Categoria: Normativa regionale
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REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

 

Data  5 Luglio 2010 |Protocollo N° 367926 |Class.: 50.03.41 Prat. Fasc. |Allegati N°


Oggetto: Accertamenti inerenti il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della L. 30 marzo 2001, n. 125 e dell'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006. Parere.

    Ai Signori Direttori SPISAL
Aziende ULSS del Veneto
  e p. c. : Direttori Generali
Direttori DIP
    LORO SEDI

 

Facendo seguito delle richieste pervenute alla scrivente Direzione ed in attesa della rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento delle alcoldipendenze, prevista dall'art. 41, comma 4-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2010, n. 106), essendo altresì decorso il termine (31 dicembre 2009) di cui al citato articolo di legge, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni procedurali di carattere interpretativo, circa l'applicazione dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dell'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006.

Preliminarmente, si evidenzia come, la soluzione relativa alle criticità applicative in relazione alle verifiche sulla assunzione di bevande alcoliche, si ritiene debba passare attraverso l'esame dei due riferimenti normativi costituenti i cardini della materia: l'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 e l'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'articolo 15 della L. n. 125/2001, afferma due fondamentali principi:

  1. il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, siccome individuate dall'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome 16 marzo 2006;

  2. il diritto del lavoratore ammalato, a prescindere dall'attività lavorativa svolta, di accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, senza incorrere nella immediata e automatica perdita del lavoro.

Sussiste, pertanto, un obbligo di condotta in capo al datore di lavoro che si traduce nel divieto di somministrare o rendere disponibili bevande alcoliche e superalcoliche per tutti i lavoratori addetti a mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (individuate nell'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16 marzo 2006, G.U. 30 marzo 2006, n. 75) ed un obbligo di condotta in capo ai lavoratori addetti a tali attività lavorative di non assumere dette bevande.

In riferimento a quest'ultimo punto si evidenzia che il divieto di assunzione non è limitato al luogo di lavoro, ma è finalizzato allo svolgimento delle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, il che significa che, nello svolgimento delle mansioni individuate, il lavoratore deve avere un indice alcolemico pari a zero (peraltro, nessuna differente indicazione viene fornita dalla normativa di riferimento).

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre che, se la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche costituisce, nell'ambito dell'art. 15 della L. n. 125/2001, una condotta vietata al datore di lavoro, d'altra parte, l'assunzione non costituisce un rischio lavorativo oggetto di valutazione da parte del medesimo datore di lavoro, bensì una condizione personale del lavoratore, peraltro sanzionata dal comma 3 del citato art. 15 (in entrambi i provvedimenti in oggetto non viene fatto alcun riferimento alla sorveglianza sanitaria).

Per quel che concerne la sorveglianza sanitaria essa è, invece, prevista in relazione alla verifica di condizioni di alcol-dipendenza dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il rinvio, operato dal successivo comma 4-bis, ad un Accordo Stato-regioni per la determinazione delle condizioni e delle modalità di accertamento.

Ad oggi non essendo stato ancora adottato l'accordo di cui al citato comma 4-bis, non risulta pertanto possibile verificare l'assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche.

Con l'art. 15 della L. n. 125/2001 e l'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (che specifica l'elenco delle mansioni) vengono identificati i casi e le modalità in cui si prevede la possibilità, solo per il Medico competente ed i medici dei servizi SPISAL delle Aziende ULSS, di verificare attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La norma di riferimento prevede l'effettuazione di test alcolimetrici che consentono l'accertamento immediato di un'intossicazione alcolica acuta, che possono essere effettuati indifferentemente dal medico competente o dalla struttura di vigilanza.

A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa.

A seguito di una positività ai test alcolimetri inoltre, allo stato attuale della normativa, non risulta possibile da parte del medico competente aziendale l'avvio di una specifica procedura accertativa circa l'idoneità alle mansioni; è tuttavia facoltà dell'impresa richiedere l'idoneità fisica del lavoratore secondo quanto prevede l'art. 5 della L. 300/70.

Ai fini dell'effettuazione dei controlli per escludere l'assunzione di alcol nelle categorie di lavoratori indicate dalla citata Intesa Stato-Regioni, sarebbe opportuno che il medico competente aziendale procedesse ad informare i lavoratori, anche con una nota da distribuire ai soggetti interessati dalle verifiche, per metterli al corrente su obblighi, procedure e finalità degli accertamenti, a questi fini potrebbe, altresì, contribuire un incontro in cui il medico competente illustri le normative, nonché i rischi legati all'abuso di bevande alcoliche.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

   

DIREZIONE PREVENZIONE
LA DIRIGENTE REGIONALE
Dott.ssa Giovanna Frison