Cassazione Penale, Sez. 4, 06 novembre 2024, n. 40679 - Disastro ferroviario durante il trasferimento di un convoglio. Agente di scorta del treno materiali senza abilitazione e mancanza di idonee verifiche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. Cenci DANIELE - Consigliere
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a C il (Omissis)
B.B. nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI
che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi.
udito l'avvocato PACE LEONARDO del foro di POTENZA in difesa di A.A., il quale chiede l'annullamento della sentenza di appello e si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
udito l'avvocato SANTORO ROSARIO del foro di POTENZA in difesa di B.B., il quale si riporta integralmente ai motivi di ricorso presentati chiedendo l'annullamento della sentenza d'appello.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Potenza, con la sentenza impugnata, ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B) dell'imputazione, relativo all'art. 589 cod. pen., reso dal Tribunale della stessa sede in data 13 febbraio 2017 nei confronti degli odierni ricorrenti, A.A. e B.B., che avevano rinunciato alla prescrizione del reato, rideterminando la pena in ragione del riconoscimento, in favore dei medesimi imputati, delle prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Pena dichiarata estinta per effetto dell'indulto ex L. n. 241 del 2006.
2. A A.A., dipendente di Rete Ferroviaria Italiana, d'ora in poi RFI (quale Responsabile del Tronco), C.C. (dipendente RFI, quale titolare della Interruzione), B.B. (dipendente di RFI), D.D.(dipendente della ditta F.F. Spa) e E.E. (dipendente di RFI, agente di scorta al carrello saldatore ed alla gru semovente appartenente alla F.F. Spa) erano stati contestati i seguenti reati: al capo A) il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 450 e 430 cod. pen., quanto a A.A. e C.C., nelle rispettive qualità e posizioni, per colpa consistita nella mancata predisposizione di un adeguato piano di sicurezza e protezione del cantiere di lavoro e di un idoneo piano di coordinamento tra RFI e la ditta F.F., nonché nella inosservanza delle comuni regola di prudenza, diligenza e perizia, incaricando l'agente B.B., privo della necessaria abilitazione prescritta dai Regolamenti di RFI, di effettuare la scorta al treno materiali; quanto a B.B., per non aver effettuato, in concorso con D.D., la prova del freno continuo e gli accertamenti relativi alla regolarità dell'unione tra i veicoli, alla regolare apertura dei rubinetti di testata relativi alle condotte pneumatiche in opera, alla regolare disposizione delle maniglie G/P e V/C, il tutto in violazione degli artt. 6-9 delle Istruzioni per l'esercizio del freno continuo automatico; per non aver effettuato la verifica della massa rimorchiata e dei limiti di carico di carri trasportanti traverse, in violazione degli artt. 43 e 117 della Prefazione Generale dell'Orario di Servizio (P.G.O.S.); per non aver emesso il modulo M 40 ML, in violazione dell'art. 2, comma 14, delle Istruzioni per la Protezione dei Cantieri per il trasferimento dei materiali; per non aver contattato l'agente di scorta RFI E.E., per conoscere l'esatta posizione del carrello saldatore e della gru semovente della ditta F.F., una volta arrivato alla stazione di P; quanto a D.D., per l'inosservanza delle comuni regole di prudenza, imperizia e perizia ed, in particolare, per non aver effettuato le verifiche di propria competenza propedeutiche al trasferimento del convoglio e per non aver effettuato, in concorso con B.B., la prova del freno continuo, in violazione dell'art. 9 delle Istruzioni per l'esercizio del freno continuo automatico; quanto a E.E. per colpa consistita nell'inosservanza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia e, precisamente, per essere uscito dalla Stazione di C ed essersi fermato, per eseguire i lavori demandati alla ditta F.F., lungo una tratta non interrotta alla circolazione senza darne comunicazione, in qualsiasi forma, al titolare della interruzione, C.C. e al Dirigente Centrale Operativo, in violazione dell'articolo 10 dell'Istruzione Protezione cantiere e dell'art. 17 delle Disposizioni di Esercizio Telecomando, nonostante fosse a conoscenza dell'attraversamento di tale tratta da parte di un treno M.L., ciascuno con la propria condotta, nel corso dell'esecuzione dei lavori di rinnovamento del binario, con sostituzione totale delle traverse, delle rotaie e di risanamento della massicciata da eseguire (in modalità regime di interruzione di linea programmata, previsto dall'art. 18, comma 3, Regolamento Circolazione Treni R.F.I.) sulla tratta ferroviaria F P, lavori appaltati al consorzio CAF.SCPA, che a sua volta ne aveva delegato l'esecuzione alle imprese F.F. Srl e FERSALENTO Srl, il treno materiali, deputato al trasferimento di traverse in cemento armato dalla stazione ferroviaria di A a quella di C, giunto all'altezza del viadotto sito alla progressiva Km 94+724, ad una velocità compresa tra i 45 ed i 55 km orari, a causa: della massa trainata, pari a 415 tonnellate di gran lunga superiore a quella prescritta dagli artt. 43 e 117 della Prefazione Generale all'orario di servizio, pari a 185 tonnellate, e rispetto alle capacità prestazionali del locomotore; dell'anomalo posizionamento della manopola del distributore che consentiva la frenatura diretta del solo locomotore e quella automatica del resto del convoglio; dell'anomalo posizionamento della manopola del rubinetto di testata del carro posto dietro il locomotore che consentiva la sola frenatura diretta del locomotore ed escludeva completamente il resto del convoglio, non riusciva a frenare ed andava a collidere con il motocarrello saldatore, condotto da G.G., che in quel momento era in fase di movimento lungo la tratta; detto motocarrello, dopo aver subito una rotazione sul lato della postazione in cui era seduto l'operatore (che rimaneva schiacciato dall'organo sollevatore), veniva sospinto in avanti per un tratto di circa m. 140, andando ad investire il motocarrello gru semovente, condotto da H.H. che, pur sceso dal mezzo, decedeva a causa dello schiacciamento cagionato dall'impatto con il primo carrello saldatore deragliato dai binari. A causa dell'impatto, G.G. e H.H. perdevano la vita, mentre D.D. (macchinista del locomotore), B.B. (agente di scorta RFI sul locomotore), I.I. (operaio alle dipendenze della ditta F.F., che viaggiava a bordo del treno materiali), E.E. J.J., K.K. e L.L., restavano feriti.
- (Capo B) il reato di cui agli artt. 110 e 589, quanto al decesso di H.H. e G.G.;
- (Capo C) il reato di cui agli artt. 110 e 590, quanto alle lesioni subite dalle altre persone coinvolte.
3. Il Tribunale di Potenza, aveva assolto E.E. e C.C. dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste ed aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A., B.B. e D.D. in relazione ai reati contestati sub A) e C) in quanto gli stessi erano estinti per prescrizione. Ha condannato i medesimi imputati per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, condannandoli alla pena, sospesa, di anni due di reclusione.
4. La Corte territoriale, preso atto della rinuncia alla prescrizione dichiarata dai soli A.A. e B.B., ritenuto che il decorso della stessa si era verificato il 24 ottobre 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.D., in presenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per adottare la pronuncia di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non sussistendo le condizioni per pronunciare il proscioglimento nel merito.
5. Quanto alla posizione degli appellanti A.A. e B.B., la Corte ha rigettato i motivi di appello, nella sostanza, richiamando in fatto la ricostruzione della vicenda accertata dal Tribunale che aveva confermato la dinamica descritta nel capo d'imputazione. In particolare, quanto alla posizione del A.A., la Corte ha evidenziato che i compiti e le mansioni assegnate all'agente di scorta, unitamente a quelle del macchinista, erano state opportunamente specificate dal consulente del P.M., M.M., il quale sentito in dibattimento aveva chiarito che, se i controlli demandati al già menzionato agente fossero stati eseguiti in modo adeguato, avrebbero evitato certamente l'evento. A fronte di ciò, nessuna concreta incidenza doveva riconoscersi alla necessità di individuare esattamente il punto fisico in cui l'agente di scorta cessava le proprie mansioni di responsabile della circolazione delle macchine operatrici, da individuarsi nell'ambito della stazione di A e nell'ambito della stazione di L. Quanto all'abilitazione posseduta da B.B., il C.T. del P.M. N.N. aveva spiegato come l'attività di formazione RFI discriminava e distingueva diverse tipologie di abilitazione ed in particolare tra quella relativa alla scorta treno materiali e quella relativa alla scorta carrelli, chiarendo che il B.B. era in possesso solo di quest'ultima.
6. Inoltre, non poteva affermarsi che il convoglio in questione dovesse essere considerato come convoglio "carrelli", alla cui scorta il B.B. era abilitato. Infatti, l'ampio corredo probatorio acquisito in primo grado dimostrava chiaramente che si trattava di un treno materiali, deputato al trasferimento di traverse in cemento armato dalla stazione ferroviaria di A a quella di C.
7. In ordine, poi alla questione della delimitazione del rischio controllabile, la sentenza impugnata, in relazione all'area attribuibile al capo tronco RFI rispetto alla responsabilità dell'organizzazione interna al cantiere (riferita al direttore dei lavori ed al direttore tecnico), ha evidenziato che tale attribuzioni di responsabilità nella prevenzione del rischio derivante dalla mancata previsione di adeguate procedure di movimentazione dei mezzi d'opera, con riguardo alla ipotesi di compresenza di treni sullo stesso binario, non assumeva il peso di una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra azione ed evento.
8. Al contrario, la presenza di un treno materiali con massa locomotore di 65 tonnellate e più di 413 tonnellate di veicoli rimorchiati, per una lunghezza di 147 metri di treno, era in aperta violazione delle tabelle di prestazione, nonché le anomalie relative alle manopole del sistema frenante, la carenza di abilitazione e competenza professionale dell'agente di scorta B.B., in relazione alla esecuzione della prova freno ed alla verifica delle condizioni di carico dei carri e la prestazione del locomotore in base alla massa.
9. Quanto alla posizione di B.B., la Corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado e quindi la dinamica dell'evento esplicitata nell'imputazione, ha osservato che il profilo di specifica colpa era legato alla non corretta esecuzione e verifica delle operazioni della cd. prova freno e della composizione del convoglio, nonché nell' aver esercitato la mansione di agente di scorta del convoglio investitore senza essere in possesso della necessaria abilitazione. Inoltre, evidenzia la genericità della tesi difensiva prospettata dall'imputato relativamente al fatto che gli addebiti mossigli erano in realtà riferibili a competenze della ditta esecutrice dell'appalto, in persona cioè del guidatore del convoglio, e che non risponderebbe al vero che l'eccesso di massa avrebbe compromesso la capacità del treno. Si trattava infatti di deduzioni debitamente e specificamente affrontate dalla sentenza di primo grado, semplicemente contraddette dalla parte. In particolare, dalla pagina 29 alla pagina 36, la Corte di appello ripercorre il tessuto motivazionale del dettaglio della dinamica dell'evento in relazione alla posizione del B.B. come descritta in contestazione ed alle responsabilità dello stesso.
10. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, attraverso il proprio difensore, B.B., sulla base dei seguenti motivi, sintetizzati come segue ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen:
- Mancata, contraddittoria e manifesta erroneità ed illogicità della motivazione, in relazione alle osservazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla genericità del motivo di appello, ritenuto genericamente riferito ai contenuti della memoria difensiva del 5 ottobre 2016, mentre invece l'impugnazione era specifica e dettagliata;
- Nullità della sentenza in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'art. 589 cod. pen., con riferimento alla mancata individuazione della regola violata ovvero della cui inosservanza debba rispondere B.B., in relazione all'addebito di colpa contestato; illegittimità, illogicità, contraddittorietà e nullità assoluta della motivazione per errore dei presupposti ed omessa e quanto mai erronea valutazione di prove decisive; il riferimento è alla qualità ed alle mansioni realmente svolte dal B.B. (semplice operaio) ed alle circostanze ritenute essenziali nella ricostruzione degli addebiti; il motivo procede alla spiegazione delle concrete mansioni assegnate al ricorrente stesso ed alla errata qualificazione del convoglio oggetto di contestazione quale " treno materiali"; inoltre, da ciò deduce la limitazione della propria responsabilità in relazione ai compiti affidati alla ditta appaltatrice, come emergenti dalle circolari interne, dai regolamenti e dal contratto di appalto;
- nullità della sentenza impugnata e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dell'abilitazione posseduta da B.B. ed in relazione al Regolamento RFI, nell'ambito del previsto regime di circolazione dei mezzi di cantiere;
- nullità della sentenza impugnata, violazione di legge e regolamenti e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza, con riferimento alla erronea individuazione della regola cautelare violata dall'imputato in relazione alla erronea individuazione e valutazione del regime di circolazione dei mezzi su rotaia e coinvolti nel sinistro nell'ambito del cantiere dei lavori- omessa valutazione e motivazione in relazione alle prospettazioni difensive- erronea ed omessa valutazione del compendio istruttorio e probatorio. Il personale RFI non aveva ingerenza sulla scelta dei mezzi da utilizzare ed il solo compito conferito al B.B. era quello di consentire l'uscita dei mezzi d'opera; il motivo contesta in radice le deduzioni della sentenza impugnata in ordine alla effettiva incidenza causale del peso della massa trasportata sulla capacità frenante del convoglio.
Con altro ricorso, a mezzo del proprio difensore, A.A. deduce i seguenti motivi, così sintetizzati:
- Nullità della sentenza per violazione di legge con riferimento alla mancata individuazione della regola cautelare violata dal capo tronco A.A., ovvero della cui inosservanza questi debba rispondere in ragione dell'addebito di colpa specifica contestato - Manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alla valutazione dell'abilitazione posseduta dal servizio di scorta, ai sensi del Regolamento RFI nell'ambito del previsto regime di circolazione. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non aveva considerato che il B.B. doveva considerarsi abilitato al servizio scorta per i treni materiali individuabile nell'abilitazione ARM2;
- Nullità di legge per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla erronea individuazione della regola cautelare violata dal capotronco in ordine alla pari erronea valutazione del regime di circolazione dei mezzi su rotaia nell'ambito del cantiere ferroviario. Si richiama il verbale accordi del 2 settembre 2004 sui lavori da eseguirsi, il contratto di appalto tra committente e ditta incaricata, che prevedeva all'art. 10, in materia di oneri dell'appaltatore per la circolazione in linea dei veicoli di proprietà;
- Nullità della sentenza in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., mancanza di motivazione in riferimento alla insussistenza del nesso causale condotta-evento relativamente alla posizione funzionalmente rivestita dal ricorrente, essendo mancato lo scrutinio sulla effettiva titolarità del potere dovere di gestione della fonte di pericolo; si era trascurato che la omissione causalmente riconducibile all'evento verificatosi ha avuto ad oggetto la mancata previsione di adeguate procedure di motivazione dei mezzi d'opera all'interno dei piani di sicurezza predisposti ed in primo luogo il Piano di Sicurezza e Coordinamento licenziato dalla direzione infrastrutture di RFI per il cantiere ed il piano operativo di sicurezza validato dalla ditta F.F. e ciò proprio con riguardo al caso di compresenza-coincidenza di convogli sul medesimo binario, in rapporto alla omessa regolamentazione del sistema delle precedenze e dell'ingresso-uscita dal cantiere.
11. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di ricorsi.
12. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei ricorsi.
Diritto
1. Il primo motivo del ricorso di B.B. non supera il vaglio di ammissibilità. Ci si duole della valutazione in termini di genericità del motivo di appello con quale si era inteso attaccare la sentenza di primo grado perché non aveva fornito risposta ai rilievi contenuti nella memoria del 5 ottobre 2016. Il ricorrente, in questa sede, deduce di aver invece indicato "le pagine ed anche il rigo dei capi e punti impugnati". È evidente, tuttavia, che la critica non è prospettata con la necessaria specificazione del contenuto degli atti a cui si riferisce, in maniera da consentire al giudice di legittimità di ravvisare l'erroneità della pronuncia impugnata, giacché non viene neanche riferito il contenuto della memoria de qua e la esatta formulazione del motivo di appello giudicato privo di specificità.
2. Anche il secondo motivo, prospettato da B.B. è affetto dal medesimo difetto. Si prospettano, in modo cumulativo, violazione di legge e vizio di motivazione e si individua la legge violata sia nell'art. 192 cod. proc. pen. che nella stessa norma incriminatrice contestata.
3. In realtà, nella illustrazione del motivo, si evidenzia il dissenso rispetto agli accertamenti in fatto operati dalla Corte di appello, ed in particolare: il ruolo dei B.B., consistenza e concreta funzione del treno qualificato come "materiali", funzione svolta dallo stesso treno al fine di operare il trasferimento di traverse in cemento armato dalla stazione di A a quella di C; funzione svolta in concreto dal B.B., posto che si contesta che allo stesso potesse in conseguenza attribuirsi il ruolo di scorta del treno materiali senza possedere la necessaria abilitazione.
4. Il motivo poi fornisce la propria ricostruzione della vicenda, inquadrandola all'interno della regolamentazione ferroviaria astrattamente applicabile, ad avviso del ricorrente, alla esecuzione di opere di manutenzione in regime di appalto del genere di quella in oggetto; tale prospettazione, tuttavia, proprio per la sua autoreferenzialità è totalmente priva dei necessari caratteri di stretta correlazione con la motivazione che intende incrinare.
5. In sostanza, manca la correlazione con i fatti accertati dalle sentenze di merito, secondo il modello della cd. doppia conforme, in quanto il motivo, ritenendo infondatamente tale argomento già di per sé utile ad evidenziare il grave vizio logico di cui soffrirebbe la sentenza impugnata, si risolve nel richiamo alla affermata rilevanza dei contenuti del "verbale accordi del 2 settembre 2004", nonché al contratto di appalto, all'art. 2, comma 13, RCT, ed in generale alle circolari vigenti all'epoca del sinistro.
6. È quindi evidente che il motivo, oltre a non indicare quale sarebbe l'errore applicativo o interpretativo della legge penale sostanziale, allude ad un vizio di motivazione che non è deducibile in questa sede di legittimità. Come è noto, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. È opportuno premettere che le sentenze di primo e di secondo grado hanno raggiunto le medesime conclusioni in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e, quindi, le stesse vanno lette in modo da realizzare un unico corpo motivazionale, in applicazione del principio secondo il quale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la ed. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12 giugno 2019) Rv. 277218 - 01).
7. Inoltre, si deve precisare che il travisamento, che il ricorrente enfatizza anche in sede di memoria, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.
8. Invero, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le partì (Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).
9. Nel caso dì specie, il motivo non indica una o più situazioni riconducibili a forme di travisamento della prova (concetto che evoca una situazione in cui si è attribuito alla fonte di prova un significato che non le si poteva attribuire, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva), ma ha offerto, in modo inammissibile in sede di legittimità, una integrale e diversa ricostruzione ed interpretazione della intera vicenda, la cui valutazione comporterebbe l'esercizio di funzioni giurisdizionali tipicamente proprie del giudice di merito per l'apprezzamento dei fatti.
10. In particolare, il motivo contesta che fossero state affidate al ricorrente mansioni di scorta, che gli fosse stato impartito l' ordine di servizio in tal senso, che tali funzioni gli fossero state assegnate dal capo tronco A.A., il quale lo aveva invece comandato pochi istanti prima e per quell'unico giorno in quel cantiere; il suo compito era solo quello di vigilare affinché il mezzo non sconfinasse oltre il limite del cantiere e, quindi, andasse ad invadere la zona aperta alla circolazione con pregiudizio dei treni F.S. e di certificare al titolare dell'interruzione che, al rientro in stazione, il binario fosse transitabile e, quindi, poter riattivare in sicurezza la tratta ed ha, altresì, precisato che ciò costituiva l'unico motivo per cui il medesimo ricorrente si trovava sul locomotore con il macchinista. Inoltre, secondo il ricorrente, il convoglio non costituiva un treno materiali, ma mezzo d'opera appartenente alla ditta appaltatrice. Per sostenere tale impianto difensivo, il motivo richiama i contenuti di vari documenti: il verbale accordi del 2 settembre 2004, l'O.S. 10 DEL 1997, consulenza di parte dell'ing. O.O., documentazione fotografica allegata agli atti, circolare n. 23 del 30 aprile 1990, l'art. 5, comma A-l pag. 29 delle Istruzioni Pro. Cantiere, circolare 84/7 relativa alla circolazione dei carrelli.
11. Dal complessivo esame delle indicazioni probatorie fornite dall'insieme delle fonti indicate, ad avviso del ricorrente, dovrebbe trarsi il convincimento che le imprese appaltatrici non possono formare treni e, secondo le disposizioni vigenti, le stesse per l'inoltro di propri materiali rotabili devono rivolgersi all'Impresa ferroviaria (Trenitalia Cargo) e compilare la relativa modulistica. Dunque, considerati anche i contenuti del contratto di appalto e delle dichiarazioni testimoniali rese dai Dirig. Centrali Operativi P.P. e Q.Q., poiché i treni materiali non erano più in uso da diversi anni, la normativa applicabile sarebbe quella relativa ai carrelli, per i quali il B.B. era in possesso delle previste abilitazioni, su tratta interrotta. Analogo errore riguarderebbe l'assunto che il convoglio di cui al sinistro potesse essere deputato al trasporto delle traverse che, secondo le regole interne, avrebbe dovuto essere richiesto alla impresa Cargo.
12. Si tratta come evidenziato sopra, di una critica completa all'intero impianto motivazionale delle due sentenze di merito conformi, in sé inammissibile, e comunque del tutto priva di relazione con il ragionamento probatorio adottato dai giudici. La Corte territoriale, infatti, alla pagina 17 ha affermato che dall'esame del compendio probatorio acquisito in primo grado (viene riportata parte della verbalizzazione relativa alle dichiarazioni testimoniali di R.R. e viene riferita la dichiarazione del c.t. del P.M. N.N. in ordine alle abilitazioni possedute dal B.B.) era emerso che il convoglio era a tutti gli effetti un treno materiali, deputato al trasporto di traverse in cemento armato; dunque, non si trattava di carrelli, per i quali l'imputato aveva rivendicato di possedere l'abilitazione per svolgere l'attività di agente di scorta.
13. Il terzo motivo ripropone ampiamente i medesimi profili di sostanziale inammissibilità appena evidenziati. Questa volta, sul presupposto che si aderisca alla premessa in fatto prospettata nel primo motivo; ci si riferisce al profilo del possesso dell'abilitazione in astratto richiesta dal Regolamento F.I. in ragione del regime di circolazione dei treni. Si insiste nell'evidenziare che il convoglio non avrebbe dovuto essere qualificato come treno materiali e ci si richiama alla consulenza dell'ingegnere O.O. che, a dire del ricorrente, avrebbe sostanzialmente accertato che non rileverebbe che si fosse trattato di treno materiali e/o di carrelli o mezzi d'opera, atteso che qualsiasi mezzo fosse entrato nel cantiere avrebbe dovuto sottostare e circolare secondo la normativa di circolazione del cantiere e, quindi, come mezzo d'opera.
14. Dunque, si contesta che si fosse trattato di trasferimento programmato dall'impresa, quale fase propedeutica ai lavori di rinnovamento del binario che sarebbero iniziati nei giorni successivi. Comunque, sostiene il ricorrente, l'errore di diritto starebbe nel non aver riconosciuto che l'abilitazione pretesa nel capo d'imputazione sarebbe stata ricompresa in quella ARM 2, di cui il B.B. era in possesso.
15. Anche per tali aspetti, il motivo non riesce ad incrinare la motivazione dei giudici di merito, posto che la questione delle abilitazioni necessarie è stata motivata aderendo al chiarimento fornito dal c.t. N.N., sulla base delle previsioni regolamentari di RFI. Comunque, il Tribunale, alla pagina 10 della sentenza ha affermato di aver riscontrato dagli atti che il B.B., nonostante fosse stato incaricato delle mansioni di agente di scorta del convoglio investitore, era sprovvisto dell'abilitazione relativa alla scorta treni materiali. Tale carenza, secondo il giudice, ha dato concretezza alla imperizia del B.B. che omise del tutto il controllo e verifica sia dell'impianto frenante che della formazione dell'intero convoglio.
Si tratta di accertamenti dei fatti, possesso o meno di titoli e concreta imperizia professionale allo svolgimento delle mansioni, che, al di furi della ipotesi dell'eclatante vizio motivazionale, non possono formare oggetto di vizi deducibili nel giudizio di legittimità, neanche se proposti sotto il profilo dell'errore di valutazione del quadro organizzativo interno (così ad es. per la prospettazione della tesi che l'abilitazione ARM2, asseritamente conseguita dal B.B., avrebbe consentito di espletare le mansioni di agente di scorta di treno materiali.
Il ragionamento giustificativo adottato dai giudici di merito peraltro è logico e coerente e non soffre di gravi incongruenze.
16. Quanto appena rappresentato deve essere richiamato anche per il quarto motivo proposto dal B.B. In questo caso, si lamenta l'erronea individuazione e valutazione del regime di circolazione dei mezzi su rotaia coinvolti nel sinistro. Il ricorrente reitera la propria tesi, già respinta dalla diversa ricostruzione in ordine alla mansione di agente di scorta svolte dal B.B., senza evidenziare alcun travisamento delle prove, nel senso corretto con cui il travisamento può essere inteso processualmente, ma limitandosi a ritenere erronee le conclusioni raggiunte dai giudici del merito. Questo punto è stato invece trattato dalla sentenza impugnata alle pagine 29 - 36 in sintesi sopra riprodotte, con le quali il motivo non si confronta.
17. Il ricorso proposto da A.A., in ciascuno dei motivi, ripropone in larga misura, per la modalità di formulazione delle critiche, che cumulano asserite violazioni di legge e vizi della motivazione, i rilievi di evidente inammissibilità appena rappresentati.
Anche in questo caso, non è rispettato il parametro dei vizi deducibili in sede di legittimità in ipotesi di cd. doppia conforme e si tende a riversare nell'ambito del giudizio di legittimità la rivalutazione dell'intero compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio.
La Corte di appello, dalla pagina 15 alla pagina 22, ha esaminato le doglianze qui ribadite e le ha disattese in larga misura in ragione di specifiche acquisizioni in fatto. In particolare, la Corte ha evidenziato che le mansioni in concreto affidate all'agente di scorta, unitamente a quelle del macchinista, erano state accertate attraverso le specificazioni rese dal c.t. del pubblico ministero che aveva chiarito in ordine alle abilitazioni necessarie per operare quale agente di scorta del treno materiali e sulla doverosità del controllo della composizione del convoglio e della efficienza del sistema frenante. Il c.t. aveva anche esplicitamente affermato che la scorta del treno in questione, nominata dal capotecnico, non era in possesso della necessaria abilitazione. Inoltre, la motivazione ha dato conto della insussistenza di cause sopravvenute e sufficienti (da ravvisare nella sfera di attività direttamente attribuite alla impresa appaltatrice) a determinare il sinistro, mentre la eccezionale conformazione del convoglio sopra descritta, del tutto difforme dalla tabella di prestazione presente nel libretto di circolazione del ciclomotore, l'affidamento ad un agente di scorta privo della necessaria abilitazione e quindi competenza, il mancato espletamento della procedura di prova freno, aveva concorso certamente a causare l'evento.
18. Va pure ricordato in diritto, con ciò disattendendosi l'errata prospettazione del ricorrente, che la responsabilità derivante dalla molteplicità di posizioni di garanzia è di tipo additivo. Dunque, non vale ad escludere la propria responsabilità accentuare quelle altrui e, segnatamente, quella gravante sui dipendenti dell'impresa appaltatrice.
Si è affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato.
Da tale consolidato principio discende la corretta affermazione di responsabilità del ricorrente per gli infortuni occorsi, nonostante che gli eventi mortali oggetto di contestazione siano causalmente ascrivibili anche a condotte colpose diverse dalla sua e seppure determinati dalla sommatoria di condotte di molteplici garanti. Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022 (dep. 2023) Rv. 284086 - 01.
In definitiva, i ricorsi vanno rigettati ed al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l' 1 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2024.