correttivi da apporre al meccanismo di disponibilità, accantonamento e/o di recupero e fruizione.
Organizzazione del lavoro
Disponibilità garantita nei Magazzini Prodotto Finito
Viene altresì definito, limitatamente a specifiche esigenze straordinarie e/o progetti unici (Retail o Wholesale) per il magazzino Prodotto Finito di Levanella o per singoli reparti (sempre che non risultino produttivamente applicabili gli accordi sopra richiamati o l’istituto della flessibilità ordinaria ex art. 37 del vigente CCNL), che potrà essere applicato il meccanismo economico normativo di cui al punto 1. dell’organizzazione del lavoro sopra riportato nella parte denominata “Articolazione multi periodale con volontarietà preventiva vincolante dell’ora rio straordinario nella giornata del sabato, con le seguenti specificità:
a) Si intende regime di esigenza straordinaria dal giorno 16 nei mesi di luglio e gennaio nei quali deve essere realizzato l’obiettivo di fatturazione semestrale clienti Wholesale (1 mese per le consegne invernali e 1 mese per le consegne estive). Qualora i mesi sopra citati fossero oggetto di cambiamento, le parti, pur confermando la funzionalità dell’accordo, si confronteranno per la necessaria armonizzazione, L’azienda presenterà un piano di massima dell’impegno richiesto nel corso della prima settimana dei mesi interessati sopra citati, a seguito del quale sarà richiesta l’adesione vincolante preventiva da parte del personale del magazzino.
b) La giornata del sabato inserita nel programma di cui al punto a) sarà organizzata secondo le esigenze tecnico-organizzative ed il programma orario dei rientri e delle spedizioni (orari di ingresso, durata prestazione, turnazioni e avvicendamenti).
c) Alla stregua di quanto già definito nel verbale di incontro del 17 gennaio 2013, viene concordata l’esigenza di prevedere l’attivazione, se necessaria, di un regime eccezionale di turnazione strettamente connesso alla giornate di chiusura della fatturazione di fine semestre anche per garantire i necessari tempi di recupero psico-fisico:
- Per la sola giornata di chiusura fatturazione (e per i giorni eventualmente adiacenti e connessi) si potrà prevedere una modifica dell’orario delle turnazioni ordinarie nei seguenti 4 turni: 6,00-14,00 / 10,00-18,00 / 14,00-22,00 / 18,00-02,00; nell’alveo di quanto sopra descritto saranno comunque possibili turnazioni ad hoc nei vari reparti in ragione del flusso naturale delle attività di ingresso e/o uscita del prodotto finito, previo confronto con la RSU.
- In merito a quest’ultima turnazione (18,00-02,00), vista l’eccezionalità della richiesta la maggiorazione applicata nella fascia oraria 22,00 - 02,00 sarà quella per il lavoro straordinario notturno (40%) anziché del lavoro ordinario notturno (30%).
Tale regime di cui al presente punto c) è da intendersi applicabile per la giornata identificata per chiusura semestrale della fatturazione Wholesale inseribile a bilancio; di specifiche esigenze di calendarizzazione potrà essere richiesta l’estensione dell’orario ad una ulteriore giornata a semestre previo confronto con la RSU.
Oltre alle esigenze di cui al precedente punto a) previo confronto con le RSU potranno essere previste altre occasioni caratterizzate da analoga straordinarietà e dall’impossibilità di ricorrere agli ordinari strumenti previsti dal vigente CCNL.
Part time
Le parti convengono, come previsto dal vigente CCNL, di circoscrivere l’applicazione del criterio di infungibilità della mansione ad alcune specifiche aree aziendali. All’interno di queste aree, a fronte delle peculiari caratteristiche tecniche e professionali ivi esistenti, inserite in uno specifico contesto organizzativo aziendale, le richieste di part time richiedono da parte aziendale una valutazione in linea con quanti previsto dall’articolo 39 del vigente CCNL in materia di infungibilità della mansione.
Le aree, nelle quali si realizza l'infungibilità della mansione, identificate nel corso della discussione sono:
Collezione Div. Pelletteria, Calzature e Abbigliamento (uffici prodotto, cartelle colori, coloritura, DIBA, Modelleria, CAD, laboratorio)
E in aggiunta
- Manovia calzature (Buresta)
- Acquisti di collezione
- Industrializzazione, costi industriali e ispettori
- Retail Merchandising planning
- Engineering
- Commerciale Retail Prada e Miu Miu
- Comunicazione
- Segreterie di Area (per mansioni connaturate da un rapporto fiduciario con la Direzione Aziendale).In tali aree a fronte di eventuali domande di part time per accudimento figli, in particolare nella fascia di età 1-3 anni e in subordine fino e non oltre al 6°anno di vita, accertata la non praticabilità del ricorso al tempo parziale, anche nell’eventuale forma a 7 ore, tra le parti, potranno essere valutate soluzioni alternative con un confronto tra le parti al fine di dare risposta alle esigenze del lavoratore, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative aziendali.
Le soluzioni da valutare tra le parti per una loro fattibilità (a titolo esemplificativo mutamento temporaneo di mansione, forme di flessibilità di orario o articolazioni particolari di orario ecc.), potranno essere di carattere organizzativo, aziendale o potranno configurare un supporto per l’accesso ai servizi di asili nido in termini di integrazione economica per l’utilizzo di tali servizi. Per quanto riguarda l’integrazione economica le parti concordano che tale possibilità sarà valutata insieme con le altre soluzioni e che è comunque subordinata ai seguenti requisiti:
- Richiesta motivata di part time per accudimento figli fino a 3 anni (limite di età per accesso ad asilo nido)
- Godimento del periodo di allattamento successivamente alla maternità
- Effettiva iscrizione a strutture di asili nido pubblici o privati, comprovata da idonea documentazione
[…]
Per quanto riguarda le aree Direzione Commerciale, Direzione Comunicazione, Cartelle Colori e Magazzini Collezione, a fronte di una diversa articolazione dell’organizzazione di lavoro, la verifica della effettiva infungibilità della mansione specifica per la quale viene richiesto il part time, potrà essere oggetto di confronto tra le parti, qualora il numero di part time attivi all’interno di ciascuna delle aree non superi l’1% della forza.
Nelle aree e per le mansioni individuate come fungibili, le parti fanno richiamo ai criteri definiti nel precedente accordo dell’11 maggio 2007, a fronte di richieste di part time per l’accudimento dei figli in particolare fino al 3° anno di vita (o comunque fino all’inizio della scuola materna). Eventuali richieste per figli oltre il 3° anno di vita, fino e non oltre al 6°anno di vita, saranno oggetto di valutazione e confronto tra azienda e lavoratore, con l’assistenza, se richiesta, della rappresentanza sindacale.
Riassumiamo qui di seguito i criteri sopra citati:
a) Nei casi di dipendenti che ricoprano moli con funzioni direttive, la cui richiesta di part time può presentare un contrasto oggettivo di compatibilità con l’incarico aziendale, le parti si confronteranno al fine di ricercare soluzioni alternative, ivi compresa l’assegnazione temporanea ad altre mansioni, fatti salvi i diritti acquisiti sul piano retributivo;
b) Potranno essere concesse proroghe per una durata massima complessiva non superiore ai 24 mesi dopo la concessione del primo periodo di part time. Come già previsto dall’accordo la richiesta di proroga potrà essere accolta compatibilmente con le richieste in essere alla data di scadenza del primo periodo concesso. L’azienda comunicherà periodicamente lo stato dei part time in essere alle RSU.
c) La percentuale di concentrazione massima delle richieste in uno stesso settore, al fine di non inficiare la normale operatività, viene portata al 8,5%Resta inteso che le parti si impegnano ad incontrarsi per valutare caso per caso la situazione e analizzare soluzioni che garantiscano le esigenze di operatività dell’impresa.
d) L’azienda nell’accoglimento delle richieste terrà conto delle esigenze di articolazione d’orario e del periodo di decorrenza del p.t. indicati, fatte salve comprovate necessità tecnico-organizzative.
Si riporta qui di seguito il resto della normativa prevista nei precedenti accordi, che continuerà a trovare applicazione.
Soggetti richiedenti
Dipendenti a tempo indeterminato non in prova.
Tetto
Il tetto massimo numerico per l’accogliento delle domande da parte dell’Azienda sarà pari al 5% del personale in forza a tempo indeterminato, calcolata al 31 dicembre dell’anno antecedente la domanda.
Casistica
Sono state individuate tra le parti particolari casistiche, rispetto alle quali l’azienda si impegna di norma all’accoglimento della domanda di part time, senza applicare il criterio della fungibilità della mansione secondo quanto contrattualmente previsto.
a. gravi e comprovati problemi di salute da parte del richiedente
b. necessità di assistenza al coniuge o convivente di fatto, ai parenti di primo grado (compresi i figli in affido), ai fratelli e sorelle, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici c di riabilitazione per tossicodipendenti
Tali domande verranno accolte anche nel caso in cui nel corso dell’anno sia stata raggiunta la percentuale massima del 5%, con compensazione dei casi accolti sul numero dei part time dell’anno successivo.
Per ogni altra richiesta di part time che non rientri nelle casistiche sopra citate (accudimento figli e malattia), l’azienda valuterà l’accoglimento delle domande, entro il tetto massimo concordato, in considerazione delle esigenze tecnico organizzative e della fungibilità della mansione.
Tipologia delle richieste e modalità di presentazione della domanda
La richiesta di part time dovrà essere inoltrata per iscritto e tutte le casistiche di cui ai punti precedenti dovranno essere supportate da idonea documentazione;
generalmente verranno prese in considerazione le domande con richiesta di orario part time orizzontale da un minimo di 4 a un massimo di 6 ore giornaliere.
Le richieste di part time potranno avere durata minima di mesi 4 e massima di mesi 12. La richiesta di proroga potrà essere accolta compatibilmente con le richieste in essere alla data di scadenza del primo periodo concesso.
Fatti salvi i criteri di priorità delle casistiche, l’azienda applicherà un criterio temporale per raccoglimento delle domande; a parità di data, verrà privilegiato un criterio di anzianità aziendale.
Non verranno accolte le richieste contemporanee di due dipendenti che siano coniugi o conviventi quando la richiesta è sostenuta dalla medesima motivazione.
Le domande devono essere presentate all’azienda non prima di 45 giorni rispetto alla data di decorrenza del part time indicata nella richiesta.
Di norma verrà fornita risposta al dipendente in merito all’accoglimento entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
Contratti a termine
Le parti concordano di confermare l’incremento da 5% a 10% del numero di lavoratori in forza presso l’azienda con contratto a tempo determinato, come già previsto dagli accordi del 12 giugno 1995 e 21 settembre 1999. Le parti riconoscono infatti che tale strumento può contribuire a migliorare la competitività e la flessibilità dell’azienda, pur confermando che i contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro fra azienda e lavoratori.
Le parti valuteranno le modifiche apportate in materia dal CCNL per le armonizzazioni necessarie.
Indennità di turno
Le parti confermano l’applicazione dell’indennità oraria di turno ai dipendenti che lavorano su turni avvicendati di n. 8 ore per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) nella misura di 0,36 euro lorde, definita nell’accordo del 10 febbraio 1999.
[…]
Viene mantenuta altresì l’applicazione dell’indennità di turno “speciale” prevista, qualora si manifesti la necessità, per l’orario su 6 giorni settimanali nell’accordo di cui sopra, pari a 0,38 euro lordi. Tale indennità ha la finalità di compensare il disagio connesso all’articolazione di orario su 6 giorni settimanali e si aggiunge all’indennità ordinaria di turno sopra menzionata. […]
Trasferte presso la sede di Parigi
[…]
Trattamento dell’orario lavorativo in regime di trasferta a Parigi per i reparti interessati e riposo compensativo
Come rilevato in precedenza, le parti si danno atto che l’evento rappresenta un periodo di elevata intensità produttiva che richiede un’articolazione di orario adeguata da ricercarsi nell’ambito delle opportunità offerte dall’art. 36 del vigente CCNL (es articolazioni multi periodali).
Oltre a garantire la corresponsione della maggiorazione straordinaria per tutte le ore eccedenti l’orario di lavoro ordinario, nell’ambito della trasferta tipo della durata di 6 giorni, si definisce che il monte delle ore straordinarie eventualmente eccedenti le 2 ore giornaliere sarà recuperabile in termini di riposo compensativo per un massimo di 36 ore sulla base di 6 giorni di durata della trasferta.
Il riposo compensativo sarà programmabile nella misura massima di 8 ore entro 3 giorni dal ritorno in sede salvo che non coincida con il 7° giorno.
Il godimento delle ore eventualmente restanti sarà programmabile successivamente in accordo con l’Azienda a livello individuale.
L’adesione al sistema di compensazione sarà volontaria e dovrà essere comunicata per iscritto all’Azienda al rientro dalla trasferta. Nel caso nulla venisse comunicato, l’Azienda procederà liquidazione della maggiorazione straordinaria.
Per quanto qui non disciplinato si rimanda al trattamento previsto a livello aziendale.
Le parti si danno atto che quanto normato dal presente accordo possa essere applicato ad eventi aziendali di analoga natura.
Organizzazione di reception e centralini sede di Milano
Le parti a fronte del contesto organizzativo dell'attività di reception e centralino in cui:
- l’Azienda, se necessario, per taluni periodi dell’anno (campagne vendite, eventi) richiede al reparto di reception/centralino una presenza, straordinaria o a rotazione, di personale durante i sabati e domeniche.
- l’Azienda applica diverse tipologie di orario a seconda dei fabbisogni di sede in un arco giornaliero tra le 8:30 e le 21, attraverso articolazioni di orario part-time o full time contrattuale
- l’Azienda in accordo con le rappresentanze sindacali propone un piano di adesione a tali prestazioni con modalità differenziate rispetto alle aree di Maffei/Spartaco/Melzi (o comunque alle sedi con fabbisogni di campagna vendita) e di Fogazzaro/Via Bergamo/Orobia (o comunque alle sedi con fabbisogni di gestione eventi, show o collezioni), l’adesione da parte dei dipendenti del suddetto reparto al lavoro straordinario o ordinario con maggiorazione nei sabati e domeniche è basata sulla volontarietà. Nei suddetti giorni la prestazione lavorativa non può essere inferiore alle 4 ore.
- l’Azienda esplicita il proprio fabbisogno con il maggiore anticipo possibile: una settimana (o per gli impegni pre-sfilata non appena è nota la data della sfilata stessa) per l'area Fogazzaro/Via Bergamo, all’inizio della stagione di vendita per l’area Maffei/Spartaco/Melzi, attraverso apposito calendario consegnato a ciascun dipendente del reparto reception/centralino.
- i dipendenti volontariamente aderiscono cercando di ottemperare nel rispetto reciproco delle condizioni di seguito definite e nel rispetto dei fabbisogni manifestati dall’Azienda
- le parti escludono, come da norma di legge, il lavoro consecutivo per 7 giorni.
hanno definito un’articolazione specifica sul piano economico ed organizzativo come di seguito riportato.
Trattamento del sabato lavorativo
Il sabato lavorativo, se 6° giorno lavorato, verrà recuperato con riposo compensativo nell’arco delle 2 settimane successive. In questo caso il sabato/6° giorno verrà retribuito con la sola maggiorazione oraria, definita nel 21%, mentre 8 ore verranno recuperate in riposo compensativo.
Qualora il dipendente non desideri avere riposo compensativo dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda entro 2 giorni dall’effettuazione della prestazione. Il dipendente potrà altresì darne comunicazione anticipatamente.
Nel caso di mancata compensazione con riposo, il sabato/6° giorno verrà retribuito come normale straordinario, con la maggiorazione prevista dal CCNL del 27%.
Per ogni sabato lavorato, il dipendente godrà di una erogazione aggiuntiva di un Bonus pari a 35,00 euro lordi, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati settimanalmente.
Trattamento della domenica lavorativa
La domenica lavorativa, se 6° giorno lavorato, verrà recuperata con riposo compensativo nell’arco delle 2 settimane successive. In questo caso la domenica/6° giorno verrà retribuita con la sola maggiorazione oraria, definita nel 45%, mentre 8 ore verranno recuperate in riposo compensativo.
Nel caso il dipendente non desideri avere riposo compensativo dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda entro 2 giorni dall’effettuazione della prestazione. Il dipendente potrà altresì darne comunicazione anticipatamente.
Nel caso di mancata compensazione con riposo, la domenica/6° giorno verrà retribuita come normale straordinario, con la maggiorazione prevista dal CCNL del 50%.
Per ogni domenica lavorata, il dipendente godrà di una erogazione aggiuntiva di un Bonus pari a 50,00 euro lordi, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati settimanalmente.
Nel caso la pianificazione di fabbisogno effettuata sulle domeniche dovesse cambiare e di conseguenza mutare l’impegno dei dipendenti che avevano aderito al piano, l’Azienda procederà a darne comunicazione ai dipendenti interessati.
Se l’Azienda comunica la variazione al dipendente durante la settimana precedente (dal lunedì al sabato) la domenica lavorativa pianificata erogherà il 50% del Bonus previsto per la domenica lavorativa (50% di 50,00 euro lordi).
Se l’Azienda comunica la variazione, prima di tale periodo, nulla sarà dovuto.
A titolo di esempio: se c pianificato il lavoro per domenica 9 aprile:
- se l’Azienda comunica la variazione da lunedì 3 aprile a sabato 8 aprile, è da prevedere l’erogazione del 50% del Bonus.
- se l’Azienda comunica la variazione prima del 3 aprile, nulla sarà dovuto.
Trattamento orario oltre le 19:00
Per le ore ordinarie di lavoro oltre le 19, verrà applicata una retribuzione oraria maggiorata del 10%
Pianificazione e relativo adeguamento organico
L’Azienda si impegna a garantire una copertura di organico tale da offrire una pianificazione finalizzata a ridurre, rispetto al dato storico, il numero di sabati o domeniche richieste a ciascun dipendente.
Le parti si impegnano a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili gli ostacoli che si verificassero all’applicazione del presente Accordo.
L’Azienda comunica che lavorerà ad una pianificazione, nei periodi di campagna vendita, articolata sui sabati e domeniche con le seguenti modalità:
- 1 week end di riposo
- 1 week end di lavoro
- 1 week end con lavoro il sabato
- 1 week end con lavoro la domenica
Relazioni industriali
Le parti confermano, secondo lo spirito dei precedenti accordi, l’opportunità di perseguire il metodo della concertazione, come strumento per una gestione corretta delle relazioni industriali e per cercare soluzioni idonee alle istanze dei lavoratori e alle esigenze tecnico-organizzative aziendali. Le parti concordano altresì che la struttura di relazioni tra azienda e OO.SS. deve tenere conto della dinamicità e velocità del settore moda in cui l’azienda opera e delle continue evoluzioni di mercato.
Rappresentanza sindacale- Figure di coordinamento
Alla luce del contesto sopra citato e su iniziativa delle OOSS, all’interno delle RSU elette nelle sedi di Valdarno e Milano, viene istituito un organo di coordinamento con l’obiettivo rendere le relazioni con l’azienda più funzionali e agili sui temi in cui non sia necessaria la presenza plenaria di tutta la rappresentanza di RSU. Tale organismo è costituito dai membri designati dalle RSU delle sedi sopra indicate. La durata dell’incarico ed eventuali criteri di avvicendamento saranno definiti internamente alle RSU; parimenti sarà cura delle OO.SS. comunicare all’azienda i nominativi ed eventuali variazioni dei coordinatori per ciascuna sede.
Monte ore individuale […]
