Cassazione Penale, Sez. 4, 06 novembre 2024, n. 40689 - Infortunio mortale durante l'abbattimento di alberi ad alto fusto: il committente privato che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica ha l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. MICCICHÈ Loredana – Relatore-Consigliere

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. SESSA Gennaro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato a T il (Omissis)

avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHÈ;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore

È presente l'avvocato FENO MARCO del foro di TORINO in difesa di:

A.A.

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

È presente l'avvocato MARICONDA CESARE GIUSEPPE del foro di TORINO in difesa di:

PARTI CIVILI

deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione

 

Fatto


1. Con sentenza in data 21 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Torino confermava la pronuncia del Tribunale di Vercelli del 29 marzo 2022, che aveva condannato A.A. di per il reato di cui agli artt. 113, 40, 41, 589 commi 1 e 2 cod. pen. perché, in qualità di committente dei lavori di abbattimento di alberi di alto fusto siti nel terreno di sua proprietà, in cooperazione colposa con l'appaltatore B.B. cagionava per colpa la morte di C.C., deceduto per shock traumatico ed emorragico conseguente alla caduta di un tronco che lo aveva colpito alla schiena. Alla committente era stata addebitata una colpa generica e un profilo di colpa specifica per aver omesso di valutare, pur avendone l'obbligo, (ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,) l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria.

2. Secondo i giudici di merito l'istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare che : 1) l'albero che aveva investito e provocato la morte dell'C.C. si trovava nella proprietà dell'imputata; 2) era intervenuto, nell'estate del 2018, un accordo tra l'imputata e B.B., in base al quale quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere al taglio degli alberi insistenti nella proprietà della A.A., cui era stato intimato dal Comune di tagliare alberi e rami pericolanti; 3) era dunque intercorso tra i due un contratto di appalto avente ad oggetto, appunto, il taglio delle piante ad alto fusto. Così ricostruiti i fatti, la Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, concordava con la tesi del primo giudice, che aveva attribuito all'imputata la qualità di committente, con la conseguente affermazione di responsabilità in ordine all'infortunio occorso alla vittima, stante l'omesso controllo delle qualità tecniche dell'impresa prescelta per la regolare esecuzione del lavoro commissionato.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione A.A.

3.1 Con unico motivo, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata era del tutto omessa, non contenendo risposta alcuna alle specifiche deduzioni avanzate con i motivi di appello, allegati al ricorso. La sentenza impugnata aveva fatto erronea applicazione della legge penale, ritenendo sussistente il contratto di appalto, e conseguentemente attribuendo all'imputata la responsabilità dell'evento. In particolare, con l'atto di appello la difesa aveva puntualmente contestato che tra l'imputata e lo B.B. fosse stato stipulato un contratto di appalto, non essendo stato in alcun modo dimostrato che la A.A. avesse incaricato lo B.B. per l'abbattimento di alberi insistenti sulla sua proprietà. Si era invece trattato di un atto di mera cortesia, ossia della autorizzazione al vicino di casa, appunto lo B.B., di accedere alla proprietà per approvvigionarsi di legname. L'istruttoria dibattimentale aveva invece comprovato che l'asserito rapporto contrattuale era del tutto avulso dagli accadimenti. I passaggi fondamentali delle sentenze di condanna si basano sulla deposizione della madre dello B.B., che non conteneva elementi univoci; sulla circostanza che il Comune avesse ordinato l'abbattimento degli alberi nonostante, in modo contraddittorio, i giudici di merito avessero riconosciuto che l'abbattimento non era avvenuto in esecuzione delle ordinanze comunali; sul possesso, da parte dello B.B., delle chiavi di accesso al fondo; sul fatto che, di sua autonoma iniziativa, lo B.B. avesse chiesto al Sindaco l'autorizzazione a chiudere la strada di accesso per eseguire il taglio degli alberi. La sentenza impugnata non aveva motivato in ordine alla circostanza che, al momento dei fatti, la ricorrente era assente, poiché residente altrove, ed era inconsapevole della autonoma iniziativa del vicino di casa; che era emerso come lo B.B. non aveva mai compiuto lavori presso terzi; che egli era stato semplicemente autorizzato a titolo di mera cortesia ad approvvigionarsi di legna per uso personale; che non era stato pattuito alcun corrispettivo né era stata data indicazione circa il quantitativo e l'ubicazione degli alberi da abbattere; che per l'esecuzione della ordinanza comunale di abbattimento degli alberi, nel 2016, era stata incaricata una ditta specializzata. Non a caso gli ispettori SPRESAL avevano escluso che ricorressero i presupposti di un contratto di appalto o prestazione d'opera: si trattava infatti di una mera autorizzazione al proprio vicino di casa di rifornirsi di legname, senza alcun corrispettivo. La Corte territoriale non aveva preso alcuna posizione in ordine a tali punti, emersi dall'istruttoria ed evidenziati nei motivi di gravame rendendo una pronuncia assertiva e manifestamente illogica.

4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Le parti civili costituite D.D., E.E. e F.F. hanno insistito per il rigetto del ricorso.
 

Diritto


1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Lungi da quanto affermato nel ricorso, i temi probatori risultano infatti adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Va rammentato allora che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza ad oggetto l'abbattimento degli alberi secchi, a fronte del corrispettivo in natura pattuito; né può avere valore escludente detta circostanza il fatto che, in precedenza, il lavoro di taglio dei tronchi d'albero fosse stato eseguito da una impresa (impresa (Omissis)): in proposito, i giudici di merito riportano le dichiarazioni della stessa imputata (pag. 15 della sentenza di primo grado) secondo cui, per abbattere gli alberi come ordinatole dal Comune, era stato affidato il compito alla impresa (Omissis) e poi a B.B.

5. Sono dunque immuni da vizi le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui l'accordo intercorso tra le parti configura un contratto di prestazione d'opera, dietro corrispettivo in natura.

6. Tanto premesso, questa Corte Suprema ha più volte affermato che il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo (Sez. 4, 15 luglio 2015 n. 44131, Rv. 264974; Sez. 4, 23 gennaio 2014 n. 6784, Rv.259286). In particolare, è stato ripetutamente affermato che sussiste un preciso obbligo di diligenza, previsto anche dalla normativa antinfortunistica, in ordine all'esercizio dei criteri di scelta della impresa esecutrice, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, Rv. 278435 - 01), anche in considerazione, appunto, della natura dei lavori affidati all'impresa prescelta (Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016 Rv. 267744 - 01). Il committente è infatti tenuto alla verifica della concreta capacità della impresa prescelta ad eseguire la tipologia delle lavorazioni appaltate, specie nella ipotesi di attività intrinsecamente pericolose.

7. È stato altresì sottolineato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza (Sez. 4 - , n. 26335 del 21/04/2021 Rv. 281497 - 02).

8. Le pronunce di merito hanno fatto puntuale e corretta applicazione di detti principi, sottolineando come la ricorrente avesse affidato il delicato compito di abbattimento di alberi ad alto fusto ad un privato totalmente sprovvisto di una idonea organizzazione e non in grado di operare con gli indispensabili presidi di sicurezza, come dimostrato dalla dinamica del sinistro, la cui ricostruzione costituisce cosa giudicata. Il rischio dunque, come correttamente evidenziato nella impugnata sentenza, così come in quella del primo giudice, era non solo prevedibile in astratto ma anche in concreto.

9. Stante la manifesta infondatezza dei motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, oltre che ad una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero. La ricorrente va altresì condannata alle refusione delle spese in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla liquidazione delle spese sostenute dalle costituite parti civili D.D., E.E. e F.F. che liquida in complessivi Euro quattromila ottocento oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2024.