Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 19 luglio 2006
Prot. n. 25/I/0001866

All’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino
Via Annarumma A., 49
83100 – Avellino

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta all’interpello trasmesso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino.


 

L’interpello trasmesso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino riguarda l’individuazione del medico tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 977/1967, la visita medica preassuntiva del minore.
In particolare, il comma 3 dell’art. 8 cit., nell’attuale formulazione scaturita dal D.Lgs. n. 262/2000 (recante modifiche alla normativa in materia di protezione dei giovani sul lavoro), stabilisce che le visite mediche, preventive e periodiche, del minore “sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del servizio sanitario nazionale”.
In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Stante la lettura della norma, risulta che il medico abilitato a verificare l’idoneità del minore è colui che appartiene all’organizzazione sanitaria pubblica. Già antecedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 262/2000, infatti, il comma 3 cit. prevedeva l’effettuazione delle visite mediche “presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente”. Da tale formulazione si deduceva l’onere di effettuare la visita esclusivamente presso la struttura sanitaria pubblica o, meglio, l’articolazione territoriale denominata ASL cui la norma faceva diretto riferimento.
Diversamente e in maniera espressa il Legislatore ha previsto in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 626/1994, laddove ha precisato che il medico competente possa essere un libero professionista oppure un dipendente da una struttura esterna pubblica o privata oltre che dipendente del datore di lavoro; le norme sulla sorveglianza sanitaria sono peraltro applicabili soltanto ai minori adolescenti e non anche ai bambini, sempre che i primi siano adibiti alle attività lavorative soggette a sorveglianza.
In conclusione, ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Mario Notaro)